Scheda 4 – I pignoramento di beni mobili immateriali

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Sono beni immateriali quei beni che non hanno materialità corporea e non sono quindi percepibili dai sensi umani, sono beni immateriali ad esempio gli strumenti finanziari, i diritti che possono essere oggetto di negoziazione, i brevetti, marchi, quote societarie, denaro.

Sintesi :

Pignoramento di quote di società in generale

Le modalità per eseguire un pignoramento si diversificano a secondo che abbiano per oggetto azioni, quote di società a responsabilità limitata o quote di società di persone.

L'espropriazione della quota nelle società di persone non è fattibile quando manca "la trasferibilità" in quanto comportando l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, introdurrebbe un elemento di "novità" incompatibile con i caratteri di tale tipo di società.

Mentre il novellato articolo 2471 del Codice Civile in relazione alle società a responsabilità limitata - Espropriazione della partecipazione - dispone che:

La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.

L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.

Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

Sulla base di queste considerazioni è possibile ora affermare, senza ombra di dubbio, che le quote sociali possono essere oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore.

Prima di esaminare nel dettaglio le modalità esecutive del pignoramento, quando hanno per oggetto quote societarie - di partecipazione - occorre precisare che l'oggetto e la forma del pignoramento si diversificano in funzione della tipologia della società nonché del livello di responsabilità del socio debitore.

Le società si dividono in:

  • 1. Società di persone:
  • a. S.n.c. - Società in nome collettivo.
  • b. S.a.s. - Società in accomandita semplice.
  • 2. Società di capitali:
  • a. S.r.l. - Società a responsabilità limitata.
  • b. S.p.a. - Società per azioni.
  • c. S.a.p.a. - Società in accomandita per azioni.

Le società - sia di capitale che di persone - per le obbligazioni sociali, in via principale, rispondono con il loro patrimonio.

Il grado di responsabilità del socio varia in funzione della tipologia della società:

1. Società in nome collettivo

Nella "s.n.c." i soci rispondono illimitatamente e solidamente con tutto il patrimonio personale.

2. Società in accomandita semplice

La "s.a.s." è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci che si differenziano a secondo del grado di responsabilità:

  • illimitata per i soci accomandatari;
  • limitata alla quota conferita per i soci accomandanti.
3. Società per azioni

Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.

La quota di partecipazione dei soci nella società per azioni, come si deduce dallo stesso nome, è costituita da azioni.

4. Società in accomandita per azioni

Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

5. Società a responsabilità limitata

Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.

Quando l'azione esecutiva sul patrimonio della società debitrice risulta insufficiente per la realizzazione del credito, il creditore sociale in via sussidiaria, può aggredire il patrimonio personale del socio responsabile. In quest'ultimo caso, prima di iniziare l'esecuzione forzata contro i soci da parte di un creditore sociale, è opportuno la rinotificazione dell'atto di precetto integrando il contenuto con:

  • l'intimazione ad adempiere rivolto direttamente a tutti i soci solidali;
  • l'indicazione e gli estremi del tentativo di pignoramento incapiente - o negativo - sul patrimonio sociale.

A rafforzare quanto sopra "consigliato" vi è la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione 3 del 15 luglio 2005:

"Il socio accomandatario, al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della società in accomandita semplice, può proporre opposizione a norma dell'articolo 615 del codice di procedura civile per fare valere il beneficio di preventiva escussione della società non appena gli sia notificato il precetto senza dovere attendere il pignoramento".

Le modalità esecutive risultano diverse a seconda che il pignoramento abbia per oggetto quote di società a responsabilità limitata (S.r.l.), azioni dematerializzate (S.p.a.), azioni non dematerializzate (S.p.a.) o quote di società di persone (S.n.c. e S.a.s.).

Oggetto e forma del pignoramento di quote di società a responsabilità limitata (S.R.L.).

