Scheda 1 – I presupposti per l’applicazione di un processo esecutivo
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Adempimenti necessari per promuovere un’azione esecutiva
I procedimenti giudiziari di esecuzione si suddividono in due fasi distinte ma sequenziali. Nella prima fase, il tribunale ordina l’esecuzione forzata mentre nella seconda fase l’esecuzione viene effettivamente attuata.
Pertanto, il tribunale verifica anzitutto che siano soddisfatte le condizioni necessarie per l’esecuzione forzata.
Successivamente, nella seconda fase, il credito viene recuperato.
Affinché le azioni di esecuzione disposte da una decisione del tribunale possano essere principiate nella pratica, è necessario che detta decisione sia emessa in forma di titolo esecutivo (si veda I. A. per maggiori ragguagli).
1. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER L’ESPERIMENTO DI UN’AZIONE ESECUTIVA CONTRO IL DEBITORE?
È essenziale che talune condizioni vengano soddisfatte prima di poter attuare un’azione esecutiva contro il debitore ovvero contro una parte a cui è ingiunto l’adempimento delle obbligazioni in forza di una decisione del tribunale.
L’Atto LIII del 1994 fornisce le risposte a tutte le domande riguardanti l’attuazione delle decisioni del tribunale.
L’Articolo 13 dispone:
“Può essere emesso un titolo esecutivo se:
- a) la decisione contiene un’obbligazione (ingiunzione avverso il debitore);
- b) la decisione è definitiva ovvero oggetto di esecuzione provvisoria; e
- c) è decorso il termine concesso al debitore per adempiere all’obbligazione prescritta.”
Ai sensi dell’Articolo 13, occorre una decisione di condanna in pregiudizio del debitore affinché il tribunale possa emettere un titolo esecutivo. È indispensabile sapere quindi cosa si intende per “condanna” del debitore. In ogni caso, occorre esaminare il significato dell’effettivo giudizio del tribunale senza limitarsi ad una mera analisi letterale. A tale scopo, il fatto che la decisione contenga esplicitamente il termine “condanna” non costituisce presupposto per l’applicazione della sentenza. È sufficiente che siano tassativamente specificati il beneficiario dell’obbligazione del debitore, la finalità dell’obbligazione e il valore dell’obbligazione.
COSA SI INTENDE PER TITOLO ESECUTIVO?
A questa domanda risponde l’Articolo 10 dell’Atto LIII del 1994:
Articolo 10: “L’attuazione di una decisione del tribunale (in prosieguo “attuazione”) viene disposta previa emissione di un titolo esecutivo. Sono titoli esecutivi:
- a) i certificati di esecuzione emessi da un giudice o da un notaio;
- b) gli atti provvisti di formula esecutiva emessi da un giudice o da un notaio;
- c) le ordinanze e le restrizioni di esecuzione, ovvero gli ordini di trasferimento, ovvero le decisioni di comunicazione giudiziaria diretta, ovvero le ordinanze restrittive o i lodi arbitrali emessi da un notaio;
- d) le notifiche giudiziarie di una sanzione o ammenda, le sanzioni per oltraggio alla corte, le decisioni giudiziarie di confisca dei beni, le sanzioni imposte da uno Stato membro dell’Unione europea nel corso di un procedimento penale in merito ad un illecito; gli ordini di sequestro di beni emessi in uno Stato membro dell’Unione europea nell’ambito di un procedimento penale;
- e) le notifiche giudiziarie di spese per procedimenti penali ovvero spese di arresto o scorta, le notifiche giudiziarie inviate dalla cancelleria del tribunale per sanzioni imposte da un notaio, le sanzioni per oltraggio alla corte ovvero per le spese per procedimenti penali imposte dal pubblico ministero o dall’autorità responsabile dell’indagine e le spese stabilite dal Tribunale di Sorveglianza ungherese nel corso di procedimenti di mediazione, avanzate da un organismo governativo e soggette a rimborso;
- f) gli ordini di sequestro penale;
- g) gli ordini di sequestro di beni connessi all’applicazione di misure restrittive imposte dall’Unione europea su attività liquide e altri investimenti finanziari”.
Si evince da questo articolo che la legge non attribuisce necessariamente efficacia esecutiva a tutte le decisioni emanate da organismi ungheresi ed internazionali; per contro ammette l’efficacia esecutiva di taluni atti rilasciati al di fuori di controversie giudiziali (ad esempio gli atti notarili di cui al punto b.).
