Scheda 3 – I procedimento di beni mobili materiali (Professionale Scheda)

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La Parte Seconda della Legge LIII del 1994 sulle esecuzioni giudiziarie riguarda l'esecuzione di crediti di denaro. Il Capitolo IV della Parte Seconda regolamenta il pignoramento relativo alle retribuzioni e ad altri emolumenti (scheda informativa n. 3), il Capitolo V riguarda il pignoramento di somme sotto l'amministrazione di istituzioni finanziarie (scheda informativa n. 3), il Capitolo VI si occupa del pignoramento di beni mobili mentre il Capitolo VII contiene le disposizioni riguardanti il pignoramento di beni immobili (scheda informativa n. 5).

Il pignoramento mobiliare è una delle misure esecutive maggiormente applicate nell'esecuzione giudiziaria riguardante la proprietà (intesa come esazione di somme in denaro), in aggiunta al pignoramento di somme sotto l'amministrazione di istituzioni finanziarie, al sequestro di retribuzioni e al sequestro di beni immobili. Tale suddivisione si basa sulla differenziazione delle proprietà pignorabili.

Nell'attuazione della misura esecutiva deve essere rispettato il principio di gradualità. Di conseguenza, se si prevede che il credito non possa essere riscosso in tempi relativamente brevi tramite il pignoramento di emolumenti o fondi amministrati dal datore di lavoro, è possibile porre sotto sequestro ogni bene pignorabile del debitore. I beni immobili pignorati possono essere venduti solo se il credito non è coperto per intero dal resto dei beni del debitore o se possa essere saldato solo dopo un periodo di tempo sproporzionatamente lungo.

La presente scheda tratterà :

Norme generali relative al pignoramento mobiliare

Il pignoramento costituisce un diritto specifico del creditore, che agevola la realizzazione del proprio credito mediante la successiva vendita dei beni mobili pignorati.

Il pignoramento dei beni mobili consente al creditore di riscuotere il proprio credito dall'importo realizzato attraverso la vendita conseguente al pignoramento del bene mobile.

In caso il debitore non versi volontariamente il debito specificato nel titolo esecutivo, l'ufficiale giudiziario inserirà i beni mobili del debitore stesso nel verbale di pignoramento, ponendoli così sotto sequestro.

I beni mobili vengono pignorati entro trenta giorni dalla data in cui si rimettono le spese dell'esecuzione all'ufficiale giudiziario. Se la notifica del titolo esecutivo viene effettuata al debitore personalmente, in mancanza di versamento volontario del debito da parte del debitore, l'ufficiale giudiziario provvederà immediatamente al pignoramento dei suoi beni mobili.

In caso il titolo esecutivo venga notificato tramite posta, il pignoramento dei beni mobili dovrà essere eseguito entro quarantacinque giorni dalla notificazione.

Su istanza del creditore, l'ufficiale giudiziario verificherà, presso il Consiglio Nazionale dei Notai ungherese, se detto debitore compaia nel registro delle ipoteche o se i suoi beni o parte di essi siano gravati da pegni e, se del caso, contatterà a tal scopo il notaio. In caso di pignoramento di beni definiti per legge beni mobili che possano essere identificati senza alcun dubbio, l'ufficiale giudiziario procederà alla verifica del registro, sia che tali beni mobili siano gravati da garanzie o meno.

Nel corso del pignoramento, l'ufficiale giudiziario inviterà il debitore a dichiarare in loco quale dei propri beni sia eventualmente gravato da garanzie. Se il titolo esecutivo viene notificato per posta, l'ufficiale giudiziario inviterà contestualmente il debitore a fornire una dichiarazione riguardante eventuali garanzie gravanti sulla sua proprietà entro quindici giorni dalla data di ricevimento del titolo esecutivo.

Laddove possibile, il pignoramento deve essere eseguito in presenza del debitore o di un suo rappresentante, o, in loro assenza, di un membro adulto del nucleo familiare del debitore esecutato con esso convivente.

I beni mobili possono essere pignorati laddove il debitore non abbia adempiuto volontariamente alle proprie obbligazioni stabilite nel titolo esecutivo. Nella pratica, l'ufficiale giudiziario notifica e consegna personalmente il titolo esecutivo in loco al debitore entro trenta giorni dalla data in cui sono state rimesse le spese dell'esecuzione, e gli intima la liquidazione (volontaria) immediata.

Su istanza del creditore, il titolo esecutivo può essere altresì notificato via posta. (comma (2) dell'Articolo 36 della Legge sull'esecuzione forzata). In tal caso, la liquidazione volontaria del debito è consentita entro quarantacinque giorni dalla notificazione, mentre le conseguenze legali in caso di inadempimento sono le medesime del titolo notificato in loco. In quest'ultimo caso, i beni mobili vengono pignorati entro quarantacinque giorni.

L'esecuzione del pignoramento non può essere contestata sul fatto che il titolo esecutivo non sia stato notificato in loco a causa dell'assenza del debitore. In tale situazione, il verbale di pignoramento redatto verrà notificato al debitore via posta, unitamente al titolo esecutivo. Se il debitore risulta assente, il pignoramento verrà eseguito, se possibile, in presenza di un membro adulto del nucleo familiare del debitore stesso, ai sensi dell'Articolo 85 della Legge sull'esecuzione forzata. In conformità alla pratica giudiziaria, qualunque familiare pun essere considerato un membro adulto del nucleo familiare purché convivente con il debitore.

Accade spesso nella procedura in loco che si trovi chiusa a chiave la residenza del debitore, o altre sedi o dimore. Gli articoli da 43 a 45 della Legge sull'esecuzione forzata dispongono sulle azioni coercitive da attuare sul luogo dell'esecuzione forzata. Pertanto, nel corso dell'esecuzione forzata, l'ufficiale giudiziario può effettuare ogni ricerca e ispezione presso la residenza del debitore e le altre sedi, proprietà, beni e documentazioni relative alla sua situazione finanziaria. Allo stesso tempo, all'ufficiale giudiziario non è consentito effettuare ispezioni o sequestri di beni mobili situati sul vestiario o sul corpo del debitore, come gioielli, denaro contante, oggetti che tiene in mano, poiché ciò corrisponderebbe all'effettuazione di una perquisizione fisica non autorizzata.

L'ufficiale giudiziario può aprire la residenza del debitore o le altre dimore se chiuse a chiave, come anche la mobilia e altri beni mobili presenti. Deve essere presente almeno un testimone ufficiale nel caso in cui non sia presente né il debitore né alcun altro testimone adulto.

Laddove necessario, l'ufficiale giudiziario può richiedere l'assistenza degli organi di polizia, poiché non è inusuale che in caso di azioni in loco il debitore opponga resistenza.

