Scheda 3 – I procedimento di beni mobili materiali (Cittadino Scheda)
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La Parte Seconda della Legge LIII del 1994 sulle esecuzioni giudiziarie riguarda l'esecuzione di crediti di denaro. Il Capitolo IV della Parte Seconda regolamenta il pignoramento relativo alle retribuzioni e ad altri emolumenti (scheda informativa n. 3), il Capitolo V riguarda il pignoramento di somme sotto l'amministrazione di istituzioni finanziarie (scheda informativa n. 3), il Capitolo VI si occupa del pignoramento di beni mobili mentre il Capitolo VII contiene le disposizioni riguardanti il pignoramento di beni immobili (scheda informativa n. 5).
Il pignoramento mobiliare è una delle misure esecutive maggiormente applicate nell'esecuzione giudiziaria riguardante la proprietà (intesa come esazione di somme in denaro), in aggiunta al pignoramento di somme sotto l'amministrazione di istituzioni finanziarie, al sequestro di retribuzioni e al sequestro di beni immobili. Tale suddivisione si basa sulla differenziazione delle proprietà pignorabili.
Nell'attuazione della misura esecutiva deve essere rispettato il principio di gradualità. Di conseguenza, se si prevede che il credito non possa essere riscosso in tempi relativamente brevi tramite il pignoramento di emolumenti o fondi amministrati dal datore di lavoro, è possibile porre sotto sequestro ogni bene pignorabile del debitore. I beni immobili pignorati possono essere venduti solo se il credito non è coperto per intero dal resto dei beni del debitore o se possa essere saldato solo dopo un periodo di tempo sproporzionatamente lungo.
La presente scheda tratterà :
- Norme generali relative al pignoramento mobiliare
- Beni mobili pignorabili
- Verbale di pignoramento
- Beni esenti dall'esecuzione forzata
- Perizia
- Norme speciali relative al pignoramento di beni particolari
- Confisca
- Pignoramento presso terzi
- Pignoramento di crediti
- Notificazione a titolari di garanzie
- La vendita dei beni mobili pignorati
Norme generali relative al pignoramento mobiliare
Il pignoramento costituisce un diritto specifico del creditore, che agevola la realizzazione del proprio credito mediante la successiva vendita dei beni mobili pignorati.
Il pignoramento dei beni mobili consente al creditore di riscuotere il proprio credito dall'importo realizzato attraverso la vendita conseguente al pignoramento del bene mobile.
In caso il debitore non versi volontariamente il debito specificato nel titolo esecutivo, l'ufficiale giudiziario inserirà i beni mobili del debitore stesso nel verbale di pignoramento, ponendoli così sotto sequestro.
I beni mobili vengono pignorati entro trenta giorni dalla data in cui si rimettono le spese dell'esecuzione all'ufficiale giudiziario. Se la notifica del titolo esecutivo viene effettuata al debitore personalmente, in mancanza di versamento volontario del debito da parte del debitore, l'ufficiale giudiziario provvederà immediatamente al pignoramento dei suoi beni mobili.
In caso il titolo esecutivo venga notificato tramite posta, il pignoramento dei beni mobili dovrà essere eseguito entro quarantacinque giorni dalla notificazione.
Su istanza del creditore, l'ufficiale giudiziario verificherà, presso il Consiglio Nazionale dei Notai ungherese, se detto debitore compaia nel registro delle ipoteche o se i suoi beni o parte di essi siano gravati da pegni e, se del caso, contatterà a tal scopo il notaio. In caso di pignoramento di beni definiti per legge beni mobili che possano essere identificati senza alcun dubbio, l'ufficiale giudiziario procederà alla verifica del registro, sia che tali beni mobili siano gravati da garanzie o meno.
Nel corso del pignoramento, l'ufficiale giudiziario inviterà il debitore a dichiarare in loco quale dei propri beni sia eventualmente gravato da garanzie. Se il titolo esecutivo viene notificato per posta, l'ufficiale giudiziario inviterà contestualmente il debitore a fornire una dichiarazione riguardante eventuali garanzie gravanti sulla sua proprietà entro quindici giorni dalla data di ricevimento del titolo esecutivo.
