Scheda 4 – I pignoramento di beni mobili immateriali (Professionale Scheda)

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L'esecuzione forzata di beni immateriali (denominata anche pignoramento) è una procedura in base alla quale un creditore può ottenere la proprietà di beni non materiali di proprietà del proprio debitore; essa si contrappone alla procedura riguardante beni materiali, che possono essere soggetti a pignoramento standard (si veda la Scheda n. 3 a tal riguardo).

La definizione "beni non materiali" si riferisce a proprietà che possono essere fisicamente prelevate.

Il pignoramento di beni immateriali avviene secondo modalità differenti; le principali sono illustrate nella presente scheda informativa.

A titolo di osservazione introduttiva generale, occorre sottolineare che in questa sede sarà affrontato principalmente il pignoramento esecutivo di beni immateriali.

La presente scheda tratterà :

Norme generali relative al pignoramento nel diritto comune

1. Definizione

Scopo del pignoramento è quello di consentire al creditore il blocco di somme di denaro o di oggetti di proprietà del debitore, mentre sono ancora in possesso di una parte terza (articolo 1445 del Codice giudiziario).

In altri termini, si tratta del pignoramento di beni detenuti da una parte terza ma ancora di proprietà del debitore esecutato, laddove la parte terza ne risulti a sua volta debitrice al debitore. Vale a dire che l'esecutato viene ad essere il debitore del creditore pignorante nonché il creditore della parte terza pignorata.

Es.: Pignoramento della retribuzione di un impiegato (l'esecutato) da parte del proprio datore di lavoro (la parte terza pignorata) versata al creditore (il creditore pignorante).

Es.: Pignoramento effettuato nei confronti di un istituto bancario (la parte terza pignorata) di importi detenuti presso il conto bancario del debitore (l'esecutato) versati al creditore di quest'ultimo (il creditore pignorante).

2. Principio

L'esecuzione forzata consente pertanto al creditore di ottenere il pagamento di importi a lui dovuti attraverso l'ingiunzione nei confronti di una parte terza pignorata al versamento di tali importi presso l'ufficiale giudiziario di competenza, per un ammontare pari al credito dovuto all'esecutato.

Il pignoramento coinvolge quindi tre soggetti:

  • Il creditore pignorante, colui che richiede la misura esecutiva;
  • L'esecutato, creditore o proprietario di beni o importi che vengono posti sotto pignoramento;
  • La parte terza pignorata, debitrice verso l'esecutato contro cui viene attuato il pignoramento.

Sebbene il pignoramento di somme in denaro costituisca l'eventualità più probabile per detto genere di pignoramento (si veda l'esempio al punto A), i casi non si limitano solo a questo.

Può applicarsi anche a beni immateriali appartenenti al debitore che si trovano in possesso di una parte terza.

Il pignoramento potrà tuttavia sortire effetti diversi a seconda che si tratti di beni materiali o immateriali: nel primo esempio, il pignoramento arriva a compimento allorquando il creditore pignorante ottiene l'ammontare dovuto all'esecutato dalla parte terza pignorata; nel secondo esempio, si conclude con la vendita dei beni dell'esecutato che si trovano in possesso di una parte terza pignorata e con la liquidazione del creditore pignorante tramite quanto realizzato con la vendita.

Gli articoli da 1409 a 1412 del Codice giudiziario dispongono inoltre in materia di pignorabilità parziale o totale e di impignorabilità di alcune tipologie di beni in denaro appartenenti al debitore che costituiscono l'importo minimo di sussistenza del debitore e della sua famiglia (es.: stipendio, rimborsi, reddito supplementare, indennità, ecc.)

Per quanto concerne il pignoramento di beni materiali, si veda quanto riportato nella Scheda n. 3.

Da un punto di vista puramente aneddotico, vale la pena sottolineare che nel caso di tale pignoramento il creditore pignorante non ottiene il proprio scopo, in quanto la triangolazione (sopra descritta) lascia spazio ad un rapporto in cui il creditore pignorante assume anche il ruolo di parte terza pignorata.

Si noti altresì in questo caso la distinzione tra due differenti generi di debito nel contesto di una relazione giuridica che coinvolge la parte pignorante, il debitore e la parte terza pignorata: il credito esistente tra creditore e debitore (credito/causa) e quello posto in essere tra il debitore e la parte terza pignorata (credito/bene).

Credito / bene

Si può mettere in atto un pignoramento nei confronti di crediti a breve termine, condizionali o contestati di proprietà del debitore (art. 1446 e 1539, comma 2 del Codice giudiziario). Condizione sufficiente per il credito è pertanto la sua esistenza pur se in forma embrionale al momento dell'attuazione della misura esecutiva a favore del debitore.

Credito / causa

Inoltre, detta misura esecutiva trova giustificazione rispetto a crediti esistenti a favore del creditore pignorante. Pertanto, l'argomento qui affrontato concerne la tipologia di debiti che possono essere sottoposti a pignoramento.

Esistono requisiti sostanziali e requisiti formali, si veda quindi la Scheda n. 1 per ulteriori informazioni.

3. Effetti dell'indisponibilità da pignoramento

L'applicazione di un pignoramento ha come effetto immediato il rendere indisponibili le somme e i beni che la parte terza pignorata deve all'esecutato ed impedirgli così di effettuare qualsiasi pagamento (art. 1451 e art. 1540 del Codice giudiziario).

