Scheda 4 – I pignoramento di beni mobili immateriali (Professionale Scheda)

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Un bene mobile immateriale è un bene che non ha esistenza fisica. È cioè un bene intangibile (ad esempio una somma di denaro o le azioni di una società).

In Francia i beni mobili immateriali possono essere assoggettati a pignoramento in vari modi. La scelta della procedura esecutiva dipende nella fattispecie dalla natura del bene oggetto del pignoramento (quote azionarie, retribuzioni, ecc.).

La presente scheda tratterà :

Oltre alle condizioni specifiche per ciascuna delle procedure di diritto civile relative al pignoramento di beni mobili immateriali, che saranno descritte nella scheda presente, occorre che siano rispettate le condizioni comuni a tutte le procedure esecutive descritte nella Scheda 1. Il creditore dovrà pertanto disporre di un titolo esecutivo munito di formula esecutiva attestante un credito certo, liquido ed esigibile.

Il pignoramento di valori mobiliari e quote azionarie

Per valori mobiliari e quote azionarie si intendono valori mobiliari o quote societarie emessi da persone giuridiche di diritto pubblico (per i valori mobiliari) o di diritto privato.

Il pignoramento di valori mobiliari e quote azionarie è la procedura che consente al creditore di ottenere il pignoramento di valori mobiliari e quote azionarie di proprietà del debitore al fine di recuperare attraverso la loro vendita l'importo dovuto.

Definizione

Il pignoramento di valori mobiliari e quote azionarie è la procedura che consente al creditore di ottenere il sequestro e la vendita di valori mobiliari e quote azionarie di proprietà del debitore al fine di recuperare attraverso il ricavato della loro vendita l'importo dovuto.

Pignoramento

Nell'ambito di questa procedura, il pignoramento avviene presso terzi, nella fattispecie la persona giuridica emittente (ad esempio una società).

Il pignoramento viene effettuato mediante la significazione dell'atto di pignoramento alla parte terza interessata (la persona giuridica emittente), di cui il debitore riceverà notifica successiva.

Tale significazione dell'atto di pignoramento rende indisponibili i valori mobiliari e le quote azionarie, in modo tale che non possano essere alienabili né soggetti a pignoramento.

Fasi successive al pignoramento

In mancanza di vendita consensuale, i beni immateriali saranno sottoposti a vendita forzata.

Il pignoramento dei beni immateriali è disciplinato dagli articoli 59 e 60 della Legge del 9 luglio 1991 e dagli articoli da 178 a 193 del Decreto del 31 luglio 1992.

Ai sensi dell'articolo 59 della Legge del 9 luglio 1991, "ciascun creditore in possesso di un titolo esecutivo attestante un credito liquido ed esigibile può richiedere il pignoramento e la vendita dei beni immateriali, oltre che delle somme di denaro di proprietà del debitore".

1. Le operazioni di pignoramento

Nel caso in esame, il pignoramento avviene presso terzi.

Le quote azionarie e i valori mobiliari di proprietà del debitore sono pignorati presso la società o la persona giuridica emittente (articolo 178 del Decreto del 31 luglio 1992).

Nel caso di pignoramento di quote societarie, la parte terza corrisponde alla società coinvolta. Nel caso di pignoramento di valori mobiliari, la parte terza corrisponde all'organo che detiene il portafoglio.

Il pignoramento si effettua previa significazione al terzo di un atto contenente, a pena di nullità, le informazioni prescritte ai sensi dell'articolo 182 del Decreto del 31 luglio 1992 (nome e domicilio del debitore, indicazione del titolo esecutivo in forza del quale si attua il pignoramento, ingiunzione a rivelare l'esistenza di eventuali garanzie o pignoramenti precedenti, ecc.

Il debitore è informato del pignoramento mediante atto redatto dall'ufficiale giudiziario entro un termine di otto giorni, a pena di nullità della procedura. Tale atto include, a pena di nullità, le informazioni previste dall'articolo 183 del Decreto del 31 luglio 1992.

L'atto di pignoramento rende indisponibili i beni immateriali interessati, i quali non potranno pertanto essere alienati né resi oggetto di ulteriori procedure pignoratizie.

Tuttavia, al debitore è concesso un mese di tempo per procedere alla vendita dei beni esecutati.

Il debitore che rimetta una somma di denaro sufficiente a soddisfare il creditore può comunque ottenere la revoca della procedura esecutiva.

2. Le operazioni di vendita

Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto del 31 luglio 1992, "la vendita forzata viene attuata su istanza del creditore previa presentazione di un certificato, rilasciato dalla cancelleria del tribunale o redatto dall'ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento, attestante che non è stato presentato alcun ricorso in opposizione da parte del debitore entro il mese successivo alla notifica di pignoramento o, se del caso, che tale ricorso in opposizione è stato respinto con sentenza del tribunale".

Occorre distinguere tra la vendita di valori mobiliari quotati e la vendita di azioni e valori mobiliari non quotati:

  • valori mobiliari quotati: il debitore ha un mese di tempo a decorrere dalla significazione per procedere alla vendita consensuale dei valori mobiliari. Il ricavato di tale vendita sarà utilizzato per compensare il debito verso il creditore e sarà indisponibile presso l'intermediario legalmente autorizzato, poiché destinato specificamente al pagamento del creditore. In caso l'importo sia sufficiente a compensare il debitore o i debitori, l'indisponibilità cessa per il restante dei valori mobiliari pignorati (articolo 187 del Decreto del 31 luglio 1992).

Nel corso della vendita forzata il debitore può indicare alla parte terza coinvolta dal pignoramento l'ordine di preferenza per la vendita dei valori mobiliari.

  • quote azionarie e valori mobiliari non quotati: è possibile procedere alla vendita consensuale. In alternativa, la vendita avviene per aggiudicazione. A tale scopo è stilato un capitolato d'oneri contenente, oltre al richiamo della procedura precedente, le informazioni di cui all'articolo 190 del Decreto del 31 luglio 1992 (lo statuto societario, ecc.).

Una copia di tale capitolato viene notificata alla società. Qualsiasi soggetto interessato ha facoltà di presentare osservazioni all'incaricato della vendita riguardanti i contenuti del capitolato entro un periodo di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

La vendita deve essere preventivamente pubblicizzata a mezzo stampa e, se del caso, attraverso l'affissione di bandi. Tale pubblicizzazione deve avvenire non prima di un mese e non oltre due settimane dalla data fissata per la vendita.

Solo ai creditori intervenuti o pignoratizi che si siano legittimati prima della vendita è consentita la rivendicazione dei propri crediti a fronte del ricavato ottenuto (articolo 60 della Legge del 9 luglio 1991).

Se è stato posto in essere più di un pignoramento, il ricavato della vendita sarà ripartito tra i creditori legittimati prima della vendita stessa.