In assenza di adempimento volontario delle obbligazioni, il pignoramento dei beni mobili va eseguito senza indugio, vale a dire immediatamente sul posto. In caso di non esecuzione del pignoramento senza giusta causa, può essere accertata la responsabilità materiale (finanziaria) e disciplinare dell'ufficiale giudiziario.

Il pignoramento viene eseguito a cura dell'ufficiale giudiziario con un elenco dei beni mobili del debitore redatto in un verbale di pignoramento e deve essere effettuato conformemente a tale elenco. Il pignoramento non può in alcun caso essere eseguito senza redazione di tale verbale, che funge sia da prova sia da condizione necessaria per la validità del pignoramento stesso nei confronti dei beni mobili, il quale pignoramento non avrebbe validità in alcun altro modo. Gli effetti giuridici del pignoramento comportano il vincolo di inalienabilità e di non ipotecabilità del bene mobile sottoposto a tale procedura, a partire dalla data del pignoramento.

D'altro canto, la Legge sull'esecuzione forzata non definisce il concetto di "bene mobile". In linea di principio, è pignorabile ogni genere di proprietà, vale a dire beni fisicamente esistenti aventi valore economico, quali effetti esigibili, crediti o diritti che rappresentino un valore finanziario.

Il Codice civile definisce solo il concetto di "bene immobile" e si può pertanto definire per opposizione il concetto di "bene mobile" affermandolo come tutto ciò che non è bene immobile Al fine dell'esecuzione forzata, i beni mobili comprendono quindi effetti esigibili, titoli, azioni societarie, diritti d'autore, ecc.

Gli ufficiali giudiziari non effettuano verifiche presso il registro pegni e ipoteche del Consiglio Nazionale dei Notai ungherese per ogni caso di pignoramento di beni mobili. Questo avviene su istanza del creditore allo scopo di determinare se il debitore sia iscritto nel registro suddetto e se i suoi beni sono gravati da garanzia. Inoltre, al momento del pignoramento l'ufficiale giudiziario deve invitare il debitore a dichiarare quale dei suoi beni sia eventualmente gravato da garanzia.

Beni mobili pignorabili

Come principio generale, possono essere pignorati solo i beni mobili appartenenti al debitore.

Anche i beni mobili in possesso o custodia del debitore, così come i beni mobili che si possono ritenere di sua proprietà, possono essere pignorati.

I beni mobili in possesso o custodia del debitore non sono pignorabili allorquando, in base ad un qualche segno d'identificazione o altra circostanza, sia possibile stabilire al di là di ogni dubbio che essi non siano di proprietà del debitore.

In caso di debitore coniugato, anche la proprietà comune o di ciascuno dei due coniugi può essere pignorata in caso di esecuzione forzata condotta nei confronti di uno soltanto dei coniugi. Il pignoramento non ha effetto se il coniuge contro cui non è rivolta l'esecuzione forzata è in grado di dimostrare al di là di ogni dubbio che i beni coinvolti non fanno parte della proprietà comune ma sono beni di sua esclusiva proprietà.

In caso di più beni, l'ordine per il loro pignoramento viene deciso dall'ufficiale giudiziario.

L'ufficiale giudiziario procede con la misura esecutiva fino a che il debito non sia interamente liquidato, compresa la copertura dei costi relativi (quali le spese della misura esecutiva) previsti fino al termine della procedura. Occorre rilevare che il debito dovrà essere saldato nonostante la sussistenza di eventuali crediti da parte del coniuge del debitore nei confronti della proprietà comune o crediti dichiarati da parte di altri creditori.

Ai sensi del comma (1) dell'Articolo 86 della Legge sull'esecuzione forzata, possono essere pignorati i beni mobili in possesso o custodia del debitore così come quelli ritenuti di sua proprietà. Il fatto che i beni mobili in possesso del debitore siano di sua proprietà è basato su un'assunzione.

Tale assunzione non è tuttavia applicabile laddove sia verificabile, in base ad un qualche segno d'identificazione o altra circostanza, che non appartengano al debitore. La parte terza interessata ha l'onere di provare la propria titolarità opponendosi a tale assunzione. Tale dimostrazione ha però una valenza limitata poiché va ad agire nei confronti di una misura esecutiva ed inoltre l'ufficiale giudiziario non ha alcun obbligo di condurre una procedura probativa, essendo solo tenuto a verificare la documentazione. In caso la parte terza non sia inclusa nella procedura di esecuzione forzata e anche il debitore non possa presentare la documentazione, la titolarità può essere provata solamente mediante un'azione di recupero dei beni dietro cauzione su istanza di una terza parte.

Ai sensi della Legge sull'esecuzione forzata, in caso di debitore coniugato, anche la proprietà comune o di ciascuno dei due coniugi può essere pignorata in caso di esecuzione forzata condotta nei confronti di uno soltanto dei coniugi. D'altro canto, i beni esclusivi del coniuge contro cui non è rivolta l'esecuzione forzata sono esclusi dal pignoramento solo se questi è in grado di dimostrarlo al di là di ogni dubbio all'ufficiale giudiziario immediatamente in loco. In caso contrario, l'affermazione che i beni coinvolti siano beni propri deve essere dimostrata mediante un'azione di recupero dei beni dietro cauzione. L'Articolo 4 della Legge XXIX del 2009 dispone che le norme applicabili all'istituto giuridico del matrimonio e ai coniugi debbano essere valide per legge anche rispetto alle unioni civili.

L'ufficiale giudiziario procede con la misura esecutiva fino a che il debito non sia interamente liquidato, compresa la copertura dei costi relativi (quali le spese della misura esecutiva) previsti fino al termine della procedura. Occorre inoltre considerare anche il compenso di riscossione dovuto all'ufficiale giudiziario per la misura esecutiva da lui effettuata.

Nel corso della procedura di esecuzione forzata, occorre tener presente che il prezzo che è possibile ottenere dalla vendita dei beni mobili, legato al loro valore di mercato, può venire ridotto di un quarto durante la vendita all'asta.

Né il creditore né il debitore hanno la facoltà di scegliere gli oggetti sottoposti a pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario.

Verbale di pignoramento

Il verbale di pignoramento è la sola prova dell'attuazione dell'esecuzione forzata, nonché sua condizione essenziale di validità.

Il verbale di pignoramento deve riportare il numero di conviventi del nucleo familiare del debitore e l'elenco dei beni esclusi dal pignoramento, nonché eventuali veicoli pignorati in conformità al comma (5) dell'Articolo 103. L'elenco dei beni esclusi dal pignoramento può essere tralasciato laddove si preveda che i beni pignorati coprano il credito richiesto compreso delle spese di procedura.

