Scheda 1 – I presupposti per l’applicazione di un processo esecutivo

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Quali sono gli adempimenti necessari per attuare un provvedimento esecutivo nei confronti del debitore?

1. ESSERE IN POSSESSO DI UN TITOLO ESECUTIVO CHE DISPONE CHE UN DETERMINATO CREDITO CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE POSSA ESSERE OGGETTO DI ESECUZIONE FORZATA

COSA SI INTENDE PER TITOLO ESECUTIVO?

Un titolo esecutivo è un documento che consente la proposizione di un’azione esecutiva per la realizzazione di un diritto in esso contenuto. Sebbene una scrittura privata sottoscritta da due individui sia vincolante fra le parti, questa scrittura privata non è, di per sé, sufficiente a costituire un titolo esecutivo. Il potere di rendere un atto eseguibile sul territorio nazionale in Lussemburgo è prerogativa esclusiva di un giudice, un notaio o talune autorità pubbliche, quali l’Administration des Contributions Directes (Ufficio delle Imposte Dirette), l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (Ufficio del Registro e del Demanio), il Centre Commun de la Sécurité Sociale (Centro Comune di Previdenza Sociale), gli enti locali, ecc., ciascuno entro il proprio ambito di competenza.

Nel Granducato, sono considerati titoli esecutivi:

  • decisioni del tribunale (munite di formula esecutiva);
  • atti notarili (muniti di formula esecutiva);
  • ingiunzioni di pagamento - decreti ingiuntivi emanati dalle autorità competenti.

Esistono, inoltre, i seguenti titoli esecutivi all’interno dell’Unione europea:

  • titolo esecutivo emesso in uno Stato membro dell’Unione europea unitamente ad un certificato di titolo esecutivo europeo;
  • decreto ingiuntivo europeo.

COSA SI INTENDE PER CREDITO CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE?

Un credito è certo quando la sua esistenza non è più oggetto di controversia.

Un credito è liquido quando è determinato o determinabile nel suo ammontare.

Un credito è esigibile quando è giunto a scadenza o non è più sottoposto a condizione.

COSA SI INTENDE PER FORMULA ESECUTIVA?

L’apposizione della formula esecutiva conferisce efficacia esecutiva ad un titolo: ciò significa che solo previa apposizione della formula un titolo può ricevere esecuzione, se necessario da parte dell’autorità competente per l’esecuzione.

Stando alla natura del titolo, giudiziale (ad esempio una sentenza di tribunale) o stragiudiziale (ad esempio un atto notarile), la formula esecutiva deve essere apposta dalla Cancelleria del tribunale ovvero dal notaio che ha emesso il titolo.

Per alcuni titoli non occorre seguire la suddetta procedura: attualmente rientrano tra questi i titoli esecutivi emessi in uno Stato membro dell’Unione europea e resi esecutivi da un ordine di esecuzione europeo nonché i decreti ingiuntivi europei.

Apposta la formula sul titolo esecutivo, questo diviene copia spedita in forma esecutiva.

In Lussemburgo, gli ufficiali giudiziari hanno l’autorità per espletare tale formalità.

La formula esecutiva recita quanto segue:

NOI, HENRI,

Granduca del Lussemburgo, Duca di Nassau;

Decretiamo

[…]

NOI DISPONIAMO CHE

tutti gli ufficiali giudiziari promuovano, dietro istanza, l’esecuzione della presente delibera (decreto, ordinanza, ordine o decisione);

il Nostro Procuratore Generale e i Nostri Pubblici Ministeri in servizio presso i Tribunali Distrettuali accordino ai suddetti dovuta assistenza, e che tutti gli ufficiali dell’autorità giudiziaria prestino dovuta assistenza laddove previsto dalla legge.

IN FEDE,

la presente delibera (decreto, ordinanza, ordine o decisione) è stata sottoscritta ed è stato apposto il sigillo del giudice del Tribunale di Prima Istanza (Corte Suprema, Tribunale Distrettuale, Tribunale Amministrativo, notaio, ecc.).