Alla parte terza pignorata non è pertanto consentito scaricare la propria responsabilità sull'esecutato o persino effettuare pagamenti verso uno degli altri creditori dell'esecutato medesimo. Alla parte terza pignorata non è altresì consentito compensare il proprio debito nei confronti dell'esecutato mediante un credito da parte di quest'ultimo.

L'indisponibilità è totale, nel senso che riguarda l'intero debito dell'esecutato comprensivo di spese aggiuntive (art. 1455 del Codice giudiziario). A ciò si può ovviare solo mediante segregazione (art. 1403 del Codice giudiziario).

4. Norme speciali sul sequestro conservativo (articoli da 1445 a 1460 del Codice giudiziario)

In caso di sequestro conservativo, esso può essere messo in atto senza autorizzazione giudiziaria, non solo da un creditore titolare di un diritto reale ma anche in base ad un mero diritto privato e a rischio del creditore stesso.

Tale diritto deve basarsi su un documento formalmente corretto, eseguibile nei confronti dell'esecutato e che attesti un credito certo, dovuto ed esigibile.

In assenza di detto diritto, il pignoramento deve essere richiesto unilateralmente, in conformità agli articoli 1417 e 1418 del Codice giudiziario.

Entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione di pignoramento da parte della terza parte pignorata, deve esserne inviata notifica al debitore, su istanza del creditore pignorante, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o notificazione di un ufficiale giudiziario (articolo 1457 del Codice giudiziario).

Il pignoramento dà luogo a due obblighi per la parte terza pignorata (articolo 1451 e articoli da 1452 a 1455 del Codice giudiziario). Si veda il punto F.4 per ulteriori dettagli.

Qualora la parte terza non adempia a tali obblighi, viene semplicemente dichiarata debitrice, in parte o in toto, delle cause del pignoramento (nella fattispecie, il debito dell'esecutato) previo ricorso proposto dal creditore davanti al giudice dell'esecuzione (articolo 1456 del Codice giudiziario).

Si veda la Scheda n. 1 per ulteriori informazioni relative al sequestro conservativo

5. Norme speciali sul pignoramento (articoli da 1539 a 1544 del Codice giudiziario)

Un creditore titolare di un diritto esecutivo può ottenere che l'ingiunzione della misura esecutiva venga notificata da un ufficiale giudiziario presso una parte terza per quanto attiene a importi e beni che quest'ultima deve al proprio debitore.

Dettagli dell'atto di pignoramento

L'atto che riporta la misura esecutiva deve contenere, oltre ai requisiti formali comuni ad ogni atto di pignoramento che venga notificato, le disposizioni di cui agli articoli da 1452 a 1455 del Codice giudiziario (capitolo sulle ordinanze di sequestro conservativo) e all'articolo 1543 del Codice giudiziario (capitolo sulle ordinanze di esecuzione forzata); ai sensi dell'articolo 1539, comma 4 del Codice giudiziario.

Analogamente, è opportuno notare che la notifica dell'atto di pignoramento deve contenere anche un avviso alla parte terza pignorata, la quale è tenuta ad adempiere a tali disposizioni.

Infine, è particolarmente interessante sottolineare che questo atto non comporta la notifica di una precedente ingiunzione, come avviene normalmente in caso di pignoramento.

Avviso di pignoramento al debitore esecutato

L'avviso dell'atto di pignoramento deve essere inoltrato al debitore esecutato entro un termine di otto giorni. A pena di nullità, pur non essendo soggetto a decadenza dei termini, questo lasso di tempo deve comunque influire sul corretto funzionamento della misura di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 1539 comma 5 del Codice giudiziario, l'avviso suddetto dovrà essere consegnato esclusivamente in forma di mandato esecutivo da parte di un ufficiale giudiziario e dovrà contenere inoltre, a pena di nullità, il modulo di dichiarazione per minori a carico, qualora il pignoramento riguardi le retribuzioni di cui agli articoli 1409 comma 1 e 1a, e 1410 del Codice giudiziario.

Al contrario, il periodo di otto giorni non è soggetto a decadenza dei termini a pena di nullità, poiché una notificazione effettuata con ritardo avrebbe l'effetto di posporre il termine di quindici giorni entro cui il pignoramento può essere attuato in forma di misura esecutiva e che fa decorrere il termine per la sua cessazione (art. 1543, comma 1 del Codice giudiziario).

Pertanto, la notificazione del pignoramento destinata all'esecutato è elemento essenziale dell'atto di pignoramento esecutivo:

  • 1) Per la parte terza pignorata, in quanto l'atto di pignoramento deve esserle notificato al momento del pagamento in modo che possa verificare la legittimità dell'istanza del creditore nei confronti del debitore.
  • 2) Per l'esecutato, dal momento che il ricevimento di tale notificazione fa decorrere il periodo di quindici giorni durante il quale egli ha facoltà di opporsi e difendere i propri diritti (art. 1541 del Codice giudiziario).
  • 3) Per il creditore pignorante, al fine di consentirgli l'attuazione della misura esecutiva sugli importi e i beni pignorati in possesso della parte terza pignorata. In effetti, ai sensi dell'articolo 1543 del Codice giudiziario, in caso l'esecutato lasci trascorrere il termine previsto di quindici giorni senza esercitare il proprio diritto di ricorso, la parte terza pignorata è tenuta a consegnare tali importi fino a concorrenza dell'importo pignorato.