Il pignoramento di fondi presso terzi

Il pignoramento di fondi detenuti da parti terze è una procedura di diritto civile che può applicarsi solo alle somme di denaro dovute. Esso consente al creditore (il creditore pignoratizio), in possesso di un titolo esecutivo attestante un credito liquido ed esigibile, di richiedere il pignoramento di somme di denaro detenute da una parte terza pignorata, che diventa debitrice per conto del debitore (il debitore esecutato).

In altri termini, questa procedura permette al creditore di acquisire i crediti (relativi ad una somma di denaro) che il proprio debitore (il debitore esecutato) detiene presso il suo debitore (il terzo pignorato).

Definizione

Il pignoramento di fondi detenuti da terzi è la procedura che consente al creditore (il creditore pignoratizio) di acquisire i crediti che il proprio debitore (il debitore esecutato) detiene presso il suo debitore (il terzo pignorato).

Condizioni

Il pignoramento di fondi detenuti presso terzi può essere attuato solo alle seguenti condizioni:

  • Il creditore deve possedere un titolo esecutivo attestante un credito liquido ed esigibile. Tale credito è alla base del pignoramento (il credito che dà origine al pignoramento).
  • La parte debitrice (il debitore esecutato) deve essere titolare di un credito nei confronti di un terzo (il terzo pignorato).
  • Il debitore del debitore (il terzo pignorato) deve essere debitore di una somma di denaro in virtù di un potere a sé stante e indipendente.

Pignoramento

Il pignoramento si attua previa significazione di un atto di pignoramento nei confronti del terzo pignorato, che è quindi tenuto a dichiarare all'ufficiale giudiziario l'entità delle proprie obbligazioni nei confronti del debitore esecutato.

Il pignoramento viene quindi notificato al debitore esecutato per consentire nello specifico che egli possa difendersi.

Una volta espletate queste formalità, il terzo pignorato procede al pagamento. Tale pagamento avviene secondo modalità diverse in base alla presentazione o meno di un eventuale ricorso in opposizione.

Effetti

Il pignoramento ha effetto di attribuzione immediata della somma al creditore pignoratizio, evitando così la possibile partecipazione pro quota da parte di altri creditori.

Inoltre, il pignoramento rende le somme esecutate non disponibili e quindi non utilizzabili per alcun pagamento.

Questa procedura di pignoramento è regolata dagli articoli da 42 a 47 della Legge del 9 luglio 1991 e da 55 a 59 del Decreto del 31 luglio 1992.

1. Il pignoramento di fondi presso terzi di diritto civile

Le condizioni

Il creditore pignoratizio deve essere in possesso di un titolo esecutivo attestante un credito liquido ed esigibile.

Il debitore esecutato deve essere creditore nei confronti di un terzo (il terzo pignorato).

Il terzo pignorato deve essere debitore del debitore esecutato. Deve essere vincolato da un'obbligazione relativa ad una somma di denaro nei confronti del debitore esecutato e detenere le somme dovute a quest'ultimo in virtù di un potere a sé stante e indipendente (banche, rappresentanti legali di adulti o minori incapaci, notai o avvocati).

Il pignoramento di fondi presso terzi può pertanto trovare applicazione in riferimento a due tipi diversi di crediti:

  • il credito che dà origine al pignoramento: è il credito del creditore pignoratizio nei confronti del debitore esecutato. È pertanto la somma che il debitore deve al creditore. Tale credito deve essere attestato da un titolo esecutivo. Da un lato, deve essere liquido, cioè monetizzabile o espresso in un numerario contenente tutte le informazioni per il calcolo (si veda scheda 1) e, dall'altro, deve essere esigibile (si veda scheda 1).
  • il credito oggetto del pignoramento: è il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato. È pertanto la somma che il terzo deve al debitore esecutato. Il credito oggetto del pignoramento è necessariamente un credito in denaro (non riguardante retribuzioni salariali, soggette a pignoramento specifico). Non è necessario che sia attestato da un titolo esecutivo. Inoltre, non è necessario il carattere di liquidità ed esigibilità del credito.
  • Il credito deve sussistere alla data di pignoramento e deve inoltre rientrare nel patrimonio del debitore esecutato.
  • Il credito deve essere pignorabile. Taluni crediti di carattere alimentare sono impignorabili (indennità di previdenza sociale e prestazioni sociali in genere, pensioni, ecc.).

Occorre sottolineare l'esistenza di un pignoramento di fondi contro sé stessi che permette al creditore pignoratizio di ottenere la custodia personale di somme che egli deve al debitore esecutato.

La procedura

L'atto di pignoramento

L'atto di pignoramento è un atto dell'ufficiale giudiziario notificato al terzo e contenente, a pena di nullità, le informazioni previste ai sensi dell'articolo 56 del Decreto del 31 luglio 1992 (notifica del titolo esecutivo in forza del quale viene attuato il pignoramento, conferma che la parte terza pignorata è personalmente vincolata nei confronti del creditore pignoratizio e interdetta dal disporre delle somme reclamate nel limite del dovuto, ecc.)

L'atto di pignoramento sospende la prescrizione del credito oggetto di pignoramento.

Ai sensi dell'articolo 43 della Legge, "l'azione di pignoramento implica, fino a concorrenza delle somme per le quali è attuata, l'assegnazione immediata a beneficio del pignorante del credito detenuto in custodia presso la parte terza pignorata nonché di tutti gli atti accessori.

Rende perciò la parte terza personalmente debitrice ai fini del pignoramento, nei limiti delle proprie obbligazioni."

Di conseguenza, qualora la somma dovuta e oggetto del pignoramento sia superiore alla somma che dà origine al pignoramento stesso, viene assegnata la sola parte corrispondente all'importo spettante.

L'assegnazione immediata ha importanti conseguenze: essa consente al creditore pignoratizio di eludere la partecipazione pro quota di eventuali altri creditori.

Ai sensi dell'articolo 43 della Legge del 9 luglio 1991: "la significazione successiva di ulteriori pignoramenti o di qualsiasi ulteriore azione di prelevamento, seppur riferiti a creditori privilegiati, e l'emanazione di sentenze che dispongono l'avvio di procedure giudiziarie di riparazione o liquidazione non pregiudicano detta assegnazione."

Esiste tuttavia un'eccezione: "gli atti di pignoramento notificati nello stesso giorno alla stessa parte terza sono da considerarsi eseguiti contestualmente. Se i fondi disponibili non consentono di compensare la totalità dei creditori pignoranti, questi saranno compensati pro quota" (articolo 43 della legge succitata).

La significazione dell'atto di pignoramento comporta l'indisponibilità dei crediti pignorati. Conseguentemente, con i fondi pignorati non può essere effettuato alcun pagamento. In linea di principio, nonostante l'effetto di immediata assegnazione, il pagamento del credito è differito al risultato del pignoramento, a meno che il debitore si impegni per iscritto al pagamento immediato nei confronti del creditore pignoratizio.

