Scheda 2 – L'Ufficiale Giudiziario nel procedimento esecutivo

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Le azioni esecutive vengono attuate dagli ufficiali giudiziari.

Nel diritto civile, le decisioni giudiziarie riguardanti un credito sono generalmente eseguite dagli ufficiali giudiziari indipendenti. Questi sono nominati presso i tribunali cantonali dal Ministro della Giustizia e hanno ambiti di competenza circoscritti. L'ambito di competenza degli ufficiali giudiziari corrisponde all'ambito di competenza del tribunale cantonale. L'ufficiale giudiziario indipendente garantisce un recupero crediti efficace ed il rispetto dei diritti del debitore.

Ufficiali giudiziari indipendenti

Gli ufficiali giudiziari indipendenti non vengono retribuiti dallo Stato, bensì direttamente dal creditore.

L'ambito di attività degli ufficiali giudiziari comprende:

  • l'esecuzione delle decisioni giudiziarie sulla base di un certificato di esecuzione (végrehajtási lap) emesso da un tribunale;
  • l'esecuzione di un atto recante la formula esecutiva apposta dal tribunale;
  • l'esecuzione di una decisione del tribunale competente che vieta l'esecuzione, nello specifico in forza di un ordine di trasferimento (átutalási végzés - procedura speciale per il recupero dei crediti pecuniari) ovvero di un pignoramento di emolumenti nell'ambito del recupero dei crediti di mantenimento (közvetlen bírósági felhívás).

La giurisdizione degli ufficiali giudiziari può corrispondere a quella del tribunale oppure può dipendere dal luogo di ubicazione del bene immobile.

Per la nomina in qualità di ufficiale giudiziario occorre soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere di nazionalità ungherese;
  • non avere precedenti penali;
  • avere compiuto 24 anni;
  • godere di tutti i diritti civili;
  • aver superato l'esame di abilitazione professionale;
  • aver maturato una comprovata esperienza formativa di 2 anni come sostituto ufficiale giudiziario (végrehajtó-helyettes);
  • aver conseguito un diploma superiore di specializzazione.

Gli ufficiali giudiziari operano nel rispetto di rigorose norme deontologiche e professionali e sono responsabili sul piano professionale.

Per l'esercizio della professione di ufficiale giudiziario, occorre essere in possesso di una laurea in giurisprudenza (tre anni di studio) o di un diploma equipollente.

La professione di ufficiale giudiziario è disciplinata dalla legge LIII. del 1994 sull'attività degli ufficiali giudiziari e sull'esecuzione giudiziaria (Vht.). L'onorario degli ufficiali giudiziari è stabilito dal decreto 14/1994 (IX.8) IM.

1. Le attività degli ufficiali giudiziari

In base alla legge LIII. del 1994 in materia di esecuzione per crediti pecuniari, l'ufficiale giudiziario può attuare le seguenti azioni esecutive:

  • pignoramento di emolumenti e altre prestazioni;
  • sequestro di denaro con effetto di attribuzione;
  • sequestro di beni mobili;
  • sequestro di beni immobili.

Nell'ambito dell'esecuzione di azioni specifiche, l'ufficiale giudiziario può procedere:

  • all'esecuzione di un obbligo di fare determinato gravante sul debitore;
  • all'esecuzione di misure cautelari (ad esempio il sequestro conservativo);
  • alla vendita semplificata di un bene costituito in pegno;
  • all'esecuzione di una decisione straniera;
  • alla confisca di beni di valore.

La significazione degli atti

Ai sensi dell'articolo 31/C (1) della legge Vht., il richiedente l'azione esecutiva può presentare istanza affinché la decisione sia notificata da un ufficiale giudiziario provvedendo al pagamento delle spese relative.

La significazione può essere effettuata da un ufficiale giudiziario indipendente, da un sostituto ufficiale giudiziario indipendente (végrehajtó-helyettes) ovvero da un ufficiale giudiziario praticante abilitato alla significazione degli atti.

La richiesta di significazione deve essere presentata all'ufficiale giudiziario. Per quanto riguarda le richieste di significazione specifiche, esse possono essere presentate in via eccezionale ad ufficiali giudiziari senza giurisdizione nel territorio interessato, purché il richiedente sia in possesso di informazioni che consentano il buon esito della notifica nel territorio in questione.

Laddove l'ufficiale giudiziario non abbia la competenza per eseguire tale richiesta, ne informerà il richiedente, il quale incaricherà l'ufficiale giudiziario competente nel territorio di eseguire la significazione in base all'indirizzo del destinatario o al luogo di notifica indicato nella decisione giudiziaria.