Il decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6 disciplina all'articolo 2471 del Codice Civile l'espropriazione della partecipazione nelle s.r.l. Rispetto alla previgente normativa la novità è rappresentata dalla nuova definizione dell'oggetto del pignoramento: "partecipazione e non più quota". Tale nuova formulazione comporta anche una modifica della forma del pignoramento in quanto l'oggetto dell'espropriazione non è più considerato un credito (quota) verso terzi, ma diventa un "bene mobile immateriale" pignorabile nelle forme del pignoramento diretto.

Corte di Cassazione, Sezione Terza, Sentenza n. 22361 del 21/10/2009.

Pignorabilità della quota come bene autonomo.

La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 cod. civ., per cui ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813, ultima parte, cod. civ., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, poiché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti; ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di pignoramento nei confronti del socio che ne è titolare, a nulla rilevando il fallimento della società, che è terzo rispetto al processo esecutivo, cui pertanto non si applica l'art. 51 legge hall.

La nuova disciplina si basa sui seguenti momenti procedurali:

  • 1. la notificazione dell'atto di pignoramento al debitore, contenente l'ingiunzione e gli altri elementi previsti dall'articolo 492 del Codice di Procedura Civile;
  • 2. la notificazione dell'atto alla società;
  • 3. l'iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio;
  • 4. l'annotazione del pignoramento nel libro dei soci da effettuarsi senza indugio da parte degli amministratori.

Il punto 4 è stato soppresso dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14.

Articolo 16 - 12-quinquies - Legge 2/2009. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: "Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci" sono soppresse.

Il pignoramento si considera perfezionato solo dopo l'iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese (definito anagrafe delle imprese) il quale assolve la funzione di rendere inefficaci tutti atti di trasferimento della partecipazione (quota) compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento. Pertanto, il Registro delle Imprese è uno strumento di pubblicità soggettiva: rende noto l'esercizio dell'attività imprenditoriale mediante la diffusione di fatti ed atti concernenti gli operatori economici che svolgono codeste attività.

A seguito del pignoramento, l'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e creditore, debitore e società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; tale vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Oggetto e forma del pignoramento di azioni

1. Azioni "Non dematerializzate"

La partecipazione sociale nella S.p.a. è rappresentata da azioni e, pertanto ogni socio ha diritto al rilascio di titoli azionari corrispondenti alla sua partecipazione. Le azioni, quindi, sono quote di partecipazione liberamente trasferibili e normalmente rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito.

Il pignoramento quando ha per oggetto azioni "non dematerializzate" si esegue mediante diretta apprensione del documento incorpante il diritto da parte dell'Ufficiale Giudiziario - articolo 1997 del Codice Civile - secondo la forma del pignoramento mobiliare presso il debitore in quanto bene mobile è la cartula - titolo di credito - oppure nella forma del pignoramento presso terzi quando il titolo è detenuto da terzi (istituto di credito o altri gestori o intermediari autorizzati).

Articolo 1997 Codice Civile. Efficacia dei vincoli sul credito.

Il pegno , il sequestro , il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.

Ai sensi dell'articolo 2024 del Codice Civile, il vincolo sul credito produce i suoi effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi a seguito di annotazione sul titolo sottoposto a pignoramento.

Articolo 2024 Codice Civile. Vincoli sul credito.

Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro.

Infine il titolo azionario, ai sensi dell'articolo 520 del Codice di Procedura Civile, va depositato in cancelleria.

2. Azioni dematerializzate

La normativa oggi in vigore permette alle società per azioni di escludere l'emissione dei titoli azionari e di sostituirli con azioni "dematerializzate". Con il termine "Dematerializzazione" si intende esprimere un concetto secondo il quale gli strumenti finanziari quotati e quelli più diffusi tra il pubblico non sono più rappresentati da titoli cartacei, ma da semplici scritture contabili.

A seguito di questo processo di "dematerializzazione" delle azioni, reso operativo dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il legislatore è stato obbligato a introdurre nuove disposizioni per la costituzione dei vincoli (stante l'impossibilità di poter procedere sia all'annotazione sul titolo che alla sua acquisizione) su questo particolare titolo "immateriale".