Inoltre, detta indisponibilità impedisce il pagamento al debitore esecutato da parte del terzo pignorato mediante le somme pignorate che sono state assegnate. Pertanto, un terzo che non rispetti tale divieto dovrà effettuare un ulteriore pagamento in questo caso a favore del creditore pignorante.

Nel caso il suddetto terzo pignorato intenda effettuare il pagamento del dovuto ed estinguere così il proprio debito, potrà chiedere che l'importo venga depositato presso un sequestratario designato in via consensuale o in via giudiziale.

La dichiarazione del terzo pignorato

Il terzo pignorato è tenuto a fornire immediatamente all'ufficiale giudiziario tutte le informazioni di cui all'articolo 44 della Legge del 9 luglio 1991 e a fornire i relativi documenti giustificativi (articolo 59 del Decreto del 31 luglio 1992).

L'articolo 44 della legge del 9 luglio dispone che: "il terzo pignorato è tenuto a riferire al creditore l'entità delle proprie obbligazioni nei confronti del debitore e le modalità che possano interessarle nonché, se del caso, le eventuali cessioni di crediti, deleghe di pagamento a terzi o precedenti pignoramenti".

In caso di rifiuto illegittimo del terzo pignorato, quest'ultimo sarà condannato a versare al creditore l'importo spettante, a sua richiesta e senza pregiudizio del ricorso avverso il debitore.

Il terzo pignorato può quindi essere costretto a pagare più di quanto dovuto se il credito risulta superiore al proprio debito.

Occorre inoltre sottolineare che il terzo pignorato che agisca in mala fede (dichiarazione inesatta o mendace) rischia una condanna per il risarcimento di danni.

La notifica del pignoramento al debitore

Questa notifica ha lo scopo di informare il debitore del provvedimento in modo da consentire che egli possa difendersi.

Il pignoramento viene notificato al debitore entro un termine di otto giorni mediante atto dell'ufficiale giudiziario contenente, a pena di nullità, le informazioni previste dall'articolo 58 del Decreto del 31 luglio 1992. Tale termine di otto giorni è obbligatorio, pena la nullità del pignoramento.

La notifica avviene su iniziativa del creditore.

In questo stesso atto, si ricorda al debitore che può autorizzare per iscritto il creditore ad ottenere immediatamente le somme dovute dal terzo pignorato.

Il pagamento da parte del terzo pignorato

In questa fase, occorre distinguere a seconda che venga o meno presentato ricorso in opposizione:

  • In caso di ricorso in opposizione presentato entro il termine previsto, il pagamento non potrà essere effettuato fino alla composizione della controversia poiché il terzo pignorato può procedere al saldo solo dietro presentazione della decisione di rigetto del ricorso. Tuttavia il terzo pignorato può procedere al saldo in caso venga autorizzato in tal senso dal giudice dell'esecuzione e per la somma prescritta da quest'ultimo.
  • In difetto di ricorso, il terzo pignorato procederà al pagamento dietro presentazione di un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale o redatto dall'ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento. Tale certificato attesta l'assenza di opposizione entro il termine di un mese dalla notifica del pignoramento.

Qualora il terzo rifiuti il pagamento della somma da lui dovuta, il giudice dell'esecuzione è competente per il pronunciamento sulla controversia.

Il ricorso in opposizione può essere presentato dal debitore, dal creditore pignoratizio, dal terzo pignorato o da altre parti terze (che invochino, ad esempio, la cessione del credito).

Il ricorso in opposizione

Il giudice dell'esecuzione del luogo in cui dimora il debitore è competente per il pronunciamento sull'eventuale ricorso presentato dal debitore esecutato o dal terzo pignorato.

L'opposizione va presentata entro il termine di un mese dalla notifica del pignoramento al debitore. Sarà comunicata lo stesso giorno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento, a pena di irricevibilità.

Il terzo pignorato è avvisato mediante lettera semplice.

2. Il pignoramento di fondi presso terzi su conto bancario

Principio

Il pignoramento di fondi in custodia presso terzi presenti su conti bancari è un sequestro che ha la particolarità di essere attuato presso una banca e non presso il debitore (il terzo pignorato) del debitore del creditore. Lo scopo di questa procedura di pignoramento è sequestrare le somme presenti sul conto del debitore.

Essa si applica sia ai conti di deposito sia a tutti i conti indicanti somme di denaro e aperti presso un istituto autorizzato per legge a detenere conti di deposito. Può essere eseguita su tutti i conti di cassa, conti correnti e conti di deposito, fruttiferi o meno.

Pignoramento

Il pignoramento viene attuato previa significazione dell'atto di pignoramento alla banca del debitore, la quale sarà tenuta a indicare all'ufficiale giudiziario il saldo del conto del debitore. L'ufficiale giudiziario procede quindi a pignorare il conto del debitore, a seconda che il saldo sia a credito o a debito.

Se il conto ha un saldo a credito, occorre escludere dal pignoramento un importo pari al saldo bancario indisponibile (SBI). Il saldo bancario indisponibile corrisponde all'ammontare del reddito minimo garantito, il cosiddetto reddito di solidarietà attiva (revenu de solidarité active o RSA).

Questa procedura di esecuzione civile è regolata dal diritto civile, nella fattispecie dagli articoli da 55 a 68 del Decreto e dall'articolo 47 della Legge del 9 luglio 1991, ma anche dalle disposizioni speciali degli articoli da 44 a 49 e degli articoli da 73 a 79 del Decreto del 31 luglio 1992.

Riguarda conti di deposito nonché tutti i conti indicanti somme di denaro e aperti presso un istituto autorizzato per legge a detenere conti di deposito (banche, centri postali postagiro e casse di risparmio).

Il pignoramento di fondi può essere eseguito su tutti i conti di cassa, conti correnti e conti di deposito, fruttiferi o meno.

Tuttavia non può aggredire l'importo totale della somma presente sul conto del debitore.

L'impignorabilità delle somme presenti sul conto

Nella pratica, il creditore, attraverso l'ufficiale giudiziario incaricato, richiede alla banca di procedere al pignoramento del conto del debitore.

La banca comunica quindi al creditore se il conto in questione mostra un saldo a credito o a debito. In riferimento a ciò, gli elementi da prendere in considerazione fin da ora sono:

  • in caso di saldo a debito: l'ufficiale giudiziario comunica al creditore che il pignoramento non può essere attuato poiché il saldo sul conto del debitore risulta in passivo. Vengono concessi quindici giorni, a decorrere dalla significazione dell'atto di pignoramento, per consentire la regolarizzazione del conto del debitore in funzione delle transazioni effettuate prima del pignoramento.