Opposizione del debitore esecutato

L'articolo 1541 del Codice giudiziario dà facoltà al debitore esecutato di opporsi al pignoramento entro quindici giorni dalla notifica.

Tale opposizione deve essere effettuata nel rispetto delle norme ordinarie, attraverso un atto di citazione notificato al creditore pignorante su richiesta dell'esecutato, con ingiunzione a comparire davanti al giudice dell'esecuzione competente per il territorio interessato, ossia il giudice del luogo di residenza dell'esecutato o del luogo di esecuzione, qualora il debitore sia domiciliato all'estero o non abbia residenza conosciuta in Belgio.

In tale contesto, il debitore può addurre eventuali motivazioni procedurali o sostanziali.

Avviso dell'atto di citazione andrà inoltrato alla parte terza pignorata a cura dell'ufficiale giudiziario (art. 1541 del Codice giudiziario).

La doppia formalità dell'istanza di ricorso e di notifica alla parte terza pignorata può essere espletata nell'ambito dello stesso atto (art. 1541 del Codice giudiziario), qualora il creditore pignorante e la parte terza pignorata risiedano nello stesso distretto giudiziario. In caso contrario, per l'espletamento della doppia formalità saranno necessari due atti.

Analogamente, la decisione emessa in relazione a tale ricorso dovrà essere notificata alla parte terza pignorata a cura della prima parte che ha presentato l'istanza (art. 1541 comma 2 del Codice giudiziario).

In attesa di decisione da parte del giudice dell'esecuzione competente, l'ingiunzione di pagamento a carico della parte terza pignorata verso il creditore pignorante viene sospesa, tuttavia rimane l'effetto di indisponibilità dei beni unitamente all'obbligo di dichiarazione.

Un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in merito ad un ricorso volto all'annullamento di un titolo esecutivo diviene esecutiva soltanto previa notifica alla parte terza pignorata a cura dell'ufficiale giudiziario.

Obblighi della parte terza pignorata

Gli obblighi della parte terza pignorata sono stabiliti, in linea di principio, sulla base della sua dichiarazione, che deve essere effettuata in conformità con le regole e le forme previste dal Codice giudiziario.

La parte terza pignorata, infatti, non soltanto è tenuta a custodire i beni pignorati e a non effettuare alcun pagamento, ma ai sensi dell'articolo 1540 del Codice giudiziario, deve anche dichiarare quanto dovuto all'esecutato.

Analogamente, è tenuta ad informare il creditore pignorante e il debitore esecutato, su loro richiesta e nelle stesse modalità, circa gli importi e i beni, che ne accrescono le proprietà, esistenti al momento della prima o precedente dichiarazione (art. 1455 del Codice giudiziario).

Scopo di tali disposizioni, fintanto che il pignoramento rimane sospeso, è quello di vincolare la parte terza pignorata a dare comunicazione anche degli importi pagabili dopo la sua dichiarazione, senza che si renda necessario un ulteriore pignoramento.

Sebbene la dichiarazione iniziale debba essere resa entro quindici giorni dal pignoramento (art. 1452 del Codice giudiziario), la legge non stabilisce alcun termine per una dichiarazione aggiuntiva, in quanto essa viene resa "su richiesta" del creditore pignorante o del debitore esecutato.

Ai sensi dell'articolo 1453 del Codice giudiziario, tale dichiarazione deve essere inoltrata rispettivamente al creditore pignorante oppure all'ufficiale giudiziario competente per l'esecuzione e al debitore esecutato, per mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno o consegnata a mano dietro ricevuta. È comunque possibile inviare anche una semplice lettera, ma questo può significare che la parte terza pignorata non sia in grado di dimostrare di aver effettivamente adempiuto ai propri obblighi di legge (ai sensi dell'articolo 1452 del Codice giudiziario), che porterebbe come conseguenza l'essere dichiarato debitore, in tutto o in parte, delle cause del pignoramento ai sensi dell'articolo 1546 del Codice giudiziario.

Copia della documentazione comprovante andrà allegata alla dichiarazione che la parte terza pignorata invia al creditore pignorante o al competente ufficiale giudiziario (art. 1453 del Codice giudiziario).

L'articolo 1452 del Codice giudiziario specifica le indicazioni che tale dichiarazione della parte terza pignorata deve contenere e che devono consentire una visione precisa della situazione, che illustri in maniera chiara e netta il rapporto giuridico intercorrente tra l'esecutato e la parte terza pignorata.

Ci sono due eventualità possibili:

  • (a) la parte terza pignorata ammette di essere debitrice nei confronti dell'esecutato,
  • (b) oppure non ritiene di essere o essere più debitrice nei confronti dell'esecutato.

a) Ammissione di debito della parte terza pignorata

La parte terza pignorata deve, in questo caso, affermare le cause esatte e l'ammontare del proprio debito, la data della scadenza e, se del caso, i termini del debito stesso (art. 1452 del Codice giudiziario).

b) Negazione di debito della parte terza pignorata

In questo caso, la legge richiede che la parte terza pignorata dichiari di non essere o non essere più debitrice nei confronti dell'esecutato (art. 1452 comma 2.2 del Codice giudiziario). Tale dichiarazione, nonostante il suo carattere negativo, ha lo scopo di prevenire inutili spese procedurali a carico del creditore pignorante.