Di conseguenza è stato previsto - articolo 34, D.L. 213/1998 - la costituzione di vincoli sugli strumenti finanziari attraverso le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. In questo caso il pignoramento si esegue nelle forme previste dall'espropriazione presso terzi.

Articolo 34 d.L. 213/1998. Costituzione di vincoli.

1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo V, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.

2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione dei vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

3. Le registrazioni previste dal presente articolo sono comunicate all'emittente nei casi e nei termini previsti dalla legge.

La dematerializzazione, in virtù del decreto legislativo n. 213 del 1998, diventa obbligatoria quando tali strumenti finanziari sono negoziati o destinati alla negoziazione o diffusi tra il pubblico. Si tratta in sostanza dei titoli quotati o destinati alla quotazione. La dematerializzazione facoltativa è prevista per coloro che emettano strumenti finanziari che non siano assoggettati a dematerializzazione obbligatoria.

Il sistema di costituzione di vincoli, ivi compresi il pignoramento ed il sequestro, sugli strumenti finanziari dematerializzati è contenuto nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 213 del 1998 e negli articoli 45 e seguenti del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera 11768 del 23 dicembre 1988, e successive modificazioni. Il principio generale affermato dall'articolo 34 è che i vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari dematerializzati, sia pubblici che privati, si costituiscono unicamente con le registrazioni in appositi conti tenuti dall'intermediario che dovrà comunicare le registrazioni all'emittente nei casi e nei termini previsti dalla legge. Anche nella materia dei vincoli sul titolo, il legislatore ha seguito il criterio ispirativo, conseguente alla dematerializzazione, per cui il titolo dematerializzato non appartiene più alla categoria dei titoli di credito.

3. DIFFERENZE

È importante specificare che tra il titolo cartaceo e quello non cartaceo vi sono quindi importanti differenze. Nel cartaceo l'emissione dei titoli avviene a mezzo stampa o compilazione degli stessi e quindi, con il possesso materiale dei titoli che potrà circolare tramite girata o "transfert" ed eventuali vincoli vanno annotati sia sul titolo che sul registro dell'emittente. Nel titolo non cartaceo, invece, mancando la materializzazione, il titolo è iscritto in un conto tenuto da un intermediario, la cui circolazione si effettua con semplici registrazioni contabili con le quali si annotano anche eventuali vincoli. Pertanto, nel titolo cartaceo i diritti sociali si esercitano in forza del possesso del titolo, in quello dematerializzato il titolare azionista e dà mandato all'intermediario richiedendo una certificazione allo stesso.

Sulla dematerializzazione poi, la Suprema Corte si è così pronunciata:

La "dematerializzazione" (o "decartolarizzazione") dei titoli di credito, secondo il regime compiutamente attuato dalla legge n. 231 del 1998, supera la fisicità del titolo, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali (agli effetti, ad esempio, della costituzione in pegno), senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo; essa non elimina, però, anche la necessità dell'individuazione, a norma dell'art. 1378 cod. civ., attraverso meccanismi sia pure alternativi di scritturazione, del titolo stesso come bene immateriale, configurandosi, altrimenti, in relazione a questo, un credito e non più un titolo di credito (Corte di Cassazione, Sezione prima, Sentenza n. 8107 del 14/06/2000).

L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2001 stabilisce che - qualora i diritti aventi ad oggetto o relativi a strumenti finanziari risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato situato in uno Stato membro dell'Unione europea - le modalità di trasferimento di tali diritti, nonché di costituzione e di realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, siano disciplinate, esclusivamente, dalla legge dell'ordinamento in cui è situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto.

Si tratta di una norma di diritto internazionale privato che stabilisce il criterio di collegamento in base al quale è risolto il conflitto tra leggi, attuando comunque il principio, sancito dalla direttiva, della definitività degli ordini di pagamento immessi in un sistema di gestione accentrato, anche in presenza di vincoli sugli strumenti finanziari. È da ritenere che ciò valga anche in caso di pignoramento o di sequestro.