Occorre rilevare che il titolo esecutivo non è da confondersi con l’atto vero e proprio contenente l’obbligazione oggetto dell’esecuzione.
È infatti sulla base di quest’ultimo che il tribunale emette il titolo esecutivo.
In linea di principio, l’ordine di esecuzione sussiste dal momento in cui viene emesso un certificato di esecuzione (végrehajtási lap) ovvero tramite apposizione della formula esecutiva (végrehajtási záradék) (si vedano punti a. e b.).
Si noti oltretutto che l’esecuzione promossa in forza del certificato di esecuzione e quella promossa in forza della formula esecutiva sono soggette alla medesima normativa. La differenza risiede nel fatto che l’esecuzione in forza di una decisione provvista di formula esecutiva mette a disposizione del debitore un numero maggiore di risorse giuridiche per opporsi all’effettiva attuazione della decisione.
L’ISTANZA DI ESECUZIONE
L’Articolo 11 specifica le informazioni che la parte richiedente l’esecuzione (il creditore) è tenuta a presentare per poter promuovere l’azione esecutiva. Dette informazioni si suddividono in due gruppi: i dati necessari per ciascun caso (nome del debitore e data di nascita o nome della madre e, in caso di enti morali, il codice di iscrizione al registro delle imprese) e i dati necessari solo in taluni casi.
IL CERTIFICATO DI ESECUZIONE (ARTICOLI 15 E 16)
Articolo 15: “(1) Il tribunale di primo grado emette un certificato di esecuzione sulla base di:
- a) sentenze giudiziarie in materia civile;
- b) decisioni penali pronunciate nel merito di una controversia civile;
- c) transazioni perfezionate in sede giudiziaria.
(2) (…)”
Da questo articolo emerge che il tribunale emette un certificato di esecuzione in riferimento a sentenze emanate in materia civile ovvero sentenze emanate nell’ambito di decisioni penali nel merito di controversie civili.
Il certificato di esecuzione può essere emesso esclusivamente dal tribunale del giudizio di primo grado.
L’Articolo 16 contiene disposizioni precise in merito al certificato di esecuzione per quanto concerne la tipologia e l’ambito di applicazione.
LA FORMULA ESECUTIVA
Articolo 20: “(1) Il tribunale locale competente nel territorio di residenza ovvero di sede legale del debitore, in alternativa nel territorio di ubicazione dei beni pignorabili del debitore, appone una formula esecutiva agli atti di cui agli Articoli 22 e 23.
(2) Le disposizioni relative ai certificati di esecuzione si applicano formalmente alla formula esecutiva”.
Articolo 22: “Il tribunale appone una formula esecutiva:
- a) in merito a decisioni emesse dal notaio di un paese, città o distretto di Budapest nell’ambito di transazioni su beni controversi al fine di ingiungere il pagamento a titolo di risarcimento per danni, spese o perdite di guadagno;
- b) in merito a decisioni emesse dall’autorità disciplinare della procura e da organismi disciplinari di designer, ingegneri e architetti, dal comitato deontologico di esperti della camera di giustizia e dagli organismi di cui all’Articolo 140/B (1) e all’Articolo 140/C (2) dell’Atto CLIV del 1997 sulla sanità, che ingiungono il pagamento di sanzioni e spese legali;
- c)
- d) in merito ad atti privati aventi piena efficacia probatoria di un contratto sull’estinzione della proprietà congiunta di un bene in seguito alla vendita all’asta, laddove l’atto stabilisca il valore stimato del bene, i termini di vendita all’asta e la quota per la gestione delle spese legali e la ripartizione del ricavato;
- e) in merito a decisioni dell’Ufficio Brevetti ungherese sui costi da sostenere;
- f) in merito a decisioni emesse dal notaio di un paese, città o distretto di Budapest con competenza giurisdizionale nel territorio in cui è occorso il danno - nell’ambito delle procedure principiate ai sensi della Legge sulla protezione del selvatico, della gestione della selvaggina e della caccia -, rispetto all’approvazione dell’accordo tra la parte lesa e la parte sospettata di violazione, indipendentemente dal fatto che il risarcimento si riferisca a un danno causato da animali selvatici, a perdite attribuibili alla caccia ovvero a qualsivoglia altro danno cagionato alla selvaggina, nonché rispetto alla gestione delle spese legali sostenute in via anticipata.”