Nei due casi sopra illustrati, indipendentemente dal contenuto della dichiarazione, la parte terza pignorata deve allegarvi in aggiunta un elenco che attesti tutti i pignoramenti già ricevuti (art. 1452 comma 2.3 del Codice giudiziario).

Tale obbligo trova fondamento nel fatto che è interesse del creditore avere queste informazioni in modo da poterle verificare nei confronti di crediti di altri creditori e valutare le probabilità di ottenere un risarcimento.

Per quanto riguarda le spese della dichiarazione, il Codice giudiziario tutela una parte terza che abbia sostenuto i costi relativi alla dichiarazione mediante un rimborso (art. 1454 del Codice giudiziario).

Una parte terza pignorata che non renda la sua dichiarazione entro il termine previsto per legge o che renda una dichiarazione incompleta può essere riconosciuta debitrice del creditore pignorante in toto o in parte rispetto alle cause del pignoramento così come per le relative spese. Tale sanzione è considerata equivalente ad una pena sequestrativa e non inficia la validità della misura esecutiva.

Naturalmente, essa viene applicata solo allorquando la parte terza pignorata venga o debba essere a conoscenza dell'atto di pignoramento, in quanto in questo caso la sua posizione verrebbe considerata ostruzionistica alla procedura intrapresa dal creditore pignorante.

Va sottolineato che la parte terza pignorata può invocare, nei confronti del creditore pignorante, le eccezioni che l'esecutato potrebbe sollevare nei confronti di quest'ultimo. Si può pertanto trattare di obiezioni sostanziali (nella fattispecie, l'esecutato non è o non è più debitore) e/o obiezioni formali (ad es. annullamento del pignoramento).

Se la dichiarazione della parte terza pignorata viene contestata, i suoi obblighi saranno stabiliti dal giudice competente per la composizione della controversia e, in tal caso, verrà stabilita l'esistenza e l'importo del credito a carico della parte terza medesima.

Esazione da parte dell'ufficiale giudiziario ed effetti relativi all'esecutato

In caso di pignoramento presso terzi, la parte terza pignorata dovrà versare la liquidazione all'ufficiale giudiziario e non al creditore pignorante, affinché sia l'ufficiale giudiziario a gestire la procedura relativa alla distribuzione della liquidazione, se del caso.

Il debitore esecutato sarà sollevato dalle proprie obbligazioni nei confronti del creditore pignorante nella misura in cui i pagamenti ricevuti da quest'ultimo nell'ambito del pignoramento presso terzi abbiano portato ad una distribuzione della liquidazione tramite procedura contributiva.

Dal punto di vista procedurale, vanno distinte due eventualità:

a) Il debitore esecutato non presenta ricorso

Dal momento della notificazione del pignoramento, consegnata all'esecutato personalmente oppure presso il suo luogo di residenza, ed entro due giorni decorso il periodo di quindici giorni entro il quale il suddetto può presentare ricorso, la parte terza pignorata i cui debiti siano certi e dovuti è tenuta a versare quanto dovuto all'ufficiale giudiziario competente, qualora abbia ricevuto l'atto di notifica e in conformità con la sua dichiarazione, fino a concorrenza dell'importo del pignoramento (art. 1543 del Codice giudiziario).

In caso contrario, la parte terza pignorata è tenuta al pagamento soltanto allorquando il creditore pignorante abbia già ottenuto il permesso del giudice.

Se la parte terza pignorata non adempie all'obbligo di cessione dei beni, potrà essere forzata a rispettare le richieste del creditore dal giudice dell'esecuzione (art. 1543 comma 1 del Codice giudiziario).

b) Il debitore pignorato presenta ricorso

L'obbligo di pagamento della parte terza pignorata può venire sospeso in caso di obiezione sollevata dal pignorato, fintanto che a quest'ultimo non venga notificata l'eventuale decisione che rigetta la sua obiezione (art. 1543 comma 2 del Codice giudiziario) "ineffettività dei ricorsi presentati contro tale decisione".

Ciò sta a significare che se la decisione non è dichiarata esecutiva, anche il ricorso dovrà avere effetto sospensivo, in conformità alla legislazione ordinaria.

Distribuzione per contributo

La distribuzione per contributo regola la distribuzione di quanto realizzato in seguito a esecuzione forzata (art. 1627 et seq. del Codice giudiziario).

Nel caso in questione ci si riferisce alla distribuzione effettuata tra i creditori concorrenti delle somme realizzate mediante la vendita dei beni immateriali o degli importi pignorati.

La parte terza pignorata non ha quindi l'onere di effettuare la distribuzione, che resta di esclusiva competenza dell'ufficiale giudiziario.

L'ufficiale giudiziario includerà nella sua procedura di distribuzione per contributo sia i creditori opponenti che tutti i creditori del debitore esecutato.

In conformità alla legge del 29 maggio 2000, l'articolo 1495, comma 2, del Codice giudiziario stabilisce che laddove il pignoramento sia effettuato con lo scopo di liquidare importi in arretrato per crediti relativi a retribuzione regolare, il pignoramento potrà essere attuato anche per il pagamento di importi futuri nelle modalità e nei termini dovuti.