L'ufficiale giudiziario spiega al creditore che decorsi i quindici giorni il conto potrebbe rivelare un attivo e ciò consentirebbe di attuare il pignoramento. Tuttavia, l'ufficiale giudiziario avvisa il creditore che in ogni caso vige l'obbligo di lasciare a disposizione del debitore una somma denominata reddito minimo di solidarietà attiva (RSA), pari a € 466,99 per il 2011, in caso il debitore sia una persona fisica che vive sola e senza soggetti a carico.

  • in caso di saldo a credito: il saldo previsto dall'articolo 47 del Decreto del 1992, vale a dire il reddito minimo di solidarietà attiva (RSA), non può essere pignorato.

Viene concesso un termine di quindici giorni (si veda sopra) affinché possano essere prese in considerazione tutte le transazioni effettuate anteriormente al pignoramento. Le transazioni effettuate successivamente al pignoramento non vengono invece considerate.

In questa fase occorre operare una distinzione tra i crediti impignorabili a carattere periodico (ad esempio retribuzioni da lavoro, pensioni, indennità di disoccupazione, assegni familiari, ecc. e i crediti impignorabili a carattere non periodico (ad esempio il rimborso di una prestazione medica, ecc.)

  • Crediti impignorabili a carattere periodico: il debitore può richiedere la disponibilità immediata di tali somme. Nella maggior parte dei casi, questi importi riguardano crediti alimentari, che devono essere resi disponibili immediatamente e non al termine dei quindici giorni. Tuttavia, le operazioni di addebito sul conto del debitore a partire dalla data dell'ultimo pagamento della somma non pignorabile non saranno incluse tra questi crediti impignorabili di natura periodica. L'ammontare di tali importi non andrà mai sommato al cosiddetto saldo bancario indisponibile (SBI), che corrisponde all'importo del reddito minimo di solidarietà attiva (RSA) (pari a € 466,99 nel 2011).
  • Crediti impignorabili di natura non periodica: il debitore può richiedere la disponibilità di tali somme. In questo caso, però, la disponibilità non sarà immediata bensì differita. Il differimento è pari a quindici giorni per consentire la verifica di tutte le transazioni effettuate prima del pignoramento. Anche in questo caso non sarà possibile cumularle al saldo bancario indisponibile (SBI).

Queste norme sono soggette ad eccezioni, ossia in talune circostanze il credito impignorabile può essere pignorato (ad esempio il creditore alimentare può pignorare i crediti impignorabili del debitore inadempiente).

Nonostante queste eccezioni, al debitore spetta comunque il saldo bancario indisponibile (corrispondente all'RSA), il quale resta sempre impignorabile.

Le modalità

L'istituto (sede centrale o filiale) che detiene il conto o i conti del debitore esecutato è tenuto a rivelarne il saldo presente alla data di pignoramento.

L'istituto non deve dichiarare solo il saldo del conto del debitore a tale data bensì anche gli importi in esso indicati in tale data. Questi importi costituiscono i crediti assoggettati a pignoramento.

Tuttavia l'istituto bancario non è tenuto a comunicare eventuali movimenti del conto del debitore che siano avvenuti prima del pignoramento.

Laddove sia detenuto più di un conto, la banca in linea di principio è tenuta a dichiarare il saldo di ogni conto separatamente. La parte terza non deve limitarsi ai conti di deposito contenenti esclusivamente somme in denaro, deve altresì fornire gli estratti conto di ogni genere riferiti al debitore alla data del pignoramento.

Il saldo alla data del pignoramento può variare in funzione di aggiustamenti successivi delle transazioni in corso.

L'azione di pignoramento rende in teoria indisponibili tutti i conti detenuti dal debitore presso il terzo pignorato (articolo 74 del Decreto). Tuttavia, il creditore pignoratizio può limitare l'indisponibilità a determinati conti, in particolare attraverso la costituzione di una garanzia.

Vigono disposizioni particolari in caso di conti congiunti o conti aperti a nome di un solo coniuge:

  • conti congiunti: il cointestatario del conto congiunto non coinvolto nel pignoramento deve dimostrare di essere proprietario di tutte o parte delle somme presenti sul conto;
  • conti aperti a nome di un solo coniuge: occorre distinguere in base al regime matrimoniale applicabile:
  • Regime di comunione dei beni: si applica l'articolo 1402 del Codice civile (articolo 1402 del Codice civile: "Ogni bene, mobile o immobile, è considerato patrimonio comune se non viene comprovata la proprietà di uno dei coniugi ai sensi di disposizioni di legge. Se la proprietà è di un genere non indicante in sé una prova o segno della propria origine, il patrimonio personale del coniuge deve, se contestato, essere stabilito per iscritto. In assenza di inventario o altre prove precostituite, il giudice può prendere in considerazione tutti i documenti scritti, specie i titoli familiari, i registri e i documenti interni, come pure i documenti bancari e le fatture. Il giudice può altresì ammettere la prova mediante testimonianza o presunzione, qualora constati che un coniuge si trovi nell?impossibilità materiale o morale di procurarsi un documento scritto.")

La proprietà delle somme deve essere debitamente comprovata.

  • Regime di separazione dei beni: In questo caso si applica l'articolo 1538 comma 3 del Codice civile. Nel suddetto comma si dispone: "I beni per cui nessuno dei coniugi possa comprovare la propria esclusiva proprietà sono da considerarsi appartenenti a entrambi pro indiviso, a ciascuno per metà".

Pertanto, quando la proprietà dei fondi viene determinata, il pignoramento può essere attuato senza alcun impedimento. In caso contrario, spetterà al cointestatario del conto dimostrare la proprietà dei fondi contenuti nel conto.

Il recupero degli assegni alimentari

Il recupero degli assegni alimentari riguarda le procedure che consentono al creditore di assegni alimentari (crediti alimentari) di ottenere il pagamento delle somme spettanti.

Il recupero può essere diretto (pagamento diretto degli assegni alimentari - A) o effettuato attraverso un agente contabile (recupero pubblico degli assegni alimentari - B).

1. Il pagamento diretto degli assegni alimentari

Questa procedura consente al creditore di assegni alimentari di ottenere il pagamento diretto della somma presso terzi, debitori a loro volta di importi liquidi ed esigibili al debitore.

Definizione

La procedura del pagamento diretto dell'assegno alimentare consente al creditore di ottenere il pagamento diretto delle somme spettanti.

Pignoramento

Tale procedura può essere applicata solo con l'intervento della parte terza: il terzo debitore di stipendio o altro reddito (solitamente il datore di lavoro). Attraverso tale procedura il debitore terzo può trasferire la somma da lui dovuta al debitore esecutato (cioè il soggetto a cui è diretta la procedura originaria del creditore) o al creditore stesso.

Questa procedura viene attuata da un ufficiale giudiziario, l'ufficiale territorialmente competente in base alla residenza del creditore.

