Scheda 3 – I procedimento di beni mobili materiali (Professionale Scheda)

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Il pignoramento di beni mobili può essere suddiviso in due categorie:

  • pignoramento preventivo e pignoramento di beni mobili in esecuzione di una sentenza (per una spiegazione generale, fare riferimento alla Scheda 1);
  • pignoramento di beni mobili materiali e pignoramento di beni personali immateriali.

Nella presente scheda verrà affrontato il tema relativo al pignoramento di beni materiali.

Beni mobili materiali

Come nella maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea, il diritto di pignoramento sui beni mobili materiali non è illimitato.

1. Condizione: proprietà del debitore

La sola condizione per poter procedere all’espropriazione di beni allo scopo di pagare i creditori è che tali beni appartengano al debitore.

Articolo 2279 del Codice Civile: il possesso implica il diritto di proprietà

Il legislatore associa ai beni posseduti dal debitore una presunzione di proprietà.

Al riguardo occorre sottolineare quanto specificato nell’Articolo 2279 del Codice Civile:

"e;In termini di beni mobili, il possesso implica il diritto di proprietà. Ciò nondimeno, il soggetto che ha subito la perdita o il furto di un bene ha facoltà di pretenderne, entro un termine di tre anni dalla data in cui tale perdita o furto si sono verificati, la restituzione da parte di colui che ne risulta attualmente in possesso, fatto salvo il diritto di ricorso di quest’ultimo nei confronti del soggetto da cui l’ha ottenuto.”

Questo significa che, in occasione della sua visita presso il domicilio del debitore, l’ufficiale giudiziario può legalmente presumere che il debitore sia il proprietario di tutti i beni mobili trovati sul posto. L’ufficiale giudiziario non ha alcun obbligo di dimostrare il diritto di proprietà sulla totalità dei beni mobili presenti sul posto. Può pertanto procedere al pignoramento senza alcun problema.

Rivendicazione del diritto di proprietà

Qualora vengano pignorati beni appartenenti a una terza parte, la legge offre a questa terza parte la possibilità di rivendicare i propri diritti.

Qualora l’ufficiale giudiziario includa nel proprio verbale un elenco di beni che non risultano di proprietà del debitore, il vero proprietario è tenuto a presentare ricorso contro l’ufficiale responsabile del pignoramento per rivendicare il proprio diritto di proprietà.

Tale ricorso serve ad ottenere la revoca del pignoramento e a far valere i propri diritti di proprietà sui propri beni e deve essere presentato mediante atto di citazione dinanzi al giudice competente in materia di pignoramenti.

Nel corso di tale procedimento, il proprietario effettivo può dimostrare il proprio diritto di proprietà utilizzando qualsiasi mezzo legale a sua disposizione. Tali prove possono essere fornite sotto forma di fotografie e fatture, ma possono anche essere sostenute da testimonianze o in via presuntiva. Il giudice si pronuncerà prendendo in considerazione tutte le circostanze pratiche.

Il procedimento è disciplinato dall’Articolo 1514 del Codice Giudiziario:

La parte che rivendica il diritto di proprietà sulla totalità o su una parte dei beni pignorati ha facoltà di opporsi alla vendita mediante notifica al creditore pignoratizio, al debitore pignorato e all’ufficiale giudiziario, contenente citazione del creditore e del debitore, nonché specifica dei dettagli delle prove di proprietà, a pena di nullità.

  La rivendicazione è sospensiva del procedimento (esclusivamente per quanto riguarda i beni rivendicati). Spetterà al giudice competente in materia di pignoramenti pronunciarsi in merito.

  Il cancelliere notificherà a mezzo lettera raccomandata giudiziaria ad altri eventuali creditori pignoratizi una copia della citazione con richiesta di comparizione.

  Il giudizio deve ritenersi acquisito una volta ascoltate tutte le parti. Il richiedente soccombente è condannato al pagamento dei danni, se del caso, a favore del creditore.

  L’ufficiale giudiziario al quale è stata notificata l’obiezione inserisce le informazioni, al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo, nel Registro degli avvisi, da aggiungere all’avviso di pignoramento interessato, citando la domanda incidentale e specificando l’identità del richiedente e, se del caso, del suo consulente legale, nonché il tribunale al quale la questione è stata sottoposta.

  Il cancelliere del tribunale al quale è stata sottoposta la domanda riporta nel Registro degli avvisi le disposizioni operative del giudizio o dell’ordine vertenti sulla domanda, al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla loro emissione, affinché l’esito del ricorso per la rivendicazione del diritto di proprietà possa essere aggiunto all’avviso di pignoramento nel Registro degli avvisi.

Considerato che l’ufficiale giudiziario è tenuto a sua volta ad astenersi dal pignorare eventuali beni appartenenti a terze parti, al momento del pignoramento il debitore può fornire all’ufficiale giudiziario le prove del suo diritto di proprietà. Qualora non sussista alcun dubbio sul diritto di proprietà di una terza parte, l’ufficiale giudiziario non includerà i beni nel proprio verbale.

È necessario agire con la massima prudenza considerato l’elevato rischio di frode. Per questo motivo l’ufficiale giudiziario non si limiterà ad accettare una fattura intestata alla terza parte come prova certa della proprietà. Tale documento può, d’altra parte, essere utilizzato in un eventuale procedimento per la rivendicazione del diritto di proprietà.

2. Impignorabilità dei beni personali

Esistono varie tipologie di beni impignorabili, i quali godono di tale diritto per vari motivi.

Impignorabilità per legge

Nell’Articolo 1408 del Codice Giudiziario vengono elencati i beni che non possono essere oggetto di pignoramento.