Articolo 23: “(1) Il tribunale appone una formula esecutiva sugli atti di cui in prosieguo, prodotti da datori di lavoro e adottati in conformità al Codice del Lavoro ungherese:
- a) comunicazioni scritte, non contestate, destinate al dipendente ai fini del rimborso di emolumenti non giuridicamente esigibili corrisposti al dipendente ovvero di qualsivoglia altro debito dell’impiegato connesso alla sua occupazione;
- b) decisioni definitive ed esecutive che ingiungono al dipendente la riparazione del danno;
- c) accordi di conciliazione con il dipendente.
(2) La formula esecutiva può essere apposta per comunicazioni scritte, decisioni o accordi di conciliazione di cui al comma (1) laddove il debito non sia saldabile mediante trattenuta diretta sugli emolumenti, ovvero se detta misura non produce i risultati attesi, ovvero se sussiste la probabilità che i risultati attesi si producano solo nel lungo termine”.
Articolo 23/A: “Adempiuti gli obblighi prescritti, il tribunale locale competente, presso la sede legale del collegio arbitrale responsabile per la consulenza sulla mediazione sanitaria e la tutela dei consumatori che ha intentato causa, appone la formula esecutiva sulle deliberazioni coattive adottate dal collegio e sugli accordi conclusi prima di detta consulenza sulla mediazione sanitaria.”
Articolo 23/B: “(1) Gli atti in forma autentica citati nel Regolamento del Consiglio (CE) n.44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze in materia di diritto civile e commerciale (in prosieguo, il “Regolamento del Consiglio (CE) n.44/2001”) devono essere provvisti di formula esecutiva apposta dal tribunale locale con competenza giurisdizionale nazionale nel territorio di residenza ovvero di sede legale del debitore “in alternativa, nel territorio di ubicazione dei beni pignorabili del debitore ovvero, nell’eventualità di uffici o filiali ungheresi di società registrate all’estero, nel territorio di sede legale di detto ufficio o filiale (a Budapest, il Tribunale centrale distrettuale di Buda). Gli atti in forma autentica previsti dal Regolamento del Consiglio (CE) n.2201/2003 devono essere provvisti di formula esecutiva apposta dal tribunale locale competente presso il Tribunale distrettuale di Primo grado nel territorio di residenza abituale del soggetto avverso il quale è promossa l’esecuzione ovvero del minore interessato (a Budapest, il Tribunale centrale distrettuale di Buda)
(2) Il tribunale locale competente presso il Tribunale distrettuale di Primo grado nel territorio di residenza o di sede legale del debitore - in alternativa, nel territorio di ubicazione dei beni pignorabili del debitore ovvero, nell’eventualità di uffici o filiali ungheresi di società registrate all’estero, nel territorio di sede legale di detto ufficio o filiale (a Budapest, il Tribunale centrale distrettuale di Buda)” emette l’ordine di esecuzione in forza di una deliberazione certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del Regolamento (CE) n.805/2004”.
Articolo 23/C: “(1) Il notaio che redige l’atto appone la formula esecutiva all’atto notarile, qualora esso contenga:
- a) un impegno di adempimento e pagamento, ovvero un impegno unilaterale;
- b) i nomi di creditore e debitore;
- c) l’oggetto della controversia, il valore (ammontare) e il vincolo giuridico dell’obbligazione;
- d) i termini di adempimento e la relativa decorrenza.
(2) Laddove un’obbligazione sia imposta subordinatamente ad una condizione o una data, l’occorrenza di detta condizione o il sopraggiungere di detta data devono essere certificati da un atto in forma autentica acciocché l’obbligazione acquisisca efficacia esecutiva.
(3) Il notaio che redige l’atto appone una formula esecutiva sulla forma autentica di un contratto di pegno qualora sia già decorso il termine di esecuzione della prestazione.
(4) Il notaio che redige l’atto appone una formula esecutiva sulla forma autentica di un contratto avente per oggetto l’estinzione della proprietà congiunta di un bene in seguito alla vendita all’asta, laddove l’atto stabilisca il valore stimato del bene, i termini di vendita all’asta e la quota per la gestione delle spese legali e la ripartizione del ricavato;
(5) L’esecuzione può avere corso ai sensi del presente Articolo qualora il credito specificato nell’atto notarile sia soggetto all’attuazione di una decisione giudiziaria e qualora sia già decorso il termine di esecuzione della prestazione.”