Laddove possibile, il pignoramento deve essere eseguito in presenza del debitore o di un suo rappresentante, o, in loro assenza, di un membro adulto del nucleo familiare del debitore esecutato con esso convivente.
Beni mobili pignorabili
Come principio generale, possono essere pignorati solo i beni mobili appartenenti al debitore.
Anche i beni mobili in possesso o custodia del debitore, così come i beni mobili che si possono ritenere di sua proprietà, possono essere pignorati.
I beni mobili in possesso o custodia del debitore non sono pignorabili allorquando, in base ad un qualche segno d'identificazione o altra circostanza, sia possibile stabilire al di là di ogni dubbio che essi non siano di proprietà del debitore.
In caso di debitore coniugato, anche la proprietà comune o di ciascuno dei due coniugi può essere pignorata in caso di esecuzione forzata condotta nei confronti di uno soltanto dei coniugi. Il pignoramento non ha effetto se il coniuge contro cui non è rivolta l'esecuzione forzata è in grado di dimostrare al di là di ogni dubbio che i beni coinvolti non fanno parte della proprietà comune ma sono beni di sua esclusiva proprietà.
In caso di più beni, l'ordine per il loro pignoramento viene deciso dall'ufficiale giudiziario.
L'ufficiale giudiziario procede con la misura esecutiva fino a che il debito non sia interamente liquidato, compresa la copertura dei costi relativi (quali le spese della misura esecutiva) previsti fino al termine della procedura. Occorre rilevare che il debito dovrà essere saldato nonostante la sussistenza di eventuali crediti da parte del coniuge del debitore nei confronti della proprietà comune o crediti dichiarati da parte di altri creditori.
Verbale di pignoramento
Il verbale di pignoramento è la sola prova dell'attuazione dell'esecuzione forzata, nonché sua condizione essenziale di validità.
Il verbale di pignoramento deve riportare il numero di conviventi del nucleo familiare del debitore e l'elenco dei beni esclusi dal pignoramento, nonché eventuali veicoli pignorati in conformità al comma (5) dell'Articolo 103. L'elenco dei beni esclusi dal pignoramento può essere tralasciato laddove si preveda che i beni pignorati coprano il credito richiesto compreso delle spese di procedura.
Durante l'esecuzione forzata, l'ufficiale giudiziario consegna alle parti presenti una copia del verbale di pignoramento. Questo aspetto è molto importante, poiché si potrà intraprendere un'azione sospensiva di recupero dei beni dietro cauzione entro gli otto giorni dall'esecuzione del pignoramento.
Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario esegua il pignoramento in assenza del debitore, il verbale deve essere notificato a quest'ultimo.
Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario esegua il pignoramento in assenza del creditore, copia del verbale deve essere notificata a quest'ultimo.
Beni esenti dall'esecuzione forzata
I beni esenti per legge da un'azione di esecuzione forzata non possono essere pignorati, anche in caso il debitore acconsenta al loro sequestro.
Nell'attuazione di un'esecuzione forzata nei confronti di una persona fisica, occorre assicurarsi che il debitore e il suo nucleo familiare possano condurre normalmente la propria vita e che il debitore possa continuare ad esercitare la sua professione.
Laddove la legge specifichi l'ambito di esenzione dei beni dal pignoramento in maniera alternativa, tale esenzione si applicherà ai beni scelti dal debitore presente durante il pignoramento.
Perizia
Ai fini del pignoramento, l'ufficiale giudiziario stabilisce il valore dei beni mobili sequestrati mediante una perizia.
Egli stima il valore dei beni sulla base del loro valore di mercato. Se le parti concordano sul valore della perizia, tale valore ha efficacia applicativa.
Su istanza di una delle parti, l'ufficiale giudiziario incarica un perito nel corso del pignoramento. Successivamente alla conclusione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario può modificare il valore stimato dal perito, con la sua partecipazione se richiesto da una delle parti, entro otto giorni dalla consegna del verbale di pignoramento.