Durante l'esecuzione forzata, l'ufficiale giudiziario consegna alle parti presenti una copia del verbale di pignoramento. Questo aspetto è molto importante, poiché si potrà intraprendere un'azione sospensiva di recupero dei beni dietro cauzione entro gli otto giorni dall'esecuzione del pignoramento.

Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario esegua il pignoramento in assenza del debitore, il verbale deve essere notificato a quest'ultimo.

Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario esegua il pignoramento in assenza del creditore, copia del verbale deve essere notificata a quest'ultimo.

Il verbale di pignoramento (per il quale gli ufficiali giudiziari utilizzano moduli stampati) deve includere il nome dell'ufficiale, le parti interessate e ogni altro fiduciario presente, il luogo e la data dell'azione, il titolo giuridico e l'importo (costi correlati, spese) del pignoramento eseguito, il numero e la data di rilascio dei documenti esecutivi e la descrizione dell'azione di esecuzione stessa (pignoramento dei beni mobili e di ogni singolo elemento, compreso il suo valore stimato).

Il verbale di pignoramento deve inoltre contenere un avviso al debitore riguardante il fatto che l'inclusione o la rimozione dal pignoramento della proprietà posta sotto sequestro o la rimozione o il danneggiamento del sigillo di sequestro o confisca dei beni sarà causa di conseguenze legali pregiudizievoli (reato di danneggiamento del sigillo ai sensi dell'Articolo 249 del Codice Penale).

Deve inoltre risultare dal verbale di pignoramento che l'ufficiale giudiziario lo abbia consegnato contestualmente al debitore o lasciato in loco, e che sia l'ufficiale giudiziario stesso sia il testimone, il creditore e il debitore abbiano apposto la propria firma dopo un'attenta lettura dei contenuti. Nel verbale deve essere chiaramente riportata la data di inizio e termine del pignoramento.

In linea generale, il verbale di pignoramento va redatto in loco contestualmente al pignoramento, tuttavia sono ammesse delle eccezioni, ad esempio nel caso di resistenza del debitore o di pericolo d'incolumità personale per l'ufficiale giudiziario.

A seconda del caso, può essere opportuno effettuare registrazioni video e audio del pignoramento in aggiunta al verbale. Le registrazioni devono essere conservate separatamente dalla documentazione scritta, per un periodo di cinque anni dalla data di deposito, dopo di che devono essere distrutte dall'ufficiale giudiziario.

Beni esenti dall'esecuzione forzata

I beni esenti per legge da un'azione di esecuzione forzata non possono essere pignorati, anche in caso il debitore acconsenta al loro sequestro.

Nell'attuazione di un'esecuzione forzata nei confronti di una persona fisica, occorre assicurarsi che il debitore e il suo nucleo familiare possano condurre normalmente la propria vita e che il debitore possa continuare ad esercitare la sua professione.

Laddove la legge specifichi l'ambito di esenzione dei beni dal pignoramento in maniera alternativa, tale esenzione si applicherà ai beni scelti dal debitore presente durante il pignoramento.

La Legge sull'esecuzione forzata elenca i beni esenti dal pignoramento. Esenzione significa che i beni esclusi non possono essere pignorati anche nel caso che il debitore acconsenta al loro sequestro. Laddove la legge specifichi l'ambito di esenzione dei beni dal pignoramento in maniera alternativa, tale esenzione si applicherà ai beni scelti dal debitore presente durante il pignoramento. Un debitore non presente durante il pignoramento non potrà avvalersi successivamente di tale diritto di scelta.

Gli Articoli da 90 a 96 della Legge sull'esecuzione forzata elencano i beni esenti dalla procedura di esecuzione forzata:

Articolo 90 (1) I seguenti beni mobili sono esenti dall'esecuzione forzata:

a) mezzi essenziali per il debitore ad esercitare la sua occupazione (professione), quindi in particolare apparecchiature vitali, strumenti, tecniche, attrezzature militari e di altro tipo nonché accessori, uniformi, armi di autodifesa, mezzi di trasporto, oltre a veicoli a motore

b) mezzi indispensabili a perseguire studi regolari, quindi in particolare libri di testo, materiali didattici, strumenti musicali

c) articoli essenziali di abbigliamento, tre set di indumenti esterni, un cappotto, un soprabito, tre paia di scarpe

d) biancheria da letto necessaria: un set per persona, completo di due serie di coperte

e) mobili in quantità sufficiente ad accogliere il numero di persone conviventi con il debitore, non più di tre tavoli e tre armadi o altri mobili destinati allo stesso scopo, un letto o altro luogo per dormire e una sedia o altra forma di seduta per persona;

f) mezzi necessari al riscaldamento e all'illuminazione

g) elettrodomestici da cucina ed elettrodomestici indispensabili per l'abitazione del debitore, così come un frigorifero o un congelatore e una lavatrice

h) qualsiasi decorazione (ordine di merito, medaglia, distintivo, placca), assegnato al debitore, certificata da un documento ufficiale

i) farmaci, aiuti medici e tecnici prescritti per una malattia o invalidità del debitore, l'auto del debitore se portatore di handicap

j) oggetti ad uso di minori conviventi con il debitore, se specifici per bambini

k) prodotti alimentari corrispondenti al fabbisogno di un mese e di fornitura di tre mesi di combustibile per il riscaldamento per il debitore e le persone conviventi

l) coltivazioni e frutti non ancora raccolti

m) oggetti che non possono essere considerati nell'ambito di un procedimento di liquidazione come proprietà del debitore

(2) In caso il pignoramento venga eseguito su più di un immobile, l'esenzione definita ai punti e)-g) e k) Comma (1) si applica al pignoramento in uno di tali beni indicati nella dichiarazione del debitore.

(3) I beni di cui al Comma (1) non sono esenti da esecuzione forzata, con le eccezioni di cui al punto a) e ai punti h) e i), se composti da metalli preziosi o materiale similare, e come tali siano di valore elevato rispetto agli oggetti di utilità standard.

Articolo 91 Nel caso di un debitore impegnato nella coltivazione agricola come professione, sono esentati dall'obbligo di esecuzione oltre agli elementi elencati nella sezione 90:

a) semi, macchinari e attrezzature agricole, animali da lavoro e foraggi necessari per la coltivazione dei terreni del debitore;

b) una mucca o altro animale da fattoria, insieme alla fornitura di tre mesi di foraggio.

Articolo 92 Sono esenti da pignoramento:

a) somme ricevute con decorazioni, titoli onorari, premi, distintivi, diplomi

b) premi assicurativi, escluse le quote a pagamento di beni pignorati

c) quote depositate nel fondo degli stanziamenti per sciopero di un sindacato

Articolo 93 (1) Il diritto d'autore di un autore o del suo successore legale sono esenti da pignoramento.

