Scheda 3 – I procedimento di beni mobili materiali (Professionale Scheda)
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Un bene mobile materiale è un bene che ha un'esistenza fisica e che può quindi essere spostato (ad esempio un televisore o un'autovettura).
Le procedure di diritto civile per l'esecuzione, e nella fattispecie i pignoramenti di beni mobili materiali, sono regolate dalla Legge n. 91-650 del 9 luglio 1991 e dal Decreto n. 97-755 del 31 luglio 1992.
Un creditore che dispone di un titolo esecutivo e intende recuperare l'importo dovuto dal proprio debitore può attuare una procedura di pignoramento riguardante i beni mobili materiali di quest'ultimo. In tal modo, i beni pignorati potranno essere venduti e il creditore potrà recuperare l'importo che gli è dovuto mediante il ricavato della vendita secondo le modalità specifiche per ciascuna tipologia di pignoramento.
In Francia, i beni mobili materiali possono essere assoggettati a pignoramento in diversi modi:
- il pignoramento a scopo di vendita di beni mobili materiali (I) (la saisie-vente),
- il pignoramento con obbligo di rilascio di beni mobili materiali da parte di un incaricato autorizzato alla consegna (II) (la saisie-appréhension),
- il pignoramento di veicoli terrestri a motore (III),
- il pignoramento di beni contenuti in una cassaforte (IV),
- il pignoramento di frutti non ancora raccolti o separati dal suolo (V),
- glossario.
La scelta della procedura da attuare dipende sia dal suo scopo (garantire il pagamento di una somma di denaro o la consegna di un bene), sia dall'oggetto pignorato (un televisore, un veicolo) nonché dall'ubicazione dell'oggetto (luogo di residenza del debitore, cassaforte).
Oltre alle condizioni specifiche per ciascuna delle procedure di diritto civile per l'esecuzione in ambito mobiliare, che saranno descritte nella presente scheda informativa, occorre rispettare alcune condizioni che sono comuni a tutte le azioni esecutive elencate nella scheda 1. Nella fattispecie, il creditore deve disporre di un titolo esecutivo munito di formula esecutiva certificante che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
Il pignoramento a scopo di vendita di beni mobili materiali (saisie-vente)
La saisie-vente è la procedura che consente al creditore di ottenere la vendita di uno o più beni mobili materiali di proprietà del debitore al fine di recuperare l'importo dovuto.
Definizione
La saisie-vente è la procedura che offre al creditore la possibilità di far sequestrare i beni del suo debitore affinché possano essere venduti, recuperando così con il ricavato l'importo dovuto.
Condizioni per l'attuazione di un pignoramento a scopo di vendita di beni mobili materiali per poter ricorrere a questa procedura esecutiva di diritto civile, è necessario che siano soddisfatte una serie di condizioni:
- il pignoramento deve riguardare beni mobili materiali;
- il pignoramento deve riguardare beni pignorabili. L'articolo 14 della Legge del 9 luglio 1991 e l'articolo 39 del Decreto del 31 luglio 1992 stabiliscono un elenco di beni che non possono essere pignorati;
- se il pignoramento si verifica in un'abitazione, è necessario ottenere un'autorizzazione del tribunale laddove il pignoramento abbia lo scopo di recuperare dei crediti alimentari il cui capitale sia di importo inferiore a € 535. Per contro, se il credito in capitale che deve essere recuperato è di importo superiore a € 535, il pignoramento potrà avvenire senza l'autorizzazione del tribunale;
- la significazione al debitore di un atto di precetto. Tale ingiunzione intima al debitore di onorare il proprio debito e viene redatta da un ufficiale giudiziario, incaricato di portarla all'attenzione del debitore.
La significazione al debitore dell'atto di precetto ha l'effetto di interrompere il termine di prescrizione (il debitore non potrà invocare il decorso di un certo periodo di tempo al fine di eludere l'adempimento delle proprie obbligazioni) e di far decorrere gli interessi di mora.
L'azione di esecuzione deve avvenire entro due anni dalla significazione del precetto, in caso contrario il creditore dovrà procedere alla significazione di un nuovo atto di precetto.
Pignoramento
Le operazioni di pignoramento hanno inizio alla scadenza del termine di otto giorni a partire dalla data di significazione (notificazione) dell'atto di precetto.
Tali operazioni avvengono presso il luogo in cui sono situati i beni materiali che devono essere sottoposte ad esecuzione e sono condotte da un ufficiale giudiziario.
Possono essere effettuate rispetto a beni in possesso del debitore o in possesso di terzi che detengano i beni per conto del debitore.
Nell'ambito di queste operazioni, l'ufficiale giudiziario procede, nello specifico, a stilare un inventario dei beni del debitore e a redigere un atto di pignoramento, che ha per effetto l'indisponibilità dei beni esecutati.
Al termine di queste operazioni, i beni esecutati saranno venduti all'asta.
Fasi successive alla procedura di pignoramento
La vendita dei beni pignorati può avvenire in via consensuale (su iniziativa del debitore) oppure forzata (vendita per asta pubblica).
Occorre inoltre rilevare che durante la procedura di pignoramento e di vendita possono sopraggiungere questioni incidentali. Un soggetto estraneo alla procedura potrebbe infatti invocare la proprietà dei beni pignorati oppure il debitore potrebbe appellarsi alla loro impignorabilità.
Questa procedura è disciplinata dagli articoli da 50 a 60 della Legge del 9 luglio 1991 e dagli articoli da 81 a 138 e da 268 a 274 del Decreto del 31 luglio 1992.
1. Il prerequisito per la procedura di pignoramento a scopo di vendita di beni mobili materiali (saisie-vente)
Affinché si possa attuare una saisie-vente, occorre che il bene in questione sia un bene mobile materiale. In caso la procedura debba essere eseguita all'interno di un'abitazione, è necessario espletare una formalità ulteriore prima della sua attuazione.
Beni mobili materiali
La saisie-vente può riguardare solo beni mobili materiali. Ciò significa che tale procedura non comprende beni mobili immateriali, beni immobili per natura e beni immobili per destinazione.
Che siano in possesso del debitore o di terzi, tutti i beni pignorabili di proprietà del debitore possono essere oggetto di una procedura di pignoramento a scopo di vendita.
