Scheda 5 – Il pignoramento immobiliare (Cittadino Scheda)
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BENI IMMOBILI PIGNORABILI
L’articolo 1560 del codice di procedura civile belga ne fornisce la formulazione:
“Il creditore può perseguire l’espropriazione:
1° dei beni immobiliari e relativi accessori considerati immobili, appartenenti a titolo di proprietà al suo debitore;
2° dei diritti di usufrutto, di enfiteusi e di superficie di pertinenza del debitore, sui beni di analoga natura.”
1. Un bene immobile o un bene considerato come bene immobile
L’articolo 517 del codice civile dispone:
“I beni sono immobili o per natura, o per destinazione, o per l’oggetto a cui si riferiscono.”
2. Appartenenti al debitore
L’istanza di pignoramento deve essere inoltre accompagnata da una visura catastale contenente tutte le informazioni in merito al bene immobiliare e avente valore di attestato di proprietà per il debitore.
SEQUESTRO CONSERVATIVO
1. Condizioni
Il credito deve avere carattere certo, liquido ed esigibile
Ogni creditore che disponga di un credito certo, liquido ed esigibile potrà far procedere al sequestro conservativo dei beni mobili appartenenti al suo debitore, qualora la solvibilità di quest’ultimo sia compromessa.
CERTO
ESIGIBILE
LIQUIDO:
Se un’ordinanza giudiziaria estera rispetta tali requisiti, anche se priva di exequatur, può essere utilizzata come base per procedere al sequestro conservativo.
Deve essere presente il requisito dell’urgenza
L’articolo 1413 del codice di procedura civile dispone quanto segue:
“Ogni creditore può, nei casi che richiedono celerità, chiedere al giudice l’autorizzazione a sequestrare a titolo conservativo i beni pignorabili che appartengono al suo debitore.”
2. Procedura
Non è ancora stata pronunciata una sentenza di merito
La richiesta
L’articolo 1430 del codice di procedura civile prevede tuttavia alcune menzioni aggiuntive specifiche per il sequestro immobiliare conservativo:
“La richiesta mirante al sequestro a titolo conservativo degli immobili contiene, oltre alle menzioni previste all’articolo 1026, l’indicazione:
1° del titolo, delle cause, dell’importo o della valutazione del credito;
2° dei beni sui quali deve vertere il sequestro;
3° del cognome, nome e domicilio del debitore.
Vengono allegati alla richiesta:
1° una visura catastale relativa ai beni sui quali deve vertere il sequestro;
2° un certificato della conservatoria delle ipoteche che riporti, all’occorrenza, tutte le iscrizioni esistenti e tutte le trascrizioni di ingiunzione e di sequestro vertenti sui detti beni.”
È stata pronunciata una sentenza di merito
Ogni sentenza ha valore di autorizzazione a procedere al sequestro conservativo per le condanne determinate contestualmente alla stessa, indipendentemente dall’accettazione dell’esecuzione forzata provvisoria, tranne che il giudice del merito abbia formalmente escluso tale eventualità o che sia stata concessa una sospensione del pagamento.
Nessuna ingiunzione deve essere notificata
L’articolo 1432 del codice di procedura civile dispone quanto segue:
“Il sequestro immobiliare conservativo non deve essere preceduto da alcuna ingiunzione.
Esso avviene mediante atto d’ufficiale giudiziario notificato al debitore e contenente, pena la nullità dell’atto:
1° copia della richiesta e dell’ordinanza che autorizza il sequestro o, se non è stata notificata precedentemente, della sentenza che, come indicato all’articolo 1414, sostituisce l’autorizzazione;
2° menzione dell’identità del debitore con indicazione di cognome, nome, professione, domicilio, luogo e data di nascita;
3° l’indicazione esatta dei beni sequestrati in conformità all’articolo 1568;
4° la visura catastale.”
Tale sequestro deve essere trascritto entro il termine di un mese dall’ordinanza del giudice dell’esecuzione. Qualora tale trascrizione non venga effettuata, l’ordinanza sarà considerata nulla e inefficace e il sequestro conservativo verrà annullato.
Si terrà conto della data in cui il verbale di sequestro viene presentato presso l’ufficio delle ipoteche. La conservatoria delle ipoteche deve trascrivere il sequestro entro il termine di otto giorni, pena la nullità dell’atto.