Il debitore terzo verserà pertanto gli importi direttamente al creditore.

Come per tutte le procedure, possono sorgere alcune controversie, che rientrano nella giurisdizione del tribunale distrettuale presso cui risiede il debitore esecutato.

Fasi successive alla procedura

Il pignoramento può aver termine attraverso la revoca della procedura stessa o in caso l'assegno alimentare non sia più dovuto.

L'applicazione di questa procedura è prevista dalla Legge n. 73-5 del 2 gennaio 1973, modificata dalla Legge dell'11 luglio 1975 (riguardante il recupero del contributo per le spese di matrimonio di cui all'articolo 214 del Codice civile) e con Decreto 73-216 del 1° marzo 1973.

Nella fattispecie, i terzi debitori di somme liquide ed esigibili verso un debitore di assegni alimentari possono pagare direttamente il creditore per mezzo della suddetta procedura di pagamento diretto.

Il creditore può attuare questa procedura nei confronti di qualsiasi debitore terzo relativamente a stipendi, a proventi da lavoro (ad esempio il datore di lavoro del debitore) o ad altri redditi, e anche nei confronti di qualsiasi depositario di fondi.

Allorquando un credito alimentare non sia onorato alla data prevista, è ammissibile l'istanza di pagamento diretto che sia sancita da una decisione del tribunale passata in giudicato.

Questa procedura si applica alle rate anticipate (cioè le somme da pagare in anticipo) dell'assegno alimentare e alle rate in scadenza (somme cioè da regolare all'inizio del mese seguente) per i sei mesi immediatamente precedenti alla notifica dell'istanza di pagamento diretto.

Il campo di applicazione di questa procedura è abbastanza ampio. Infatti, riguarda altresì i casi in cui un coniuge divorziato o separato sia creditore di una prestazione sotto forma di rendita vitalizia di cui all'articolo 276 del Codice civile (articolo 7.1 della Legge del 1973). Il Decreto del 1° marzo 1973, e in particolare l'articolo 7, dispone poi in merito al recupero del contributo per le spese di matrimonio di cui all'articolo 214 del Codice civile.

La procedura

Il creditore di assegni alimentari può incaricare un ufficiale giudiziario, competente nel luogo in cui risiede il creditore stesso, della notifica dell'istanza di pagamento diretto ai debitori terzi, debitori di somme liquide ed esigibili nei confronti del debitore dell'assegno (articolo 1 della Legge n. 73-5 del 2 gennaio 1973).

A tale scopo, il creditore produce ogni documento comprovante un giudicato che condanna il debitore al versamento dell'assegno e che tale assegno non è stato erogato nei termini previsti.

L'ufficiale giudiziario notifica il pignoramento al debitore terzo entro otto giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A norma dell'articolo 1 del Decreto del 1° marzo 1973, il debitore terzo conferma il ricevimento entro otto giorni dalla notificazione, indicando la sua capacità o meno di adempiere all'ingiunzione.

Inoltre l'ufficiale giudiziario notifica "contestualmente" l'atto al debitore mediante lettera raccomandata.

Tale istanza comporta l'assegnazione al creditore delle somme in questione, in via graduale man mano che le somme diventano esigibili.

Il debitore terzo deve versare le somme direttamente presso il domicilio o la residenza del creditore, nel rispetto delle date stabilite dal tribunale. Se contravviene, il debitore terzo può essere condannato al pagamento di una sanzione che potrebbe raddoppiare in caso di inadempienza reiterata.

Occorre altresì rilevare che prima del pronunciamento in merito all'istanza di assegno alimentare, il debitore potrebbe accettare di versarlo con procedura diretta. In tale eventualità, il debitore indicherà il debitore terzo tenuto al pagamento. L'estratto della sentenza che conferma l'accordo tra le parti sarà quindi notificato al debitore terzo in conformità alle norme stabilite dall'articolo 1, comma 1 e 2, del Decreto del 1973.

Le spese relative al pagamento diretto dei crediti alimentari sono a carico del debitore.

Gli incidenti procedurali

In caso di ricorso in opposizione alla procedura di pagamento diretto, il tribunale competente è il Tribunale distrettuale in cui è domiciliato il debitore dell'assegno, fatte salve le azioni eventuali per la revisione dell'assegno stesso.

Il ricorso non ha effetto sospensivo rispetto all'obbligo del terzo al pagamento diretto delle somme dovute al creditore.

La richiesta di pagamento diretto viene modificata ipso jure da una nuova decisione che modifichi l'importo dell'assegno alimentare o le modalità di esecuzione dell'obbligazione, questo a partire dalla data di notificazione al terzo della decisione emendativa.

Il termine della procedura

La procedura di pagamento diretto termina:

  • su notificazione al terzo della revoca della procedura da parte dell'ufficiale giudiziario incaricato dal creditore, a mezzo lettera raccomandata;
  • su istanza del debitore che presenti debita certificazione emessa dall'ufficiale giudiziario attestante l'estinzione dell'obbligazione alimentare in forza di una nuova sentenza o constatante che l'obbligazione alimentare viene a decadere in virtù di disposizioni di legge.

La parte terza è tenuta ad avvisare il creditore entro otto giorni della cessazione o della sospensione del pagamento nonché della chiusura del conto del debitore o dell'insufficienza dei fondi presenti sul conto.

In caso di insuccesso della procedura di pagamento diretto, il creditore può ricorrere al recupero pubblico degli assegni alimentari, ai sensi della Legge del 1975.

2. Il recupero pubblico degli assegni alimentari

Questa procedura consente agli agenti contabili del Tesoro di recuperare, per conto del creditore, qualsiasi credito alimentare stabilito mediante decisione del tribunale passata in giudicato.

Nel quadro di questa procedura, il Ministero del Tesoro subentra per surrogazione al creditore alimentare. In questa veste, avvierà le proprie procedure di recupero.

Definizione

Questa procedura consente agli agenti contabili del Tesoro di recuperare, per conto del creditore, qualsiasi credito alimentare stabilito in forma di giudicato.

Pignoramento

Il Procuratore della Repubblica svolge un ruolo importante nell'ambito di questa procedura. L'istanza di recupero del creditore viene infatti inviata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale civile di primo grado (Tribunal de Grande Instance) nella cui giurisdizione il creditore è residente.

Il recupero pubblico degli assegni alimentari ha carattere sussidiario: il creditore deve provare l'esercizio infruttuoso della procedura di esecuzione di diritto privato.

Il Procuratore della Repubblica comunica al creditore se l'istanza è accolta o respinta. In caso di accoglimento, ne informerà il debitore che potrà saldare il suo debito solo presso gli agenti contabili del Tesoro.

Ai sensi della Legge n. 75-618 dell'11 luglio 1975 e del Decreto n. 75-1339 del 31 dicembre 1975, il recupero pubblico degli assegni alimentari è possibile solo in caso di insuccesso delle procedure esecutive di diritto privato.