Vi sono tuttavia alcuni beni non pignorabili di cui agli articoli 14 della Legge del 9 luglio 1991 e 39 del Decreto del 31 luglio 1992
Articolo 14 della Legge del 9 luglio 1991
Non possono essere pignorati:
- 1. Beni dichiarati per legge non pignorabili;
- 2. Fondi, somme di denaro e rendite che siano di natura alimentare, fatta eccezione per il versamento degli alimenti già forniti dal richiedente alla parte debitrice;
- 3. Beni disponibili ma dichiarati impignorabili dal testatore o dal donatore, a meno che i creditori successivi all'atto di donazione o all'apertura del lascito rimuovano tale indisponibilità con autorizzazione del giudice e nella misura da lui determinata;
- 4. Beni mobili indispensabili per la sussistenza e l'attività lavorativa del debitore e della sua famiglia, salvo se dietro corrispettivo del loro prezzo, entro i limiti fissati per decreto del Conseil d'État (Corte suprema amministrativa) e fatte salve le disposizioni del settimo comma del presente articolo; permane tuttavia il loro carattere di pignorabilità qualora si trovino in luogo diverso da quello in cui il debitore esecutato abitualmente vive o lavora, ovvero se si tratta di beni di valore, specie in ragione delle loro rilevanza, del loro materiale o della loro rarità, del loro carattere antico o di lusso, ovvero se perdono carattere di necessità in ragione della loro quantità ovvero se costituiscono immobilizzazioni materiali di un'impresa;
- 5. Beni indispensabili per soggetti disabili o per la cura di malati.
I beni di cui al precedente punto 4 non possono essere oggetto di pignoramento, anche dietro corrispettivo del loro prezzo, se sono di proprietà dei beneficiari del mantenimento di minori, come previsto dagli articoli da 150 a 155 del Codice della famiglia e dell'assistenza sociale.
I beni immobili per destinazione non sono pignorabili indipendentemente dalla tipologia del bene, salvo se dietro corrispettivo del loro prezzo.
Articolo 39 del Decreto del 31 luglio 1992
In attuazione dell'articolo 14 (4) della Legge del 9 luglio 1991, sono esclusi dal pignoramento in quanto indispensabili per la sussistenza o dell'attività lavorativa del debitore e della sua famiglia:
- capi di vestiario;
- biancheria da letto;
- biancheria per la casa;
- oggetti e prodotti necessari per la cura del corpo e la manutenzione dei locali;
- prodotti alimentari;
- masserizie necessarie per la preparazione, la conservazione e il consumo di alimenti;
- apparecchiature necessarie per il riscaldamento;
- tavolo e sedie per consumare i pasti in comune;
- un elemento di arredo per conservare la biancheria e l'abbigliamento e un mobile per contenere gli oggetti di uso domestico;
- una lavatrice;
- libri e altri oggetti necessari per l'istruzione o la formazione professionale;
- oggetti dei bambini;
- ricordi di natura personale e familiare;
- animali domestici o da guardia;
- bestiame utilizzato per la sussistenza del debitore, così come i mangimi necessari per l'allevamento;
- strumenti di lavoro necessari per l'esercizio personale dell'attività professionale;
- un telefono che permetta l'accesso al servizio di telefonia fissa.
L'abitazione
Quando il pignoramento ha luogo presso l'abitazione del debitore, è necessaria l'autorizzazione del tribunale qualora lo scopo del pignoramento riguardi il recupero di crediti di natura non alimentare il cui capitale sia di importo inferiore a € 535. Tale procedura è ammissibile solo laddove non sia possibile il pignoramento del conto di deposito del debitore o delle sue retribuzioni salariali.
Il pignoramento di beni mobili finalizzato alla vendita (saisie-vente) è possibile presso l'abitazione del debitore, e senza autorizzazione del giudice, solo se l'importo del credito in capitale supera € 535.
Quando il pignoramento avviene nell'abitazione di un terzo (vale a dire una persona in possesso di beni mobili materiali di proprietà del debitore), l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione è necessaria in qualunque circostanza.
2. La fase preliminare della procedura di pignoramento a scopo di vendita (saisie-vente):
il precetto di pagamento
Ai sensi dell'articolo 50 della Legge del 9 luglio 1991 e dell'articolo 81 del Decreto del 31 luglio 1992, l'atto di precetto è il presupposto per l'attuazione del pignoramento a scopo di vendita. Le effettive operazioni del pignoramento hanno inizio dopo questa fase.
Il precetto di pagamento è l'atto con cui viene intimato al debitore, in forza di un titolo esecutivo, di onorare il proprio debito. Tale documento è redatto dall'ufficiale giudiziario (si veda scheda 2 sugli attori dell'esecuzione), il quale lo notifica poi al debitore.
Il precetto di pagamento deve essere notificato presso il domicilio reale del debitore (cioè la sua dimora abituale) in conformità alle norme tradizionali relative alla significazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario. In nessun caso un atto di precetto può essere notificato presso il domicilio eletto del debitore (cioè il luogo in cui si ritiene domiciliata una persona ai fini dell'esecuzione di un atto).
La significazione del precetto di pagamento equivale a un avviso di costituzione in mora del debitore. Pertanto, i termini di prescrizione del credito vengono sospesi e cominciano a maturare gli interessi di mora.
Entro un termine di due anni dalla data della significazione, l'atto di precetto deve essere seguito dall'azione di esecuzione (articolo 85 del Decreto del 31 luglio 1992). In caso contrario, il creditore dovrà richiedere la significazione di un nuovo atto di precetto.
Il precetto che intima al debitore di versare l'importo dovuto e la sentenza che condanna il debitore al versamento di tale importo possono essere notificati contestualmente.
Ai sensi dell'articolo 81 della Legge del 9 luglio 1991, il precetto di pagamento deve contenere, a pena di nullità:
"1 - Il riferimento al titolo esecutivo in forza del quale viene effettuata la procedura, con l'indicazione separata dell'importo in capitale delle somme richieste, spese e interessi maturati, nonché l'indicazione dei tassi di interesse;
2 - L'ordine di pagamento del debito da effettuarsi entro un termine di otto giorni, pena la vendita forzata dei beni mobili del debitore."
Qualora si tratti del recupero di un credito di natura non alimentare, il cui importo per capitale non supera la somma di € 535, il precetto di pagamento deve altresì contenere, a pena di nullità:
"3 - Un'ingiunzione a notificare all'ufficiale giudiziario del creditore, entro un termine di otto giorni, il nome e l'indirizzo del datore di lavoro e i dati dei conti bancari del debitore, o anche una soltanto di tali informazioni; si dispone inoltre che qualora il debitore non adempia a tale ingiunzione, la questione sarà deferita al Procuratore della Repubblica ai fini dell'indagine delle informazioni occorrenti? (articolo 83 del Decreto del 31 luglio 1992).
3. Il pignoramento
Il pignoramento dei beni ha inizio decorso il termine di otto giorni dalla significazione del precetto di pagamento. Le operazioni sono effettuate presso il luogo di ubicazione dei beni mobili e sono condotte dall'ufficiale giudiziario. Se non autorizzato dal giudice, il creditore non può accompagnare l'ufficiale giudiziario.
