Scheda 2 – L'Ufficiale Giudiziario nel procedimento esecutivo

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In Francia, i due attori principali dell'esecuzione sono l'ufficiale giudiziario e il giudice dell'esecuzione. Munito del titolo esecutivo che stabilisce le condizioni della propria esecuzione (si veda scheda 1), il creditore ha facoltà di rivolgersi all'ufficiale giudiziario competente per dare attuazione all'azione esecutiva (parte 1). In caso di difficoltà o contestazioni sollevate avverso l'attuazione della procedura di esecuzione forzata, entra in scena il giudice dell'esecuzione (parte 2).

L'ufficiale giudiziario

Gli ufficiali giudiziari sono funzionari pubblici (ossia, redigono atti pubblici che possono essere contestati solo mediante querela di falso).

Gli ufficiali giudiziari sono altresì pubblici officiali: liberi professionisti che svolgono funzioni di servizio pubblico delegate dallo Stato. Sono professionisti indipendenti, non soggetti alle disposizioni di enti statali, la cui attività è sottoposta al controllo - a posteriori - del ministero cui fanno riferimento, nella fattispecie il Ministero della Giustizia rappresentato dal Procuratore della Repubblica.

L'esercizio della professione di ufficiale giudiziario è delimitato con precisione da un insieme di norme che formano uno statuto, il quale stabilisce le attività della professione ma anche le condizioni di svolgimento di tale attività. Il testo principale che definisce lo statuto della professione è l'ordinanza n. 45-2592 del 2 novembre 1945.

I. Quali attività svolge l'ufficiale giudiziario?

I diversi ambiti di attività degli ufficiali giudiziari sono circoscritti dall'articolo 1° dell'ordinanza del 2 novembre 1945 relativa al loro statuto.

Questo testo distingue le attività principali da quelle secondarie.

Le attività principali

Occorre distinguere tra due tipi di attività principali svolte dall'ufficiale giudiziario: quelle eseguite a titolo esclusivo e quelle in concorrenza con altre professioni.

Le attività a titolo esclusivo

L'articolo 1° dell'ordinanza del 2 novembre 1945 prevede l'esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari relativamente a:

  • significazione degli atti;
  • esecuzione delle decisioni giudiziarie.

Il corollario di tale monopolio è che, salvo eccezioni, gli ufficiali giudiziari sono tenuti a prestare assistenza laddove ciò sia loro imposto dalla legge. L'eccezione consiste nel divieto per l'ufficiale giudiziario di operare per conto di parenti, coniugi ed affini.

La significazione degli atti

Definizione di significazione

La notificazione è la formalità mediante la quale un soggetto viene ufficialmente informato riguardo al contenuto di un atto, o mediante la quale gli viene consegnato un avviso, o mediante la quale è citato a comparire davanti a un tribunale, o infine mediante la quale viene portato a conoscenza del contenuto di una decisione giudiziaria.

La significazione consiste nella notificazione di un atto al destinatario per mezzo di un ufficiale giudiziario.

In taluni casi, per gli atti più importanti, è la legge che impone questo particolare metodo di notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario (citazione, notificazione di sentenza e di sequestro).

In tutti i casi, sebbene la legge preveda la semplice notificazione dell'atto, questa può sempre essere effettuata mediante significazione.

L'interesse principale della significazione rispetto alla semplice notificazione è la forza probante che riveste la consegna dell'atto al destinatario. Una volta trasmesso l'atto mediante significazione, si presume che il destinatario sia effettivamente venuto a conoscenza del contenuto dell'atto. L'atto di significazione è a sua volta, come tutti gli atti degli ufficiali giudiziari, un atto pubblico che non può essere contestato se non mediante querela di falso (procedura complessa).

Modalità di significazione

La certezza giuridica di questa modalità di trasmissione è rafforzata dalla classificazione dei metodi di consegna che la legge impone all'ufficiale giudiziario notificatore.

La legge prevede che la significazione debba essere effettuata "personalmente", vale a dire che l'atto da notificare sia consegnato direttamente dall'ufficiale giudiziario nelle mani del destinatario. La significazione di persona può avere luogo ovunque.