L’Articolo 1 sancisce: “Le decisioni giudiziarie e le decisioni emanate da organi preposti alla composizione delle controversie, così come talune obbligazioni istituite in determinati atti, devono essere attuate in via giudiziale e in conformità a quanto disposto nel presente Atto”.
In base a questo articolo, è possibile richiedere l’esecuzione di provvedimenti giudiziari e decisioni di organi giudicanti e, contestualmente, è altresì possibile richiedere, in via giudiziale, l’esecuzione di determinati atti.
In merito a detti atti, diversi da quelli menzionati negli articoli 15 e 16 (nella fattispecie, le decisioni giudiziarie), il tribunale appone in calce ad essi una formula esecutiva allo scopo di legittimarne l’esecuzione.
Si applicano le medesime disposizioni sia alla formula esecutiva sia all’emissione di un certificato di esecuzione. Ne consegue che la legge disciplina puntualmente la sola procedura di emissione del certificato di esecuzione, disciplinando invece la formula esecutiva per casi specifici.
In sintesi: Il diritto ungherese prevede diversi strumenti atti a promuovere un'azione esecutiva:
- Il certificato di esecuzione– in linea teorica, l’esecuzione avviene in forza di un certificato di esecuzione, ossia un provvedimento ingiuntivo emesso in via giudiziale.
- La formula esecutiva – il tribunale appone direttamente la formula esecutiva in calce agli atti cui dare esecuzione.
- Sequestro giudiziario diretto(közvetlen bírósági letiltás) – laddove il debito possa essere saldato solo mediante trattenuta di emolumenti e reddito del debitore, il tribunale procede alla confisca diretta delle somme pertinenti presso il datore di lavoro ovvero l’organismo competente acciocché dette somme vengano corrisposte direttamente al creditore.
STRUMENTI DI RICORSO IN APPELLO CONTRO GLI ATTI PROVVISTI DI FORMULA ESECUTIVA
L’opportunità di ricorso in appello è valida per il creditore così come per il debitore.
Laddove il tribunale disponga l’esecuzione emettendo un “titolo esecutivo” e stabilisca, successivamente, che non sussistono i presupposti per l’emissione del titolo, è possibile richiedere l’annullamento del titolo, nella fattispecie mediante ritiro del certificato di esecuzione ovvero mediante revoca della formula esecutiva.
Gli Articoli 211 e 212 contengono le disposizioni riguardanti il ritiro del certificato di esecuzione ovvero la revoca della formula esecutiva:
Articolo 211: “(1) Qualora il tribunale abbia emesso un certificato di esecuzione in violazione della legge, detto certificato deve essere ritirato.
(2) Qualora il tribunale abbia emesso un ordine di esecuzione in violazione della legge, la sua formula esecutiva deve essere revocata.
(3) Il tribunale ritira il certificato di esecuzione ovvero revoca la formula esecutiva se stabilisce, su istanza del debitore, che l’esecuzione debba essere rigettata o respinta ai sensi dell’Articolo 21 del Regolamento (CE) n.805/2004, dell’Articolo 22 (1) del Regolamento (CE) n.1896/2006 o dell’Articolo 22 (1) del Regolamento (CE) n.861/2007.”
Articolo 212: “(1) In virtù del rapporto di un ufficiale giudiziario ovvero su iniziativa dello stesso, il tribunale che ordina l’esecuzione può, su istanza di una delle parti, richiedere il ritiro di un certificato di esecuzione ovvero la revoca di una formula esecutiva annullando così la decisione nel merito.
(2) Detta decisione deve essere notificata ad entrambe le parti acciocché abbiano facoltà di ricorrere in appello”.
L’Articolo 213 contiene le disposizioni riguardanti il ricorso in appello contro una decisione di esecuzione: “(1) Laddove il tribunale ordini l’esecuzione in forza di una decisione ovvero pronunci una decisione in merito ad un’eccezione nel titolo esecutivo, emessa in deroga alla sua applicazione, le parti hanno facoltà di ricorso in appello contro la decisione.
(2) Il ricorso in appello contro la decisione di cui al comma (1) non produce effetto sospensivo del procedimento esecutivo; tuttavia, fermo restando quanto diversamente disposto nel presente Atto, non è ammessa la vendita di oggetti sequestrati né la restituzione al creditore degli importi ottenuti mediante azione esecutiva.
(3) La parte richiedente l’esecuzione ha facoltà di opporsi alla decisione, respingendo l’emissione di un titolo esecutivo.