Il pignoramento dei beni può essere effettuato rispetto ai beni in possesso del debitore o in possesso di terzi che detengano i beni mobili per conto del debitore:
Il pignoramento presso il debitore
La reiterazione del precetto di pagamento
Una volta sul posto, l'ufficiale giudiziario ribadisce verbalmente la richiesta di pagamento al debitore presente in loco: viene definito itératif commandement [seconda e ultima ingiunzione prima del recupero forzoso del credito] (articolo 93 del Decreto del 31 luglio 1992).
Se il debitore non adempie all'obbligazione, l'ufficiale giudiziario gli chiede di indicare tutti i beni che siano stati eventualmente oggetto di un precedente pignoramento (articolo 93 del Decreto del 31 luglio 1992). Tale dichiarazione viene riportata nell'atto di pignoramento.
L'accesso ai locali
Se il debitore si oppone all'ingresso dell'ufficiale giudiziario nei locali, o se nessuno vi si trova, l'ufficiale giudiziario può procedere all'apertura forzata delle porte.
Qualora il pignoramento avvenga in un locale adibito ad abitazione, l'ufficiale giudiziario potrà eseguire le operazioni di pignoramento solo alla presenza:
- del sindaco della città, un consigliere comunale, un funzionario comunale delegato dal sindaco, le autorità di polizia o la gendarmeria necessarie all'uopo;
oppure
- di due testimoni maggiorenni che non sono al servizio né del creditore né dell'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione e che abbiano assistito alle operazioni di pignoramento; essi apporranno le proprie firme sull'originale e sulle copie.
L'inventario
L'ufficiale giudiziario redige quindi un inventario dei beni pignorabili. Laddove i beni non possano assoggettati a pignoramento, o se si tratta di beni privi di valore di mercato, l'ufficiale giudiziario redige un processo verbale di pignoramento negativo.
A seguito di queste operazioni, l'ufficiale giudiziario redige un processo verbale di pignoramento. Tale verbale indica le operazioni compiute dall'ufficiale giudiziario e, a pena di nullità, precisa le informazioni di cui dall'articolo 94 del Decreto del 31 luglio 1992, compreso il riferimento al titolo esecutivo in forza del quale viene attuato il pignoramento nonché una descrizione dettagliata dei beni pignorati.
L'atto di pignoramento è firmato dall'ufficiale giudiziario.
La consegna dell'atto di pignoramento
La procedura varia a seconda che il debitore sia presente o meno durante le operazioni di pignoramento.
Se il debitore è presente durante il pignoramento, l'ufficiale giudiziario gli consegna direttamente la copia dell'atto. Tale consegna assume pertanto valore di significazione. L'ufficiale giudiziario ricorda verbalmente al debitore che egli non gode più della disponibilità dei beni pignorati (ossia, essi non possono essere alienati né vincolati a garanzia di un credito), che il debitore ne rappresenta il custode e che può, tuttavia, procedere in via consensuale alla loro vendita. Tali informazioni fornite verbalmente saranno riportate nell'atto di pignoramento.
Occorre sottolineare che il ricavato della vendita consensuale dei beni dichiarati indisponibili viene consegnato nelle mani dell'ufficiale giudiziario del creditore pignorante (colui che ha richiesto il pignoramento).
Se il debitore è assente durante il pignoramento, l'ufficiale giudiziario procede alla significazione della copia dell'atto. Il debitore avrà quindi otto giorni di tempo per informare l'ufficiale giudiziario dell'esistenza di un eventuale processo verbale relativo al pignoramento precedente dei beni stessi (articolo 96 del Decreto del 31 luglio 1992).
Gli effetti dell'atto di pignoramento
L'atto di pignoramento rende indisponibili i beni pignorati. Il debitore ne diviene il custode e ne conserva quindi il diritto di utilizzo, fatto salvo il caso di beni di consumo (articolo 97 del Decreto del 31 luglio 1992). Egli ha la possibilità di predisporne la vendita in via cosiddetta amichevole. Tuttavia, non può alienarli né trasferirli, pena le sanzioni previste dall'articolo L. 314-6 del Codice penale.
Qualora vengano reperite somme di denaro nei locali del pignoramento, queste saranno consegnate personalmente all'ufficiale giudiziario. Al debitore viene quindi concesso un mese di tempo per presentare ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione competente nella giurisdizione in cui avviene il pignoramento. In difetto di opposizione, le somme di denaro vengono attribuite immediatamente al creditore e dedotte dall'importo dovuto in base al quale è stato eseguito il pignoramento.
Il pignoramento presso terzi
L'inventario
Decorso un termine di otto giorni dalla significazione dell'atto di precetto, l'ufficiale giudiziario può procedere al pignoramento di beni detenuti da terzi per conto del debitore.
I beni ubicati in locali adibiti ad abitazione di terzi possono essere pignorati solo previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.
L'ufficiale giudiziario non può eseguire il pignoramento fintanto che non sia stata notificato il precetto di pagamento alla parte terza.
L'ufficiale giudiziario chiede al detentore terzo di dichiarare i beni in proprio possesso per conto del debitore e di informarlo se sono oggetto di un pignoramento precedente. Se la parte terza dichiara di non detenere beni di proprietà del debitore o rifiuta di rispondere, l'ufficiale giudiziario redige un verbale indicante le sanzioni previste, che viene notificato alla parte terza (articolo 100 del Decreto del 31 luglio 1992).
In caso quest'ultima si rifiuti di rispondere o rilasci una dichiarazione inesatta o mendace, può essere condannata ad effettuare il pagamento per il credito motivo del pignoramento, fatto salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del debitore per ottenere un rimborso successivo (articolo 99 del Decreto del 31 Luglio 1992).
Se il terzo dichiara di detenere beni per conto del debitore, l'ufficiale giudiziario redige un inventario dei beni indicante, a pena di nullità, le informazioni previste dall'articolo 101 del Decreto del 31 luglio 1992 (l'indicazione che i beni pignorati sono indisponibili e posti sotto la custodia della parte terza, il nome e il domicilio di quest'ultima, ecc.).
La consegna del processo verbale di pignoramento
Le modalità di consegna variano a seconda che il terzo sia presente o meno durante il pignoramento.
Se la parte terza è presente durante il pignoramento, l'ufficiale giudiziario le ricorda verbalmente il contenuto dell'atto di pignoramento, consegnandole direttamente copia dell'atto. Tale consegna assume valore di significazione dell'atto.
Se la parte terza è assente durante il pignoramento, l'ufficiale giudiziario procede alla significazione della copia del verbale. La parte terza avrà otto giorni di tempo per informare l'ufficiale giudiziario dell'esistenza di un eventuale pignoramento precedente dei beni stessi e per inoltrare al funzionario il relativo verbale.
Decorso il termine di otto giorni, una copia del suddetto atto viene notificata al debitore. In esso si dichiara, a pena di nullità, che il debitore dispone di un mese di tempo per procedere alla vendita consensuale dei beni pignorati.