Solo nell'ipotesi in cui la significazione di persona risulti impossibile (è responsabilità dell'ufficiale giudiziario menzionare le circostanze che determinano tale impossibilità nel proprio processo verbale), la legge prevede modalità di significazione in subordine:

  • Significazione presso il domicilio o la residenza mediante copia consegnata a chiunque sia presente sul posto - il soggetto presente deve aver accettato tale consegna (articolo 655 CPC);
  • Se non è presente alcun soggetto che possa o voglia ricevere l'atto al domicilio, l'ufficiale giudiziario lascia nella cassetta postale un avviso di consegna indicante che l'atto può essere ritirato presso il suo ufficio entro tre mesi (articolo 656 CPC);
  • Significazione mediante processo verbale di ricerca infruttuosa: nel caso in cui non siano noti domicilio, né residenza, né luogo di lavoro del destinatario dell'atto, l'ufficiale giudiziario invia la significazione all'ultimo indirizzo conosciuto (articolo 659 CPC).

La legge prevede oggi la possibilità, per l'ufficiale giudiziario, di procedere con la significazione degli atti per via elettronica, laddove il destinatario abbia espresso il proprio consenso a questa particolare modalità di consegna.

L'esecuzione

Ai sensi dell'articolo 18 della legge del 9 luglio 1991, solo gli ufficiali giudiziari sono abilitati a procedere all'esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie o ai sequestri conservativi, ossia a porre in essere tutte le misure coercitive previste dalla legge onde consentire al creditore di recuperare una somma o di rendere indisponibile un bene del debitore.

Qualora sia sollecitato dal creditore, l'ufficiale giudiziario deve fornire la propria assistenza e procedere al recupero del debito per il quale ha ricevuto mandato.

Egli può opporsi unicamente in due circostanze specifiche e con riserva di deferirne al giudice dell'esecuzione:

  • se la misura assume un carattere di illiceità;
  • se l'ammontare delle spese appare considerevolmente superiore rispetto all'entità della somma reclamata.

Il creditore ha facoltà di scelta riguardo alle procedure di esecuzione: il tipo di procedura (cautelare o esecutiva) e il tipo di bene (mobile o immobile) sono scelti a sua discrezione, nel rispetto del principio di necessità e di proporzionalità della procedura e del suo carattere non abusivo. L'esecuzione di tali procedure non può eccedere quanto necessario per ottenere il pagamento del credito. L'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione è responsabile dello svolgimento delle operazioni all'uopo.

L'ufficiale giudiziario dispone di una serie di azioni esecutive volte a dare esecuzione al titolo consegnatogli dal creditore: sequestro dei mobili del debitore a scopo di vendita, sequestro dei crediti del debitore, sequestro immobiliare (relativo agli immobili), sfratto, ecc... (si vedano le schede seguenti).

Occorre precisare infine che l'ufficiale giudiziario ha il potere di emettere un titolo esecutivo in merito ad assegni insoluti. Tale titolo esecutivo ha lo stesso valore di una decisione giudiziaria e ha efficacia per l'esecuzione forzata.

Le attività concorrenziali

Al di là delle attività strettamente riservate agli ufficiali giudiziari, questi ultimi possono intervenire anche in altre materie, in concorrenza con altre professioni.

Recupero consensuale

Ai sensi dell'articolo 1° dell'ordinanza del 2 novembre 1945, l'ufficiale giudiziario è competente per attuare il recupero dei crediti in via cosiddetta amichevole. In tal senso, l'ufficiale giudiziario, nominato da un creditore non in possesso di un titolo esecutivo, può attuare misure non coercitive volte al recupero del credito presso il debitore.

Quando interviene a titolo di recupero consensuale, l'ufficiale giudiziario deve evitare accuratamente qualsiasi ambiguità sulla natura e la finalità dei messaggi inviati al debitore. Laddove il creditore non disponga di un titolo esecutivo, non è ammesso utilizzare formule che suggeriscano l'attuazione di una misura esecutiva in forza di un titolo esecutivo. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l'ufficiale giudiziario indicherà al debitore il termine entro il quale, se il debito non è stato saldato, il creditore avvierà un'azione legale volta all'ottenimento di un titolo esecutivo.

Vendite giudiziarie o volontarie

Nei luoghi privi di banditori d'asta giudiziaria, gli ufficiali giudiziari sono competenti per effettuare aste e vendite pubbliche giudiziarie o volontarie di mobili ed effetti personali.