Il comma 2 del citato articolo 9 dispone che se il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato è situato in Italia e si tratta di strumenti finanziari che non sono immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi del già ricordato articolo 28 del decreto legislativo n. 213 del 1998, le modalità di trasferimento dei diritti nonché di costituzione dei vincoli e delle garanzie sugli stessi sono ugualmente regolate dalle disposizioni del titolo V del decreto stesso, in quanto applicabili.

Il principio non sembra riguardare soltanto la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, vale a dire la materia disciplinata dal decreto legislativo n. 210 del 2001. Se questa interpretazione è corretta, se ne può ricavare che in tutti i casi in cui vi è un sistema di gestione accentrata situato in Italia, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, possa farsi luogo all'annotazione del vincolo nelle forme della disciplina propria dei titoli dematerializzati.(Camera - Relazione al disegno di legge n. 3578, XIV Legislatura).

Oggetto e forma del pignoramento di quote di società di persone

Nella società di persone (S.n.c. e S.a.s.), tutti i soci rispondono per le obbligazioni sociali (escluso i soci accomandanti che sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta) anche con il loro patrimonio personale. Tale responsabilità, illimitata e personale, ha carattere sussidiario, dal momento che i creditori sociali, ai sensi dell'art. 2304 c.c. non possono pretendere, anche se la società è in liquidazione, il pagamento dei propri crediti dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Sentenza n. 18653 del 16/09/2004.

Il rapporto di sussidiarietà che lega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società, che per prima può essere chiamata a rispondere dei debiti sociali, non esclude che sia i soci che la società possano essere debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado diverso.

Diversa e più complessa è la questione, inversa, quando un creditore intende sottoporre a pignoramento la quota sociale per un credito personale del socio-debitore.

Prima di esaminare in quale misura le quote sociali di una società di persone risultino suscettibili di formare oggetto di diritti e di eventuali azioni esecutive, occorre precisare che:

  • 1. il trasferimento della qualità e della quota sociale non può aver luogo senza il consenso degli altri soci, o senza specifica previsione del contratto sociale;
  • 2. l'atto di cessione di una quota sociale - se previsto nel contratto sociale - non trasferisce la proprietà - o la quota di proprietà indivisa - dei beni costituenti il patrimonio sociale, bensì si cede soltanto il bene mobile immateriale costituito dalla quota sociale, e con essa i diritti e gli obblighi di natura amministrativa e corporativa inerenti alla qualità di socio;
  • 3. la quota di società di persone "trasferibile" va considerata come un bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'articolo 812. u.c. del Codice Civile in quanto suscettibile di formare oggetto di diritti, secondo la definizione dei beni giuridici stabilita dall'articolo 810 del Codice Civile.

Partendo da questi concetti ed in particolare dal punto due (i soci delle società personali non sono comproprietari dei beni sociali, di cui è titolare in esclusiva quest'ultima) si può escludere che all'espropriazione della quota, da parte dei creditori particolari del socio, possano applicarsi gli articoli 599 e 601 del Codice di Procedura Civile (espropriazione di beni indivisi) anziché le norme che regolano l'espropriazione presso terzi.

Per quanto concerne i limiti, occorre fare riferimento agli articoli 2270 del Codice Civile:

"Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società."

e 2305 del Codice Civile:

"Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore".

La sentenza della Corte di Cassazione, del 7 novembre 2002, ha dato alla questione una nuova interpretazione, dopo che dottrina e giurisprudenza di merito ritenevano non pignorabili le quote societarie sia della S.n.c. che della S.a.s.

La Corte Suprema, nella menzionata sentenza, ha affermato che le quote di società di persone possono costituire oggetto di espropriazione (a condizione che la quota possa, in base ad una specifica clausola di patti sociali, essere oggetto di trasferimento per la sola volontà del venditore e del compratore) in base al seguente ordine d'argomenti:

  • a. le quote delle società di persone non possono, quanto meno in linea di principio, essere espropriate finché dura la società a beneficio dei creditori particolari dei soci;
  • b. le società personali, tradizionalmente ispirata all'esigenza che i rapporti fra i soci siano caratterizzati da un elemento fiduciario (il c.d. intuitus personae), il quale implica che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la partecipazione sociale può essere trasferita solo con il consenso di tutti i soci, ovvero di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (articoli 2252, 2284, 2322 c.c.). L'espropriazione della quota, comportando l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di "novità" incompatibile con i caratteri di tale tipo di società;
  • c. il legislatore, quando ha ritenuto di consentire ai creditori particolari del socio di soddisfarsi sui beni rappresentati dalla quota di partecipazione del loro debitore, abbia previsto la possibilità di richiedere - non già l'espropriazione; ma - la liquidazione della quota che, pur intaccando il patrimonio della società, non determina alcuna variazione nella composizione della compagine sociale;
  • d. l'inespropriabilità della quota non si ricollega ad un'esigenza di tutela dei creditori sociali (infatti la liquidazione della quota, comportando la diminuzione del patrimonio sociale, è meno conveniente per tali soggetti), ma è posta a protezione dei soci, in considerazione della particolare rilevanza che l'individualità di ciascuno di essi assume nei loro reciproci rapporti;
  • e. il trasferimento della quota sociale pur essendo concordemente ispirate al principio dell'inidoneità del (solo) consenso del cedente e del cessionario a disporre il trasferimento, fanno salva una diversa regolamentazione dell'atto costitutivo;
  • f. la prassi registra modelli di società personali diversi da quello tipico, a struttura rigidamente chiusa, caratterizzati dalla predisposizione di forme di trasferimento della partecipazione sociale più agevoli di quelle stabilite dal legislatore, come quelle caratterizzate dalla previsione della sua cedibilità sulla base del solo consenso dei diretti interessati, temperata dall'attribuzione di un diritto di relazione in favore degli altri partecipanti alla società;
  • g. la permanenza in società dei singoli soci è così rimessa, in definitiva, alla esclusiva volontà di ciascuno di essi;
  • h. in questa ipotesi,l'inserimento nello statuto di una clausola di prelazione comporta una "degradazione"del ruolo della volontà degli "altri" soci è pertanto diretta (non già a "salvaguardare", bensì) ad "attenuare" la rilevanza dell'elemento personalistico;
  • i. l'espropriabilità delle quote delle società di società personali "liberamente" trasferibili è generalmente riconosciuta, sul rilievo che, in tal caso, viene a mancare la ragione che, nelle previsioni del legislatore, ne giustifica l'inespropriabilità, in deroga al principio, sancito in via generale dall'art. 2740 c.c., che il debitore dell'adempimento delle obbligazioni con "tutti" i suoi beni.
  • j. a conclusioni non diverse deve giungersi anche quando la "libera" circolazione della quota è limitata dall'attribuzione di un diritto di prelazione in favore degli "altri" soci;
  • k. del resto, l'operatività delle "limitazioni" alla circolazione delle partecipazioni sociali anche in sede esecutiva è stata espressamente riconosciuta dal legislatore con una disposizione - l'articolo 2480, secondo comma, c.c. - ora 2471 del Codice Civile - che, anche se dettata con specifico riferimento alle società a responsabilità limitata, non trova il suo fondamento nelle peculiari caratteristiche di tale tipo sociale, poiché, come è stato posto in evidenza, la sua collocazione sistematica è dovuta a un difetto di coordinamento nella stesura del Codice e non assume quindi alcun rilievo ai fini interpretativi (disposizione sia stata ritenuta applicabile anche alle società per azioni);
  • l. la norma in esame (art. 2471 c.c.) infatti, fa generico riferimento alle quote "non liberamente trasferibili" e non offre quindi, nella sua formulazione testuale, elementi per distinguere le clausole di prelazione dalle altre che, nella prassi statutaria, variamente condizionano la circolazione delle partecipazioni sociali;
  • m. non vi sono quindi ostacoli ad ammettere che anche le quote di una società personale la cui circolazione sia limitata dall'attribuzione di un diritto di prelazione in favore dei singoli soci possano essere oggetto di espropriazione forzata da parte dei creditori particolari dei singoli soci anche prima dello scioglimento della società o del singolo rapporto sociale;
  • n. Conclusione: "Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società".

Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza n. 7886 del 05/04/2006.

Nelle società di persone, l'unificazione della collettività dei soci (che si manifesta con l'attribuzione alla società di un nome, di una sede, di un'amministrazione e di una rappresentanza) e l'autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali (che si riflette nell'insensibilità, più o meno assoluta, di fronte alle vicende dei soci e nell'ordine, più o meno rigoroso, imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire) costituiscono un congegno giuridico volto a consentire alla pluralità (dei soci) una unitarietà di forme di azione e non valgono anche a dissolvere tale pluralità nell'unicità esclusiva di un "ens tertium". Pertanto, mentre sul piano sostanziale va esclusa, nei rapporti interni, una volontà od un interesse della società distinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci, sul piano processuale è sufficiente, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia, nei confronti di questi emessa, anche nei riguardi della società stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la proposizione della domanda di annullamento di un atto di cessione delle quote sociali intervenuto tra i soci di una società in nome collettivo richiedesse l'instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della società).

Diritti immobiliari

L' articolo 555 del Codice di Procedura Civile individua come beni oggetto del pignoramento oltre ai beni immobiliari anche i diritti immobiliari (diritti reali di godimento).

I diritti immobiliari sono diritti reali di godimento a favore di colui che non è il proprietario dell'immobile ed ha l'obbligo di non poter modificare la destinazione economica; essi sono: il diritto di superficie, di enfiteusi, di usufrutto, d'uso, d'abitazione e le servitù prediali.

Le disposizioni e le azioni relative concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali (articolo 813 del Codice Civile).

Per la cessione o la costituzione dei diritti reali su un bene immobile è richiesto l'atto scritto (articolo 1350 del Codice Civile).

1. DIRITTO DI USUFRUTTO

Consiste nel diritto di godere della cosa altrui. La caratteristica dell'usufrutto è costituita dalla sua durata che è temporanea: se nulla è detto si intende costituito per tutta la durata della vita dell'usufruttuario.

L'usufruttuario può cedere ad altri il proprio diritto, può concedere l'ipoteca e può anche dare in locazione le cose che formano oggetto di usufrutto.

2. DIRITTO D'USO

L'uso consiste nel diritto di servirsi di un bene e, se è fruttifero, di raccogliere i frutti limitati ai bisogni propri e della famiglia. Il diritto di uso non si può cedere o dare in locazione. Si estingue con la morte del titolare.

Pignoramento presso terzi

1. PREMESSA

L'espropriazione presso terzi di crediti è disciplinata dagli articoli 543 - 554 del codice di procedura civile.

Articolo 543 codice di procedura civile.

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.

(Articolo 314. Articolo abrogato dall'articolo 71, Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.)

Oltre alle cose mobili, il Codice di rito disciplina allo stesso modo anche il pignoramento di crediti del debitore verso terzi.

La recente riforma sulle esecuzioni mobiliari ha posto fine alla seguente questione molto dibattuta tra dottrina e giurisprudenza: " Il pignoramento presso terzi obbliga il terzo a vincolare ed a custodire l'intero suo debito nei confronti del debitore esecutato o solo l'importo corrispondente al credito indicato dall'esecutante?"

Su questa problematica è intervenuto il legislatore il quale ha sancito che - modificando l'articolo 546 del codice di procedura civile - nel pignoramento del credito del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità di detto credito si produce nei limiti del credito per il quale si procede aumentato della metà.

Articolo 546. primo comma. Obblighi del terzo.

Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

2. Forma del pignoramento

L'atto di pignoramento presso terzi, ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione per il soddisfacimento del procedente all'espropriazione.

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo (articolo 546 del Codice di Procedura Civile) e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. Il momento centrale e determinante del pignoramento presso terzi, ancorché atto composto da una pluralità di elementi, è costituito proprio dalla notificazione dell'atto stesso.