Gli effetti dell'atto di pignoramento
Con la redazione dell'atto di pignoramento, i beni diventano indisponibili alla parte terza, che ne diviene il custode. Quest'ultima potrà in ogni momento chiedere di essere sollevata da tale incarico. In questa eventualità, è responsabilità dell'ufficiale giudiziario nominare un nuovo custode e, se del caso, predisporre il prelevamento dei beni.
La parte terza non può utilizzare i beni pignorati, a meno che tale diritto non le sia stato riconosciuto da una decisione precedente al pignoramento. Nondimeno, è facoltà del giudice dell'esecuzione ordinare in qualsiasi momento, su istanza ex parte, la consegna di uno o più beni oggetto di pignoramento da lui designati (articolo 105 del Decreto del 31 luglio 1992).
La parte terza inoltre può invocare un diritto di ritenzione sui beni pignorati. In tal caso, dovrà informarne l'ufficiale giudiziario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante una dichiarazione fatta in occasione del pignoramento. Il creditore pignoratizio avrà un mese di tempo per opporsi al diritto di ritenzione presso il giudice dell'esecuzione del luogo in cui dimora la parte terza. In difetto di opposizione da parte del creditore pignoratizio, ?la pretesa della parte terza è ritenuta fondata ai fini del pignoramento" (articolo 106 del Decreto del 31 luglio 1992).
4. La vendita dei beni pignorati
La vendita può essere consensuale o forzata:
La vendita consensuale
Il debitore può volontariamente vendere i beni pignorati entro un mese dal pignoramento. Tali beni permangono tuttavia indisponibili. Il ricavato della vendita andrà a compensazione dei creditori, i quali possono rifiutare in caso lo ritengano insufficiente.
La vendita è subordinata alle seguenti due condizioni:
- consegna del ricavato entro un certo termine;
- accettazione da parte del/i creditore/i.
Occorre altresì notare che questo tipo di vendita non funziona come una vendita tipica: infatti, l'accordo tra la parte esecutata (il venditore) e il terzo acquirente (l'acquirente) non è sufficiente a sancire il trasferimento della proprietà (e, a fortiori, l'obbligo di consegna del/i bene/i).
Il trasferimento di proprietà è dunque subordinato alla consegna del ricavato entro un mese e alla sua accettazione da parte dei creditori, che hanno quindici giorni di tempo per pronunciarsi in merito.
Occorre operare una distinzione tra le due ipotesi:
- in caso di rifiuto da parte dei creditori, "non è possibile procedere alla vendita forzata prima che sia decorso il termine di un mese";
- in caso di accettazione dei creditori, l'acquirente deve provvedere alla consegna del corrispettivo al fine di perfezionare la vendita. Tale consegna deve avvenire nelle mani dell'ufficiale giudiziario del creditore pignoratizio (ossia colui che ha richiesto la procedura di pignoramento). Ciò costituisce il pagamento del corrispettivo e ha per effetto il trasferimento di proprietà e l'obbligo di consegna all'acquirente del bene pignorato da parte del custode del bene stesso.
La vendita forzata
La vendita forzata, o vendita in sede esecutiva, avviene mediante asta pubblica decorso il termine di un mese previsto per la vendita consensuale. Questo termine viene aumentato di quindici giorni in modo tale da permettere ai creditori di prendere una decisione sul corrispettivo proposto nell'ambito della vendita consensuale.
In definitiva, la vendita forzata può avvenire solo entro un mese e quindici giorni dal pignoramento.
La vendita all'asta deve essere pubblicizzata. Ciò può avvenire mediante affissione di bandi o pubblicità a mezzo stampa. L'ufficiale giudiziario deve certificare l'espletamento delle formalità di pubblicizzazione.
La vendita può effettuarsi sia nel luogo in cui si trovano i beni pignorati sia presso una sala d'aste o un mercato pubblico, in base alla posizione geografica più idonea ad agevolare l'afflusso degli interessati e a consentire l'acquisto ad un prezzo concorrenziale. Questa scelta spetta al creditore pignoratizio, nel rispetto delle norme di competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario incaricato della vendita.
Il debitore viene informato della data, ora e luogo dell'asta pubblica almeno otto giorni prima della data fissata, mediante semplice lettera o qualsiasi altro mezzo idoneo.
La vendita viene effettuata da un funzionario pubblico autorizzato a condurre una vendita all'asta di beni mobili materiali.
L'operazione che ha lo scopo di vendere all'asta i beni pignorati al miglior offerente è detta aggiudicazione.
La vendita per asta pubblica è aperta a chiunque (escluso chi conduce la vendita stessa) con l'obiettivo di ottenere il miglior prezzo possibile. I beni pignorati sono da considerarsi aggiudicati al miglior offerente dopo tre chiamate effettuate dal banditore.
La vendita è da ritenersi conclusa quando il ricavato dei beni venduti è sufficiente a compensare il creditore pignoratizio in capitale, interessi e spese. Il prezzo viene corrisposto in contanti.
Viene quindi redatto un atto di vendita contenente la descrizione dei beni venduti, l'importo dell'aggiudicazione e il nome e il cognome dell'aggiudicatario.
L'aggiudicazione (asta di beni pignorati) rende efficace il trasferimento di proprietà dietro pagamento del corrispettivo in contanti.
Se il pagamento non viene perfezionato, i beni sono banditi nuovamente all'asta a causa dell'offerta senza copertura dell'aggiudicatario (in altri termini, si procede ad una seconda asta in ragione di un'offerta presentata da un soggetto che non ha adempiuto ai propri obblighi, ad esempio il pagamento del prezzo). In caso di rivendita ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario inadempiente dovrà corrispondere la differenza tra il prezzo di vendita iniziale di aggiudicazione e il prezzo realizzato con la seconda asta.
Gli incidenti procedurali
Gli incidenti procedurali sono sollevati mediante opposizione presentata dai creditori, dalla parte terza o dal debitore:
L'incidente sollevato dai creditori
Intervento dei creditori dello stesso debitore che sono stati informati dell'attuazione di una procedura di pignoramento
Oltre al creditore pignoratizio, possono partecipare alla procedura anche altri creditori. A tal fine, detti altri creditori devono costituirsi nella procedura di opposizione, in cui sono definiti "creditori intervenuti" mentre il creditore pignoratizio è denominato "primo creditore pignorante".
Per partecipare alla procedura, il creditore intervenuto deve essere in possesso di un titolo esecutivo che attesti un debito certo, liquido ed esigibile (si veda scheda 1). L'effetto dell'opposizione è quello di conferire al creditore intervenuto lo status di parte afferente alla procedura iniziale. Tuttavia, il primo creditore pignorante mantiene la titolarità della procedura.
L'opposizione può essere costituita fino all'accertamento dei beni pignorati.