Norme speciali relative al pignoramento di beni particolari
La Legge sull'esecuzione forzata comprende norme che divergono dalle regole generali riguardanti il pignoramento di beni mobili particolari che, per loro natura, non sono considerati usuali (ad esempio, veicoli a motore, marini o aerei, quote azionarie, ecc.).
Per quanto riguarda il pignoramento di oro, platino, argento o valuta, l'ufficiale giudiziario riunisce tali proprietà sequestrate e il giorno lavorativo successivo le deposita presso un proprio conto vincolato. La stessa procedura viene applicata quando il debitore liquida il proprio debito all'ufficiale giudiziario in valuta estera.
Riguardo al pignoramento di denaro contante, l'ufficiale giudiziario lo riunisce depositandolo sempre il giorno lavorativo successivo presso il proprio conto vincolato.
Per quanto riguarda il pignoramento di proprietà del debitore o di quote azionarie derivanti da una società, l'ufficiale giudiziario rende notifica alla società in questione e alla corte distrettuale, la quale agisce come giudice di registrazione, inviando una copia del verbale di pignoramento.
Il pignoramento di quote azionarie deve essere registrato nei registri aziendali e nel registro delle imprese rispettivamente da parte della società interessata e del tribunale competente.
1. Pignoramento di veicoli a motore
Riguardo al pignoramento di veicoli a motore, l'ufficiale giudiziario è tenuto a sequestrare anche il libretto di circolazione e il certificato di proprietà del veicolo interessato.
Egli invia copia del verbale di pignoramento unitamente al libretto di circolazione e al certificato di proprietà del veicolo, se pignorato, alla competente autorità amministrativa dei trasporti in base al domicilio o alla sede legale (oppure della filiale) del proprietario del veicolo, o in caso si tratti di proprietario estero, del domicilio o sede legale (o filiale) del conducente del veicolo stesso.
L'ufficiale giudiziario può anche procedere al pignoramento di un veicolo a motore sulla base dei dati presenti nel registro della motorizzazione civile in caso il debitore sia il proprietario registrato del veicolo.
Nel corso di un pignoramento di un veicolo che risulti indispensabile alla professione del debitore, fatta eccezione per la confisca, se trattasi di persona fisica, può essere sequestrato solo il certificato di proprietà ed inviato con il verbale del pignoramento alla competente autorità amministrativa dei trasporti, o, laddove indisponibile, all'autorità presso cui è registrato il veicolo. Il debitore è autorizzato a servirsi del veicolo, fatta eccezione per la confisca, finché non viene venduto.
2. Pignoramento di mezzi navali o aerei
In caso di pignoramento di un mezzo navale o aereo, l'ufficiale giudiziario è tenuto a sequestrare anche i documenti di registrazione e ad inviarli, unitamente al verbale di pignoramento, all'autorità per l'aviazione civile e la navigazione marittima, che farà menzione del pignoramento sui propri registri.
3. Pignoramento di beni custoditi in una cassetta di sicurezza
L'ufficiale giudiziario procede al pignoramento dei beni custoditi in una cassetta di sicurezza apponendo il proprio sigillo alla cassetta e notificando poi al fornitore del servizio e al debitore esecutato la data di apertura della cassetta. Alla data indicata, il debitore può aprire la cassetta di sicurezza alla presenza dell'ufficiale giudiziario e del fornitore del servizio, e l'ufficiale giudiziario redigerà un verbale di pignoramento dettagliato. Se il debitore non si presenta alla data specificata, la cassetta viene aperta dal fornitore del servizio, o fatta aprire dall'ufficiale giudiziario se questi non dispone di una sua chiave.
Laddove possibile, i beni pignorati andranno depositati nuovamente all'interno della cassetta di sicurezza per la custodia fino alla loro vendita.
Confisca
La confisca è la misura più severa di esecuzione forzata di beni mobili: in base a questa procedura, viene a cessare il diritto del debitore all'uso del bene mobile pignorato e questi viene privato completamente dell'uso del proprio bene.