6. Responsabilità della parte terza pignorata nei confronti del creditore pignorante

La parte terza pignorata è ritenuta responsabile nei confronti del creditore pignorante nella misura in cui, qualora essa violi i divieti di cessione di importi in suo possesso, rischia di essere dichiarata debitrice nelle cause del pignoramento ed essere processata come tale.

Pertanto, la parte terza non può violare tale divieto di cessione delle somme fintanto che abbia ricevuto conferma che il pignoramento è stato revocato. Di conseguenza, il debitore non può criticarla per voler rispettare tale obbligo.

7. Pignoramento "comune"

In caso di pignoramento posto in atto da un ufficiale giudiziario per conto di un creditore denominato "primo creditore pignorante", l'articolo 1543a del Codice giudiziario recita che un creditore opponente titolare di un titolo esecutivo abbia facoltà, qualora preventivamente notificato al primo creditore pignorante e senza presentare istanza di surrogazione, di richiedere all'ufficiale giudiziario competente di procedere con il pignoramento della parte terza pignorata ai sensi dell'articolo 1543 del Codice giudiziario.

Delegazione di pagamento

Parallelamente al pignoramento di diritto ordinario, il legislatore ha introdotto una speciale procedura denominata delegazione di pagamento degli importi, in cui ai creditori di crediti di mantenimento è concesso il ricorso sulla base di determinate circostanze (art. 221 del Codice civile e art. 1280 comma 5 del Codice giudiziario).

La delegazione di pagamento può essere definita come "l'autorizzazione giudiziaria concessa al creditore di crediti di mantenimento ad ottenere direttamente, con l'esclusione del debitore, alle condizioni ed entro i limiti fissati dalla sentenza, le entrate del debitore o qualsiasi altra somma dovuta a quest'ultimo da parte di un terzo".

In genere, l'attuazione di questa procedura è simile a un pignoramento semplificato che si svolge mediante notificazione, senza che il titolare ne sia informato, senza l'obbligo per il terzo responsabile di presentare dichiarazione della richiesta e senza sanzioni speciali applicate ai sensi di quanto previsto dal Codice giudiziario in caso di mancato adempimento della propria obbligazione da parte del terzo pignorato.

Pignoramento di tasse sul reddito

Il pignoramento di tasse sul reddito è una forma semplificata di misura esecutiva, nel senso che la notifica del pignoramento può avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno effettuata attraverso il servizio postale a cura dell'ente competente, e in tal senso non necessita dell'intervento dell'ufficiale giudiziario.

1. Procedura

L'articolo 164 del regio decreto n. 92 concernente l'applicazione del Codice delle imposte sui redditi stabilisce che, eccettuate alcune caratteristiche particolari di questo provvedimento di natura fiscale, in questo caso sono applicabili le disposizioni generali del Codice giudiziario valide in caso di pignoramento, fermo restando che l'importo del pignoramento deve essere consegnato al funzionario competente e non più all'ufficiale giudiziario.

2. Intervento dell'ufficiale giudiziario

Tuttavia, l'intervento dell'ufficiale giudiziario non è completamente da escludere nell'ambito di tale misura esecutiva.

Ai sensi dell'articolo 165 del regio decreto 92 concernente l'esecuzione del Codice delle imposte sui redditi, il pignoramento deve essere eseguito mediante atto di notifica a cura di un ufficiale giudiziario, secondo le modalità previste dalle disposizioni del Codice giudiziario, se risulta che:

  • l'importo dovuto non corrisponde al pignoramento di cui all'articolo 164, comma 1, del regio decreto n. 92 concernente l'applicazione del Codice delle imposte sui redditi;
  • la parte terza pignorata contesta il proprio debito rispetto all'ammontare dovuto;
  • importi e beni sono oggetto di contestazione per conto di altri creditori opponenti o di pignoramento precedente a quello in corso, ai sensi dell'articolo 164, comma 1, del regio decreto n. 92 concernente l'applicazione del Codice delle imposte sui redditi;
  • i beni pignorati devono essere venduti.

In tali casi, il pignoramento effettuato dall'esattore mantiene il suo effetto conservativo se quest'ultimo procede mediante atto di citazione nei termini sopra descritti, con pignoramento presso la parte terza nel mese successivo a quello seguente all'istanza di obiezione relativa all'importo dovuto di cui all'articolo 164, comma 1, punto 3 del regio decreto n. 92 concernente l'applicazione del Codice delle imposte sul reddito, o alla dichiarazione prevista dall'articolo 1452 del Codice giudiziario.

Pignoramento per il recupero di sanzioni pecuniarie di natura penale

1. Procedura

In virtù dell'articolo 299, comma 1, della legge del 27 dicembre 2006 contenente disposizioni varie (I), l'esattore di entrate derivanti da proprietà dello Stato/Corona e/o da sanzioni pecuniarie di natura penale, senza aver preventivamente dato comunicazione della sentenza o decreto che dispone la misura esecutiva, può procedere, mediante lettera raccomandata inviata tramite servizio postale, al pignoramento presso una parte terza degli importi e dei beni dovuti o che appartengono ad un soggetto condannato, fino a concorrenza, integrale o parziale, dell'importo dovuto da questi a titolo di multe, tasse, contributi, somme confiscate e spese di procedimenti o costi di esecuzione. Il soggetto condannato deve ricevere comunicazione del pignoramento mediante lettera raccomandata inviata tramite servizio postale.