(2) Il cinquanta per cento delle royalty è esente da pignoramento.

(3) Solo opere già pubblicate (rese pubbliche) o loro copie sono esenti da pignoramento.

Articolo 94 Sono esenti da pignoramento:

a) quote azionarie di membri di cooperative

b) cedole compensative ricevute sulla base di titoli ancora detenute dal titolare

Articolo 95 Denaro ed altri depositi inviati per posta, così come valori depositati mediante servizio di corriere pubblico, sono esenti dal pignoramento fintanto che non vengano consegnati dal servizio postale o dal corriere al destinatario.

Articolo 96 (1) Oggetti collocati presso un deposito pubblico sono esenti dal pignoramento.

(2) I diritti relativi ad oggetti collocati presso un deposito pubblico, così come i relativi documenti (ricevute e atti di garanzia) sono pignorabili.

Articolo 96/A Se richiesto dal debitore o dal titolare del deposito cauzionale, l'ufficiale giudiziario esclude il denaro fornito come cauzione, il libretto di risparmio o i titoli, fino al momento in cui il deposito deve essere rimborsato. L'esenzione può essere concessa se il richiedente è in grado di dimostrare che l'operazione, assicurata mediante cauzione, non si è conclusa con un parente o una persona giuridica in cui sia coinvolto per mezzo di influenza dominante, né tra la società e uno dei i suoi membri.

Articolo 96/B Le attività e le proprietà di cui agli Articoli 90 e 91, ad eccezione di quelli di cui ai punti h), l) e m) dell'Articolo 90, sono considerate esenti solo se il debitore è una persona fisica.

Perizia

Ai fini del pignoramento, l'ufficiale giudiziario stabilisce il valore dei beni mobili sequestrati mediante una perizia.

Egli stima il valore dei beni sulla base del loro valore di mercato. Se le parti concordano sul valore della perizia, tale valore ha efficacia applicativa.

Su istanza di una delle parti, l'ufficiale giudiziario incarica un perito nel corso del pignoramento. Successivamente alla conclusione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario può modificare il valore stimato dal perito, con la sua partecipazione se richiesto da una delle parti, entro otto giorni dalla consegna del verbale di pignoramento.

Durante il pignoramento, l'ufficiale giudiziario fissa il valore dei beni pignorati attraverso la perizia. Il valore stimato deve essere determinato in rapporto al prezzo di mercato. In pratica, l'ufficiale giudiziario stabilisce il valore stimato in relazione al prezzo di mercato, tenendo anche conto della domanda e dell'offerta e del grado di usura, e riporta questo valore nel verbale.

Le parti possono concordare il valore stimato. In tal caso, tale valore ha efficacia applicativa. Il valore stimato viene spesso contestato. Su istanza di una delle parti, l'ufficiale giudiziario può richiedere la presenza di un perito già al momento del pignoramento. Alla conclusione del pignoramento, ciascuna delle parti può richiedere all'ufficiale giudiziario di modificare il valore stimato entro otto giorni dalla consegna del verbale di pignoramento. In questo caso, l'ufficiale giudiziario è tenuto ad incaricare un perito. Ai sensi del comma (2) dell'Articolo 34, le spese della perizia devono essere versate in anticipo da chi richiede tale procedura.

Norme speciali relative al pignoramento di beni particolari

La Legge sull'esecuzione forzata comprende norme che divergono dalle regole generali riguardanti il pignoramento di beni mobili particolari che, per loro natura, non sono considerati usuali (ad esempio, veicoli a motore, marini o aerei, quote azionarie, ecc.).

Per quanto riguarda il pignoramento di oro, platino, argento o valuta, l'ufficiale giudiziario riunisce tali proprietà sequestrate e il giorno lavorativo successivo le deposita presso un proprio conto vincolato. La stessa procedura viene applicata quando il debitore liquida il proprio debito all'ufficiale giudiziario in valuta estera.

Riguardo al pignoramento di denaro contante, l'ufficiale giudiziario lo riunisce depositandolo sempre il giorno lavorativo successivo presso il proprio conto vincolato.

Per quanto riguarda il pignoramento di proprietà del debitore o di quote azionarie derivanti da una società, l'ufficiale giudiziario rende notifica alla società in questione e alla corte distrettuale, la quale agisce come giudice di registrazione, inviando una copia del verbale di pignoramento.

Il pignoramento di quote azionarie deve essere registrato nei registri aziendali e nel registro delle imprese rispettivamente da parte della società interessata e del tribunale competente.

Pignoramento di veicoli a motore

Riguardo al pignoramento di veicoli a motore, l'ufficiale giudiziario è tenuto a sequestrare anche il libretto di circolazione e il certificato di proprietà del veicolo interessato.

Egli invia copia del verbale di pignoramento unitamente al libretto di circolazione e al certificato di proprietà del veicolo, se pignorato, alla competente autorità amministrativa dei trasporti in base al domicilio o alla sede legale (oppure della filiale) del proprietario del veicolo, o in caso si tratti di proprietario estero, del domicilio o sede legale (o filiale) del conducente del veicolo stesso.

L'ufficiale giudiziario può anche procedere al pignoramento di un veicolo a motore sulla base dei dati presenti nel registro della motorizzazione civile in caso il debitore sia il proprietario registrato del veicolo.

Nel corso di un pignoramento di un veicolo che risulti indispensabile alla professione del debitore, fatta eccezione per la confisca, se trattasi di persona fisica, può essere sequestrato solo il certificato di proprietà ed inviato con il verbale del pignoramento alla competente autorità amministrativa dei trasporti, o, laddove indisponibile, all'autorità presso cui è registrato il veicolo. Il debitore è autorizzato a servirsi del veicolo, fatta eccezione per la confisca, finché non viene venduto.

Pignoramento di mezzi navali o aerei

In caso di pignoramento di un mezzo navale o aereo, l'ufficiale giudiziario è tenuto a sequestrare anche i documenti di registrazione e ad inviarli, unitamente al verbale di pignoramento, all'autorità per l'aviazione civile e la navigazione marittima, che farà menzione del pignoramento sui propri registri.

Pignoramento di beni custoditi in una cassetta di sicurezza

L'ufficiale giudiziario procede al pignoramento dei beni custoditi in una cassetta di sicurezza apponendo il proprio sigillo alla cassetta e notificando poi al fornitore del servizio e al debitore esecutato la data di apertura della cassetta. Alla data indicata, il debitore può aprire la cassetta di sicurezza alla presenza dell'ufficiale giudiziario e del fornitore del servizio, e l'ufficiale giudiziario redigerà un verbale di pignoramento dettagliato. Se il debitore non si presenta alla data specificata, la cassetta viene aperta dal fornitore del servizio, o fatta aprire dall'ufficiale giudiziario se questi non dispone di una sua chiave.