Verbale

Il verbale è un atto giuridico che consente a una parte di precostituire una prova, sia nel corso di un procedimento giudiziario sia al di fuori di qualsiasi controversia.

Gli ufficiali giudiziari sono autorizzati per legge a procedere, su richiesta di un giudice o di un privato, alla constatazione di fatti materiali (verbale), senza poterne dedurre conseguenze di fatto o di diritto che ne potrebbero risultare (differenza tra un verbale e una perizia). Il processo verbale di constatazione effettuato da parte dell'ufficiale giudiziario è una sorta di "fotografia" neutra che permette di stabilire la prova dell'esistenza di una situazione materiale determinata in un momento determinato. Lo status speciale dell'ufficiale giudiziario, quale pubblico ufficiale, ha consentito uno sviluppo considerevole di questa attività.

Il verbale è utilizzato in molti ambiti, come in quello locativo per redigere un inventario di ingresso o uscita, in quello delle costruzioni per constatare difetti, danni e vizi latenti, nel diritto familiare per constatare ad esempio l'omessa presentazione di minore, nel commercio per constatare un ritardo nelle consegne o la consegna di un prodotto difettoso, o ancora nel settore delle competizioni e dei giochi per accertare il sorteggio, l'attribuzione di premi e così via.

Gli ufficiali giudiziari possono procedere a qualunque tipo di verbale su richiesta di un semplice privato, entro la sua proprietà privata o in luogo pubblico. Per contro, onde poter effettuare accertamenti in luoghi privati di proprietà di terzi senza il loro consenso ovvero in un luogo privato aperto al pubblico, l'ufficiale giudiziario deve prima ottenere un'ordinanza giudiziaria di autorizzazione.

Mentre in precedenza assumeva un valore puramente informativo, in seguito alla legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010, il verbale dell'ufficiale giudiziario ha carattere di piena prova e fa fede fino a prova contraria. Di conseguenza, le constatazioni effettuate, avvenute in contraddittorio o meno, godono di una presunzione semplice che non può venire meno se non a dimostrazione del contrario (ad eccezione dell'ambito penale, in cui il verbale ha ancora valore di mera informativa).

Redazione di scritture private e consulenza legale

Gli ufficiali giudiziari sono abilitati alla redazione di scritture private (quali affitto residenziale o commerciale, leasing, ecc.). Essi possono inoltre fornire consulenza legale.

Attività secondarie

Gli ufficiali giudiziari, parallelamente alla loro attività principale, e previa autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, possono esercitare le seguenti attività:

  • amministrazione di immobili;
  • attività di agenti assicurativi;
  • attività di mediatori.

Nell'esercizio di queste attività secondarie, fatto salvo per l'attività di mediatore, l'ufficiale giudiziario non può avvalersi della sua qualifica professionale. Tuttavia queste attività non sono del tutto scollegata dallo status di ufficiale giudiziario e vengono esercitate sotto il controllo del Procuratore della Repubblica e della Camera Dipartimentale degli ufficiali giudiziari.

Attività non consentite

L'attività di ufficiale giudiziario è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale o di lavoro dipendente (salvo le attività secondarie autorizzate di cui sopra) e con l'esercizio di determinate professioni legali (giudice, notaio, cancelliere) e, in generale, con l'esercizio di qualsivoglia funzione amministrativa.

2. Quale ufficiale giudiziario scegliere?

Ai sensi del decreto dell'11 maggio 2007, l'ufficiale giudiziario è competente per svolgere le proprie funzioni presso il tribunale civile di primo grado (Tribunal de Grande Instance, TGI) del proprio luogo di residenza. La scelta effettiva dell'ufficiale giudiziario spetta al convenuto.

Per scegliere un ufficiale giudiziario occorre procedere come segue:

  • selezionare nella directory degli ufficiali giudiziari (link ...) il paese "Francia"
  • indicare il nome della località o il codice postale del destinatario dell'atto o del domicilio del debitore
  • scegliere un ufficiale giudiziario tra quelli nell'elenco proposto.