Coloro che abbiano subito una condanna possono presentare ricorso contro il pignoramento inviando lettera raccomandata all'esattore competente entro quindici giorni dalla notifica del pignoramento.

Il condannato dovrà informarne la parte terza pignorata entro lo stesso termine mediante lettera raccomandata inviata tramite servizio postale.

Eccettuate alcune caratteristiche peculiari di questa procedura, nei suddetti casi (analogamente al pignoramento di natura fiscale) sono applicabili le disposizioni generali del Codice giudiziario che si applicano in caso di pignoramento, fermo restando il fatto che gli importi pignorati devono essere consegnati all'esattore competente e non più all'ufficiale giudiziario.

2. Intervento dell'ufficiale giudiziario

L'articolo 299 comma 4 della legge 27 dicembre 2006 "contenente disposizioni varie (I)" prevede che il pignoramento sia eseguito mediante atto di notifica a cura di un ufficiale giudiziario, secondo le modalità stabilite dal Codice giudiziario, allorquando:

  • la persona condannata contesta il pignoramento di cui al comma 1;
  • la parte terza pignorata contesta il proprio debito nei confronti del condannato;
  • gli importi e i beni sono oggetto di ricorso o pignoramento precedente a quello di cui al comma 1 per conto di altri creditori;
  • i beni pignorati sono oggetto di realizzo.

In tali casi, il pignoramento effettuato dall'esattore mantiene il suo effetto conservativo se quest'ultimo procede mediante atto di citazione, nei termini sopra descritti, con il pignoramento presso la parte terza nel mese successivo a quello dell'invio dell'obiezione da parte del soggetto condannato o della dichiarazione prevista ai sensi dell'articolo 1452 del Codice giudiziario.

Pignoramento di crediti di mantenimento

Questa misura esecutiva può essere applicata per consentire il recupero di crediti di mantenimento non versati.

Sebbene tale procedura di pignoramento, in questo caso, non si discosti dal sistema procedurale generale, occorre notare che lo status di tale creditore pignorante è particolare.

Infatti, il creditore di crediti di mantenimento occupa una posizione privilegiata che gli garantisce il diritto di pignoramento di tutti gli importi detenuti presso la parte terza pignorata senza alcun limite di disponibilità o di accessibilità, laddove tali somme rappresentino una retribuzione, un reddito sostitutivo o indennità determinate (art. 1412 del Codice giudiziario).

Questa rappresenta quindi un'eccezione al principio di tutela di cui al punto 1/B.

Poiché la posizione privilegiata concessa al creditore di crediti di mantenimento si applica solo in queste circostanze, per l'importo restante egli è soggetto alla legge della concorrenza al pari di un qualsiasi altro creditore ordinario.

Pignoramento di titoli

I valori mobiliari (azioni, obbligazioni, quote associative, ecc.) sono, in linea di principio, pignorabili dal creditore pignorante mediante pignoramento presso la società.

Tale misura viene applicata analogamente al sequestro/esecuzione forzata di proprietà patrimoniali, nella fattispecie ai sensi degli articoli da 1516 a 1528 del Codice giudiziario.

In assenza di normative pertinenti, è qui necessaria una distinzione sulla base della tipologia societaria a cui ci si riferisce quando si esegue un pignoramento.

A titolo esemplificativo, si propone qui di seguito una situazione specifica relativa ad una società privata a responsabilità limitata.

L'articolo 232 del Codice societario stabilisce che "le società a responsabilità limitata possono emettere azioni e obbligazioni. Tali titoli sono registrati con un numero d'ordine".

L'articolo 233 del Codice delle società aggiunge che presso la sede sociale viene tenuto un registro delle azioni e obbligazioni, il quale può essere consultato da qualsiasi parte terza interessata.

Tali titoli registrati possono essere sequestrati senza alcun problema mediante esecuzione forzata che può essere di natura conservativa o esecutiva, e che deve essere eseguita presso la società.

Possono sorgere delle complicazioni allorquando il creditore pignorante intende sottoporre a vendita forzata titoli societari successivamente al pignoramento. In effetti, le quote azionarie sono soggette a delle restrizioni (di carattere legale o normativo) riguardanti la loro trasferibilità.

Dette restrizioni possono vanificare la ricerca di un acquirente; esse costituiscono un ostacolo reale per il creditore che voglia procedere al pignoramento.

Tuttavia, si riconosce il rispetto delle clausole normative conformi al Codice delle società, nel caso in cui l'inaccessibilità stipulata convenzionalmente non esenti le quote azionarie registrate. Infatti, la non trasferibilità può condurre ad uno scioglimento della società su istanza del creditore affinché egli possa recuperare quanto gli è dovuto.

Analogamente, è possibile porre sotto pignoramento titoli non materiali.

Ai sensi dell'articolo 468 del Codice delle società, una quota azionaria non materiale è rappresentata da una voce nel conto detenuto a nome del rispettivo titolare o possessore in qualità di correntista titolare approvato dalla Corona.