In linea generale, il bene mobile pignorato nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata viene concesso in custodia o in godimento al debitore che può farne uso fintanto che l'ufficiale giudiziario non lo requisisca per la vendita.
Esistono due forme di confisca: mediante il blocco dei beni mobili, con o senza la nomina di un curatore fallimentare.
Il compenso e i costi del curatore fallimentare sono stabiliti dall'ufficiale giudiziario.
L'apertura del sito o della stanza di deposito dei beni e la rimozione del sigillo sono reati.
Pignoramento presso terzi
L'ufficiale giudiziario può eseguire l'esecuzione forzata di un bene mobile del debitore che sia detenuto presso terzi.
Se si presume che alcuni dei beni mobili del debitore vengano detenuti presso una parte terza, diversa dalle parti interessate, l'ufficiale giudiziario intima a tale parte terza di effettuare una dichiarazione.
La parte terza è tenuta a presentare una dichiarazione entro otto giorni dalla notifica dell'ufficiale giudiziario, in cui dovrà indicare se a) la proprietà di cui agli atti è in suo possesso e, se del caso, su quali basi, b) riconosce il diritto di proprietà del debitore sul bene in questione, c) dichiara eventuali controversie relative al bene e, se del caso, su quali basi.
In caso la parte terza riconosca che il bene in suo possesso sia di proprietà del debitore esecutato, l'ufficiale giudiziario pignorerà detto bene mobile in linea con le norme generali.
In caso la parte terza non presenti la suddetta dichiarazione o non riconosca il diritto di proprietà del debitore, il creditore può adire a vie legali nei confronti di tale parte terza affinché cessi di ostacolare la procedura esecutiva.
Pignoramento di crediti
L'ufficiale giudiziario può pignorare crediti insoluti del debitore nei confronti di terzi.
Se il debitore possiede crediti insoluti verso terzi o in caso abbia concluso un contratto con una parte terza da cui derivi un futuro credito, l'ufficiale giudiziario può pignorare tale credito ed intimare alla parte terza di presentare una dichiarazione.
La parte terza è tenuta a presentare una dichiarazione entro otto giorni dalla notifica dell'ufficiale giudiziario, in cui dovrà indicare a) se sia a conoscenza del credito o del contratto sul futuro credito, b) la data di scadenza del credito, c) se sia stato rivendicato un credito sul credito in questione e, se del caso, su quali basi.
La parte terza non può saldare il credito dopo la comunicazione della notifica sia nei confronti del debitore sia verso altro soggetto, bensì è tenuta a pagare l'importo del credito sul conto vincolato dell'ufficiale giudiziario entro o anteriormente alla data di scadenza o a depositare l'oggetto del credito presso il deposito del tribunale.
Una volta assolti gli adempimenti verso i crediti di ogni altra parte, la parte terza è responsabile nei confronti del creditore fino a concorrenza dell'importo (valore) del credito.
In caso la parte terza non riconosca detto credito o il contratto relativo ad esso o non effettui il deposito di cui sopra, il creditore può adire a vie legali nei confronti di tale parte terza per l'ottenimento del credito.
Notificazione a titolari di garanzie
L'ufficiale giudiziario notifica al soggetto titolare di una garanzia sul bene pignorato la misura esecutiva per il recupero del credito.
Al termine del pignoramento, l'ufficiale giudiziario notifica immediatamente il presunto titolare di garanzia sul bene sotto sequestro. L'ufficiale giudiziario segue la medesima procedura attuata per l'iscrizione effettuata presso il Registro dei pegni.
Egli informa il titolare della garanzia della possibilità di attuare una misura esecutiva per il recupero del credito garantito previa presentazione della relativa istanza all'ufficiale giudiziario entro otto giorni dalla ricezione della notifica. L'ufficiale giudiziario è tenuto ad inoltrare tale istanza immediatamente presso il giudice competente per l'esecuzione, non più tardi del giorno lavorativo successivo alla sua ricezione.