La richiesta viene presentata inoltrando apposito modulo approvato dalla Camera Nazionale degli ufficiali giudiziari ungheresi (in prosieguo, la Camera).

La richiesta può essere altresì depositata direttamente presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario ovvero inviata per posta al suo indirizzo.

Qualora la richiesta venga inviata per posta, l'ufficiale giudiziario ha tre giorni lavorativi per esaminarla. Dovrà indicare eventuali elementi di incompletezza della richiesta ovvero le ragioni del suo rifiuto di eseguirla.

Qualora la richiesta inviata via posta non contenga la ricevuta di pagamento delle spese di significazione, l'ufficiale giudiziario lo menzionerà a margine dell'atto; a tale richiesta non verrà quindi dato ulteriore seguito.

L'ufficiale giudiziario non invia la decisione da notificare in busta chiusa, ma la consegna personalmente. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, egli procede alla significazione in loco. Gli è consentito accedere all'immobile, al locale e al luogo della significazione. Per contro, in caso gli sia impedito l'accesso, non potrà usare la forza.

L'ufficiale giudiziario consegna l'atto solo previa verifica dell'identità del destinatario. Laddove l'ufficiale giudiziario non possa consegnare l'atto direttamente nelle mani del destinatario (ad esempio, se il destinatario si rifiuta di riceverlo), l'atto è da considerarsi notificato se, in presenza del destinatario e dopo aver fornito tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1, l'ufficiale giudiziario lo lascia all'interno dell'appartamento o entro il luogo di residenza. L'atto è da considerarsi notificato anche se il destinatario ne rifiuta il ricevimento. Se il destinatario è una persona giuridica, l'atto - ai sensi del § 14 - può essere notificato ad un suo rappresentante (ad esempio, il dipendente di un'organizzazione che giustifichi la ricezione del documento mediante apposizione del timbro dell'organizzazione e della sua firma).

§ 16 (1) Se il destinatario è una persona fisica, la significazione dell'atto giuridico - in conformità alle disposizioni del § 14 - può ugualmente avvenire nelle mani di chiunque possa farne le veci, ad esempio un parente stretto o un altro parente del destinatario che dimora nello stesso luogo, nonché il locatore se si tratta di persona fisica, o ancora chiunque ospiti il destinatario.

§ 26 (1) Se il destinatario si trova presso l'indirizzo segnalato nella decisione giudiziaria ma l'ufficiale giudiziario non lo trova sul posto al momento della consegna, né trova alcun suo rappresentante, lascia un avviso di consegna nella cassetta postale del destinatario che lo informa del suo passaggio ai fini della significazione. Lo informa inoltre dei tempi, del luogo e dei documenti necessari al ritiro dell'atto (in prosieguo, avviso di consegna).

Se il destinatario non possiede una cassetta postale o questa non è identificabile, l'ufficiale giudiziario appone l'avviso di consegna sulla porta d'ingresso dell'edificio (laddove non sia possibile, sul muro).

Oltre all'avviso di consegna e dopo aver espletato i controlli necessari del luogo, l'ufficiale giudiziario procede con l'invio dell'atto via posta.

L'atto deve essere conservato per essere rimesso al destinatario nella data e nel luogo indicati nell'avviso di consegna.

Laddove il termine di consegna riportato nel suddetto avviso decorra senza che l'atto sia stato consegnato, l'ufficiale di giustizia, ai fini della significazione, si reca nuovamente sul posto entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine.

§ 35 (1) Il richiedente, il tribunale che ha emanato la decisione o, se del caso, il notaio dovranno essere informati del buon esito della significazione ricevendo i dati contenuti nella ricevuta di avvenuta notifica ovvero, in caso di significazione di una decisione giudiziaria, ricevendo debito processo verbale. Se il richiedente acconsente, la notifica nei suoi confronti può effettuarsi per via elettronica.

(2) In caso di esito negativo della significazione, viene redatto il processo verbale. Questo verbale, unitamente alla decisione giudiziaria, è notificato al richiedente. In caso di esito negativo della significazione semplice (egyszerû kézbesítés), e laddove la domanda contenga anche una significazione specifica (különleges kézbesítés), il processo verbale deve essere inviato al richiedente unitamente alle informazioni relative allo svolgimento della significazione specifica.

Se nella sua domanda il richiedente non ha specificato il luogo dove l'atto deve essere notificato, oppure ha indicato un luogo ma ha altresì richiesto all'ufficiale giudiziario di cercare il destinatario, l'ufficiale giudiziario provvederà ad effettuare le debite ricerche.