Il rinnovo
Il creditore che fornisca la prova che il sequestro debba essere mantenuto dovrà chiederne il rinnovo almeno 15 giorni prima della scadenza della durata di validità. Questo termine di 15 giorni costituisce una scadenza.
L’articolo 1439 del codice di procedura civile dispone quanto segue:
“L’ordinanza viene notificata al debitore. Essa è considerata come non avvenuta se il rinnovo della trascrizione non è stato richiesto prima dello scadere del termine di validità del sequestro anteriore.
Il rinnovo della trascrizione avviene su presentazione alla conservatoria di una richiesta in duplice copia contenente l’indicazione esatta della trascrizione da rinnovare, accompagnata dalla copia autentica dell’ordinanza e della relata di notifica, lasciando impregiudicata l’applicazione dell’articolo 90, comma 2, della legge del 16 dicembre 1851, se necessario.”
SEQUESTRO ESECUTIVO
1. Alcuni casi specifici
Comunione
Articolo 1561 del codice di procedura civile:
“Tuttavia, la parte indivisa del debitore non può essere eseguita dai suoi creditori personali prima della divisione o dell’aggiudicazione, che essi possono provocare o in cui hanno il diritto di intervenire, sempre nel rispetto dell’accordo di comunione stipulato anteriormente alla richiesta di divisione o all’atto costitutivo di ipoteca.
In caso di aggiudicazione, e qualunque sia l’acquirente, diverso dal collicitante, la cui parte indivisa si trovava gravata da ipoteca, il diritto del creditore ipotecario viene riferito alla parte del debitore nel prezzo.
In caso di divisione con conguaglio, le somme che il condividente è tenuto a pagare vengono destinate al pagamento dei crediti privilegiati o ipotecari, i quali perderebbero tale carattere, e ciò in base al grado che tale crediti possedevano al momento della divisione.”
Coniugi
In conformità all’articolo 1562 del codice di procedura civile, l’espropriazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio comune a carico del debitore e del suo coniuge può essere perseguita ai fini del pagamento di un debito che interessa entrambi i coniugi o che costituisce un debito proprio che grava sul patrimonio comune.
2. Procedura
In applicazione dell’articolo 59, §1 della legge sul credito ipotecario (LCH), il mutuante che disponga di una sentenza o di altro atto autentico e manifesti l’intenzione di assumere un provvedimento di esecuzione coattiva o di sequestro, dovrà prima tentare di giungere a una soluzione amichevole. Questo accomodamento dovrà essere promosso dal creditore, prima di qualsiasi notificazione di ingiunzione.
Notificazione di un’ingiunzione
Contrariamente alle prescrizioni procedurali che si applicano al sequestro immobiliare conservativo, prima del sequestro esecutivo deve essere notificata una ingiunzione di pagamento.
L’articolo 1564 del codice di procedura civile determina le menzioni che devono essere riportate obbligatoriamente in questa ingiunzione:
- la copia integrale del titolo, tranne che ne sia stata fatta notificazione al debitore;
- l’elezione di domicilio nella circoscrizione in cui siede il giudice che deve conoscere il sequestro;
- la formulazione che, in assenza di pagamento, si procederà al sequestro degli immobili;
- cognome, nome, professione, domicilio, luogo e data di nascita del debitore;
- le indicazioni di base dell’articolo 43 del codice di procedura civile;
- l’informazione che il debitore può trasmettere al giudice qualsiasi offerta di acquisto a trattativa privata del proprio immobile entro otto giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.
In conformità all’articolo 1567 del codice di procedura civile, l’ingiunzione ha validità di sei mesi; trascorso tale termine, pertanto, l’ingiunzione deve essere seguita da un verbale di sequestro. In caso di superamento di questo termine, l’ingiunzione perde automaticamente i suoi effetti.
Sospensione del pagamento
L’articolo 1334 del codice di procedura civile dispone quanto segue:
“Se l’esecuzione o il sequestro avvengono per effetto di un atto autentico diverso da una sentenza, la richiesta di proroga prevista all’articolo 1244 del Codice civile deve essere formulata, pena la decadenza, entro il termine di quindici giorni successivi all’ingiunzione o se non vi è luogo all’ingiunzione, a partire dal primo atto di sequestro notificato al debitore.”
