Scheda 4 – I pignoramento di beni mobili immateriali (Cittadino Scheda)

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Un bene immateriale è un bene che non ha esistenza materiale. Si tratta di un bene intangibile (ad esempio una somma di denaro).

In Lussemburgo, i beni immateriali possono essere pignorati in due modi distinti.

Pignoramento nel Diritto comune

Il pignoramento è un'azione mediante la quale un creditore (il creditore pignorante) blocca il denaro appartenente al debitore (il debitore esecutato), che è detenuto presso una parte terza (il pignorato). Al creditore viene quindi consegnato un importo pari all'ammontare dovuto dal debitore.

In altri termini, detta azione rende possibile il trasferimento al creditore di un'obbligazione (concernente una somma di denaro), che il debitore (l'esecutato) detiene nei confronti di un suo proprio debitore (il pignorato).

1. Definizione

Il pignoramento è un'azione mediante la quale un creditore (il creditore pignorante) blocca delle somme di denaro appartenenti al debitore (il debitore esecutato), le quali sono detenute presso una parte terza (il pignorato). Al creditore vengono quindi consegnate tali somme fino al saldo dell'importo dovuto dal debitore.

2. Condizioni

Una richiesta di pignoramento deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • il creditore deve essere in possesso di un titolo pubblico o privato o di un'autorizzazione all'esecuzione forzata di beni emessa per mezzo di un ordine ex parte; e
  • il debitore del creditore (l'esecutato) deve risultare creditore nei confronti di una parte terza (il pignorato).

3. Il pignoramento

Il pignoramento si attua mediante notifica alla parte pignorata, alla quale viene quindi impedito di disporre degli importi dovuti o che saranno dovuti in futuro nei confronti del debitore esecutato.

Al debitore viene trasmessa notifica formale del pignoramento, nello specifico per consentirgli un eventuale ricorso in opposizione. Il suddetto documento di notifica deve inoltre contenere una dichiarazione di convalida del pignoramento.

Tale notifica di pignoramento verrà quindi consegnata alla parte terza pignorata (notifica presso terzi).

Una volta espletate tali formalità, la parte terza pignorata effettuerà il pagamento, le cui modalità dipenderanno del ricorso o meno in opposizione alla procedura in atto.

4. Gli effetti

Il pignoramento ha effetto di immediata assegnazione dell'importo dovuto al creditore pignorante, che assume pertanto una posizione privilegiata rispetto a qualsiasi rivendicazione futura da parte di altri creditori.

Inoltre, il pignoramento determina l'indisponibilità dell'importo pignorato, che non può essere utilizzato per effettuare alcun altro versamento.

Pignoramento delle retribuzioni

Il pignoramento delle retribuzioni è la procedura che consente al creditore di pignorare "alla fonte" l'importo dovuto dall'esecutato.

1. Definizione

Tale procedura consente al creditore di pignorare l'importo in denaro dovuto dall'esecutato direttamente presso il datore di lavoro dell'esecutato.

2. Il pignoramento

Tale procedura è applicabile soltanto alle retribuzioni salariali. Si può applicare esclusivamente alla porzione pignorabile della retribuzione.

L'ufficiale giudiziario notificherà il pignoramento al datore di lavoro. Il debitore riceverà copia della notifica.

Il datore di lavoro è quindi obbligato a versare mensilmente le detrazioni calcolate in base alla procedura esecutiva. Tali importi vengono pagati direttamente al creditore.