(4) Laddove l’esecuzione avvenga in virtù di una comunicazione giudiziaria diretta (Articolo 28), le parti hanno facoltà di ricorso in appello contro la decisione contenente detta comunicazione giudiziaria diretta”.
L’Articolo 217 contiene invece le disposizioni riguardanti la richiesta di inammissibilità dell’istanza di esecuzione forzata: “(1) La parte o qualsivoglia terza parte coinvolta ha facoltà di sollevare un’eccezione di inammissibilità dell’istanza di esecuzione presso il tribunale di origine che autorizza l’esecuzione per illeciti dell’ufficiale giudiziario ovvero per sua inattività (in prosieguo, “azione esecutiva”).
(2) L’eccezione di inammissibilità deve essere sollevata entro quindici giorni dall’emissione della decisione impugnata e inviata, a mezzo ufficiale giudiziario, al tribunale di origine che autorizza l’esecuzione entro tre giorni lavorativi, allegando copia degli atti riguardanti la decisione impugnata. Laddove la decisione sia stata notificata alla parte richiedente l’inammissibilità trascorsi i suddetti termini ovvero sia stato impedito a detta parte di sollevare l’eccezione di inammissibilità dopo il quindicesimo giorno, la scadenza per la richiesta di inammissibilità dell’istanza di esecuzione decorre dal momento della notificazione ovvero della rimozione dell’ostacolo.
(3) Decorsi sei mesi, non è più ammesso sollevare eccezioni di inammissibilità avverso un’istanza di esecuzione. Non si ammettono deroghe in tal senso.
(4) Il tribunale è tenuto ad esprimersi con sollecitudine in merito all’eccezione di inammissibilità dell’istanza di esecuzione e, se del caso, previa udienza delle parti.
(5) Il tribunale deve provvedere, entro otto giorni lavorativi dal sollevamento dell’eccezione, all’ottenimento degli atti “in caso contrario” necessari alla decisione; contestualmente, l’ufficiale giudiziario interessato deve conformarsi alla richiesta del tribunale entro otto giorni. Ai sensi dell’Articolo 50 (2), il tribunale si esprime sull’inammissibilità di un’istanza di esecuzione entro sessanta giorni, fatto salvo il caso in cui occorra convocare le parti ovvero esaminare evidenze ulteriori.”
Gli Articoli 221 e 222 disciplinano l’effetto sospensivo degli strumenti di ricorso in appello.
Ai sensi dell’Articolo 221: “Il ricorso in appello avverso una decisione giudiziaria ha effetto sospensivo, salvo nei seguenti casi:
- a) esistono disposizioni di legge contrarie; ovvero
- b) il ricorso in appello è volto ad impedire l’intervento delle forze dell’ordine.”
Articolo 222: “Gli strumenti di ricorso in appello avverso le misure attuate dagli ufficiali giudiziari e dalle forze dell’ordine non hanno effetto sospensivo”.
Pertanto, in virtù di questi articoli, le parti hanno facoltà di opporsi ad una decisione di ingiunzione ed esperimento dell’azione esecutiva. In linea di principio, il ricorso in appello ha effetto sospensivo, fatti salvi taluni casi specifici (si vedano gli Articoli 221 e 222).
EMISSIONE DI ATTI GIUDIZIARI
Ai sensi dell’Atto III del 1952 sulla procedura civile, gli atti giudiziari devono essere notificati via posta, fermo restando quanto diversamente stabilito dalla legislazione. La notificazione deve avvenire in conformità alle disposizioni giuridiche vigenti in merito alla notificazione di atti ufficiali.
Gli atti giudiziari inviati a mezzo posta sono da considerarsi notificati alla data di tentata notifica qualora il destinatario ne respinga la consegna. In caso di mancata notifica dovuta al rifiuto, da parte del destinatario, della consegna dell’atto (restituito al tribunale con il timbro “non ritirato”), l’atto - fermo restando quanto altrimenti dimostrato - è da considerarsi notificato il quinto giorno lavorativo seguente il secondo tentativo di notifica postale.
Se il debitore è domiciliato in UNGHERIA
L’Atto LIII del 1994 sull’attuazione delle decisioni giudiziarie dispone la notifica degli atti procedurali da parte dell’ufficiale giudiziario. La notificazione a mezzo ufficiale giudiziario consente l’identificazione del destinatario e la consegna dell’atto di persona, onde accertare che l’atto sia effettivamente consegnato al destinatario e che l’oggetto dell’atto sia constatato su un documento in copia autentica.