Si noti che nella pratica:

  • ai fini della significazione, l'ufficiale giudiziario in caso di errore trasmette l'atto ad un collega con giurisdizione territoriale, in conformità al regolamento n. 1393/2007;
  • è sempre possibile rivolgersi a un ufficiale giudiziario, pur non competente territorialmente, onde sollecitare un suo intervento per l'attuazione di azioni esecutive.

3. Come e da chi sono retribuiti gli ufficiali giudiziari

Costi d'intervento

I costi di redazione e consegna degli atti degli ufficiali giudiziari sono generalmente stabiliti in un elenco fornito mediante decreto del Consiglio di Stato che prevede: una quota forfettaria espressa in diritti fissi e in diritti proporzionali al recupero o alla riscossione.

Si precisa a scanso di equivoci che nel caso particolare della significazione di un atto proveniente da un paese straniero, nella fattispecie nell'ambito del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla significazione e notificazione all'interno degli Stati Membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, il governo francese ha previsto una tariffa forfetaria unica di 50 euro (si veda dossier sul regolamento (CE) n. 1393/2007). Fatturerà pertanto una cifra forfetaria di 50 Euro l'ufficiale giudiziario francese a cui fosse richiesto da un collega europeo o da un cittadino europeo di effettuare la significazione di un atto su territorio francese destinato a un soggetto residente in Francia.

Diritti fissi

L'ammontare dei diritti fissi di ciascun atto è determinato dal tasso di base. Il tasso di base è fissato a € 2,20.

A questi diritti fissi vengono assegnati i seguenti coefficienti:

  • 0,5 se l'importo dell'obbligazione è compreso tra 0 e € 128;
  • 1 se l'importo è superiore a € 128 e pari o inferiore a € 1.280;
  • 2 se l'importo è superiore a € 1.280.

Gli ufficiali giudiziari hanno inoltre diritto:

  • al rimborso dei costi relativi a viaggi e spese sostenute;
  • eventualmente, al rimborso dei diritti di procedura;
  • eventualmente, al rimborso delle spese di gestione della pratica.

Per tutti gli altri atti non riportati in elenco, l'articolo 16 del decreto del 12 dicembre 1996 prevede che l'onorario degli ufficiali giudiziari sia fissato di comune accordo con il cliente.

Diritti proporzionali a carico del debitore

Laddove gli ufficiali giudiziari abbiano ricevuto mandato per il recupero o la riscossione di somme dovute dal debitore in forza di una decisione del tribunale, di un atto o di un titolo di natura esecutiva, viene riconosciuto un diritto su base proporzionale (un minimo di 2 volte il tasso di base) calcolato sui seguenti scaglioni:

  • 10 % fino a € 125;
  • 6,5 % da € 126 a € 610;
  • 3,5 % da € 611 a € 1.525;
  • 0,3 % oltre € 1.525.

Tale diritto, calcolato sugli importi effettivamente riscossi o recuperati a prescindere dall'importo del debito, non può superare € 400,00 tasse escluse.

Diritti proporzionali a carico del creditore

I diritti proporzionali di recupero o di riscossione a carico del creditore (salvo per i crediti su emolumenti o i crediti mantenimento) corrispondono a:

  • 12 % fino a € 125;
  • 11 % da € 126 a € 610;
  • 10,5 % da € 611 a € 1.525;
  • 4 % oltre € 1.525.

Non possono essere inferiori a 10 volte né superiori a 1000 volte il tasso di base. Non comprendono i compensi liberamente percepiti e il loro calcolo si basa sul credito principale o sull'ammontare della condanna, spese escluse.

L'onere dei costi

L'onere dei costi varia a seconda che l'ufficiale giudiziario intervenga al di fuori di un procedimento giudiziario (1), nell'ambito di un procedimento giudiziario (2) o ancora nel contesto dell'esecuzione (3).

Al di fuori di un procedimento giudiziario

Il costo dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, nell'ambito di un recupero consensuale o della redazione di un verbale non su ordine del giudice, è a carico del richiedente.

Nell'ambito di un procedimento giudiziario

I costi sostenuti nell'ambito di un procedimento giudiziario, così come quelli relativi a significazione o redazione di un verbale su ordine del giudice, sono anticipati dal richiedente. La regola di principio stabilisce che tali costi siano a carico della parte perdente, a titolo di spese processuali. Può accadere tuttavia che il giudice deroghi a tale regola e che ciascuna parte sostenga le proprie spese.