Essa avviene mediante un atto redatto dall'ufficiale giudiziario che indica, a pena di nullità, il titolo esecutivo in forza del quale si costituisce l'opposizione e che indica altresì il resoconto dettagliato delle somme richieste in capitale, spese e interessi maturati, oltre all'indicazione del tasso di interesse.
L'atto viene notificato al primo creditore pignorante, che procede alla vendita da solo, in nome e per conto proprio e di tutti i creditori intervenuti, i quali saranno inclusi nella distribuzione del ricavato della vendita.
Il pignoramento aggiuntivo
È possibile eseguire un pignoramento aggiuntivo per il primo creditore pignorante o il creditore intervenuto. L'ufficiale giudiziario redige un processo verbale conforme alle norme relative al pignoramento a scopo di vendita. Tale verbale viene notificato contestualmente all'opposizione, in caso il pignoramento aggiuntivo avvenga al momento dell'opposizione.
Qualora il primo creditore pignorante non abbia adempiuto alle formalità della vendita forzata, il creditore intervenuto può surrogarlo nei suoi diritti di esecuzione del pignoramento a scopo di vendita. Il creditore intervenuto dovrà notificare al primo creditore pignorante di aver adottato le misure necessarie entro un termine di otto giorni, in caso contrario il creditore intervenuto viene surrogato di diritto dal primo creditore pignorante.
La vendita forzata di tutti i beni pignorati non può avvenire fintanto che non siano scaduti i termini prescritti per la vendita consensuale. La nullità del primo pignoramento non ha effetti sul pignoramento aggiuntivo.
L'unico modo per ottenere una revoca della saisie-vente (in altre parole, la rimozione dell'ostacolo che impedisce al debitore l'esercizio dei suoi diritti sui propri beni) è ottenere una decisione da parte del giudice dell'esecuzione o il consenso del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.
L'incidente sollevato da terzi
Gli incidenti procedurali sollevati da terzi si riferiscono in genere alla proprietà di un bene. Tali incidenti sospendono la procedura per i beni interessati fino alla conclusione dell'istanza dinanzi al giudice dell'esecuzione.
I terzi possono contestare la procedura di saisie-vente attraverso due tipi di azioni:
- l'action en distraction, definita come l'azione con la quale una terza parte chiede al tribunale di escludere dal pignoramento un bene di cui essa afferma la proprietà;
- l'action en revendication, che consiste nell'accertamento del diritto di proprietà su un bene.
Gli incidenti sollevati dal debitore
Opposizione vertente sull'impignorabilità dei beni
Analogamente agli incidenti procedurali sollevati da terzi, un'opposizione che verta sull'impignorabilità di uno o più beni (si veda elenco dei beni impignorabili a pag. 3) sospende la procedura per i beni interessati fino alla conclusione dell'istanza dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Il debitore potrà opporsi alla pignorabilità di taluni beni dinanzi al giudice dell'esecuzione entro un mese dalla significazione dell'atto di pignoramento.
Nullità
Il debitore esecutato può cercare di ottenere l'annullamento del pignoramento. La nullità (ossia la sanzione di un atto giuridico inficiato da vizio) può essere invocata per un vizio di sostanza (ad esempio la mancanza di capacità) o per un vizio di forma (ad esempio l'omissione di una formalità).
L'istanza di nullità non sospende le operazioni di pignoramento, se non diversamente stabilito dal giudice dell'esecuzione.
L'annullamento del pignoramento mobiliare comporta la revoca del pignoramento iniziale dei beni in questione, che quindi diventano nuovamente disponibili. Se la nullità si riferisce solo ad alcuni atti, la procedura riprenderà corso escludendo quegli atti oggetto dell'azione di nullità.
Stando al carattere non sospensivo di un'azione di nullità, resta comunque la possibilità di sottoporre i beni ad aggiudicazione. Occorre però distinguere tra due diversi casi:
- se l'annullamento è stato dichiarato dopo la vendita ma prima della distribuzione del ricavato, il debitore può chiedere la restituzione dei proventi della vendita;
- se l'annullamento è pronunciato dopo la distribuzione del ricavato, può essere intrapresa un'azione di ripetizione dell'indebito avverso il creditore qualora non fosse sussistito in realtà alcun debito. Se invece l'annullamento si basa sull'irregolarità del pignoramento, il debitore può agire per danni nei confronti del creditore.
Il pignoramento con obbligo di rilascio di beni mobili (saisie-appréhension)
La saisie-appréhension è una procedura esecutiva che permette a un creditore, beneficiario di un obbligo di consegna o restituzione, di sequestrare i beni mobili che il debitore è tenuto a consegnare o restituire allo stesso creditore, in forza di un titolo esecutivo o di un'ingiunzione del tribunale.
Definizione
Questa procedura esecutiva di diritto civile consente al creditore, beneficiario di un obbligo di consegna o restituzione, di sequestrare i beni mobili che il debitore è tenuto a consegnare o restituire allo stesso creditore, in forza di un titolo esecutivo o di un'ingiunzione del tribunale.
Pignoramento
Le operazioni di pignoramento possono essere condotte sia nei confronti del debitore sia verso una parte terza che detenga i beni in questione per conto del debitore.
In linea teorica, è possibile notificare un ordine di consegna o rilascio di un bene ovvero un'ingiunzione che obblighi alla consegna del bene a seconda che la procedura venga eseguita nei confronti del debitore o di terzi detentori. Tale documento viene redatto dall'ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento.
L'ufficiale giudiziario è inoltre incaricato di redigere un atto di pignoramento.
Una volta espletate le operazioni di pignoramento, i beni pignorati vengono rimessi al creditore.
Questa procedura è disciplinata dall'articolo 56 della Legge del 9 luglio 1991 e dagli articoli da 139 a 154 del Decreto del 31 luglio 1992.
La procedura può essere effettuata sia presso il debitore (1) sia presso una parte terza che detiene i beni per conto del debitore (2).
1. Il pignoramento con obbligo di consegna o rilascio di beni mobili (saisie-appréhension)
presso il debitore
Un ordine di consegna o restituzione dei beni viene notificato al soggetto obbligato alla loro rimessa.
Tale ordine contiene, a pena di nullità, le informazioni di cui all'articolo 141 del Decreto del 31 luglio 1992 (la specificazione del titolo esecutivo in forza del quale è richiesto il rilascio, la dichiarazione che il soggetto può, entro un termine di otto giorni, trasportare a suo carico il bene designato nel luogo e alle condizioni indicati, ecc.)
Che il bene venga rimesso volontariamente oppure in seguito a pignoramento, occorre redigere un atto che contenga una descrizione dettagliata del bene in questione. Tale atto, emesso dall'ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento, permette di constatare lo stato del bene al momento della sua rimessa.