Laddove possibile, i beni pignorati andranno depositati nuovamente all'interno della cassetta di sicurezza per la custodia fino alla loro vendita.

Per quanto riguarda il pignoramento di oro, platino, argento o valuta, l'ufficiale giudiziario ritira tali proprietà sequestrate e il giorno lavorativo successivo deposita le somme in valuta estera presso il proprio conto vincolato, dove andranno tenute separate nella valuta in questione. Può accadere che il debitore liquidi il proprio debito in una valuta estera. Anche le somme in valuta estera versate vanno depositate presso il conto vincolato. Pertanto, l'ufficiale giudiziario è tenuto a depositare sul conto vincolato solo il denaro sequestrato, e ha invece l'obbligo di ritirare oro, platino e argento per assicurarne la custodia ma non di tenerli in deposito giudiziario.

Riguardo al pignoramento di oggetti d'oro, platino, ecc. o di pietre preziose e titoli stampati, l'ufficiale giudiziario ritira i beni pignorati depositandoli entro 24 ore presso il deposito del tribunale.

Per quanto concerne il pignoramento di contante, l'ufficiale giudiziario raccoglie il denaro sequestrato depositandolo entro 24 ore presso il proprio conto vincolato.

Per quanto riguarda il pignoramento di proprietà del debitore o di quote azionarie derivanti da una società, l'ufficiale giudiziario ne dà notifica alla società in questione e alla corte distrettuale, la quale agisce come giudice di registrazione inviando una copia del verbale di pignoramento. Il pignoramento di quote azionarie deve essere registrato nei libri contabili aziendali e nel registro delle imprese rispettivamente da parte della società interessata e del tribunale competente.

Le disposizioni relative all'esecuzione forzata di beni mobili si applicano al pignoramento delle quote azionarie del debitore esecutato.

1. Pignoramento di veicoli a motore

In linea di principio, la procedura di pignoramento di un veicolo sequestrato si applica anche al libretto di circolazione e al certificato di proprietà del veicolo. Solitamente l'ufficiale giudiziario procede al pignoramento presso l'abitazione del debitore o nel luogo di ubicazione del veicolo.

Egli invia copia del verbale di pignoramento unitamente al libretto di circolazione e al certificato di proprietà del veicolo alla competente autorità amministrativa dei trasporti in base al domicilio o alla sede legale del proprietario del veicolo, o in caso si tratti di proprietario estero, del domicilio o sede legale del conducente del veicolo stesso.

In caso non riesca a pignorarne il libretto di circolazione e il certificato di proprietà, l'ufficiale giudiziario invia una copia del verbale di pignoramento all'autorità amministrativa dei trasporti con l'intimazione obbligatoria alla confisca del veicolo.

L'ufficiale giudiziario non solo è tenuto a procedere al pignoramento di un veicolo a motore in loco, ma anche sulla base dei dati riportati presso il registro della motorizzazione civile. Lo scopo del pignoramento del libretto di circolazione è quello di inibire la licenza di guida del veicolo stesso.

In base alla pratica giuridica, un veicolo a motore si considera come indispensabile all'occupazione del debitore laddove risulti essenziale per l'esercizio della sua professione a tal punto che, in sua assenza, egli non sarebbe in grado di esercitarla o sarebbe soggetto ad un onere straordinario (ad esempio, un medico generico, un installatore di sistemi di riscaldamento, un idraulico, ecc.)

In tal caso, occorre che sia pignorato il libretto di circolazione. Il debitore esecutato ha l'autorizzazione per l'utilizzo del veicolo fino alla sua vendita.

2. Pignoramento di mezzi navali o aerei

I documenti di registrazione devono essere sequestrati anche in caso di pignoramento di un mezzo navale o aereo, e inviati unitamente al verbale di pignoramento all'autorità responsabile per l'aviazione civile e la navigazione marittima, che riporterà tale pignoramento sui propri registri.

3. Pignoramento di beni custoditi in una cassetta di sicurezza

In caso di pignoramento di beni custoditi in una cassetta di sicurezza, l'ufficiale giudiziario appone il proprio sigillo sulla cassetta e stende il relativo verbale. Egli invia quindi copia del verbale sia al fornitore del servizio che al debitore esecutato, notificando la data di apertura della cassetta. Quest'ultima viene aperta in prima battuta dal debitore, ma in caso egli non si presenti alla data indicata o rifiuti di aprire la cassetta, essa verrà aperta dal fornitore del servizio. L'ufficiale giudiziario sequestra i beni mobili custoditi nella cassetta, elencandoli nel verbale di pignoramento. Se possibile, i beni pignorati devono essere depositati nuovamente all'interno della cassetta di sicurezza per la custodia fino alla loro vendita. Laddove ciò non sia possibile, l'ufficiale giudiziario dovrà adottare misure alternative di custodia dei beni presso altra ubicazione.

Al creditore verrà notificata la data dell'apertura della cassetta di sicurezza, laddove specificato nel titolo esecutivo.

I beni custoditi in una cassetta di sicurezza condivisa possono essere soggetti a pignoramento per la liquidazione del debito nei confronti di ognuno dei proprietari.

Confisca

La confisca è la misura più severa di esecuzione forzata di beni mobili: in base a questa procedura, viene a cessare il diritto del debitore all'uso del bene mobile pignorato e questi viene privato completamente dell'uso del proprio bene.

In linea generale, il bene mobile pignorato nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata viene concesso in custodia o in godimento al debitore che può farne uso fintanto che l'ufficiale giudiziario non lo requisisca per la vendita.

Esistono due forme di confisca: mediante il blocco dei beni mobili, con o senza la nomina di un curatore fallimentare.

Il compenso e i costi del curatore fallimentare sono stabiliti dall'ufficiale giudiziario.

L'apertura del sito o della stanza di deposito dei beni e la rimozione del sigillo sono reati.

Ai sensi del Comma (1) dell'Articolo 105 della Legge sull'esecuzione forzata, allorquando si presuma che il debitore non garantisca la salvaguardia dei beni mobili pignorati, l'ufficiale giudiziario deposita tali beni presso un luogo di custodia sicuro (armadio, contenitore, ecc.) o in una stanza separata chiudendoli a chiave e apponendovi il proprio sigillo. L'apertura della stanza o del luogo di custodia dei beni o il danneggiamento o la rimozione del sigillo costituisce reato ai sensi del Codice Penale.