Articolo 31/D: “(1) Se una sentenza, come definita nell’Articolo 15 o nell’Articolo 16 a) e b), è stata consegnata e si ritiene notificata, la parte autorizzata a reclamare l’esecuzione in forza di detta sentenza ha facoltà di richiedere che l’atto contenente la sentenza sia notificato al destinatario a mezzo ufficiale giudiziario di un tribunale indipendente (in prosieguo, l’“ufficiale giudiziario”), versando in via anticipata le spese di notificazione.
(2) La gestione delle spese disposta dalla legislazione specifica nel merito non si applica quando l’ufficiale giudiziario notifica atti procedurali. Le spese di notificazione sono sostenute dalla parte richiedente la notificazione stessa; tuttavia, laddove siano principiate azioni esecutive in forza delle sentenze di cui al comma (1), le spese di notificazione degli atti procedurali comunicati a mezzo ufficiale giudiziario (le spese di istanza di esecuzione) sono a carico del debitore.
(3) L’ufficiale giudiziario notifica l’atto al destinatario in conformità alle disposizioni della legislazione specifica nel merito e redige un rapporto su detta notificazione, copia del quale è inviata al tribunale che ha pronunciato la sentenza, da considerarsi così notificata. L’ufficiale giudiziario informa altresì la parte richiedente dell’avvenuta notificazione.
(4) L’ufficiale giudiziario, su istanza, è autorizzato a raccogliere informazioni secondo le modalità disposte nell’Articolo 47 in merito alla residenza permanente o abituale del destinatario ovvero a qualsivoglia altro luogo in cui si trovi il destinatario. L’ufficiale giudiziario è tenuto a non divulgare le informazioni raccolte sul destinatario alla parte richiedente la notificazione, eccettuate le informazioni relative al luogo della notificazione.
(5) L’atto può essere notificato dall’ufficiale giudiziario di un tribunale indipendente ovvero un da un diverso ufficiale giudiziario ovvero dal vice ufficiale giudiziario, ferma restando l’autorizzazione dell’ufficiale ad espletare la notificazione di atti procedurali.
(6) La notificazione dell’atto ai sensi del presente Articolo, a differenza di quanto riportato al comma (1), può essere inoltre prescritta per legge. In tal caso, le disposizioni giuridiche in deroga a questa Legge sono applicabili come comunicazione del risultato della notificazione di atti procedurali.”
Se il debitore è domiciliato in uno Stato membro
La notificazione transfrontaliera di atti procedurali è disciplinata dal Regolamento (CE) del Parlamento europeo n.1393/2007 e dal Regolamento (CE) del Consiglio del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione, tra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extra-giudiziali in materia civile o commerciale (comunicazione o notificazione di atti).
L’atto da notificare all’estero, fermo restando quanto diversamente stabilito in forza di accordi internazionali stipulati dalla Repubblica d’Ungheria, deve essere inoltrato al Ministero di Giustizia che ne assume l’onere. La notificazione all’estero si considera valida se conforme al diritto ungherese ovvero al diritto del paese cui è destinata la notifica.
Cosa devo fare nell’attesa di ottenere un titolo esecutivo? Esistono provvedimenti cautelari?
Secondo quanto sopra descritto (punto 1), per ingiungere l’esecuzione, la decisione nel merito deve contenere un’obbligazione, essere definitiva ovvero essere oggetto di esecuzione provvisoria; occorre altresì che siano decorsi i termini concessi al debitore per l’esecuzione della prestazione prescritta (si veda l’Articolo 13).
Affinché il tribunale conceda un provvedimento cautelare, è sufficiente che il richiedente dichiari la condotta del debitore potenzialmente pregiudizievole per il recupero del credito.
L’enfasi è posta sul concetto di “dichiarazione”. La legge non esige infatti evidenza tangibile della condotta del debitore comprovante la presunzione di insolvenza.
L’Articolo 185 stabilisce il quadro normativo riguardante i provvedimenti cautelari: “Se il titolo esecutivo non è stato emanato ai sensi dell’Articolo 13 ai fini del recupero di un credito, e se la parte richiedente l’esecuzione ritiene che il ritardo del pagamento sia pregiudizievole per il recupero di detto credito, il tribunale emette i provvedimenti cautelari di cui in prosieguo, su istanza della parte creditrice:
- a) la costituzione di garanzie sui crediti pecuniari; ovvero
- b) il sequestro di beni specifici.”