2. ADEMPIMENTI SUPPLEMENTARI SE IL TITOLO ESECUTIVO È UNA SENTENZA

LA SENTENZA NON DEVE PIÙ ESSERE OPPONIBILE MEDIANTE RICORSO IN APPELLO, OVVERO DEVE DISPORRE UN’ESECUZIONE PROVVISORIA

In termini giuridici, si dice che la sentenza è passata in giudicato (res judicata). Più semplicemente, la sentenza deve essere definitiva, ossia non può più essere impugnata con le modalità di ricorso ordinario, ad esempio l’appello.

L’esecuzione provvisoria, d’altro canto, è uno strumento che consente di stabilire i termini che decorrono tra il pronunciamento della sentenza (precisamente, la notificazione della sentenza) e il momento in cui la sentenza diviene res judicata. Sebbene, in linea teorica, si debba attendere il decorso di detti termini prima di poter dare corso alla decisione, l’esecuzione provvisoria consente di iniziare l’azione esecutiva non appena la sentenza viene notificata. L’esecuzione provvisoria è disposta direttamente dalla sentenza. Il tribunale concede il beneficio dell’esecuzione provvisoria esclusivamente se prescritta per legge ovvero se il giudice la ritiene opportuna nel merito; in tal caso, l’attore deve comunque averne presentato istanza.

Il calcolo dei termini che decorrono tra la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato è una questione a parte. Senza entrare nei dettagli, è corretto affermare che in Lussemburgo la quasi totalità delle sentenze a cui l’ufficiale giudiziario deve dare esecuzione possono essere eseguite entro un periodo massimo di 55 giorni, a partire dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento. Si tratta, tuttavia, di un’indicazione puramente generale a titolo esplicativo.

Numerose sentenze possono essere eseguite prima che sia decorso detto periodo. L’ufficiale giudiziario lussemburghese scelto discrezionalmente dal cittadino sarà lieto di assistere il cittadino nel merito della questione.

NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA

Se il debitore vive nel Granducato di Lussemburgo

Nel Granducato di Lussemburgo, nell’ambito di questioni civili, viene operata una distinzione tra i metodi di notificazione.

Da un lato, la notificazione può avvenire a mezzo cancelleria del tribunale, in francese notification; dall’altro, la notificazione può avvenire a mezzo ufficiale giudiziario, nel qual caso si parla di signification.

Sono molto limitati i casi in cui il provvedimento debba essere notificato dalla cancelleria. La norma è che la sentenza venga notificata dall’ufficiale giudiziario e, in casi eccezionali, e laddove la legge favorisca il creditore, la notificazione avviene tramite la cancelleria, specie quando si tratta di sentenze di primo grado emanate su questioni di locazione ed impiego.

Vi è una differenza metodologica di rilievo tra queste due procedure: mentre la notificazione a mezzo cancelleria viene effettuata via posta, in linea di principio la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario prevede che l’ufficiale si rechi personalmente presso il debitore. Il vantaggio teorico della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario consiste in una maggiore garanzia di consegna dell’atto. L’ufficiale giudiziario si adopera per trovare il soggetto a cui è destinata la notificazione e deve compiere ogni ragionevole sforzo per consegnare l’atto personalmente al destinatario. Un altro vantaggio si deve al fatto che l’ufficiale giudiziario è in grado di fornire delucidazioni sulla natura dell’atto notificato e, secondo i casi, sulla procedura da seguire (ad esempio se rivolgersi ad un legale o consultare un istituto di credito).

Prima che la sentenza possa essere eseguita, occorre avere la certezza dell’avvenuta notificazione. Questa formalità è, di fatto, imprescindibile.

Per accertare che il debitore sappia se e cosa deve pagare, dovrà prima essere a conoscenza di cosa gli viene ingiunto (è superfluo specificare che molti debitori non si presentano all’udienza). La cancelleria emette all’uopo un certificato di notifica mentre l’ufficiale giudiziario emette un certificato di notificazione, in francese acte de signification.

Se il debitore è residente in un altro Stato membro

Qualora il debitore risieda in un altro Stato membro dell’Unione europea, la sentenza deve essere notificata in quello Stato. In base alle medesime distinzioni sopra descritte, la comunicazione avviene a mezzo cancelleria o, in alternativa, a mezzo ufficiale giudiziario lussemburghese coinvolto per espletare questa formalità in Lussemburgo nell’ambito del procedimento. La notificazione di decisioni giudiziarie nell’Unione europea è una formalità agevolata dalla promulgazione di una normativa specifica a riguardo.