Nel contesto dell'esecuzione forzata

Ai sensi dell'articolo 32 della legge del 9 luglio 1991, le spese relative all'esecuzione forzata sono a carico del debitore, salvo se risulta evidente che tali spese non erano necessarie al momento della loro esposizione.

4. Disciplina e responsabilità dell'ufficiale giudiziario

Data la natura regolamentata della professione di ufficiale giudiziario, quest'ultimo è soggetto ad una deontologia rigorosa, il cui controllo dipende dalla Camera Regionale degli ufficiali giudiziari. Egli è inoltre subordinato al controllo del ministero di riferimento (il Ministero della Giustizia), rappresentato dal Procuratore della Repubblica.

Per quanto riguarda la responsabilità dell'ufficiale giudiziario, occorre valutare in funzione del fatto che il mandato sia nei confronti del cliente (1) o del debitore (2).

La responsabilità dell'ufficiale giudiziario nei riguardi del cliente

In virtù del contratto di mandato che lo lega al proprio cliente, l'ufficiale giudiziario è responsabile sul piano contrattuale dell'esecuzione di tale mandato.

A questo titolo, l'ufficiale giudiziario è tenuto a vari obblighi contrattuali nei riguardi del proprio cliente:

  • Obbligo di cura, diligenza e vigilanza: l'ufficiale giudiziario deve eseguire correttamente il mandato per il quale ha ricevuto incarico. Non deve dare prova di negligenza nell'espletamento delle operazioni (per esempio, la notificazione ritardata di un atto) ed è ritenuto responsabile in caso di mancata esecuzione, impropria esecuzione o ancora di ritardo nell'esecuzione.
  • Obbligo di consulenza: l'ufficiale giudiziario deve consigliare il proprio cliente in maniera utile e guidarlo verso la procedura più idonea alla risoluzione dei suoi bisogni.
  • Obbligo di regolarità degli atti della procedura: l'ufficiale giudiziario è tenuto obbligatoriamente a emettere atti che abbiano piena efficacia. Si tratta di un obbligo di risultato, che impedisce dunque all'ufficiale giudiziario di essere esonerato dalle proprie responsabilità nei riguardi del cliente.

Il tribunale civile di primo grado (Tribunal de Grande Instance) nella cui giurisdizione l'ufficiale giudiziario esercita le proprie funzioni è il foro competente per eventuali controversie che dovessero sorgere tra il creditore e l'ufficiale giudiziario.

La responsabilità dell'ufficiale giudiziario nei confronti del debitore

L'ufficiale giudiziario è il garante dell'equilibrio e del rispetto dei diritti sia del creditore che del debitore. Pertanto, il suo obbligo generale di informazione, di cura e di diligenza si applica anche al debitore poiché l'ufficiale giudiziario è il garante dei diritti del destinatario, specie in materia di significazione.

Il debitore che sostenesse di aver subito un danno a seguito della prestazione effettuata dall'ufficiale giudiziario può chiedere un risarcimento, sia dinanzi al Tribunal de Grande Instance sia davanti al giudice dell'esecuzione, laddove l'ufficiale giudiziario sia intervenuto nell'esecuzione stessa.

Il giudice dell'esecuzione

In Francia, le funzioni di giudice dell'esecuzione sono esercitate dal Presidente del Tribunal de Grande Instance, il quale, a determinate condizioni, ha facoltà di delegare tali funzioni ad un altro giudice.

1. La competenza giurisdizionale del giudice dell'esecuzione

Articolo L213-6 del codice di organizzazione giudiziaria:

"Il giudice dell'esecuzione, a suo esclusivo giudizio, conosce delle difficoltà relative ai titoli esecutivi e delle controversie che sorgono in relazione all'esecuzione, anche laddove siano inerenti al diritto sostanziale, salvo che esulino dalla competenza degli organi giudiziari.

Alle medesime condizioni, egli autorizza misure cautelari e conosce delle controversie relative alla loro attuazione.

Il giudice dell'esecuzione, con le suddette riserve, conosce delle procedure di sequestro immobiliare, delle controversie che dovessero eventualmente conseguirne e delle istanze risultanti da tali procedure ovvero che le riguardino direttamente, anche laddove siano inerenti al diritto sostanziale nonché alla procedura di distribuzione che ne deriva.