La forma dell'atto è costituita da due parti distinte: la prima parte è compiuta dal creditore procedente e contiene gli elementi indicati nell'articolo 543 c.p.c., mentre nella seconda parte, sottoscritta dall'Ufficiale Giudiziario, sono inseriti tutti i requisiti prescritti dall'articolo 492 del codice di procedura civile.

3. PERFEZIONAMENTO

Il pignoramento presso terzi si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di cui all'articolo 543 cod. proc. civ. - che rende immediatamente indisponibili da parte del terzo le somme da lui dovute, così segnando l'efficacia e l'esistenza dello stesso pignoramento - ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito. In questi due modi soltanto avviene l'esatta e concreta specificazione di quali cose o somme il terzo sia debitore o si trovi in possesso e del momento in cui ne deve il pagamento o la consegna.

Tra la data della notificazione dell'atto di pignoramento e il giorno dell'udienza occorre rispettare il termine previsto dall'articolo 501 del Codice di Procedura Civile che è di dieci giorni.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto poi, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale - o della sezione distaccata - per la formazione del fascicolo dell'esecuzione. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento.

4. GIUDICE COMPETENTE

L'articolo 543, quarto comma, dispone che il terzo e il debitore devono comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo.

Le difficoltà ovviamente sorgono quando si tratta di persone giuridiche che hanno diverse strutture territoriali, come le banche, le poste, gli istituti di previdenza, le amministrazioni dello Stato, ecc..

In via generale, salvo le eccezioni di seguito riportate, vale il principio che qualora il terzo sia una persona giuridica - una società - è competente il giudice del luogo ove la persona giuridica ha la sede legale o, alternativamente, quello del luogo della sede secondaria che abbia in carico il rapporto da cui scaturisce il credito, ed abbia altresì un rappresentante che, avendo potere di gestione del rapporto de quo (e dunque poteri di rappresentanza sostanziale) sia autorizzato a rendere la dichiarazione di terzo ex articolo 547 c.p.c..

5. STIPENDI, SALARI E RETRIBUZIONI

Nel caso, in cui il credito deriva da rapporto di lavoro o da rapporto intrattenuto con un concessionario di un servizio pubblico, si deve applicare invece la diversa regola che si trae dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1, 3 e 4, e dalla sentenza 10 giugno 1994 n. 231 della Corte costituzionale: la competenza è del giudice del luogo in cui ha sede l'organo o l'ufficio dell'amministrazione tenuto ad erogare il trattamento retributivo.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 137.

Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "di comunicazione o di trasporto" sono inserite le seguenti: "nonché le aziende private";

b. la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: "Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati";

c. l'articolo 34 è abrogato;

d. al primo comma dell'articolo 54 le parole: "a norma del presente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del titolo II e del presente titolo".

DIPENDENTI DELLO STATO

Con riguardo alla specifica ipotesi di pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato, la Suprema Corte ha, in seguito alla sentenza n.231/94 della Corte Costituzionale enunciato, in diverse occasioni, il principio che competente per l'espropriazione forzata dei crediti di lavoro del dipendente statale è il giudice del luogo in cui ha sede l'organo o l'ufficio dell'amministrazione tenuto ad erogare il trattamento retributivo.

POSTE E RAPPORTO DI LAVORO

In base a questo principio di diritto, ad esempio se il terzo è l'ente poste, il giudice competente per il processo di espropriazione di crediti presso terzi, in modo esclusivo, e non alternativo rispetto a quello della sede della società Poste Italiane, è il tribunale del luogo dove è l'ufficio della società da cui il debitore dipende, se l'oggetto dell'esecuzione è costituito dal credito che deriva al debitore dal rapporto di lavoro. (Cfr. Corte di Cassazione, Sezione Terza, Ordinanza n. 11180 del 7 maggio 2008). Al contrario, se i crediti derivano da somme depositati presso un conto corrente postale, vale il principio sopra esposto per le banche o società in generale.

PENSIONE

Lo stesso principio per i dipendenti dello Stato vale nell'ipotesi in cui la dichiarazione di terzo debba essere resa da un ente pubblico previdenziale. Il foro territorialmente competente per i crediti per prestazioni pensionistiche del soggetto esecutato non è dove è ubicata la sede legale dell'Istituto - non è alternativa - ma va individuata con riferimento al luogo ove ha sede l'ufficio competente per l'erogazione della pensione.