Se il debitore è residente in uno Stato che non è membro dell’Unione europea

Qualora il debitore viva in uno Stato terzo, la sentenza deve comunque essere notificata. Anche in tal caso, in Lussemburgo questa formalità resta una prerogativa della cancelleria o dell’ufficiale giudiziario.

3. ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ESECUTIVO ENTRO IL PERIODO DI TEMPO PRESCRITTO

Occorre distinguere tra diverse circostanze:

  • Actio judicati, ossia un’azione di esecuzione della sentenza mediante esecuzione forzata contro la proprietà del convenuto da promuoversi entro un periodo di 30 anni. Si tratta di un termine di prescrizione generale oltre il quale non è più possibile dare esecuzione ad azioni civili personali. Nella pratica, è una circostanza piuttosto rara poiché la maggioranza delle sentenze viene eseguita in periodi molto più ridotti, nonostante talvolta siano comunque necessari diversi anni.
  • La sentenza in contumacia deve essere notificata entro sei mesi dall’emanazione da parte del giudice. Stante l’imprescindibilità della notificazione per poter eseguire una sentenza, occorre assicurarsi che questa formalità venga espletata entro i termini prescritti.
  • Sebbene si tratti di un’eventualità piuttosto remota, occorre rispettare ulteriori termini di prescrizione decorsi i quali la sentenza diventa parzialmente o integralmente ineseguibile. Ad esempio, deve essere iniziata entro sei mesi l’esecuzione di ordinanze del tribunale che ingiungono pagamenti periodici a titolo di sanzione; ancora, in caso di sequestro preventivo di beni del locatario quale corrispettivo del canone di locazione (una misura conservativa preliminare), il giudice spesso precisa nella sua autorizzazione che l’istanza di convalida del sequestro, a pena di nullità, deve essere presentata entro un termine prescritto successivo alla decisione iniziale.

Cosa devo fare nell’attesa di ottenere un titolo esecutivo? Esistono provvedimenti cautelari?

In ambito cautelare, il diritto lussemburghese mette a disposizione un ventaglio di strumenti attuabili nei confronti di un debitore esitante prima dell’ottenimento di un titolo esecutivo. Questi strumenti, in larga misura, consentono al creditore di preservare i beni del debitore che costituiscono la garanzia creditizia. Ciò implica che il debitore non può più godere della disponibilità di taluni componenti del suo patrimonio.

Occorre suddividere detti provvedimenti cautelari in provvedimenti conservativi e provvedimenti ibridi, nella fattispecie misure a protezione della posizione del creditore nelle sole fasi preliminari.

1. DISTINZIONE - PROVVEDIMENTI PURAMENTE CONSERVATIVI

PROVVEDIMENTO PURAMENTE CONSERVATIVO

Il diritto lussemburghese contempla un solo provvedimento puramente conservativo: il sequestro conservativo nelle questioni commerciali. Il credito da recuperare deve essere di natura commerciale. In linea teorica, questo tipo di provvedimento è funzionale nei soli casi in cui il creditore è un commerciante.

PROVVEDIMENTI IBRIDI

Questo tipo di provvedimenti sono generalmente seguiti da una fase successiva che, a sua volta, può condurre ad un’azione esecutiva promossa in forza di un titolo esecutivo. La fase iniziale prevede la scelta e il sequestro di un bene appartenente al debitore; in questo stadio, ciò corrisponde all’attuazione di un provvedimento conservativo da eseguire prima della conversione del provvedimento in azione esecutiva, che avviene invece nel corso del secondo stadio. Tra le due fasi, il creditore è tenuto a dimostrare il suo diritto di credito adducendo un titolo esecutivo ovvero predisponendo quanto necessario per l’ottenimento di detto titolo.

Nella pratica, questo tipo di provvedimenti possono risultare complessi agli occhi di creditori inesperti; è innegabile tuttavia che l’intera procedura risulti comunque piuttosto tecnica anche per creditori già esperti.