Il giudice competente per l'esecuzione deve procedere immediatamente alla dichiarazione di esigibilità del credito garantito e consentire al titolare della garanzia il coinvolgimento diretto nella procedura esecutiva, in caso i fondamenti giuridici e l'importo di tale credito non vengano contestati.
Il giudice trasmette l'istanza del titolare della garanzia al debitore e al creditore mediante notificazione, dichiarando altresì se i fondamenti giuridici e l'importo del credito assicurato sono riconosciuti. Se tuttavia il debitore o uno dei creditori contesta tale istanza, il giudice respinge l'opposizione, lasciando così al titolare della garanzia l'alternativa di adire a vie legali per l'esecuzione del proprio credito garantito.
La vendita dei beni mobili pignorati
In caso il debitore non abbia adempiuto alla liquidazione del proprio debito neppure in seguito a pignoramento, i beni mobili pignorati vengono messi in vendita.
In caso il debitore non abbia adempiuto alla liquidazione del proprio debito neppure in seguito del pignoramento, la fase successiva dell'esecuzione forzata consiste nella vendita dei beni mobili pignorati..
L'ufficiale giudiziario attua immediatamente le misure per la vendita trenta giorni dopo la data del pignoramento o la data di ricezione delle informazioni da parte dei registri dell'autorità per l'aviazione civile e la navigazione marittima e del Registro dei pegni. L'ufficiale giudiziario fissa la data di vendita su una base pratica a seconda delle circostanze locali.
I beni deperibili devono essere venduti subito dopo il pignoramento.
1. La vendita all'asta dei beni mobili
La vendita di beni mobili è una fase importante nell'esecuzione forzata di beni mobili. Il metodo principale di tale vendita consiste nella vendita all'asta, che costituisce una vendita forzata.
Laddove non espressamente previsto dalla legge, i beni mobili devono essere generalmente venduti all'asta.
La Legge sull'esecuzione forzata indica una serie di possibili sedi d'asta. Tra queste sedi occorre selezionare quella in cui si prevede il maggior numero di acquirenti e che riduca al minimo i costi connessi alla misura esecutiva. La sede dell'azione viene determinata ex officio dall'ufficiale giudiziario. Ciò nonostante, egli può tenere conto delle richieste delle parti.
L'asta è condotta dall'ufficiale giudiziario. Le aste sono regolate dagli ufficiali giudiziari per mezzo di un bando d'asta. Il contenuto obbligatorio del bando d'asta include i nomi delle parti, il luogo e la data dell'asta, i beni mobili che devono essere venduti all'asta e il loro valore stimato, nonché il luogo e la data in cui è possibile ispezionare i beni mobili prima dell'asta. L'assenza di tali specifiche comporta l'annullamento dell'asta.
Analogamente alle aste pubblicate per via elettronica devono essere pubblicati anche i bandi delle aste tradizionali di beni mobili.
Ciascun bene mobile che non viene venduto all'asta la prima volta dovrà essere messo in vendita una seconda volta.
Su richiesta del creditore, l'ufficiale giudiziario può vendere ogni bene mobile del valore stimato pari o superiore a HUF 100.000 mediante asta elettronica.. Il sistema per le aste elettroniche è gestito dall'Ordine ungherese degli ufficiali giudiziari. Chiunque voglia partecipare ad un'asta deve registrarsi presso un ufficiale giudiziario. Una volta ricevuto il proprio nome utente e la password, e previo versamento della quota di registrazione di HUF 6.000, l'acquirente può accedere al sistema per le aste elettroniche e cominciare a inoltrare offerte. Ovviamente, vincerà l'asta l'acquirente che offre il prezzo più elevato per i beni mobili o immobili in vendita.
2. La vendita di beni mobili senza asta
L'ufficiale giudiziario può procedere alla vendita dei beni mobili pignorati del debitore senza asta.
Su richiesta delle parti, l'ufficiale giudiziario vende i beni mobili senza asta all'acquirente al valore stimato designato dalle parti, conformemente alle disposizioni di vendita all'asta.
La vendita senza asta è possibile finché non ha inizio l'asta.
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