Corte di Cassazione, Sezione terza, Sentenza n. 9016 del 12/09/1997.

In tema di espropriazione forzata di crediti, nel caso in cui il terzo debitore sia una persona giuridica, tale circostanza comporta che, in adattamento del criterio della residenza, previsto dal secondo comma dell'articolo 26 cod. proc. civ, il giudice competente debba individuarsi con riguardo al luogo in cui il debitore ha la propria sede, senza possibilità di concorso fra la competenza così individuata e quella del giudice del luogo in cui la persona giuridica possieda una sua articolazione decentrata, atteso che tale competenza concorrente(produttiva di negative conseguenze in relazione alla pignorabilità di un medesimo credito di fronte a diversi giudici con probabilità di conflitto fra creditori procedenti presso diverse sedi) riguarda l'ipotesi in cui la persona giuridica è convenuta, ipotesi non ricorrente nel caso in cui essa venga citata per rendere la dichiarazione di terzo norma dell'articolo 543 cod. proc. civ. Ne consegue che nel caso di pignoramento degli assegni a carico dell'I.N.P.S.(ente ricompreso fra le amministrazioni contemplate nell'articolo 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, recante disposizioni sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi di dipendenti da pubbliche amministrazioni), siano essi stipendi, pensioni o assegni assimilati, pignoramento da eseguirsi non presso la sede legale dell'istituto ma presso la sede territoriale che cura la gestione dello specifico rapporto retributivo da cui sorge il credito pignorando, la competenza ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 543 cod. proc. civ. va individuata con riferimento a tale sede territoriale e spetta al giudice della sede stessa.

Nel pignoramento di quote di pensione fondamentali sono state le sentenze della Corte Costituzionale. In particolare, a seguito della sentenza 4 dicembre 2002, n.506 della Consulta, non sussiste più l'impignorabilità assoluta dei trattamenti pensionistici, ma anche essi sono impignorabili - con le sole eccezioni previste dalla legge sui crediti qualificati - per la sola parte delle pensioni, indennità od altri trattamenti di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, mentre sono pignorabili nei limiti del quinto della restante parte.

La decisione con la citata sentenza della Consulta prende spunto dalla seguente considerazione: "Infatti il pubblico interesse - in cui si traduce il criterio di solidarietà sociale - a che il pensionato goda di un trattamento "adeguato alle esigenze di vita" può, ed anzi deve, comportare anche una compressione del diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione; ma tale compressione non può essere totale ed indiscriminata, bensì deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, a non imporre ai terzi, oltre un ragionevole limite, un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi."

6. Crediti impignorabili

Le norme in materia di impignorabilità dei crediti, al pari dell'impignorabilità dei beni mobili, sono norme di stretta interpretazione - non suscettibili di interpretazione analogica - e costituiscono un'eccezione al principio della generale garanzia (responsabilità) patrimoniale del debitore indicata dall'articolo 2740 del Codice Civile.

I crediti impignorabili elencati nell'articolo 545 del Codice di Procedura Civile sono:

  • i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti e sempre con l'autorizzazione del giudice e per la parte da lui determinata mediante decreto (Impignorabilità relativa);
  • i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Giudice. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

Proprieta' industriale

I diritti patrimoniali di proprietà industriale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 possono formare oggetto di esecuzione forzata.

All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.

Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere:

  • a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprietà industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo;
  • b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;
  • c) la somma per cui si procede all'esecuzione;
  • d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;
  • e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.

Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di proprietà industriale, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del diritto di proprietà industriale, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.

L'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale deve essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale, e finche' il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente trascritti valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.

La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente codice.

La vendita del diritto di proprietà industriale non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale, dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l'annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile. All'uopo il giudice può stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali della Camera di commercio ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprietà industriale.

Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di proprietà industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia, trascritti, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente, le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.