Se il bene viene pignorato per essere rimesso al suo proprietario, il soggetto obbligato a consegnarlo o restituirlo in forza del titolo esecutivo riceve personalmente una copia dell'atto di rimessa volontaria o di pignoramento ovvero riceve notificazione di tale copia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il pignoramento con obbligo di consegna o rilascio di beni mobili (saisie-appréhension)
presso terzi
Se il bene è detenuto presso terzi, questi ricevono l'ingiunzione di consegna del bene mediante significazione da parte dell'ufficiale giudiziario su richiesta del creditore.
La sommation è un'ingiunzione destinata al debitore che intima con urgenza al destinatario di adempiere ai propri obblighi e indica le conseguenze di un'eventuale resistenza.
Tale ingiunzione deve contenere informazioni precise, a pena di nullità, come specificato dall'articolo 146 del Decreto del 31 luglio 1992.
Previa significazione alla parte terza, l'ingiunzione viene quindi inoltrata al debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora la parte terza non rimetta volontariamente il bene entro il termine stabilito, il creditore presenta istanza di consegna forzosa presso il giudice dell'esecuzione del luogo di dimora della suddetta parte terza detentrice.
L'istanza del creditore deve essere inoltrata entro il mese successivo all'ingiunzione, pena la sua decadenza.
L'ufficiale giudiziario può quindi procedere al pignoramento del bene su presentazione della decisione del giudice dell'esecuzione che ingiunga la consegna del bene al creditore. Viene redatto un processo verbale del pignoramento, una copia del quale è consegnata o notificata alla parte terza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il pignoramento con obbligo di consegna o rilascio di beni mobili (saisie-appréhension) in assenza di titolo esecutivo
Come tutte le procedure esecutive di diritto civile, la saisie-appréhension, in linea di principio, non può essere attuata senza un titolo esecutivo. Tuttavia, la natura speciale di questa procedura consente al creditore sprovvisto di titolo esecutivo di deferire la questione al giudice dell'esecuzione per rimediare a tale mancanza.
Nella fattispecie, se il richiedente non è in possesso di un titolo esecutivo, può presentare istanza al giudice dell'esecuzione competente nel luogo in cui dimora il debitore, al fine di ottenere un'ingiunzione di consegna o rilascio del bene mobile in questione.
La richiesta deve contenere, a pena di irricevibilità, la specificazione dei beni di cui si richiede il pignoramento. Dovrà essere allegata all'istanza tutta la documentazione a supporto di tale richiesta.
L'ordinanza contenente l'ingiunzione di consegna o di rilascio del bene viene notificata alla parte obbligata, la quale è tenuta, entro il termine di quindici giorni, a consegnare il bene designato mediante trasporto a proprie spese nel luogo e alle condizioni indicati, ovvero a presentare opposizione presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione che ha emesso l'ordinanza, qualora disponga di mezzi di difesa.
In difetto di opposizione, entro il termine di quindici giorni il creditore può richiedere all'ufficio di cancelleria l'apposizione della formula esecutiva.
Il bene viene quindi pignorato presso il soggetto tenuto alla sua rimessa.
Occorre altresì precisare che esiste una procedura di pignoramento dei beni contenuti all'interno di una cassaforte. La materia è disciplinata dagli articoli da 275 a 277 del Decreto del 31 luglio 1992.
Il pignoramento di veicoli terrestri a motore
Il pignoramento di veicoli terrestri a motore comprende due tipi di procedure:
Dichiarazione alla Prefettura
Lo scopo di questa procedura di esecuzione è privare il debitore del diritto di disporre del proprio veicolo terrestre a motore e, in particolare, di impedirne la vendita. È utile allorquando non sia possibile localizzare il veicolo.
Immobilizzazione del veicolo
Lo scopo di questa procedura è mantenere il veicolo immobilizzato. La procedura è generalmente considerata una fase preliminare al pignoramento a scopo di vendita del veicolo (saisie-vente) o al pignoramento con obbligo di rilascio (saisie-appréhension). È necessaria in particolare quando il veicolo è stato localizzato.
Esistono due procedure per attuare il pignoramento di veicoli terrestri a motore: la dichiarazione alla Prefettura e l'immobilizzazione del veicolo.
Queste due procedure non sono finalizzate allo stesso scopo e la scelta dipenderà in particolare dall'obiettivo perseguito dal creditore.
- Dichiarazione alla Prefettura: questa procedura ha lo scopo di impedire al debitore di vendere il veicolo attraverso una dichiarazione alla Prefettura. Ciò comporta il divieto per la Prefettura di emettere un certificato di immatricolazione per il veicolo in questione. Questa dichiarazione è efficace per due anni.
- È particolarmente utile quando non sia possibile localizzare il veicolo.
- Immobilizzazione del veicolo: avviene tramite l'intervento dell'ufficiale giudiziario, che redige un processo verbale di fermo del veicolo.
Tale verbale è equivalente a un pignoramento e rende indisponibile il veicolo, che non potrà quindi essere né venduto né costituito in garanzia di un credito.
Successivamente, a seconda che il creditore intenda recuperare o vendere il veicolo, si applicherà la procedura di pignoramento a scopo di vendita (saisie-vente) o quella di pignoramento con obbligo di rilascio (saisie-appréhension).
Questa procedura è disciplinata dagli articoli da 57 a 58 della Legge del 9 luglio 1991 e dagli articoli da 164 a 177 del Decreto del 31 luglio 1992.
Il creditore può scegliere tra due procedure distinte: la dichiarazione alla Prefettura (1) e l'immobilizzazione del veicolo (2).
1. La dichiarazione alla Prefettura
Lo scopo di questa procedura di esecuzione è privare il debitore del diritto di disporre del proprio veicolo terrestre a motore e, in particolare, di impedirne la vendita. È utile allorquando non sia possibile localizzare il veicolo.
L'ufficiale giudiziario, in forza di un titolo esecutivo, notifica una dichiarazione al Prefetto del dipartimento (divisione territoriale francese) presso il quale è immatricolato il veicolo. Una copia di questo titolo è notificata al debitore entro un termine di otto giorni dalla dichiarazione al Prefetto dipartimentale.
La dichiarazione vieta alla Prefettura di emettere un certificato di immatricolazione del veicolo in questione.
La significazione della dichiarazione produce nei confronti del debitore gli effetti di un sequestro, in virtù del quale il veicolo diviene bene indisponibile (e non può quindi essere né alienato né costituito in garanzia di un credito).
La dichiarazione alla Prefettura ha effetto per un periodo di due anni (rinnovabili). Tuttavia, non pregiudica i diritti del creditore depositario di pegno (cioè il creditore il cui credito è garantito da pegno).
2. L'immobilizzazione del veicolo
Lo scopo di questa procedura è mantenere il veicolo immobilizzato. La procedura è generalmente considerata una fase preliminare al pignoramento a scopo di vendita del veicolo (saisie-vente) o al pignoramento con obbligo di rilascio (saisie-appréhension). È necessaria in particolare quando il veicolo è stato localizzato.