L'esecuzione

L'esecuzione è la procedura civile non contenziosa con la quale vengono concretamente attuati gli obblighi disposti da decisioni giudiziarie, leggi e altri atti specifici per mezzo di misure coercitive di disposizione statale.

In linea di principio, al fine di consentire l'esecuzione senza che occorra una decisione giudiziaria ufficiale, il giudice ordina l'esecuzione medesima emettendo un certificato esecutivo (si veda scheda 1). In alcuni casi particolari, l'esecuzione viene autorizzata mediante ordinanza; ad esempio, nel caso di misure cautelari.

Di norma, l'esecuzione viene ordinata dal tribunale di primo grado che si è pronunciato nel merito. Se l'esecuzione non avviene in forza di una decisione giudiziaria ma in forza di un altro atto (ad esempio un atto notarile), essa viene ordinata dal tribunale nella cui giurisdizione il debitore è domiciliato o residente ovvero, alternativamente, dal tribunale locale dove sono ubicati i beni di valore del debitore da esecutare.

Il foro competente per l'esecuzione di una decisione giudiziaria straniera è il tribunale locale nella cui giurisdizione il debitore è domiciliato o residente ovvero, alternativamente, il tribunale dove sono ubicati i beni di valore del debitore. Nel caso di Budapest, si tratta del tribunale distrettuale centrale di Buda.

Le azioni esecutive vengono attuate dagli ufficiali giudiziari. Tali azioni sono opponibili a qualunque soggetto. Gli ufficiali giudiziari sono i garanti dell'autorità pubblica e svolgono incarichi di interesse pubblico.

Le azioni esecutive riguardano:

Laddove il tribunale ordini l'esecuzione in forza di un certificato esecutivo, un eventuale ricorso può vertere sul ritiro del certificato stesso o sull'invalidità della formula esecutiva, qualora il tribunale accerti che l'esecuzione non avrebbe dovuto essere autorizzata.

Il ritiro del certificato esecutivo o l'invalidità della formula esecutiva possono essere richiesti dal debitore. Il ritiro può anche essere effettuato d'ufficio dal tribunale. Occorre indirizzare apposita istanza al tribunale che ha ordinato l'esecuzione.

L'autorizzazione al pignoramento di emolumenti da parte del tribunale (közvetlen bírósági letiltás)

Il tribunale competente per il rilascio del certificato esecutivo, in luogo del rilascio può autorizzare direttamente il pignoramento di emolumenti del debitore, laddove il recupero del credito avvenga unicamente attraverso detti emolumenti.

In caso di pignoramento di emolumenti, il tribunale ordina al datore di lavoro del debitore (in prosieguo, il datore di lavoro) - o all'eventuale organo o soggetto che versa regolarmente o periodicamente al debitore sussidi, salari o retribuzioni quale compenso lavorativo ovvero altre somme, - di prelevare da tali emolumenti l'importo indicato nel titolo nonché di versare immediatamente detto importo al creditore, quand'anche l'autorizzazione al pignoramento di emolumenti non abbia ancora acquisito efficacia di giudicato.

Il tribunale notifica l'autorizzazione di pignoramento di emolumenti al datore di lavoro e alle parti. Non ha effetto sospensivo il ricorso in appello contro la decisione che autorizza il prelevamento e il versamento al creditore di quote di emolumenti del debitore.

§ 26 Il credito deve essere recuperato esclusivamente tramite sequestro di emolumenti nei seguenti casi:

a) quando ne viene presentata istanza dal richiedente;

b) quando l'azione esecutiva verte su crediti di mantenimento o altre somme esigibili periodicamente e se la quota sequestrabile degli emolumenti copre il credito rivendicato.

§ 27 Il credito deve essere recuperato primariamente tramite pignoramento di emolumenti nei seguenti casi:

a) quando il credito principale del richiedente l'azione esecutiva (la domanda principale) non supera l'importo minimo della pensione calcolato sulla base dei contributi e stabilito dalla normativa in materia di previdenza sociale (in prosieguo, pensione di vecchiaia); ovvero

b) quando il tribunale, considerati gli elementi contenuti nel § 7, reputi giustificato il sequestro di emolumenti.

L'adempimento di un obbligo di fare determinato (ad esempio l'affido di un bambino, la consegna di un bene mobile specifico, lo sgombero di un appartamento occupato senza titolo né diritto)

Quando l'azione esecutiva ha per oggetto un obbligo di fare o di "agire" in modo specifico da parte del debitore, ovvero un obbligo di tollerare o cessare di agire, il tribunale ingiunge al debitore di adempiere a detto obbligo volontariamente entro un termine da lui fissato.