Questo diritto di richiedere una modesta sospensione del pagamento è di ordine pubblico e non può essere escluso. Occorre tuttavia che il debitore sia in difficoltà e in buona fede.
Il sequestro
Il sequestro deve essere ordinato entro il termine di sei mesi (pena la nullità) dopo i quindici giorni che seguono la notificazione del verbale di ingiunzione.
Un’ingiunzione di pagamento dovrà essere nuovamente notificata dopo sei mesi.
In conformità all’articolo 1568 del codice di procedura civile, il verbale di sequestro deve riportare le seguenti menzioni:
- la formulazione del titolo esecutivo;
- la designazione degli immobili sequestrati secondo le modalità fissate dall’articolo 144 della legge ipotecaria;
- l’indicazione del giudice che si pronuncerà sulla richiesta;
- l’indicazione della facoltà offerta al debitore di trasmettere, entro il termine di otto giorni, qualsiasi offerta d’acquisto a trattativa privata del proprio immobile;
- l’identità della parte colpita da sequestro.
Il sequestro non comporta alcun trasferimento di proprietà e conferisce unicamente il diritto al creditore di far vendere il bene. Di fatto, il diritto di proprietà assume un significato sostanzialmente diverso per il debitore. In effetti, esso non può più ipotecare o alienare il bene immobile e dovrà agire nell’interesse dei creditori.
L’opposizione
Il debitore può chiamare in giudizio il creditore davanti al tribunale dei sequestri per irregolarità del sequestro o del titolo.
La richiesta e l’ordinanza di designazione del notaio
In conformità all’articolo 1580 del codice di procedura civile, il creditore dispone di un mese, dopo la trascrizione del sequestro, per presentare una richiesta presso il tribunale al quale chiede la designazione di un notaio che sarà incaricato della vendita pubblica o della vendita a trattativa privata dei beni sequestrati.
La richiesta comprende inoltre:
- l’originale del verbale di ingiunzione;
- l’originale del verbale di sequestro;
- il titolo esecutivo;
- le visure catastali;
- l’eventuale procura per una vendita a trattativa privata.
L’ordinanza che deriva dall’articolo 1580 del codice di procedura civile può essere oggetto di un appello interposto dal richiedente o su opposizione di terzo da parte del pignorato. Per entrambi i ricorsi vale il termine di un mese a decorrere dalla notificazione.
Sebbene la notificazione dell’ordinanza non costituisca obbligo legale, l’ordinanza può essere notificata al pignorato al semplice scopo di far decorrere il termine previsto per una opposizione di terzo. L’opposizione non produce alcun effetto sospensivo.
Vendita a trattativa privata
Su richiesta del pignorato
Il debitore viene informato, sia nel verbale di ingiunzione che nel verbale di sequestro, del fatto che può anche vendere i beni immobili a trattativa privata.
Su richiesta del creditore sequestrante
Anche il sequestrante può depositare una richiesta a fini di messa in vendita a trattativa privata, a norma dell’articolo 1580ter del codice di procedura civile.
Vendita pubblica
Condizioni di vendita
Se il bene immobile non viene venduto a trattativa privata o se il giudice dell’esecuzione vi si è opposto, sarà necessario definire le condizioni generali di vendita per poter descrivere il quadro giuridico del prosieguo delle operazioni.
Tali condizioni descriveranno il rapporto giuridico esistente tra il pignorato, i suoi creditori e l’acquirente.
Il debitore e i creditori che si sono incaricati della pubblicità ipotecaria per un’ingiunzione o un sequestro conservativo notificato sono invitati a mezzo di atto d’ufficiale giudiziario, almeno un mese prima della vendita, a prendere visione delle condizioni di vendita e ad assistere all’aggiudicazione.
La vendita
La data della vendita deve situarsi entro i sei mesi che seguono l’ordinanza di designazione del notaio, pena la nullità dell’atto. Se questo termine non viene rispettato, deve essere designato un nuovo notaio.
Il notaio redige un verbale di aggiudicazione che viene trasmesso all’acquirente unitamente alle condizioni di vendita. Un estratto dell’atto di aggiudicazione deve essere notificato al pignorato entro il termine massimo di quindici giorni dopo la scadenza del termine di pagamento delle spese (termine indicato nelle condizioni di vendita)
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