L'ufficiale giudiziario può sequestrare il veicolo del debitore immobilizzandolo ovunque si trovi e con ogni mezzo che non comporti danni al veicolo.
A tale scopo, l'ufficiale giudiziario redige un processo verbale di fermo che indica il titolo esecutivo a giustificazione della procedura, la descrizione del veicolo e la data e il luogo della sua immobilizzazione.
Il dispositivo utilizzato per immobilizzare il veicolo deve indicare il numero di telefono dell'ufficiale giudiziario in modo chiaramente visibile.
Se il veicolo è immobilizzato a seguito di un pignoramento a scopo di vendita (saisie-vente) attuato in locali occupati dal debitore o da terzi che detengono il veicolo per conto del debitore stesso, si applicano le procedure adottate per la saisie-vente (si veda pagina?? sul pignoramento a scopo di vendita).
Negli altri casi, l'ufficiale giudiziario redige un processo verbale di fermo.
Se il veicolo è stato immobilizzato in assenza del debitore, l'ufficiale giudiziario è tenuto ad informarlo il giorno stesso della sua immobilizzazione, con una semplice lettera indirizzata o consegnata presso il luogo in cui dimora.
L'immobilizzazione comporta il sequestro del bene, rendendo quindi il veicolo non disponibile al suo proprietario, il quale ne resta comunque il custode.
Le fasi successive della procedura dipendono dallo scopo per il quale essa è stata principiata:
Il pagamento di una somma di denaro
Se il veicolo è stato immobilizzato per ottenere il pagamento di una somma di denaro, l'ufficiale giudiziario notifica al debitore un precetto di pagamento cui il debitore dovrà adempiere entro e non oltre otto giorni dall'immobilizzazione.
In caso di inadempienza del debitore, il veicolo sarà venduto in conformità alla procedura di pignoramento a scopo di vendita (si veda pag. ?? sulla procedura di pignoramento a scopo di vendita), a meno che il giudice dell'esecuzione abbia deliberato su eventuali opposizioni in merito.
La consegna del veicolo al suo proprietario
Se il veicolo è stato immobilizzato per essere rimesso al proprietario, l'ufficiale giudiziario notifica al soggetto obbligato un'ingiunzione di consegna del veicolo cui tale soggetto dovrà adempiere entro e non oltre otto giorni dall'immobilizzazione.
Se il debitore non rispetta l'ingiunzione, il veicolo viene pignorato e trasportato a spese del debitore per essere rimesso al proprietario secondo la procedura di pignoramento con obbligo di rilascio (saisie-appréhension).
La consegna ad un creditore depositario di pegno
Se il veicolo è stato immobilizzato per essere rimesso ad un creditore depositario di pegno (vale a dire, un creditore con diritto reale di garanzia su un bene mobile materiale), l'ufficiale giudiziario notifica al soggetto tenuto alla consegna, entro e non oltre otto giorni dall'immobilizzazione, un'ingiunzione di rilascio del bene con l'indicazione che in caso di inadempienza il veicolo verrà trasportato a spese del soggetto per essere rimesso al creditore depositario di pegno.
Il pignoramento a scopo di vendita di beni contenuti all'interno di una cassaforte
Il pignoramento a scopo di vendita di beni contenuti in una cassaforte è la procedura con cui un creditore predispone la vendita di uno o più beni mobili materiali appartenenti al debitore che siano stati posti in una cassaforte, al fine di recuperare con il ricavato l'importo dovuto.
Definizione
Il pignoramento a scopo di vendita di beni contenuti in una cassaforte è una particolare forma di pignoramento che consente al creditore di provvedere al sequestro dei beni del debitore posti in una cassaforte, al fine di ottenere la compensazione del credito attraverso il ricavato della vendita.
Pignoramento
La procedura di pignoramento di beni contenuti in una cassaforte viene notificata da un ufficiale giudiziario al terzo proprietario della cassaforte (presso un hotel, una banca, ecc.). Tale pignoramento è temporaneo. Il suo scopo è impedire l'accesso alla cassaforte se non in presenza dell'ufficiale giudiziario.
Il pignoramento definitivo avviene al momento dell'apertura della cassaforte da parte dell'ufficiale giudiziario, previa consegna di un precetto di pagamento al debitore. Nel corso di questa procedura, l'ufficiale giudiziario procede nello specifico alla stesura di un inventario dei beni presenti nella cassaforte e alla selezione dei beni che saranno o meno oggetto del pignoramento.
Fasi successive della procedura di pignoramento
Al termine delle operazioni di pignoramento, il debitore viene informato del suo diritto di predisporre la vendita consensuale dei beni pignorati (su propria iniziativa). In caso egli non sia interessato, si procederà alla vendita forzata (asta pubblica).
Il pignoramento di beni contenuti in una cassaforte è regolato dagli articoli da 226 a 282 del Decreto del 31 luglio 1992.
Il pignoramento avviene mediante atto ufficiale che l'ufficiale giudiziario notifica alla parte terza proprietaria della cassaforte e che deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 266 del Decreto del 31 luglio 1992, a pena di nullità. In questa fase il pignoramento ha soltanto carattere cautelare, al solo scopo di precludere l'accesso alla cassaforte se non in presenza dell'ufficiale giudiziario. Si applica a qualunque oggetto presente nella cassaforte, senza alcuna distinzione in merito alla pignorabilità o meno degli oggetti.
Il suo scopo è impedire al debitore di prelevare gli oggetti dalla cassaforte. Il pignoramento diverrà definitivo al momento dell'apertura della cassaforte da parte dell'ufficiale giudiziario, il quale procede alla compilazione dell'inventario e alla ripartizione tra beni pignorabili e beni non pignorabili.
Alla cassaforte saranno apposti quindi dei sigilli.
Il giorno lavorativo successivo a quello dell'atto di pignoramento, al debitore sarà notificato un precetto di pagamento. Questa ingiunzione deve contenere informazioni precise, a pena di nullità, come specificato dall'articolo 268 del Decreto del 31 luglio 1992.
La cassaforte non può essere aperta fino alla scadenza del termine di quindici giorni a decorrere dalla significazione del precetto. È in questa fase che il pignoramento diviene definitivo.
Se il debitore non è presente, l'apertura forzata deve avvenire in presenza del proprietario della cassaforte o di un suo legale rappresentante. Il costo di tale apertura sarà anticipato dal creditore pignoratizio.
Se la cassaforte viene aperta, viene redatto un inventario dei beni contenuti, che devono essere descritti in dettaglio. In caso il debitore sia presente, l'inventario è limitato ai beni pignorabili che saranno immediatamente prelevati e posti sotto la custodia dell'ufficiale giudiziario o di un sequestratario designato in via consensuale ovvero su istanza ex parte del giudice dell'esecuzione.