Questo Articolo prevede l’opportunità di emettere provvedimenti cautelari volti a garantire un’obbligazione pecuniaria (Articoli da 191 a 193/A) ovvero a disporre il sequestro di un bene specifico (Articoli 194-199).
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER PROMUOVERE UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE?
I termini e le condizioni generali e l’ambito applicativo dei provvedimenti cautelari sono disciplinati negli Articoli da 186 a 189.
L’Articolo 186 legge: “(1) Il provvedimento cautelare può essere disposto qualora il credito venga istituito da una decisione in forza della quale sarebbe possibile emettere un certificato di esecuzione ai sensi degli Articoli 15 e 16, ove però tale possibilità non sussiste causa l’occorrenza delle condizioni sottocitate:
- a) la decisione non ha efficacia di giudicato ovvero non è oggetto di esecuzione provvisoria; ovvero
- b) la decisione ha efficacia di giudicato ma non è ancora decorso il termine per l’adempimento delle obbligazioni.
(2) Il provvedimento cautelare deve essere disposto dal tribunale competente acciocché sia emesso un certificato di esecuzione in forza della decisione, fermo restando l’adempimento dei requisiti necessari.
(3) Il provvedimento cautelare può essere altresì disposto ai sensi del presente Articolo per i crediti istituiti da sentenze riconosciute dall’Ungheria in virtù del Regolamento del Consiglio 44/2001/CE. Il provvedimento cautelare deve essere disposto dal tribunale di cui all’Articolo 16 c).”
EMISSIONE DI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE
Articolo 190: “(1) Il tribunale si esprime con sollecitudine sul provvedimento cautelare, emana una decisione nel merito entro otto giorni e inoltra immediatamente copia della decisione all’ufficiale giudiziario.
(2) Il tribunale pronuncia la decisione decretante il provvedimento cautelare, comunicato mediante notificazione degli atti procedurali alla parte richiedente l’esecuzione e all’autorità competente per la registrazione delle imprese, qualora il debitore sia una società, e altresì al debitore in caso di sequestro di beni immobili.
(3) Il ricorso in appello avverso la decisione favorevole ad un provvedimento cautelare non ha effetto sospensivo.
(4) Al ricevimento della decisione decretante il provvedimento cautelare, l’ufficiale giudiziario sollecita immediatamente alla parte richiedente l’esecuzione il pronto anticipo delle spese di recupero, ottenuto il quale provvede a principiare l’attuazione del provvedimento cautelare. In caso di provvedimento cautelare, occorre versare anticipatamente le relative spese all’ufficiale giudiziario onde coprire integralmente i costi, i costi stimati ovvero parte dei costi sostenuti prima dell’avvio del procedimento.”
In base a questo articolo, il tribunale è tenuto ad esprimersi sul provvedimento cautelare in tempi rapidi e, ad ogni modo, entro otto giorni dalla presentazione dell’istanza.
Occorre sottolineare che le norme generali applicabili alla notificazione non si applicano alla notificazione di decisioni decretanti provvedimenti cautelari. La decisione decretante il provvedimento cautelare deve essere immediatamente inoltrata all’ufficiale giudiziario, che è tenuto a darne tempestivo corso.
Queste disposizioni riflettono pertanto l’urgenza del provvedimento cautelare.
La decisione decretante il provvedimento cautelare deve essere notificata alla parte richiedente il provvedimento e al tribunale di commercio, qualora il debitore sia una società. Per contro, essa deve essere notificata al debitore esclusivamente laddove si disponga il sequestro di beni immobili.
Il debitore ha comunque facoltà di appello contro il provvedimento cautelare dopo averne ricevuto diretta notificazione.
Come descritto nel punto 3, il ricorso in appello contro la decisione decretante il provvedimento cautelare non ha effetto sospensivo, ne consegue pertanto che sia applicabile l’esecuzione provvisoria.
Il punto 4 dell’Articolo 190 elenca le procedure che deve attuare l’ufficiale giudiziario. Al ricevimento della decisione decretante il provvedimento cautelare, egli è tenuto ad invitare prontamente il creditore a versare immediatamente le spese per l’esecuzione in via anticipata. Ottenuto l’anticipo, l’ufficiale giudiziario deve dare immediato corso al provvedimento cautelare.