Con le medesime riserve, egli conosce delle richieste di risarcimento basate sull'esecuzione pregiudizievole ovvero sulla mancata esecuzione delle procedure di esecuzione forzata o delle misure cautelari.

Egli conosce delle misure relative al trattamento delle situazioni di sovraindebitamento di privati e della procedura di risanamento personale".

Il giudice dell'esecuzione si occupa quindi delle seguenti questioni:

le difficoltà relative al titolo esecutivo e le controversie che sorgono in relazione all'esecuzione forzata

Nella fattispecie, il giudice dell'esecuzione è competente per l'intervento su questioni relative a:

  • l'esistenza di un titolo esecutivo;
  • il carattere esecutivo del titolo;
  • l'identificazione delle parti coinvolte nel titolo esecutivo.

Il giudice dell'esecuzione è inoltre competente nello specifico riguardo a:

  • la contestazione della legittimità dello svolgimento delle operazioni di esecuzione;
  • la contestazione delle spese accessorie relative al credito;
  • la contestazione della proprietà dei beni sequestrati (azioni di distrazione ovvero di nullità basate sulla mancanza di proprietà del debitore);
  • la pignorabilità e disponibilità dei beni.

Per contro, il giudice dell'esecuzione non è competente per la composizione delle controversie relative alle spese processuali (ossia le somme dovute al tribunale e i costi di eventuali perizie) o relative alle spese legali.

Il giudice dell'esecuzione può:

  • interpretare il titolo contestato oggetto delle azioni giudiziarie;
  • rettificare gli errori materiali del titolo alla base dell'azione esecutiva;
  • pronunciarsi sulla prescrizione invocata dal debitore;
  • disporre sanzioni (il giudice dell'esecuzione ha il potere di imporre una sanzione su una decisione resa da altro giudice, se le circostanze avanzate dal richiedente ne giustificano l'occorrenza) - il giudice dell'esecuzione dispone parimenti della liquidazione della sanzione pronunciata da lui stesso o da altro giudice (ad eccezione dei casi in cui il giudice ne resti specificamente assegnato o investito);
  • constatare l'acquisizione della clausola risolutiva;
  • concedere la dilazione del termine di grazia;
  • determinare l'onere e stabilire l'importo delle spese dell'esecuzione forzata;
  • ordinare in forma provvisoria il pagamento di una somma da determinare;
  • ordinare la revoca delle misure di immobilizzazione di veicoli terrestri a motore;
  • ordinare la consegna o il sequestro di somme di denaro.

Per contro, il giudice dell'esecuzione non può in alcun modo modificare o revocare il disposto della decisione alla base dell'azione esecutiva, né sospenderne l'esecuzione (tranne nel caso di concessione di un termine di grazia e in materia di sfratto).

Le misure cautelari e le controversie relative alla loro attuazione

Il giudice dell'esecuzione è competente per l'autorizzazione di misure cautelari e per l'intervento in qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione di una misura cautelare:

Autorizzazione di una misura cautelare

Allorquando il creditore intenda richiedere l'attuazione di una misura cautelare senza essere in possesso di un titolo esecutivo (si veda scheda 1), egli può presentare istanza al giudice dell'esecuzione affinché tale misura venga autorizzata, previa verifica della fondatezza di principio del credito e previa constatazione dell'esistenza di circostanze potenzialmente pregiudizievoli per il recupero.

Intervento su qualsiasi controversia sorta in relazione all'esecuzione di una misura cautelare

Nello specifico, il giudice dell'esecuzione è competente per l'intervento su controversie relative alla regolarità degli atti dell'esecuzione e sulla procedura di attuazione della misura cautelare o ancora sulle procedure relative alla conversione della misura cautelare in azione esecutiva (si veda scheda 1).

I sequestri immobiliari

Il giudice dell'esecuzione è competente in materia di procedure di sequestro immobiliare e interviene sulle controversie nonché sulle istanze derivanti da tali procedure (si veda scheda 4).