L'ufficiale giudiziario invia il titolo esecutivo al richiedente ricordando che, decorso il termine previsto per l'esecuzione volontaria, il richiedente dovrà informare l'ufficiale riguardo all'adempimento o all'inadempimento dell'obbligo in questione da parte del debitore. Laddove risulti, in base alle dichiarazioni del ricorrente, che il debitore non abbia adempiuto volontariamente ai propri obblighi, l'ufficiale giudiziario procede, se del caso, alla verifica in loco. In caso di inadempimento dell'obbligo, l'ufficiale giudiziario adisce il tribunale che ha ordinato l'esecuzione. A tale deferimento viene allegato il processo verbale redatto dall'ufficiale giudiziario al momento della verifica in loco nonché la dichiarazione del ricorrente sull'inadempimento dell'obbligo da parte del debitore.

La vendita all'asta

La vendita all'asta pubblica di beni mobili e immobili è di competenza degli ufficiali giudiziari. L'ufficiale giudiziario può procedere alla vendita all'asta di beni immobili solo nei casi in cui il recupero non sia stato possibile né attraverso il pignoramento di emolumenti, né attraverso il sequestro di denaro con effetto di attribuzione (vale a dire presso istituti finanziari ove il debitore detiene un conto), e solo nei casi in cui il sequestro dei beni mobili non abbia portato i risultati sperati poiché il valore dei beni esecutati non ha permesso di coprire il debito.

L'ufficiale giudiziario, su richiesta delle parti, può procedere alla vendita dell'immobile mediante trattativa privata, ossia in via amichevole. In tal caso l'ufficiale giudiziario vende l'immobile al soggetto designato dalle parti. Il bene immobile può essere venduto in via amichevole fino all'inizio dell'asta. Le offerte possono essere inoltrate per via elettronica o presenziando di persona. Al fine di qualificarsi per l'asta elettronica, l'offerente deve registrarsi presso un ufficiale giudiziario liberamente scelto. Il costo d'iscrizione ammonta a 6.000 HUF.

Le misure cautelari

L'esecuzione può avvenire solo quando il tribunale emette un titolo esecutivo. Questo titolo non può essere emesso se la decisione da far eseguire verte su un obbligo (o un'astensione), è passata in giudicato o è oggetto di esecuzione provvisoria e se è decorso il termine previsto per l'esecuzione volontaria. Nel caso in cui queste tre condizioni non fossero contestualmente soddisfatte, non è possibile emettere il titolo esecutivo e, di conseguenza, non è possibile attuare l'esecuzione. Per proteggere i diritti del creditore, è tuttavia possibile disporre misure cautelari.

Pertanto, qualora non sia ancora possibile emettere un titolo esecutivo ma il richiedente sia in grado di dimostrare che l'emissione tardiva del titolo può arrecare pregiudizio al recupero del credito, il tribunale, su richiesta del creditore, autorizza la misura cautelare:

Al ricevimento dell'autorizzazione a procedere con la misura cautelare, l'ufficiale giudiziario invita il creditore ad anticipare le spese relative alla misura nel più breve tempo possibile. Ottenuto l'importo corrispondente, l'ufficiale dà immediata esecuzione alla misura cautelare.

Nell'ambito della procedura cautelare, il tribunale può disporre il sequestro di un bene mobile preciso oppure la conservazione di crediti pecuniari. In seguito all'ordine di conservazione dei crediti pecuniari, l'ufficiale giudiziario trasmette la decisione al debitore presso il luogo dell'esecuzione e gli ingiunge il pagamento immediato nelle mani dell'ufficiale stesso. Se il debitore si oppone a tale ingiunzione, l'ufficiale giudiziario può pignorare qualunque bene appartenente al debitore. Nella procedura di sequestro immobiliare, l'ufficiale giudiziario si reca immediatamente presso l'ufficio del catasto onde iscrivere l'autorizzazione della misura sul registro preposto.

La misura cautelare produce effetto fino alla emissione dell' ordine definitivo di esecuzione, se del caso, se il tribunale non ha stabilito alcun termine di decorrenza per tale misura.

2. La determinazione delle tariffe e il compenso degli ufficiali giudiziari

La determinazione delle tariffe è disciplinata dalla normativa 14/1994 (IX.8.) IM relativa al calcolo delle tariffe per gli ufficiali giudiziari.

Per l'attuazione delle azioni esecutive e per le spese sostenute, l'ufficiale giudiziario ha diritto a un compenso nonché al rimborso delle spese. In caso di esito positivo dell'esecuzione, l'ufficiale ha altresì diritto ad una commissione.

L'onorario e i rimborsi spese vengono anticipati dal ricorrente ma sono a carico del debitore.