Si tratta di un diritto di comproprietà intangibile che si esercita "in proporzione ai titoli che il titolare del conto detiene su un totale indiviso o sull'universalità, costituiti da tutte le voci in nome del titolare del conto presso l'autorità centrale o presso altri titolari o conti e dai titoli pignorati".

Il comma 2 dell'articolo 472 recita "fatta salva l'applicazione dell'articolo 471, in caso di insolvenza del proprietario dei titoli o in qualsiasi altra situazione di concorrenza, i creditori del titolare dei titoli possono far valere i propri diritti rispetto alla quota disponibile di titoli iscritti sul conto in nome del loro debitore, dopo la deduzione o l'aggiunta di titoli che, in virtù degli impegni condizionali, impegni per importi incerti o di breve durata, siano iscritti, se del caso, in un parte separata del conto titoli il giorno di insolvenza o di amministrazione e la cui inclusione nei fondi disponibili venga differita fino a quando la condizione si realizza, l'importo viene determinato o si raggiunge la scadenza del termine".

Pertanto il pignoramento effettuato presso titolari di conti approvati da creditori dei possessori di titoli non materiali è perfettamente possibile.

Pignoramento presso istituti bancari

Il pignoramento di conti bancari viene attuato frequentemente.

Tale misura esecutiva riguarda tutti i beni detenuti dalla banca in nome e per conto del debitore e si effettua su ogni conto bancario aperto a suo nome.

È questo il caso di depositi bancari o conti correnti. L'eventualità che il conto sia detenuto a nome di più titolari non rappresenta un impedimento all'attuazione del pignoramento. Qualsiasi creditore di ogni correntista può porlo in essere. Pertanto, l'intero contenuto del conto verrà bloccato finché la parte terza pignorata non viene a conoscenza della quota detenuta da ciascuno dei correntisti.

Questa misura non si applica tuttavia a linee di credito o a libretti di risparmio.

1. Estensione della tutela

L'articolo 1411c comma 1 del Codice giudiziario prevede che, in caso di pignoramento, i redditi da lavoro o altre attività, nonché i redditi sostitutivi versati sul conto bancario pignorato, siano tutelati dal sistema della parziale indisponibilità previsto dagli articoli 1409, 1409a e 1410 del Codice giudiziario, per un termine di trenta giorni a decorrere dall'accreditamento di tali somme sul conto corrente.

Al fine di determinare il reddito protetto, è stato implementato un sistema di tracciabilità il quale stabilisce quindi un rapporto di indisponibilità o inaccessibilità in caso di pignoramento di reddito protetto accreditato su conto corrente aperto presso un istituto bancario (finanziario).

È pertanto necessario classificare i vari generi di reddito con codici speciali allorquando essi vengono versati su un conto bancario (stipendio, indennità, ecc.) in modo tale che possano essere separati da altri importi accreditati sullo stesso conto. Come per altre somme versate, essi possono essere pignorati in toto.

I codici da utilizzare sono i seguenti:

  • /A/reddito da lavoro e altri generi di reddito (ad es. locazioni)
  • /B/reddito da altre attività e reddito sostitutivo parzialmente pignorabile (pensioni, mantenimento, rendite [sic], indennità di disoccupazione, indennità FSE, indennità di inabilità, indennità di assicurazione, rendite per infortunio sul lavoro o malattie derivanti dal lavoro, ecc.)
  • /C/proventi sostitutivi non disponibili o accessibili (assegni familiari, indennità orfani, indennità versate a soggetti disabili, assistenza sociale, ecc.)

Pertanto, è a carico dell'istituto bancario di origine l'obbligo di classificare gli importi versati tramite codice speciale, a pena di sanzioni penali (multe) in caso di sviste o di frodi.

La questione può inoltre essere sottoposta al giudice dell'esecuzione, così che egli possa dichiarare la parte interessata quale debitrice, in toto o in parte, delle cause del pignoramento o della cessione, costi compresi, senza pregiudizio alcuno nei confronti di danni eventuali verso la parte, se del caso.

2. Principi

La tutela di indisponibilità o inaccessibilità parziale si applica per un termine di trenta giorni dall'effettuazione del versamento delle somme nel conto corrente bancario.

Tuttavia, il calcolo della quota indisponibile deve diminuire di un trentesimo in base al numero di giorni tra la data di entrata delle somme nel conto e la data del pignoramento o cessione. In altre parole, il calcolo della percentuale del saldo che può essere pignorato viene effettuato in proporzione al numero di giorni rimanenti nel periodo di tutela rispetto alla data del pignoramento o della cessione.

La tutela garantita, perciò, è progressiva. Occorre notare che vi è un sistema specifico di calcolo se gli importi protetti sono oggetto di un pagamento complessivo qualora si riferiscano ad una durata superiore ad un mese (ad esempio, compensazione di preavviso corrispondente ad una retribuzione di tre mesi).

È ovvio che in questo caso il creditore di crediti di mantenimento sia anche beneficiario di uno status privilegiato (vedi punto 5/) che gli consenta di ignorare il sistema di tutela applicabile e pignorare quindi l'intero saldo a credito di un conto corrente, fatta eccezione per alcuni importi specifici.