La procedura

La procedura è principiata su istanza di recupero del creditore, indirizzata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunal de Grande Instance nella cui giurisdizione il creditore è residente.

Il creditore deve dimostrare l'esercizio infruttuoso della procedura di esecuzione di diritto privato.

L'istanza deve includere in particolare la certificazione da parte del cancelliere del tribunale competente o dell'ufficiale giudiziario attestante l'inefficacia di tutte le procedure esecutive di diritto privato poste in essere per il recupero del credito alimentare.

Una volta depositata l'istanza, al creditore non è concesso l'esercizio di alcuna ulteriore azione volta al recupero delle somme oggetto dell'istanza.

Il Procuratore della Repubblica darà quindi conferma al creditore mediante lettera ordinaria del ricevimento dell'istanza.

In caso il Procuratore della Repubblica accolga l'istanza, ne dà notifica al debitore, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento confermata lo stesso giorno con lettera ordinaria, attestando l'accoglimento dell'istanza di recupero pubblico del creditore e lo informa che potrà saldare il debito soltanto presso l'agente contabile e con modalità di pagamento specificate a tempo debito.

Il tesoriere riceve una dichiarazione esecutiva emessa dal Procuratore della Repubblica. Il tesoriere la inoltra a sua volta all'agente contabile per il recupero presso il domicilio o la residenza del debitore.

Gli uffici o i servizi delle amministrazioni statali e pubbliche, gli organi di previdenza sociale e le organizzazioni che gestiscono i servizi sociali devono raccogliere e fornire all'agente contabile del Tesoro le informazioni in loro possesso, o che sono in grado di ottenere, che possano essere utili per l'attuazione della procedura di recupero pubblico.

Gli incidenti procedurali

I ricorsi inoltrati al Procuratore della Repubblica sono di competenza del Presidente della Tribunal de Grande Instance.

La procedura è gratuita ed esente da imposta di bollo e registrazione, tuttavia il ricorso non ha effetto sospensivo rispetto al recupero pubblico.

Il termine della procedura

Nell'impossibilità di recuperare il credito accertato dall'agente contabile del Tesoro o in caso di decesso del debitore, l'agente contabile restituisce il titolo esecutivo al Procuratore della Repubblica che porrà fine alla procedura di recupero pubblico e dispenserà quindi dall'incarico l'agente contabile.

La procedura potrà aver termine anche su richiesta del creditore, il quale può esercitare il proprio diritto di rinuncia. A questo scopo, dovrà inviare la richiesta al Procuratore della Repubblica che, come sopra esposto, porrà fine alla procedura di recupero pubblico dispensando dall'incarico l'agente contabile.

L'ulteriore inadempienza da parte del debitore

Se si verifica un ritardo nei pagamenti superiore a un mese e il debitore interrompe l'invio del versamento entro un periodo di due anni dalla sospensione del recupero, il creditore può reiterare l'istanza per la procedura di recupero pubblico presso il Procuratore della Repubblica, senza così dover ricorrere a una nuova azione esecutiva.

Se l'istanza reiterata viene accolta, si procederà al riscatto di tutte le somme a partire dalla sospensione della procedura di recupero pubblico.

La responsabilità del creditore

Il Presidente del Tribunal de Grande Instance può condannare il creditore che abbia agito in mala fede al pagamento di una sanzione civile e al rimborso di taluni importi al debitore, senza pregiudizio di danni eventuali.

L'ordinanza che disponga una sanzione civile a carico del creditore o il rimborso di supplementi e spese può essere impugnata entro quindici giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzato al Procuratore della Repubblica, a pena di irricevibilità.

Il pignoramento delle retribuzioni

Il pignoramento delle retribuzioni è una procedura che consente al creditore di sequestrare "alla fonte" le somme dovute dal proprio debitore.

Definizione

Questa procedura consente al creditore di sequestrare direttamente "alla fonte" le somme dovute dal proprio debitore presso il datore di lavoro del debitore.

Pignoramento

Questa procedura si applica solo a somme di natura retributiva e soltanto alla quota pignorabile dello stipendio (si veda articolo R. 3252-2 del Codice del lavoro).

È un procedimento che rientra nella giurisdizione del tribunale distrettuale e non del tribunale dell'esecuzione.

Il pignoramento delle retribuzioni in senso stretto è preceduto da una fase preliminare: la conciliazione. Il giudice tenta quindi di riconciliare le parti. Se il tentativo fallisce, il giudice verifica l'ammontare del credito in termini di capitale, interessi e spese, per procedere al pignoramento.

Il cancelliere in carica procede al pignoramento mediante l'emissione di un atto di pignoramento notificato al datore di lavoro. Il debitore ne riceve successivamente una copia.

Il datore di lavoro è quindi tenuto a versare trattenute mensili in esecuzione del pignoramento. Tali somme vengono versate al cancelliere, che le trasferirà poi al creditore.

La procedura di pignoramento delle retribuzioni è disciplinata dagli articoli da L.3252-1 a L.3252-13 del Codice del lavoro e dagli articoli da R.3252-1 a R.32252-49 di detto Codice.

1. Il campo di applicazione della procedura di pignoramento delle retribuzioni

Ai sensi dell'articolo L. 3252-1 del Codice del lavoro, tale procedura si applica "alle somme dovute a titolo di retribuzione ai soggetti impiegati o prestatori d'opera a qualunque titolo e in qualunque luogo, presso uno o più datori di lavoro, indipendentemente dall'ammontare e dalla natura della remunerazione ovvero dalla forma e natura del rispettivo contratto".

Sono pertanto esclusi i soggetti che esercitano una libera professione o beneficiari di diritti d'autore.

Nel quadro di questa procedura, le somme pignorate devono essere di natura retributiva. Pertanto possono essere pignorati gli stipendi in senso stretto e i redditi accessori (proventi in natura, redditi da straordinari, ecc.).

A seguito di una decisione presa dall'Assemblea plenaria il 9 luglio 2004, è stato stabilito che il pignoramento delle retribuzioni si applica "che il contratto d'impiego sia o meno in corso di esecuzione": il pignoramento deve pertanto poter integrare ferie retribuite e indennità di mancato preavviso.

Lo stipendio del debitore non può essere pignorato nella sua totalità. Infatti, l'articolo R.3252-2 del Codice del lavoro stabilisce quote pignorabili dello stipendio. Queste soglie sono riviste ogni anno in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi. Le soglie sono incrementabili per ogni soggetto a carico. Onde consentire al debitore di soddisfare i propri bisogni di sussistenza, il Codice del lavoro dispone che, in ogni caso, debba rimanere a disposizione del debitore una somma corrispondente all'importo mensile del reddito minimo di solidarietà attiva (RSA) per ciascun soggetto che viva solo e senza soggetti a carico (per il 2011 pari a € 466,99). Questo importo è impignorabile, anche nei confronti di un credito di natura alimentare.