L'onorario è proporzionale al valore dell'incarico

L'onorario è proporzionale al valore dell'incarico:

Compenso proporzionale al tempo impiegato per dare corso all'azione esecutiva

Se l'esecuzione riguarda un obbligo di fare o di agire in un determinato modo, di tollerare ovvero di non fare (in prosieguo obbligo di agire in un determinato modo), il compenso dell'ufficiale giudiziario deve essere calcolato in funzione del tempo impiegato per attuare l'esecuzione.

Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario debba recuperare una somma di denaro oltre ad assicurare l'adempimento di un obbligo di agire in un determinato modo ovvero in luogo di detto obbligo, il suo compenso è pari a 4.000 HUF per ciascuna ora impiegata.

§ 11/A. Gli emolumenti per la significazione sono pari a 6.000 HUF.

In merito ai costi di viaggio, se l'attuazione dell'azione esecutiva ha luogo nella giurisdizione di propria competenza territoriale, l'ufficiale giudiziario ha diritto a un importo di 1.500 HUF, mentre in caso di esecuzione fuori giurisdizione la somma ammonta a 2.000 HUF.

§ 13 Come esborsi, ossia spese accessorie, l'ufficiale giudiziario percepisce:

a) in caso di trasferimento dei beni mobili esecutati, i costi di trasporto;

b) i costi associati all'apertura e chiusura dei locali luogo dell'esecuzione;

c) la remunerazione dei testimoni presenti durante l'attuazione dell'azione esecutiva;

d) altri costi anticipati connessi all'esecuzione (traduzione, spese postali, ecc.).

Le commissioni (behajtási jutalék)

§ 18 Sia che l'attuazione dell'azione esecutiva avvenga parzialmente sia che avvenga integralmente, l'ufficiale giudiziario ha il diritto di percepire una commissione.

§ 19 (1) Nel recupero di un credito pecuniario, la commissione dipende dalla somma recuperata rispetto al totale riportato sul titolo esecutivo e viene calcolata come segue:

- 10% se il credito non supera i 5.000.000 HUF

- 500.000 HUF più l'8 % oltre i 5.000.000 HUF se il credito è compreso tra 5.000.000 e 10.000.000

- 900.000 HUF più il 5% della somma che supera i 10.000.000 HUF se il credito è superiore a 10.000.000 HUF

3. La responsabilità degli ufficiali giudiziari

Durante l'esecuzione, in caso di mancata o impropria applicazione delle norme generali che disciplinano la professione, le parti coinvolte nell'esecuzione potrebbero subire danni. Oltre a questi danni, è possibile che vengano lesi anche i diritti e gli interessi di terzi. Il § 217 della legge relativa all'esecuzione dispone che sia possibile formulare un ricorso in caso di violazione o mancata applicazione della legge da parte dell'ufficiale giudiziario. Tale ricorso può essere presentato presso il tribunale che ha disposto l'esecuzione.

In seno alla Camera Nazionale degli Ufficiali Giudiziari, il Consiglio Nazionale di Controllo esamina i reclami depositati contro gli ufficiali giudiziari. Questo ufficio riceve il pubblico una volta alla settimana su appuntamento.

Dopo aver esaminato il reclamo, il Consiglio Nazionale di Controllo può decidere di trasmetterlo al Presidente della Camera, il quale ha il diritto di avviare procedimenti disciplinari unitamente al Ministro della Giustizia e al Presidente del tribunale dipartimentale. Il procedimento disciplinare viene condotto dai tribunali disciplinari degli ufficiali giudiziari e il reclamo deve essere presentato presso l'ufficio del Presidente del tribunale dipartimentale competente nel territorio.

Le sanzioni disciplinari possono essere le seguenti: ammonimento, biasimo scritto, sospensione temporanea dall'esercizio, radiazione dall'incarico presso la Camera, sanzione pecuniaria, radiazione definitiva.

Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a stipulare un'assicurazione che copra gli eventuali danni.

Il giudice competente per l'esecuzione

L'attività dei giudici nel procedimento di esecuzione riguarda l'emissione del titolo esecutivo e le procedure di appello ad esso correlate.

L'ambito di competenza dei giudici riguarda nella sostanza:

I giudici sono altresì competenti per la composizione delle controversie relative alle azioni di esecuzione disposte nel Codice di Procedura Civile.

Le competenze nel campo dell'esecuzione sono esercitate in tribunale dai giudici, che sono assistiti in giudizio dai cancellieri in merito agli ambiti di cui agli articoli 260-261 della legge relativa alle procedure esecutive (Vht.) e dai funzionari amministrativi in merito alla procedura di esecuzione e alle questioni giuridiche.