Scopo della confisca è quello di garantire la salvaguardia dei beni mobili per motivi concernenti la persona del debitore o l'esistenza di qualsivoglia circostanza che metta a repentaglio la salvaguardia di tali beni.

Legge sull'esecuzione forzata, 106 (1):

L'ufficiale giudiziario nomina un curatore fallimentare per la custodia dei beni mobili sequestrati, laddove:

  • a) il debitore ne abbia rifiutato la custodia
  • b) il debitore sia assente per un lungo periodo di tempo
  • c) su istanza del creditore comprovata dalle circostanze del caso a parere dell'ufficiale giudiziario
  • d) ritenuta necessaria per il buon fine della procedura e previo consenso da parte del creditore

Può essere nominato curatore fallimentare qualsiasi persona fisica o ente che avrà quindi l'obbligo di salvaguardare e gestire i beni pignorati.

Come compenso per tali servizi, il curatore fallimentare avrà diritto ad un corrispettivo comprensivo delle spese sostenute. Tali compensi e spese sono a carico del creditore che deve versarli in anticipo.

La confisca non può assimilarsi al sequestro di beni, che è regolamentato quale misura cautelare. Quest'ultimo può essere intimato anche per ogni bene mobile o immobile specificato singolarmente. Il sequestro viene sempre attuato da un ufficiale giudiziario, laddove la confisca derivi da un'ingiunzione del tribunale e viene eseguita dall'ufficiale giudiziario.

Pignoramento presso terzi

L'ufficiale giudiziario può eseguire l'esecuzione forzata di un bene mobile del debitore che sia detenuto presso terzi.

Se si presume che alcuni dei beni mobili del debitore vengano detenuti presso una parte terza, diversa dalle parti interessate, l'ufficiale giudiziario intima a tale parte terza di effettuare una dichiarazione.

La parte terza è tenuta a presentare una dichiarazione entro otto giorni dalla notifica dell'ufficiale giudiziario, in cui dovrà indicare se a) la proprietà di cui agli atti è in suo possesso e, se del caso, su quali basi, b) riconosce il diritto di proprietà del debitore sul bene in questione, c) dichiara eventuali controversie relative al bene e, se del caso, su quali basi.

In caso la parte terza riconosca che il bene in suo possesso sia di proprietà del debitore esecutato, l'ufficiale giudiziario pignorerà detto bene mobile in linea con le norme generali.

In caso la parte terza non presenti la suddetta dichiarazione o non riconosca il diritto di proprietà del debitore, il creditore può adire a vie legali nei confronti di tale parte terza affinché cessi di ostacolare la procedura esecutiva.

Se si presume che un bene mobile del debitore sia detenuto da una parte terza diversa dalle parti interessate, l'ufficiale giudiziario intima a detta parte terza di presentare una dichiarazione, avvisandola delle conseguenze legali di cui all'Articolo 109.

(2) La parte terza è tenuta a presentare una dichiarazione entro otto giorni dalla notifica dell'ufficiale giudiziario, in cui deve indicare se

a) la proprietà di cui agli atti è in suo possesso e, se del caso, su quali basi,

b) riconosce il diritto di proprietà del debitore sul bene in questione,

c) dichiara eventuali controversie relative al bene e, se del caso, su quali basi.

Articolo 108 Se la parte terza riconosce che il bene in suo possesso è di proprietà del debitore esecutato, l'ufficiale giudiziario pignorerà tale bene mobile presso il luogo in cui è ubicato.

Articolo 109 (1) In caso la parte terza non presenti la suddetta dichiarazione o non riconosca il diritto di proprietà del debitore, il creditore può adire ad azione legale nei confronti di tale parte terza affinché cessi di ostacolare la procedura esecutiva.

(2) La parte terza sarà ritenuta responsabile nei confronti del creditore ai sensi della legge vigente riguardo ai costi e ai danni derivanti da

a) la sua mancata dichiarazione come specificato nel Comma (2) dell'Articolo 107, o dal rifiuto in malafede del riconoscimento del diritto di proprietà del debitore

b) la sua inadempienza nella tutela del bene successivamente alla comunicazione della notifica

c) gli impedimenti posti al pignoramento

Pignoramento di crediti

L'ufficiale giudiziario può pignorare crediti insoluti del debitore nei confronti di terzi.

Se il debitore possiede crediti insoluti verso terzi o in caso abbia concluso un contratto con una parte terza da cui derivi un futuro credito, l'ufficiale giudiziario può pignorare tale credito ed intimare alla parte terza di presentare una dichiarazione.

La parte terza è tenuta a presentare una dichiarazione entro otto giorni dalla notifica dell'ufficiale giudiziario, in cui dovrà indicare a) se sia a conoscenza del credito o del contratto sul futuro credito, b) la data di scadenza del credito, c) se sia stato rivendicato un credito sul credito in questione e, se del caso, su quali basi.

La parte terza non può saldare il credito dopo la comunicazione della notifica sia nei confronti del debitore sia verso altro soggetto, bensì è tenuta a pagare l'importo del credito sul conto vincolato dell'ufficiale giudiziario entro o anteriormente alla data di scadenza o a depositare l'oggetto del credito presso il deposito del tribunale.

Una volta assolti gli adempimenti verso i crediti di ogni altra parte, la parte terza è responsabile nei confronti del creditore fino a concorrenza dell'importo (valore) del credito.

In caso la parte terza non riconosca detto credito o il contratto relativo ad esso o non effettui il deposito di cui sopra, il creditore può adire a vie legali nei confronti di tale parte terza per l'ottenimento del credito.

Se il debitore possiede crediti insoluti verso terzi o in caso abbia concluso un contratto con una parte terza da cui derivi un futuro credito, l'ufficiale giudiziario può pignorare tale credito ed intimare alla parte terza di presentare una dichiarazione, avvisando tale parte in merito alle conseguenze giuridiche di cui agli Articoli 112 e 113.

La parte terza è tenuta a presentare una dichiarazione entro otto giorni dalla notifica dell'ufficiale giudiziario, in cui dovrà indicare:

  • a) se sia a conoscenza del credito o del contratto sul futuro credito,
  • b) la data di scadenza del credito
  • c) eventuali controversie relative al bene e, se del caso, su quali basi.

Sulla base delle conseguenze giuridiche di cui agli Articoli 112 e 113 della Legge sull'esecuzione forzata:

Articolo 112 (1) La parte terza non può saldare il credito dopo la comunicazione della notifica sia nei confronti del debitore sia verso altro soggetto, bensì è tenuta a pagare l'importo del credito sul conto vincolato dell'ufficiale giudiziario entro o anteriormente alla data di scadenza o a depositare l'oggetto del credito presso il deposito del tribunale.