2. La procedura

La conciliazione: una fase preliminare obbligatoria

La procedura di pignoramento delle retribuzioni ha luogo dinanzi al Tribunale distrettuale.

Ad essa deve precedere un tentativo di conciliazione, a pena di nullità.

Il creditore in possesso di un titolo esecutivo che istituisca un debito liquido ed esigibile adisce su istanza il Tribunale distrettuale, depositando tale istanza o inviandola al cancelliere. L'istanza deve comprendere le informazioni previste dall'articolo 58 del Codice di procedura civile, a pena di nullità. Alla richiesta occorre altresì allegare copia del titolo esecutivo.

Il cancelliere comunica al richiedente il giorno, luogo e ora del tentativo di conciliazione, verbalmente con emissione di una ricevuta oppure tramite lettera ordinaria. Anche il debitore viene convocato.

Le parti devono essere convocate almeno quindici giorni prima della data dell'udienza di conciliazione, affinché si disponga del tempo sufficiente per garantire una difesa.

Nel corso dell'udienza, il giudice cerca di riconciliare le parti. È possibile che si raggiunga un accordo che ponga fine alla procedura di pignoramento.

Se non sussistono ragioni valide per il rinvio ad una successiva udienza, il giudice può dichiarare decaduta d'ufficio la convocazione se il creditore non si presenta.

La mancata comparizione del debitore non influisce sul pignoramento. La procedura prosegue, salvo che il giudice ritenga necessario emettere un'ulteriore convocazione del debitore.

In caso di mancata conciliazione tra le parti, il giudice verifica l'importo del credito in termini di capitale, interessi e spese, affinché si possa procedere al pignoramento.

Il giudice si pronuncia altresì sugli eventuali ricorsi presentati dal debitore.

La procedura di pignoramento

Il cancelliere in carica procede al pignoramento entro otto giorni, con l'emissione di un atto di pignoramento.

Se l'udienza di conciliazione ha portato ad una sentenza, il periodo di otto giorni decorre dalla scadenza dei termini per l'impugnazione della sentenza.

L'atto di pignoramento emesso dal cancelliere comprende:

  • l'identificazione del debitore e del creditore;
  • il conteggio distinto delle somme per le quali viene eseguito il pignoramento in termini di capitale, interessi maturati e spese, con riferimento al tasso di interesse;
  • il metodo di calcolo delle quote pignorabili e le modalità di applicazione;
  • l'ingiunzione al cancelliere di effettuare entro quindici giorni la dichiarazione di cui all'articolo L.3252-9 del Codice del lavoro;
  • la riproduzione degli articoli L.3252-9 e L.3252-10 del Codice del lavoro.

L'atto di pignoramento viene notificato al datore di lavoro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il debitore esecutato ne riceve copia a mezzo lettera ordinaria con l'avvertenza che in caso di modifica del datore di lavoro, il pignoramento continuerà presso il nuovo datore di lavoro.

Entro il termine massimo di quindici giorni dalla notifica del pignoramento, il datore di lavoro è tenuto a presentare al cancelliere le seguenti informazioni:

  • lo status giuridico esistente tra sé e il debitore esecutato,
  • cessioni, pignoramenti, comunicazione a detentori terzi o pagamento diretto dei crediti alimentari in corso di esecuzione.

In caso di mancata comunicazione delle suddette informazioni, il terzo pignorato (il datore di lavoro) può essere condannato dal giudice distrettuale al pagamento di una sanzione civile, senza pregiudizio di un eventuale risarcimento per danni, e può essere dichiarato debitore delle ritenute che avrebbero dovuto essere versate e che il giudice determina sulla base delle informazioni a sua disposizione.

A patto che il rapporto di lavoro tra sé stesso e il debitore esecutato prosegua, il datore di lavoro (il terzo pignorato) è tenuto a versare mensilmente le ritenute per le quali ha corso il pignoramento. Tali somme sono versate al cancelliere e corrispondono alla quota pignorabile del reddito.

Il pagamento viene effettuato con assegno intestato al creditore pignoratizio, in base alle indicazioni di quest'ultimo. Il cancelliere invia l'assegno al creditore o al suo rappresentante non appena ne entra in possesso, annotandone il ricevimento sul proprio registro.

In caso di inadempimento, il datore di lavoro sarà dichiarato personalmente responsabile del debito mediante ordinanza emessa dal giudice distrettuale.

Se non viene depositata alcuna opposizione entro quindici giorni dalla notifica, l'ordinanza diventa esecutiva e viene attuata dalla parte più diligente.

Il pignoramento può essere revocato a seguito di accordo con il creditore ovvero di accertamento da parte del giudice dell'avvenuta liquidazione del credito. In ogni caso, l'eventuale revoca viene notificata al datore di lavoro entro otto giorni.

Successivamente alla revoca del pignoramento, il datore di lavoro ha facoltà di presentare ricorso ai fini del rimborso delle somme versate.

Occorre altresì notare che laddove esistano più di un datore di lavoro, il tribunale distrettuale deve scegliere i datori di lavoro che saranno tenuti al versamento delle ritenute. Nel caso in cui uno di loro sia in grado di pagare l'intero importo delle quote pignorabili, il pignoramento potrebbe essere eseguito soltanto presso il datore di lavoro in questione.

La pluralità di creditori

Purché in possesso di un titolo esecutivo, tutti i creditori possono partecipare ad una procedura già in corso per il pignoramento delle retribuzioni. Questa possibilità consente loro di partecipare alla distribuzione delle somme esecutate senza dover prima procedere con un tentativo di conciliazione.

Gli incidenti procedurali

La comunicazione a detentori terzi

In conformità con il Codice di procedura fiscale, il pignoramento viene sospeso mediante notifica al datore di lavoro della comunicazione inviata ad un detentore terzo (una procedura che consente al Ministero del Tesoro di sequestrare crediti in denaro che i contribuenti detengono presso terzi) fino all'estinzione dell'obbligazione del debitore.

Il debitore esecutato deve innanzitutto saldare il proprio debito nei confronti del Ministero del Tesoro; occorre notare tuttavia che hanno priorità le procedure di pagamento diretto per crediti alimentari.

Il datore di lavoro informa l'agente contabile del pignoramento in corso. Quest'ultimo comunica alla cancelleria del tribunale la data della comunicazione ai detentori terzi e quella della notifica al debitore.

Le operazioni di pignoramento riprendono solo dopo l'estinzione del debito suddetto. Quando ne riceve comunicazione dall'agente contabile, il cancelliere provvede a comunicarlo ai creditori.

L'istanza di pagamento diretto di credito alimentare

Se il datore di lavoro vede notificarsi un'istanza di pagamento diretto per un credito alimentare, egli deve corrispondere al debitore la parte di stipendio corrispondente all'ammontare impignorabile. Le somme dovute verranno versate al creditore.