In caso di assenza del debitore, l'inventario riguarda tutti i beni contenuti all'interno della cassaforte. Quelli tra di essi pignorabili saranno immediatamente prelevati dall'ufficiale giudiziario e posti sotto la sua custodia o quella di un sequestratario.
I beni impignorabili sono consegnati alla parte terza custode della cassaforte o ad un sequestratario designato dal giudice dell'esecuzione.
Il sequestratario ha l'obbligo di presentare di nuovo i beni su semplice richiesta del debitore. L'ufficiale giudiziario può fotografare gli oggetti rimossi dalla cassaforte e redige un resoconto delle operazioni.
Al debitore viene comunicato che ha un mese di tempo per predisporre la vendita consensuale; diversamente, si provvederà alla vendita forzata.
La vendita forzata viene effettuata in conformità al diritto civile di cui agli articoli da 110 a 116 del Decreto del 31 luglio 1992 (si veda pag. ????).
Il pignoramento di frutti non ancora raccolti o separati dal suolo
Il pignoramento di frutti non ancora raccolti o separati dal suolo è una forma speciale di pignoramento a scopo di vendita con cui il creditore può pignorare i beni del debitore (proprietario del raccolto) affinché siano venduti e il loro ricavato possa compensare i crediti a lui spettanti.
Questa procedura è disciplinata dagli articoli da 134 a 138 del Decreto del 31 luglio 1992.
I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo sono beni naturali o industriali destinati a diventare beni mobili (ad esempio le mele).
Sebbene in termini giuridici i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo abbiano natura di beni immobili al momento del loro pignoramento, essi sono comunque soggetti al regime procedurale dell'esecuzione mobiliare (essendo considerati dalla legge come meubles par anticipation, ossia beni mobili per anticipazione, in quanto diverranno beni mobili al momento della loro separazione dal suolo).
Il creditore deve essere provvisto di titolo esecutivo che riconosca un credito liquido ed esigibile nei confronti del debitore. Quest'ultimo deve essere il proprietario dei suddetti frutti.
Il sequestro deve avvenire nell'arco delle sei settimane che precedono il periodo consueto della maturazione.
L'ufficiale giudiziario redige l'atto di pignoramento che, a pena di nullità, deve contenere la lista dettagliata di cui all'articolo 94, eccettuate tuttavia le indicazioni di cui al punto 2 del testo suddetto, che sono sostituite dalla descrizione del terreno in cui i frutti sono ubicati, unitamente alle sue dimensioni, alla condizione e all'indicazione della natura dei frutti (articolo 135 del Decreto del 31 luglio 1992).
I frutti in questione sono posti sotto la responsabilità del debitore, che ne diviene il custode. Tuttavia, su richiesta del creditore pignoratizio, il giudice dell'esecuzione può designare un gestore preposto alla cura del processo di maturazione dei frutti.
Ai sensi dell'articolo 137 del Decreto del 31 luglio 1992, la vendita viene pubblicizzata mediante bandi apposti in municipio e presso il mercato più vicino al luogo in cui si trovano i frutti.
La vendita si tiene presso il luogo in cui i frutti sono ubicati ovvero presso il mercato più vicino.
Glossario
- Azione di ripetizione dell'indebito: azione che consente ad un soggetto che ha versato un importo non dovuto di agire in giudizio per ottenere la restituzione di tale importo da parte del ricevente.
- Aggiudicatario: l'acquirente di beni pignorati venduti all'asta.
- Aggiudicazione: operazione che ha lo scopo di vendere beni pignorati mediante asta pubblica al miglior offerente.
- Bene immobile (o immobiliare): proprietà che, per sua natura, non può essere spostata.
- Bene indisponibile: bene che non può essere ceduto né costituito in garanzia di un credito.
- Bene mobile (o mobiliare): cosa che ha un'esistenza fisica e che può essere spostata.
- Scadenza: conseguenza di un atto inizialmente valido ma la cui piena efficacia dipendeva da un evento successivo che non si è verificato
- Creditore depositario di pegno: creditore il cui credito è garantito da un pegno (il pegno è una garanzia basata su un bene mobile materiale).
- Creditori intervenuti: tutti i creditori del debitore diversi dal creditore pignoratizio.
- Creditore pignoratizio: il creditore su istanza del quale viene eseguito il pignoramento.
- Domicilio eletto: luogo presso il quale si ritiene domiciliato un soggetto ai fini dell'esecuzione di un atto.
- Domicilio reale: luogo di dimora abituale di un soggetto.
- Offerta aggiudicataria senza copertura: offerta aggiudicataria fatta ad un'asta da un soggetto che non adempie ai suoi obblighi (mancato pagamento del prezzo o delle spese di aggiudicazione). Tale soggetto si definisce aggiudicatario inadempiente.
- Beni immobili per destinazione: cosa considerata immobile ai sensi di legge in quanto è annessa stabilmente ad un edificio o destinata all'uso e al servizio di una proprietà.
- Beni immobili a incorporazione o collegamento fisso: bene fisicamente annesso a un edificio tale da non poter essere rimosso senza causare un danno.
- Irricevibilità: conseguenza di una pretesa avanzata da un soggetto non avente diritto, interesse o capacità di intraprendere azioni legali.
- Revoca: rimozione di una situazione di stallo, di un ostacolo giuridico alla realizzazione di un atto o all'esercizio di un diritto.
- Beni mobili immateriali: beni che non hanno esistenza fisica e che sono intangibili.
- Beni mobili per anticipazione: beni immobili che non sono ancora stati separati dal suolo ma che sono considerati beni mobili poiché sono destinati a divenire tali.
- Messa in mora: riparazione di un pregiudizio causato da un ritardo nell'esecuzione di un obbligo (ad esempio interessi di mora).
- Nullità: conseguenza di un atto giuridico inficiato da un vizio di forma (ad esempio omissione di una formalità) o da un vizio di sostanza (ad esempio assenza di legittimazione ad agire).
- Opposizione di creditori terzi: procedura che permette agli altri creditori di uno stesso debitore di partecipare all'azione avviata dal creditore pignoratizio al fine di condividere i proventi del pignoramento o anche di ampliare la proprietà da assoggettare a pignoramento incorporando altri beni.
- Prescrizione: mezzo di acquisizione o estinzione di un diritto a causa della decorrenza del periodo di tempo previsto dalla legge per il suo esercizio.
- Pignorabilità: carattere di pignorabilità di un bene.
- Significazione: notifica svolta dall'ufficiale giudiziario che comprende la consegna di un atto procedurale al suo destinatario.
- Ingiunzione: documento indirizzato al debitore contenente un'intimazione a eseguire i propri obblighi e indicante le conseguenze derivanti dal suo inadempimento.
- Surrogazione: possibilità offerta ad un creditore di sostituirsi, in una procedura esecutiva, ad un altro creditore inadempiente.
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