(2) Una volta assolti gli adempimenti verso i crediti di ogni altra parte, la parte terza è responsabile nei confronti del creditore fino a concorrenza dell'importo (valore) del credito.

Articolo 113 In caso la parte terza non riconosca detto credito o il contratto relativo ad esso, non presenti la dichiarazione di cui all'Articolo 111, o non effettui il pagamento (deposito) di cui all'Articolo 112, il creditore può adire a vie legali nei confronti di tale parte terza per l'ottenimento del credito.

Notificazione a titolari di garanzie

L'ufficiale giudiziario notifica al soggetto titolare di una garanzia sul bene pignorato la misura esecutiva per il recupero del credito.

Al termine del pignoramento, l'ufficiale giudiziario notifica immediatamente il presunto titolare di garanzia sul bene sotto sequestro. L'ufficiale giudiziario segue la medesima procedura attuata per l'iscrizione effettuata presso il Registro dei pegni.

Egli informa il titolare della garanzia della possibilità di attuare una misura esecutiva per il recupero del credito garantito previa presentazione della relativa istanza all'ufficiale giudiziario entro otto giorni dalla ricezione della notifica. L'ufficiale giudiziario è tenuto ad inoltrare tale istanza immediatamente presso il giudice competente per l'esecuzione, non più tardi del giorno lavorativo successivo alla sua ricezione.

Il giudice competente per l'esecuzione deve procedere immediatamente alla dichiarazione di esigibilità del credito garantito e consentire al titolare della garanzia il coinvolgimento diretto nella procedura esecutiva, in caso i fondamenti giuridici e l'importo di tale credito non vengano contestati.

Il giudice trasmette l'istanza del titolare della garanzia al debitore e al creditore mediante notificazione, dichiarando altresì se i fondamenti giuridici e l'importo del credito assicurato sono riconosciuti. Se tuttavia il debitore o uno dei creditori contesta tale istanza, il giudice respinge l'opposizione, lasciando così al titolare della garanzia l'alternativa di adire a vie legali per l'esecuzione del proprio credito garantito.

L'ufficiale giudiziario è tenuto a notificare immediatamente al titolare della garanzia il pignoramento del bene rivendicato. Egli è inoltre tenuto ad informare il titolare della garanzia della possibilità di porre sotto misura esecutiva il credito, previa presentazione della relativa istanza all'ufficiale giudiziario entro otto giorni dalla ricezione della notifica. L'ufficiale giudiziario è tenuto ad inoltrare tale istanza immediatamente presso il giudice competente per l'esecuzione, non più tardi del giorno lavorativo successivo alla sua ricezione.

Il giudice dovrà deliberare sull'istanza come procedimento di natura non contenziosa. Detta istanza viene approvata se i beni reclamati sono sotto sequestro e se i fondamenti giuridici e l'importo del credito garantito non vengono contestati.

Se non vi è necessità di integrazioni dell'istanza, il primo passo è la sospensione della misura esecutiva sui beni reclamati entro tre giorni lavorativi per impedire che essi siano venduti prima che sia stata pronunciata una decisione relativa a tale istanza. Il giudice invia detta decisione riguardante la sospensione della misura esecutiva all'ufficiale giudiziario e alle parti interessate.

Il debitore e il creditore hanno otto giorni di tempo dalla ricezione della notifica del tribunale per dichiarare l'accettazione dei fondamenti giuridici e dell'importo del credito garantito. In tale procedura non possono essere contestati né i fondamenti giuridici né l'importo del credito laddove siano registrati su atto pubblico.

Se uno dei soggetti sopra menzionati contesta i fondamenti giuridici o l'importo di detto credito dimostrando la sua opposizione, il giudice respinge l'istanza di coinvolgimento diretto mediante ordinanza del tribunale e il titolare della garanzia potrà adire a vie legali per il recupero del credito quando l'ordinanza sia divenuta definitiva.

Ai sensi del Comma (6) dell'Articolo 114/A della Legge sull'esecuzione forzata, in caso il debitore o un creditore riporti un importo diverso da quello dichiarato dal titolare della garanzia nella sua istanza, il giudice ne dà notifica al titolare. Il titolare della garanzia può richiedere al giudice l'emissione di un'ordinanza che approvi il proprio coinvolgimento diretto in merito a tale importo.

La vendita dei beni mobili pignorati

In caso il debitore non abbia adempiuto alla liquidazione del proprio debito neppure in seguito a pignoramento, i beni mobili pignorati vengono messi in vendita.

In caso il debitore non abbia adempiuto alla liquidazione del proprio debito neppure in seguito del pignoramento, la fase successiva dell'esecuzione forzata consiste nella vendita dei beni mobili pignorati..

L'ufficiale giudiziario attua immediatamente le misure per la vendita trenta giorni dopo la data del pignoramento o la data di ricezione delle informazioni da parte dei registri dell'autorità per l'aviazione civile e la navigazione marittima e del Registro dei pegni. L'ufficiale giudiziario fissa la data di vendita su una base pratica a seconda delle circostanze locali.

I beni deperibili devono essere venduti subito dopo il pignoramento.

Ai sensi del comma (1) dell'Articolo 115 della Legge sull'esecuzione forzata, l'ufficiale giudiziario deve attuare immediatamente le misure per la vendita trenta giorni dopo la data del pignoramento o la data di ricezione delle informazioni da parte dei registri dell'autorità per l'aviazione civile e la navigazione marittima e del Registro dei pegni.

In caso venga presentata entro otto giorni dalla data di pignoramento un'azione di recupero dei beni dietro cauzione, la vendita del bene in questione non può avvenire fino alla conclusione definitiva di tale azione

L'ufficiale giudiziario fisserà la data di vendita su una base pratica a seconda delle circostanze locali.

Ai sensi del Comma (1) dell'Articolo 116 della Legge sull'esecuzione forzata, i beni deperibili devono essere venduti subito dopo il pignoramento.

L'ufficiale giudiziario procede alla vendita di articoli deperibili senza ricorrere alla vendita all'asta, tuttavia conformemente alle disposizioni di vendita all'asta se espressamente richiesto dalle parti, e se l'acquirente e il prezzo di acquisto sono specificati.

Se un bene deperibile non può essere venduto senza asta, l'ufficiale giudiziario deve venderlo ad un operatore le cui attività comprendano la distribuzione di articoli simili, o al più vicino mercato, fiera o altro luogo di scambio designato dalle autorità locali, secondo le norme che disciplinano la vendita di beni in mercati e fiere, ed in osservanza delle disposizioni in materia di vendita di beni mobili. In questo caso, l'ufficiale giudiziario non è tenuto ad annunciare la vendita, tuttavia è tenuto alla relativa pubblicazione secondo le condizioni più idonee per le circostanze locali.