Il datore di lavoro continuerà poi a versare al cancelliere le quote pignorabili della retribuzione al netto delle somme versate al creditore.

La risoluzione del contratto di lavoro

Qualora il rapporto contrattuale tra debitore e datore di lavoro giunga a termine, il datore di lavoro deve informarne il cancelliere poiché ciò determina l'impossibilità di versare le relative ritenute.

I fondi detenuti presso l'amministratore verranno quindi distribuiti.

Come precisato in precedenza, quando si cambia datore di lavoro, il pignoramento può continuare presso il nuovo datore di lavoro. In questo caso, non vi è alcuna necessità di tentare preventivamente la conciliazione.

Tuttavia, il creditore deve fare richiesta della suddetta continuazione entro l'anno successivo alla comunicazione recapitata all'ex datore di lavoro. In caso contrario, il pignoramento ha termine e i fondi saranno distribuiti.

La modifica del domicilio

È necessario informare il cancelliere di un'eventuale modifica nel domicilio del creditore. Tuttavia, se il creditore agisce attraverso un rappresentante (e quindi il domicilio eletto è quello del rappresentante), tale comunicazione non è obbligatoria.

Se il debitore sposta la propria dimora al di fuori della giurisdizione del Tribunale distrettuale competente per l'esecuzione, senza tuttavia cambiare datore di lavoro, la procedura rimane di competenza dello stesso tribunale.

La comunicazione ai detentori terzi

La comunicazione a detentori terzi non è una procedura di esecuzione pertinente al diritto civile in quanto tale, bensì rientra nell'ambito del diritto tributario.

Essa consente al Ministero del Tesoro di sequestrare crediti in denaro che i contribuenti detengano presso terzi.

Definizione

La comunicazione a detentori terzi consente al Ministero del Tesoro di sequestrare crediti in denaro che i contribuenti detengono presso terze parti.

Pignoramento

Questa procedura si applica a qualsiasi credito di natura fiscale. Ha inizio con il ricevimento, da parte del terzo pignorato, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento rilasciata dall'agente contabile.

Nell'ambito di questa procedura, tutti i creditori del debitore in questione si trovano nella stessa situazione: nessuno di loro gode dello status di creditore privilegiato.

In caso di ricorso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione per i ricorsi riguardanti la regolarità della procedura. Mentre è il giudice amministrativo che ha giurisdizione per i ricorsi relativi ai crediti sottostanti la procedura stessa.

La comunicazione ai detentori terzi si applica a qualsiasi credito di natura fiscale (imposte dirette e indirette, obbligazioni doganali, ecc.).

La procedura

Nel quadro di questa procedura, i servizi dell'ufficiale giudiziario non sono richiesti.

Per avviare la procedura è sufficiente il ricevimento, da parte del terzo pignorato, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento rilasciata dall'agente contabile.

Successivamente, occorre che l'attuazione della procedura venga notificata al debitore, a pena di nullità della procedura stessa. Il debitore potrà quindi beneficiare di un periodo di due mesi per presentare ricorso.

Il Ministero del Tesoro e i creditori privati si trovano nella stessa situazione, ossia nessuno di essi è creditore privilegiato. Di conseguenza, il credito viene gestito in corso ordinario.

L'ipotesi in cui la comunicazione al detentore terzo venga notificata al terzo pignorato lo stesso giorno dell'atto di pignoramento è l'unico caso in cui i creditori privati possono agire congiuntamente con il Ministero del Tesoro.

Decorsi i due mesi previsti per il ricorso del debitore, ovvero in seguito al rigetto di eventuali ricorsi, il terzo deve onorare il proprio debito con il Ministero del Tesoro.

Il tribunale competente

Il giudice dell'esecuzione è competente in materia di ricorsi riguardanti la regolarità della procedura di esecuzione. In caso invece di ricorsi riguardanti il credito su cui si basa la procedura, è competente il giudice amministrativo.

Gli effetti

La comunicazione al detentore terzo ha effetto di trasferimento immediato del credito pignorato a favore del Ministero del Tesoro nella misura degli importi dovuti dal debitore inadempiente.

Glossario

  • Aggiudicazione: operazione che ha lo scopo di vendere beni pignorati mediante asta pubblica al miglior offerente.
  • Notifica a detentori terzi: procedura che consente al Ministero del Tesoro di pignorare crediti in denaro che i contribuenti detengono presso terzi.
  • Scadenza: conseguenza di un atto inizialmente valido ma la cui piena efficacia dipendeva da un evento successivo che non si è verificato.
  • Quote azionarie: quote societarie emesse da società di diritto civile e commerciale diverse dalle società per azioni.
  • Effetto di assegnazione: effetto risultante da un'assegnazione, in particolare di un diritto ad un soggetto.
  • Effetto di trasferimento: effetto che trasferisce un diritto da un titolare ad un altro.
  • Indisponibilità: stato in cui un soggetto non può disporre dei propri beni o di una proprietà.
  • Revoca: rimozione di una situazione di stallo, di un ostacolo giuridico alla realizzazione di un atto o all'esercizio di un diritto.
  • Garanzia: garanzia reale destinata ad assicurare un diritto intangibile.
  • Notificazione: azione volta a portare un soggetto a conoscenza di un'azione procedurale tramite ufficiale giudiziario (significazione) oppure a mezzo posta.
  • Nullità: conseguenza di un atto giuridico inficiato da un vizio di forma (ad esempio omissione di una formalità) o da un vizio di sostanza (ad esempio assenza di legittimazione ad agire).
  • Società per azioni: partecipazione al capitale di un'entità la cui acquisizione conferisce lo status di azionista e quindi il diritto di partecipare alla vita della società e di condividerne gli utili.
  • Prescrizione: mezzo di acquisizione o estinzione di un diritto a causa della decorrenza del periodo di tempo previsto dalla legge per il suo esercizio.
  • Corso ordinario: denota in questo caso l'ordine di arrivo dei creditori ("primo arrivato, primo servito").
  • Amministratore: chi amministra o dirige.
  • Sequestro: deposito che comprende la custodia presso una parte terza e sotto il suo controllo di un bene contestato fino alla composizione della vertenza.
  • Significazione: notifica svolta dall'ufficiale giudiziario che comprende la consegna di un atto procedurale al rispettivo destinatario.
  • Surrogazione: possibilità offerta ad un creditore di sostituirsi, in una procedura esecutiva, a un altro creditore inadempiente.
  • In anticipo: pagabile in anticipo.
  • In via posticipata: pagabile all'inizio del mese successivo.
  • Valori mobiliari: titoli emessi da persone giuridiche, enti pubblici o privati, che in ragione della loro origine sono negoziabili in borsa.