Le richieste di risarcimento basate sull'esecuzione pregiudizievole o sulla mancata esecuzione delle procedure di esecuzione forzata o delle misure cautelari

Il giudice dell'esecuzione è competente in materia di richieste di risarcimento allorquando tali richieste si iscrivano nel quadro di misure cautelari o azioni di esecuzione forzata. Ciò può includere:

  • una richiesta di risarcimento per esecuzione illecita imputabile al creditore;
  • una richiesta di risarcimento per resistenza abusiva del debitore;
  • una richiesta di risarcimento danni dei terzi tenuti a concorrere all'azione esecutiva;
  • una richiesta di risarcimento danni degli agenti dell'esecuzione, nella fattispecie degli ufficiali giudiziari, laddove questa sia intrapresa dal debitore.

2. La competenza territoriale del giudice dell'esecuzione

La competenza di diritto comune

Articolo 9 del decreto n. 92-755 del 31 luglio 1992 che stabilisce nuove norme sulle procedure civili di esecuzione per l'applicazione della legge n. 91-650 del 9 luglio 1991, relativa alla riforma delle procedure civili di esecuzione:

"Laddove non disposto diversamente, il giudice dell'esecuzione territorialmente competente, a scelta del richiedente, è quello del luogo in cui dimora il debitore o del luogo di esecuzione del provvedimento. Un'istanza presentata dinanzi a uno dei suddetti giudici, non può essere presentata dinanzi agli altri.

Se il debitore è residente all'estero ovvero se la sua residenza risulta sconosciuta, il giudice competente è quello del luogo di esecuzione del provvedimento".

Il richiedente, in linea di principio, ha facoltà di scelta della giurisdizione tra il giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del debitore e quello del luogo di esecuzione della procedura esecutiva, fatto salvo il caso in cui venga disposto diversamente (si veda in prosieguo).

Le norme di competenza specifica

Sono numerose le ipotesi in cui la competenza territoriale del giudice dell'esecuzione (JEX, Juge de l'Exécution) deroga alle norme di diritto comune:

AZIONI ESECUTIVE

JEX COMPETENTE

Misure cautelari

(si veda scheda 1)

  • JEX o Presidente del tribunale di commercio del luogo in cui dimora il debitore (articolo 211 D.92)
  • JEX o Presidente del tribunale di commercio che ha autorizzato la misura o del luogo in cui dimora il debitore (articolo 218 D.1992)
  • JEX del luogo di ubicazione dei beni sequestrati (articolo 219 D.92)
  • JEX del luogo in cui dimora il debitore (articolo 242 D.92)
  • JEX del luogo in cui è domiciliato il debitore (articolo 245 D.92)

Azioni di esecuzione su veicoli

(si veda scheda 3)

  • JEX del luogo in cui dimora il debitore (articolo 166 D.92)
  • JEX del luogo d'immobilizzazione del veicolo (articolo 173-4 D.92)
  • JEX del luogo in cui dimora il soggetto tenuto alla rimessa (articoli 176-3, 177-5 D92)

Sequestro di beni contenuti in cassaforte

(si veda scheda 3)

JEX del luogo di ubicazione dei beni sequestrati (articoli 273, 275-6, 280 D.92)

Sequestro immobiliare

(si veda scheda 4)

  • JEX del TGI (Tribunal de Grande Instance) della giurisdizione in cui sono ubicati gli immobili sequestrati (articolo 2 D.2006)
  • JEX del tribunale nella cui giurisdizione è ubicato l'immobile sequestrato in cui dimora il debitore, oppure, nel caso di una pluralità di immobili pignorati, nella cui giurisdizione è ubicato uno qualsiasi degli immobili (articolo 3 D.2006)

Sfratto

JEX del luogo in cui è ubicato l'immobile (articolo 66 L.91)

Sequestro con effetto di rilascio di beni mobili

  • JEX del luogo in cui dimora il destinatario dell'atto (articoli 141-4, 146-3 D.92)
  • JEX del luogo in cui dimora il soggetto a cui il bene viene restituito (articolo 142 D.92)
  • JEX del luogo in cui dimora il terzo in possesso del bene (articolo 147 D.92)

Sequestro con effetto di rilascio su ingiunzione

JEX del luogo in cui dimora il debitore (articolo 149 D.92)

Sequestro di denaro con effetto di attribuzione e sequestro di diritti di associati

JEX del luogo in cui dimora il debitore (articoli 655, 183-3 D.92)