Il legislatore ha posto in essere uno speciale sistema probatorio. Pertanto:

  • Le somme versate dal datore di lavoro del debitore tramite bonifico o versamento in contanti sul conto corrente di quest'ultimo sono considerate come parzialmente indisponibili in conformità al Codice giudiziario belga, a meno che non sia provato il contrario.
  • Il debitore può fornire prova con qualsiasi mezzo legale che gli importi indisponibili e inaccessibili ai sensi degli articoli 1409, 1409-a e 1410 sono stati accreditati su un conto corrente che è stato pignorato o ceduto.

Ovviamente tale misura esecutiva è efficace solo se il conto bancario pignorato ha un saldo a credito, in mancanza del quale il pignoramento perde di fondamento.

3. Procedura

Nel caso di pignoramento riguardante un conto corrente, l'istituto di credito deve esporre nella sua dichiarazione come parte terza pignorata un elenco degli importi codificati che sono stati accreditati durante un periodo di 30 giorni precedenti alla data del pignoramento.

L'articolo 1452 del Codice giudiziario indica inoltre specificamente tale obbligo: "La dichiarazione deve indicare con precisione tutti gli elementi necessari al fine di determinare i crediti delle parti e, nello specifico: (...) 4. Se del caso, gli importi etichettati con un codice che sono stati accreditati su un conto corrente e la data del loro versamento, qualora sia avvenuto nei trenta giorni precedenti la data del pignoramento".

L'articolo 1411-c comma 2 opera una distinzione laddove il pignoramento o la cessione avvenga o meno con il coinvolgimento di un ufficiale giudiziario.

Nel primo caso, è l'ufficiale giudiziario che stabilisce la dichiarazione e che, a pena di nullità del pignoramento o della cessione, inoltra la dichiarazione al debitore mediante lettera raccomandata inviata tramite servizio postale con avviso di ricevimento entro otto giorni dalla notifica della dichiarazione resa dalla parte terza pignorata o dal soggetto coinvolto dalla parte terza in tale istanza.

A pena della medesima nullità, detto atto registrato consegnato al debitore sarà accompagnato da un modulo di risposta come specificato dalla legislazione vigente. Tale modulo serve a facilitare l'inoltro di un'eventuale contestazione della dichiarazione da parte del debitore.

L'ufficiale giudiziario deve inoltre custodire una copia della dichiarazione per la parte terza pignorata / parte terza cessionaria (istituto di credito) inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di otto giorni. Tale obbligo, a sua volta, è inoltre soggetto a limitazione per decadenza dei termini, a pena di nullità del pignoramento o della cessione.

Una volta che l'istituto di credito abbia ricevuto detta copia, il debitore ha facoltà di disporre degli importi indisponibili o inaccessibili indicati nella dichiarazione.

Se, d'altro canto, la notifica del pignoramento o della cessione non viene fornita a cura di un ufficiale giudiziario, è il creditore (in caso di pignoramento fiscale in forma semplificata o se la cessione è implementata dal creditore personalmente) che deve redigere la dichiarazione di suo pugno. Analogamente avviene rispetto ad atto notificato al debitore e all'istituto di credito. I termini di scadenza e le sanzioni per tali formalità sono gli stessi.

Si stabilisce inoltre che, allorquando l'istituto di credito abbia ricevuto detta copia, il debitore ha facoltà di disporre degli importi indisponibili o inaccessibili indicati nella dichiarazione.

4. Controversie

In caso il debitore intenda contestare il calcolo ricevuto, deve utilizzare, a pena di decadenza, un modulo di risposta con il quale inoltra i propri commenti al soggetto che ha inviato la dichiarazione (ufficiale giudiziario o creditore). Tale modulo deve essere inviato mediante lettera raccomandata inviata tramite servizio postale con ricevuta di ritorno, entro otto giorni dall'arrivo presso il suo luogo di residenza del plico (raccomandato via posta con ricevuta di ritorno) contenente la dichiarazione contestata.

Qualora venga inoltrato ricorso entro i termini stabiliti, l'ufficiale giudiziario o il creditore sarà quindi tenuto a depositare presso la cancelleria del tribunale di primo grado (presso il Registro dei pignoramenti) una copia della dichiarazione e il modulo di risposta standardizzata contenente le osservazioni del debitore.

A pena di decadenza, tale procedura deve essere completata "entro 5 giorni dalla presentazione, presso l'indirizzo indicato nel modulo di risposta, della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le osservazioni del debitore" (articolo 1411-c comma 5 del Codice giudiziario).

Un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione non può essere contestata o appellata.

5. Obbligazione di pagamento della parte terza pignorata o della parte terza cessionaria

In caso di pignoramento, la parte terza pignorata deve rispettare la scadenza di cui all'articolo 1543 del Codice giudiziario, ed è pertanto tenuta a pagare, a meno di contestazione del debitore esecutato, l'ufficiale giudiziario competente entro un termine di diciassette giorni a decorrere dalla notificazione del pignoramento presso il debitore, qualora quest'ultimo abbia ricevuto in precedenza sia una copia dell'atto di notificazione sia la dichiarazione di cui all'articolo 1411c comma 2.

Competenza territoriale

Ai sensi dell'articolo 633 del Codice giudiziario, le istanze riguardanti i sequestri conservativi e le misure esecutive sono di competenza esclusiva del giudice del luogo di attuazione del pignoramento, se non diversamente prescritto dalla legge.

In caso di pignoramento presso terzi, la competenza è del giudice per l'esecuzione del luogo di residenza del debitore esecutato.