OTTENIMENTO DEL TITOLO ESECUTIVO ENTRO IL PERIODO PRESCRITTO
Articolo 201/A: “(1) Qualora il procedimento di esecuzione per il recupero di un credito cagioni un provvedimento ingiuntivo al debitore, se la parte richiedente l’esecuzione non ha presentato istanza di recupero del detto credito entro tre mesi dalla data di adempimento dei termini generali di esecuzione (Articolo 13), il debitore, decorso detto periodo, ha facoltà di presentare domanda presso il tribunale per ottenere la revoca del provvedimento esecutivo.
(2) Qualora sia presentata la domanda di cui al comma (1), il tribunale notifica alla parte richiedente l’esecuzione che l’istanza di recupero del credito in questione deve essere avanzata presso il tribunale competente entro trenta giorni. Se la parte richiedente l’esecuzione non agisce entro la suddetta scadenza, il tribunale dispone la cessazione del provvedimento cautelare.
(3) Non sono ammesse proroghe alla suddetta scadenza in caso di inosservanza della stessa.
(4) Cessato il provvedimento cautelare di cui al comma (2), il tribunale ingiunge alla parte richiedente l’esecuzione di sostenere le spese del procedimento avente per oggetto il provvedimento cautelare, ivi comprese le spese, i costi e gli oneri del liquidatore, se del caso.”
L’Articolo 201 tutela il debitore rispetto all’inattività del creditore. Laddove il creditore non espleti quanto in suo potere per l’effettivo recupero del credito, l’Articolo 201 conferisce al debitore la facoltà di richiedere la revoca del provvedimento cautelare (si veda 1).
Qualora il debitore si avvalga di questo diritto e richieda la revoca del provvedimento cautelare, il tribunale informa il creditore che, in caso di mancata presentazione dell’istanza di esecuzione entro trenta giorni, il provvedimento cautelare sarà revocato.
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE
Nell’ambito di un provvedimento cautelare, il tribunale può disporre il sequestro di un bene specifico, ovvero la costituzione di una garanzia su un credito pecuniario (Articolo 185).
Costituzione di una garanzia su un credito pecuniario (Articoli 191-193)
Qualora il tribunale disponga la costituzione di una garanzia su un credito pecuniario, l’ufficiale giudiziario notifica personalmente la decisione al debitore e l’importo esigibile deve essere versato direttamente. Laddove il debitore non adempia a questa richiesta, l’ufficiale giudiziario ha il diritto di sequestrare qualsiasi oggetto di proprietà del debitore di valore equipollente al valore del credito unitamente alle spese di recupero.
Per promuovere il sequestro di un bene immobile, l’ufficiale giudiziario si reca immediatamente presso l’ufficio del catasto onde iscrivere il suo diritto nell’apposito registro immobiliare.
Qualora il conto bancario del debitore sia gestito da un istituto di credito, l’ufficiale giudiziario notifica all’istituto di non corrispondere, al debitore e a terze parti, importi di ammontare pari al credito unitamente alle spese di recupero. Laddove il saldo del conto bancario non sia sufficiente ad estinguere il credito, l’istituto di credito deve applicare la medesima procedura per i pagamenti successivi.
Ciò significa che l’istituto di credito deve monitorare costantemente i conti del debitore e renderne indisponibile il patrimonio fintantoché gli importi sequestrati non estinguano il credito.
Entro otto giorni dal ricevimento dell’ordinanza, l’istituto di credito è tenuto ad informare l’ufficiale giudiziario in merito all’importo stanziabile per il provvedimento; solo successivamente sarà possibile sequestrare beni esclusivamente per un valore pari all’ammontare del credito residuo.
Sequestro (Articolo 194 sui beni mobili; Articolo 195 sui beni immobili)
Nell’ambito di un provvedimento cautelare, l’oggetto del sequestro è costituito da un bene specifico e non è pertanto ammesso il sequestro di qualsiasi bene disponibile, a differenza di quanto previsto nel caso di provvedimenti cautelari per crediti pecuniari.
Laddove un bene sia sequestrato ma resti in possesso del debitore, il debitore ha diritto d’uso ma non può disporne liberamente. Se l’ufficiale giudiziario procede all’apposizione di sigilli su beni specifici, sono reati perseguibili dalla legge l’apertura del vano di custodia del bene, la violazione dei sigilli, la rimozione del bene ovvero la sua alienazione.
Se il sequestro riguarda un bene immobile, l’ufficiale giudiziario ha l’obbligo di citare il provvedimento sull’apposito registro immobiliare.
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