Sequestro conservativo in sede di rivendica

  • JEX che autorizza il sequestro del luogo in cui dimora il soggetto tenuto a consegnare o restituire il bene ovvero il Presidente del tribunale di commercio del medesimo luogo (articolo 156 D.92)
  • JEX del luogo di ubicazione dei beni (articolo 157 D.92)
  • JEX del luogo in cui dimora il soggetto in possesso del bene (articolo 162 D.92)

Sequestro per la vendita

  • JEX del luogo del sequestro (articoli 98, 117 D.92)
  • JEX del luogo in cui dimora il terzo (articolo 106 D92)

Distribuzione dei fondi di realizzazione del bene

JEX del luogo di vendita

3. La procedura dinanzi al giudice dell'esecuzione

Il principio: Procedura orale e contraddittorio

Citazione

In linea teorica, il giudice dell'esecuzione è adito per mezzo di una citazione. Si applicano le norme comuni relative agli atti introduttivi di un'azione giudiziaria. La citazione deve essere motivata in fatto e in diritto.

Nella misura in cui si tratta di una procedura orale, in ogni momento nel corso dell'azione giudiziaria, le parti possono esporre al giudice dell'esecuzione le proprie motivazioni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a condizione che tali motivazioni siano state precedentemente portate a conoscenza della parte avversa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento prima dell'udienza.

Non è obbligatorio il patrocinio di un legale (ad eccezione dei sequestri immobiliari). Sia l'attore che il convenuto possono comparire personalmente. Tuttavia, se lo desiderano, le parti possono farsi assistere da un avvocato, dal coniuge, dal partner o da una persona con cui hanno stretto un patto civile di solidarietà, dai genitori o parenti in linea diretta, in linea collaterale fino al terzo grado di parentela e, infine, da soggetti a loro collegati da vincoli personali o aziendali. Il suddetto elenco è esaustivo. Pertanto l'ufficiale giudiziario non può, ad esempio, rappresentare il creditore davanti al giudice dell'esecuzione.

La sentenza

La decisione emanata dal giudice dell'esecuzione è esecutiva di diritto nella misura in cui il ricorso in appello contro la sentenza non ha effetto sospensivo (si veda scheda 1). La sentenza viene notificata alle parti dal tribunale. Le parti sono libere di procedere con la significazione della sentenza.

Ricorso in appello contro la sentenza

La decisione emanata dal giudice dell'esecuzione è suscettibile di ricorso in appello dinanzi alla Corte d'Appello. Tale ricorso deve essere presentato entro 15 giorni. Non possiede effetto sospensivo ma il soggetto che subisce l'esecuzione può presentare istanza di rinvio dell'azione esecutiva.

Il caso particolare del ricorso su istanza

Il giudice dell'esecuzione può emettere ordinanze su istanza in tre circostanze:

  • qualora la legge lo preveda espressamente (è questo il caso in cui il creditore che non dispone di titolo esecutivo intenda ottenere dal giudice l'autorizzazione all'attuazione di una misura cautelare);
  • quando le circostanze impongono che venga adottata una misura di emergenza senza ricorrere al contraddittorio;
  • quando l'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione del titolo necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione al fine di compiere un atto specifico (come nel caso in cui l'ufficiale giudiziario debba pignorare le proprietà di un debitore ubicate nella dimora di un terzo).

La presentazione di un'istanza presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione rientra nel regime comune delle procedure su istanza (presentazione dell'istanza in duplice copia, motivazione della richiesta, produzione dei documenti relativi, preparazione di un progetto di ordinanza). Tuttavia, le parti possono presentare istanza di persona o tramite mandatario. L'ufficiale giudiziario può quindi essere mandatario al fine di presentare un'istanza al giudice dell'esecuzione per conto del suo cliente.

L'ordinanza disposta dal giudice dell'esecuzione, debitamente motivata, è immediatamente esecutiva (si veda scheda 1), tuttavia mantiene un carattere provvisorio.

Un'ordinanza di rigetto può essere oggetto di appello entro 15 giorni dal pronunciamento. L'ordinanza di accoglimento dell'istanza, d'altro canto, può venire contestata dinanzi al giudice dell'esecuzione da cui è stata emessa.