2. PRESUPPOSTI PER LA PROMOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE

IL SEQUESTRO CONSERVATIVO IN AMBITO COMMERCIALE

Quale fase preliminare per l’attuazione di questo provvedimento, occorre ottenere l’autorizzazione del Presidente del Tribunale Distrettuale. Il creditore può ottenere tale autorizzazione presentando debita istanza mentre, in questa fase, la controparte debitrice non viene coinvolta nella procedura. Il vantaggio di questo provvedimento consiste nel fatto che il debitore non è teoricamente a conoscenza dell’imminente sequestro dei beni, pertanto non ha il tempo di occultarli.

PROVVEDIMENTI IBRIDI

Alcuni provvedimenti di questo tipo richiedono necessariamente l’autorizzazione del giudice, mentre per altri provvedimenti l’autorizzazione può essere sostituita da una preventiva ingiunzione ufficiale di pagamento; taluni provvedimenti, invece, sollevano la questione dell’esistenza di un titolo pubblico o privato nonché dell’eventuale esigenza di ottenere l’autorizzazione.

Nel primo, secondo e anche nel terzo caso, il patrocinio di un legale o di un ufficiale giudiziario potrebbe non essere necessario per avviare la procedura di sequestro, tuttavia è vivamente consigliato. Un soggetto non avvezzo alle controversie giudiziarie potrebbe essere facilmente scoraggiato e sentirsi disorientato da questa procedura. A riguardo, l’ufficiale giudiziario è sempre lieto di assistere l’istante e potrebbe addirittura sorprenderlo superando le sue aspettative.

3. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI SEQUESTRI CONSERVATIVI

lI SEQUESTRI

sequestro conservativo in ambito commerciale (Art.550 del Nuovo Codice di Procedura Civile lussemburghese, in breve NCPC)

Questo tipo di sequestro non è volto a privare il debitore in via permanente della disponibilità dei beni sequestrati, bensì a iniziare il procedimento esecutivo nel merito, ossia a procedere verso l’ottenimento di un titolo esecutivo in pregiudizio del debitore. Contestualmente, il sequestro può essere convertito in espropriazione forzata, in modo da ottenere successivamente l’autorizzazione del tribunale alla vendita all’asta dei beni inizialmente sequestrati. Ciò permette al creditore di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita coatta. Evidentemente, l’entità del recupero del credito dipenderà dal ricavato della realizzazione dei beni sequestrati.

sequestro di beni immobili in costituzione di garanzia creditizia (Art.956(1) e (2), NCPC)

Questa procedura di “ritenzione contro affitto” consiste nel sequestro di beni mobili di arredamento dell’immobile concesso in locazione da un locatore/creditore ad un affittuario/debitore. Ne deriva che può avvalersi di questo tipo di sequestro solo il locatore che intenda recuperare un credito costituito da un canone di locazione insoluto.

pignoramento presso terzi nel diritto ordinario (Artt.693 e successivi, NCPC)

Questo tipo di sequestro ha lo scopo di congelare i beni del debitore detenuti presso una terza parte. Sebbene possa essere usato per contrastare la restituzione al debitore di beni materiali da parte del terzo, esso ha la funzione prevalente di impedire al terzo l’accesso a fondi detenuti per conto del debitore. È il provvedimento a cui è possibile ricorrere per promuovere il sequestro di beni depositati presso un istituto di credito. Pertanto, è finalizzato all’ottenimento del possesso dei crediti che il debitore detiene nei confronti di terzi.

pignoramento speciale presso terzi

Il pignoramento speciale è un provvedimento di sequestro che interessa gli emolumenti ricevuti dal debitore, quali stipendi, rendite e pensioni. Ai sensi della normativa vigente, è possibile ricorrere a strumenti giuridicamente efficaci per accertare l’identità di un terzo che versi periodici emolumenti al debitore.

GARANZIE

Informazioni preliminari

Nel diritto lussemburghese, in seguito alla legge del 21 dicembre 1994 che modifica alcune normative riguardanti il trasferimento di crediti e garanzie reali, gli articoli principali del Codice di Procedura Civile, del Codice di Commercio e dell’Ordinanza Granducale del 27 maggio 1937 sulla costituzione in garanzia di beni commerciali sono stati emendati nella sostanza in merito all’intervento degli ufficiali giudiziari.

