Scheda 4 – I pignoramento di beni mobili immateriali (Cittadino Scheda)

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Un bene mobile immateriale è un bene che non ha esistenza fisica. È cioè un bene intangibile (ad esempio una somma di denaro o le azioni di una società).

In Francia i beni mobili immateriali possono essere assoggettati a pignoramento in vari modi. La scelta della procedura esecutiva dipende nella fattispecie dalla natura del bene oggetto del pignoramento (quote azionarie, retribuzioni, ecc.).

La presente scheda tratterà :

Oltre alle condizioni specifiche per ciascuna delle procedure di diritto civile relative al pignoramento di beni mobili immateriali, che saranno descritte nella scheda presente, occorre che siano rispettate le condizioni comuni a tutte le procedure esecutive descritte nella Scheda 1. Il creditore dovrà pertanto disporre di un titolo esecutivo munito di formula esecutiva attestante un credito certo, liquido ed esigibile.

Il pignoramento di valori mobiliari e quote azionarie

Il pignoramento di valori mobiliari e quote azionarie è la procedura che consente al creditore di ottenere il pignoramento di valori mobiliari e quote azionarie di proprietà del debitore al fine di recuperare attraverso la loro vendita l'importo dovuto.

1. Definizione

Il pignoramento di valori mobiliari e quote azionarie è la procedura che consente al creditore di ottenere il sequestro e la vendita di valori mobiliari e quote azionarie di proprietà del debitore al fine di recuperare attraverso il ricavato della loro vendita l'importo dovuto.

2. Pignoramento

Nell'ambito di questa procedura, il pignoramento avviene presso terzi, nella fattispecie la persona giuridica emittente (ad esempio una società).

Il pignoramento viene effettuato mediante la significazione dell'atto di pignoramento alla parte terza interessata (la persona giuridica emittente), di cui il debitore riceverà notifica successiva.

Tale significazione dell'atto di pignoramento rende indisponibili i valori mobiliari e le quote azionarie, in modo tale che non possano essere alienabili né soggetti a pignoramento.

3. Fasi successive al pignoramento

In mancanza di vendita consensuale, i beni immateriali saranno sottoposti a vendita forzata.

Il pignoramento di fondi presso terzi

1. Il pignoramento di fondi presso terzi di diritto civile

Il pignoramento di fondi detenuti da parti terze è una procedura di diritto civile che può applicarsi solo alle somme di denaro dovute. Esso consente al creditore (il creditore pignoratizio), in possesso di un titolo esecutivo attestante un credito liquido ed esigibile, di richiedere il pignoramento di somme di denaro detenute da una parte terza pignorata, che diventa debitrice per conto del debitore (il debitore esecutato).

In altri termini, questa procedura permette al creditore di acquisire i crediti (relativi ad una somma di denaro) che il proprio debitore (il debitore esecutato) detiene presso il suo debitore (il terzo pignorato).

Definizione

Il pignoramento di fondi detenuti da terzi è la procedura che consente al creditore (il creditore pignoratizio) di acquisire i crediti che il proprio debitore (il debitore esecutato) detiene presso il suo debitore (il terzo pignorato).

Condizioni

Il pignoramento di fondi detenuti presso terzi può essere attuato solo alle seguenti condizioni:

  • Il creditore deve possedere un titolo esecutivo attestante un credito liquido ed esigibile. Tale credito è alla base del pignoramento (il credito che dà origine al pignoramento).
  • La parte debitrice (il debitore esecutato) deve essere titolare di un credito nei confronti di un terzo (il terzo pignorato).
  • Il debitore del debitore (il terzo pignorato) deve essere debitore di una somma di denaro in virtù di un potere a sé stante e indipendente.

Pignoramento

Il pignoramento si attua previa significazione di un atto di pignoramento nei confronti del terzo pignorato, che è quindi tenuto a dichiarare all'ufficiale giudiziario l'entità delle proprie obbligazioni nei confronti del debitore esecutato.

Il pignoramento viene quindi notificato al debitore esecutato per consentire nello specifico che egli possa difendersi.

Una volta espletate queste formalità, il terzo pignorato procede al pagamento. Tale pagamento avviene secondo modalità diverse in base alla presentazione o meno di un eventuale ricorso in opposizione.

Effetti

Il pignoramento ha effetto di attribuzione immediata della somma al creditore pignoratizio, evitando così la possibile partecipazione pro quota da parte di altri creditori.

Inoltre, il pignoramento rende le somme esecutate non disponibili e quindi non utilizzabili per alcun pagamento.

Questa procedura di pignoramento è regolata dagli articoli da 42 a 47 della Legge del 9 luglio 1991 e da 55 a 59 del Decreto del 31 luglio 1992.

2. Il pignoramento di fondi presso terzi su conto bancario

Principio

Il pignoramento di fondi in custodia presso terzi presenti su conti bancari è un sequestro che ha la particolarità di essere attuato presso una banca e non presso il debitore (il terzo pignorato) del debitore del creditore. Lo scopo di questa procedura di pignoramento è sequestrare le somme presenti sul conto del debitore.

Essa si applica sia ai conti di deposito sia a tutti i conti indicanti somme di denaro e aperti presso un istituto autorizzato per legge a detenere conti di deposito. Può essere eseguita su tutti i conti di cassa, conti correnti e conti di deposito, fruttiferi o meno.