1. La vendita all'asta dei beni mobili

La vendita di beni mobili è una fase importante nell'esecuzione forzata di beni mobili. Il metodo principale di tale vendita consiste nella vendita all'asta, che costituisce una vendita forzata.

Laddove non espressamente previsto dalla legge, i beni mobili devono essere generalmente venduti all'asta.

La Legge sull'esecuzione forzata indica una serie di possibili sedi d'asta. Tra queste sedi occorre selezionare quella in cui si prevede il maggior numero di acquirenti e che riduca al minimo i costi connessi alla misura esecutiva. La sede dell'azione viene determinata ex officio dall'ufficiale giudiziario. Ciò nonostante, egli può tenere conto delle richieste delle parti.

L'asta è condotta dall'ufficiale giudiziario. Le aste sono regolate dagli ufficiali giudiziari per mezzo di un bando d'asta. Il contenuto obbligatorio del bando d'asta include i nomi delle parti, il luogo e la data dell'asta, i beni mobili che devono essere venduti all'asta e il loro valore stimato, nonché il luogo e la data in cui è possibile ispezionare i beni mobili prima dell'asta. L'assenza di tali specifiche comporta l'annullamento dell'asta.

Analogamente alle aste pubblicate per via elettronica devono essere pubblicati anche i bandi delle aste tradizionali di beni mobili.

Ciascun bene mobile che non viene venduto all'asta la prima volta dovrà essere messo in vendita una seconda volta.

Su richiesta del creditore, l'ufficiale giudiziario può vendere ogni bene mobile del valore stimato pari o superiore a HUF 100.000 mediante asta elettronica.. Il sistema per le aste elettroniche è gestito dall'Ordine ungherese degli ufficiali giudiziari. Chiunque voglia partecipare ad un'asta deve registrarsi presso un ufficiale giudiziario. Una volta ricevuto il proprio nome utente e la password, e previo versamento della quota di registrazione di HUF 6.000, l'acquirente può accedere al sistema per le aste elettroniche e cominciare a inoltrare offerte. Ovviamente, vincerà l'asta l'acquirente che offre il prezzo più elevato per i beni mobili o immobili in vendita.

Ai sensi dell'Articolo 118 della Legge sull'esecuzione forzata, i beni mobili devono essere generalmente venduti all'asta, salvo diversa disposizione di legge.

Le aste possono essere tenute nei seguenti luoghi:

  • a) nelle sale d'asta dei tribunali
  • b) negli edifici giudiziari
  • c) presso edifici di paesi, città, circoscrizioni locali del distretto di Budapest o in luoghi designati dai notai delle circoscrizioni locali di cui sopra
  • d) presso il domicilio dei debitori
  • e) sul luogo del pignoramento
  • f) sul luogo in cui sono tenuti in custodia i beni mobili
  • g) presso altri siti designati dall'ufficiale giudiziario

Un'asta viene stabilita dall'ufficiale giudiziario per mezzo di un bando d'asta in cui si specifica quanto segue:

  • a) i nomi delle parti
  • b) il luogo e la data dell'asta
  • c) i beni mobili che devono essere venduti all'asta e il loro valore stimato
  • d) il luogo e la data in cui è possibile ispezionare i beni mobili prima dell'asta.

I bandi d'asta devono essere notificati:

  • a) alle parti, b) al funzionario del paese, città o distretto di Budapest competente in base all'ubicazione dell'asta.
  • I bandi d'asta devono essere pubblicati:
  • a) sull'Albo del tribunale
  • b) sulla bacheca delle sale d'asta del tribunale
  • c) sulla bacheca dell'ufficio del sindaco del paese, città o distretto di Budapest competente in base all'ubicazione dell'asta.

I bandi d'asta devono rimanere esposti sulle bacheche per almeno quindici giorni prima dell'asta e perlomeno fino al quinto giorno antecedente all'asta stessa.

L'ufficiale giudiziario pubblica l'estratto del bando d'asta nella gazzetta ufficiale dell'Ordine. Esso deve contenere il nome e il numero telefonico dell'ufficiale giudiziario, il numero di pratica, la descrizione e il valore stimato dei beni mobili e il luogo e la data dell'asta. Tale estratto deve essere pubblicato entro e non oltre il quinto giorno precedente l'asta.

L'ufficiale giudiziario deve pubblicare il bando d'asta anche nel registro dei bandi d'asta elettronici; il sistema per le aste elettroniche rimuoverà automaticamente tale avviso dal registro dei bandi d'asta elettronici il giorno successivo al giorno dell'asta.

Accade di sovente che non si pervenga alla vendita dei beni mobili durante la prima asta. In tal caso, l'ufficiale giudiziario fissa la data della seconda asta entro un periodo di tre mesi dalla prima.

Le aste elettroniche sono state introdotte con la Legge XXXIX del 2008. Tale legge limita la serie di beni mobili vendibili mediante asta elettronica poiché il valore stimato di tali beni mobili deve essere di almeno HUF 100.000.

Per porre all'asta beni mobili e beni immobili viene utilizzato un sistema informatico sempre accessibile su Internet gestito dall'Ordine. Chiunque sia registrato nel sistema è autorizzato a partecipare all'asta. La registrazione può essere effetuata presso qualsiasi funzionario giudiziario del tribunale. La quota di iscrizione per gli offerenti è HUF 6.000, mentre la cancellazione è gratuita. Ovviamente, l'offerente che ha inoltrato l'ultima offerta pubblicata diventa il vincitore dell'asta.

2. La vendita di beni mobili senza asta

L'ufficiale giudiziario può procedere alla vendita dei beni mobili pignorati del debitore senza asta.

Su richiesta delle parti, l'ufficiale giudiziario vende i beni mobili senza asta all'acquirente al valore stimato designato dalle parti, conformemente alle disposizioni di vendita all'asta.

La vendita senza asta è possibile finché non ha inizio l'asta.

La Legge sull'esecuzione prevede la possibilità per l'ufficiale giudiziario di vendere i beni pignorati senza asta, conformemente alle disposizioni di vendita all'asta. Ciò può avvenire su richiesta delle parti e a favore dell'acquirente e per il valore stimato designato dalle parti. Pertanto, l'ufficiale giudiziario non sceglie questo tipo di vendita ex officio; si tratta piuttosto di una scelta delle parti che esercitano il proprio diritto di decidere in merito alla vendita. L'ufficiale giudiziario non può discostarsi dalla richiesta presentata dalle parti.

Nel caso di aste tradizionali, la vendita senza asta è possibile finché non ha inizio l'asta. In caso di asta elettronica, i beni mobili possono essere venduti senza asta fino alla chiusura automatica all'accesso delle offerte.