La legge del 5 agosto 2005 sui contratti di garanzia finanziaria stabilisce il quadro normativo per la costituzione in garanzia degli strumenti finanziari, del trasferimento della proprietà e dei contratti di compensazione.

Ne consegue l’attuale obbligo di rivolgersi ad un ufficiale giudiziario nell’ambito di queste questioni. Nella pratica, l’ufficiale giudiziario lussemburghese non interviene più nel trasferimento di crediti o garanzie creditizie.

Per evitare di soffermarsi a lungo su un argomento che trascende i propositi della presente informativa, si noti che la legislazione sui contratti di garanzia finanziaria è rivolta nello specifico ai professionisti del settore finanziario e l’Ordinanza Granducale sulla costituzione in garanzia dei beni commerciali dovrebbe di norma interessare esclusivamente i commercianti, così come il pegno commerciale. In questa sede non verranno ulteriormente discusse queste speciali forme di garanzia reale e neppure il pegno nel diritto ordinario o l’anticresi, una forma di pegno sui beni immobili concesso dal debitore a garanzia del credito o del canone di locazione.

L’ufficiale giudiziario, d’altro canto, rimane l’autorità a cui rivolgersi in caso di iscrizione di un’ipoteca o in caso di precetto ordinato dal tribunale per promuovere un’azione esecutiva, un argomento affrontato in prosieguo nel merito di alcune considerazioni generali.

Valore della garanzia

L’obiettivo di qualsiasi tipo di garanzia è pressoché lo stesso: fornire una garanzia reale quale tutela contro le evenienze che possono prodursi nel corso di una transazione, ad esempio l’insolvenza del debitore.

Il conseguimento di tale obiettivo avviene nel momento in cui al creditore è attribuita la titolarità di due diritti:

Il diritto di prelazione

Il diritto di prelazione concede al creditore titolare di un credito garantito il privilegio di rivalersi in via preferenziale rispetto agli altri creditori sui beni sequestrati al debitore al fine di soddisfare il credito. Più alto è l’ordine di preferenza del creditore maggiori saranno le sue possibilità di recuperare il credito, dal momento che altri creditori potrebbero, in seguito, vedersi attribuire analoghi privilegi sui medesimi beni costituiti in garanzia. Laddove il bene sia un bene immobile, l’ordine di preferenza diviene evidente in virtù del fatto che i privilegi sui beni immobili sono resi pubblici mediante iscrizione negli appositi registri. In tal modo, il creditore può accertare se il bene offerto come garanzia rappresenta effettivamente una solida garanzia reale.

Il diritto di seguito sui beni, ossia droit de suite

Questo diritto consente al creditore di seguire o “tenere traccia” dei beni garantiti, a prescindere dal loro trasferimento ad eventuali soggetti terzi. Questa procedura entra in gioco, ad esempio, qualora il debitore decida di disfarsi dei beni costituiti in garanzia. In linea teorica, la legge non ritiene ciò una motivazione sufficiente per impedire al debitore l’esercizio dei suoi diritti sui beni.

Forme di garanzia che l’ufficiale giudiziario può predisporre

L’ufficiale giudiziario, in forza di un ordine esecutivo, può predisporre l’iscrizione delle seguenti ipoteche negli appositi registri presso il Registro Immobiliare lussemburghese:

  • ipoteca su beni immobili
  • ipoteca su imbarcazioni
  • ipoteca su aeromobili

La rilevanza dell’ipoteca si palesa in un secondo tempo, nell’eventualità che il bene ipotecato debba essere realizzato. La liquidazione dell’immobile avviene mediante vendita all’asta, una procedura principiata dal pignoramento dei beni ovvero dall’esercizio della clausola di “esecuzione parata” contenuta nel contratto di mutuo ipotecario.

La clausola della cosiddetta “esecuzione parata” permette al creditore ipotecario di predisporre la vendita del bene in questione da parte di un notaio senza dover espletare l’iter giudiziario. In Lussemburgo, è ammessa l’inserzione di questa clausola in un contratto di mutuo. La vendita all’asta può avvenire solo se il creditore vanta un’ipoteca di primo grado.