Pignoramento

Il pignoramento viene attuato previa significazione dell'atto di pignoramento alla banca del debitore, la quale sarà tenuta a indicare all'ufficiale giudiziario il saldo del conto del debitore. L'ufficiale giudiziario procede quindi a pignorare il conto del debitore, a seconda che il saldo sia a credito o a debito.

Se il conto ha un saldo a credito, occorre escludere dal pignoramento un importo pari al saldo bancario indisponibile (SBI). Il saldo bancario indisponibile corrisponde all'ammontare del reddito minimo garantito, il cosiddetto reddito di solidarietà attiva (revenu de solidarité active o RSA).

Il recupero degli assegni alimentari

Il recupero degli assegni alimentari riguarda le procedure che consentono al creditore di assegni alimentari (crediti alimentari) di ottenere il pagamento delle somme spettanti.

1. Il pagamento diretto degli assegni alimentari

Questa procedura consente al creditore di assegni alimentari di ottenere il pagamento diretto della somma presso terzi, debitori a loro volta di importi liquidi ed esigibili al debitore.

Definizione

La procedura del pagamento diretto dell'assegno alimentare consente al creditore di ottenere il pagamento diretto delle somme spettanti.

Pignoramento

Tale procedura può essere applicata solo con l'intervento della parte terza: il terzo debitore di stipendio o altro reddito (solitamente il datore di lavoro). Attraverso tale procedura il debitore terzo può trasferire la somma da lui dovuta al debitore esecutato (cioè il soggetto a cui è diretta la procedura originaria del creditore) o al creditore stesso.

Questa procedura viene attuata da un ufficiale giudiziario, l'ufficiale territorialmente competente in base alla residenza del creditore.

Il debitore terzo verserà pertanto gli importi direttamente al creditore.

Come per tutte le procedure, possono sorgere alcune controversie, che rientrano nella giurisdizione del tribunale distrettuale presso cui risiede il debitore esecutato.

Fasi successive alla procedura

Il pignoramento può aver termine attraverso la revoca della procedura stessa o in caso l'assegno alimentare non sia più dovuto.

2. Il recupero pubblico degli assegni alimentari

Questa procedura consente agli agenti contabili del Tesoro di recuperare, per conto del creditore, qualsiasi credito alimentare stabilito mediante decisione del tribunale passata in giudicato.

Nel quadro di questa procedura, il Ministero del Tesoro subentra per surrogazione al creditore alimentare. In questa veste, avvierà le proprie procedure di recupero.

Definizione

Questa procedura consente agli agenti contabili del Tesoro di recuperare, per conto del creditore, qualsiasi credito alimentare stabilito in forma di giudicato.

Pignoramento

Il Procuratore della Repubblica svolge un ruolo importante nell'ambito di questa procedura. L'istanza di recupero del creditore viene infatti inviata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale civile di primo grado (Tribunal de Grande Instance) nella cui giurisdizione il creditore è residente.

Il recupero pubblico degli assegni alimentari ha carattere sussidiario: il creditore deve provare l'esercizio infruttuoso della procedura di esecuzione di diritto privato.

Il Procuratore della Repubblica comunica al creditore se l'istanza è accolta o respinta. In caso di accoglimento, ne informerà il debitore che potrà saldare il suo debito solo presso gli agenti contabili del Tesoro.

Il pignoramento delle retribuzioni

Il pignoramento delle retribuzioni è una procedura che consente al creditore di sequestrare "alla fonte" le somme dovute dal proprio debitore.

1. Definizione

Questa procedura consente al creditore di sequestrare direttamente "alla fonte" le somme dovute dal proprio debitore presso il datore di lavoro del debitore.

2. Pignoramento

Questa procedura si applica solo a somme di natura retributiva e soltanto alla quota pignorabile dello stipendio (si veda articolo R. 3252-2 del Codice del lavoro).

È un procedimento che rientra nella giurisdizione del tribunale distrettuale e non del tribunale dell'esecuzione.

Il pignoramento delle retribuzioni in senso stretto è preceduto da una fase preliminare: la conciliazione. Il giudice tenta quindi di riconciliare le parti. Se il tentativo fallisce, il giudice verifica l'ammontare del credito in termini di capitale, interessi e spese, per procedere al pignoramento.

Il cancelliere in carica procede al pignoramento mediante l'emissione di un atto di pignoramento notificato al datore di lavoro. Il debitore ne riceve successivamente una copia.

Il datore di lavoro è quindi tenuto a versare trattenute mensili in esecuzione del pignoramento. Tali somme vengono versate al cancelliere, che le trasferirà poi al creditore.

La comunicazione ai detentori terzi

La comunicazione a detentori terzi non è una procedura di esecuzione pertinente al diritto civile in quanto tale, bensì rientra nell'ambito del diritto tributario.

Essa consente al Ministero del Tesoro di sequestrare crediti in denaro che i contribuenti detengano presso terzi.

1. Definizione

La comunicazione a detentori terzi consente al Ministero del Tesoro di sequestrare crediti in denaro che i contribuenti detengono presso terze parti.

2. Pignoramento

Questa procedura si applica a qualsiasi credito di natura fiscale. Ha inizio con il ricevimento, da parte del terzo pignorato, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento rilasciata dall'agente contabile.

Nell'ambito di questa procedura, tutti i creditori del debitore in questione si trovano nella stessa situazione: nessuno di loro gode dello status di creditore privilegiato.

In caso di ricorso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione per i ricorsi riguardanti la regolarità della procedura. Mentre è il giudice amministrativo che ha giurisdizione per i ricorsi relativi ai crediti sottostanti la procedura stessa.