§ 1. Oltre ai beni dichiarati impignorabili da leggi speciali, non è possibile procedere al pignoramento dei seguenti beni:

  1° la biancheria da letto necessaria al debitore e alla sua famiglia, il vestiario e la biancheria per la casa essenziali per l’utilizzo personale, nonché i mobili necessari per la loro sistemazione, una lavatrice e un ferro da stiro, i dispositivi di riscaldamento indispensabili per l’abitazione della famiglia, i tavoli e le sedie che consentono alla famiglia di consumare i pasti insieme, nonché le stoviglie e gli utensili domestici di base per la famiglia, un dispositivo per la preparazione di cibi caldi, un dispositivo per la conservazione dei cibi, un dispositivo di illuminazione per le stanze abitate, i beni necessari ai membri della famiglia con handicap, i beni utilizzati dai figli a carico che vivono sotto lo stesso tetto, gli animali domestici, i beni e i prodotti necessari all’igiene personale e alla manutenzione dei locali e gli strumenti necessari per la manutenzione del giardino, il tutto ad esclusione di eventuali mobili e beni di lusso;

  2° libri ed altri beni necessari per il proseguimento degli studi o la formazione professionale del debitore o dei figli a carico che vivono sotto lo stesso tetto;

  3° salvo se utilizzati per il pagamento del loro prezzo, gli oggetti indispensabili per la professione del debitore, fino al valore di (2.500 EUR) al momento del pignoramento, a scelta del debitore;

  4° i beni utilizzati per le pratiche religiose;

  5° il cibo e il combustibile necessari al debitore e alla sua famiglia per un mese;

  6° una mucca, oppure dodici pecore o capre a scelta del debitore, nonché un maiale e ventiquattro animali da cortile, unitamente alla fornitura per un mese di fieno, foraggio e grano necessaria per il mangime e le lettiere dei suddetti animali.

I beni impignorabili così come definiti nell’Articolo 1408 del Codice Giudiziario sono pertanto beni principalmente di natura domestica, professionale, educativa o religiosa.

I beni impignorabili sopra elencati rispecchiano la preoccupazione del legislatore nell’assicurare al debitore e alla sua famiglia un’esistenza dignitosa nel presente e in futuro all’interno della società. Lo scopo è quello di raggiungere il delicato equilibrio tra la solidarietà familiare e i diritti del creditore, il quale di conseguenza potrebbe esserne danneggiato in maniera sproporzionata.

I beni citati godono del diritto di impignorabilità solo nella misura in cui risultano associati ai luoghi in cui il debitore abitualmente vive o lavora e nella misura in cui sono direttamente o indirettamente utili alla solidarietà familiare. Qualora si trovino altrove, i beni possono in linea di principio essere pignorati senza limitazioni.

È evidente che la lista legale summenzionata non è categorica. L’interpretazione dell’Articolo 1408 del Codice Civile è spesso divergente in ambito di giurisprudenza e parere giuridico. Ad esempio, vengono spesso sollevate obiezioni sul carattere di lusso di determinati beni mobili. I capi d’abbigliamento di lusso, come ad esempio le pellicce, sono ovviamente pignorabili. Fin quando, tuttavia, il procedimento esecutivo per il rimborso dei debiti sulla persona non viene autorizzato, l’ufficiale giudiziario non può procedere al pignoramento dei beni indossati dal debitore.

Procedimento

Qualora non concordi con il pignoramento di determinati beni che a suo parere dovrebbero essere considerati impignorabili ai sensi dell’Articolo 1408 del Codice Giudiziario, il debitore avrà facoltà di comunicare le proprie osservazioni all’ufficiale giudiziario al momento del pignoramento o al più tardi entro cinque giorni successivi alla notifica dell’avviso di pignoramento. Tale termine viene stabilito pena la sua prescrizione, cosicché qualsiasi domanda presentata dopo il suddetto termine verrà dichiarata inammissibile.

L’ufficiale giudiziario è quindi tenuto a riportare tali osservazioni nel proprio verbale di pignoramento. In tal caso, è necessario attenersi al procedimento di cui all’Articolo 1408 § 3 del Codice Giudiziario.

§ 3. Le difficoltà derivanti dall’applicazione del presente articolo vengono risolte dal giudice competente in materia sulla base del verbale di pignoramento nel quale sono registrate le osservazioni sollevate dal debitore e comunicate all’ufficiale giudiziario, pena la decadenza, al momento del pignoramento oppure entro cinque giorni dalla notifica dell’avviso relativo alla prima ordinanza di pignoramento.

  Al deposito di una copia del verbale di pignoramento presso la cancelleria eseguita dall’ufficiale giudiziario o dalla parte più diligente, entro quindici giorni dalla consegna della copia del suddetto verbale o, se applicabile, dell’avviso di pignoramento al debitore, il giudice competente in materia di pignoramenti stabilisce la data e l’ora per l’esame e la risoluzione delle difficoltà, previa udienza o convocazione del creditore. Il cancelliere convoca le parti e informa l’ufficiale giudiziario che agisce in merito.

  Il procedimento non potrà essere attuato qualora la copia del verbale di pignoramento di cui al paragrafo precedente non venga depositata.

  La domanda è sospensiva del procedimento, ma i beni restano pignorati fino alla delibera del giudice.

  Il giudice competente in materia di pignoramenti emette la sentenza, sospesa ogni altra attività, sia in presenza che in assenza delle parti; non sono ammesse obiezioni o ricorsi in appello contro tale ordinanza; è possibile quindi riprendere immediatamente il procedimento.

È evidente che tale disposizione riguarda esclusivamente le controversie relative alla pignorabilità dei beni.

Beni impignorabili per natura

I beni mobili risultano talvolta impignorabili per la loro stessa natura e/o per la loro inscindibilità dalla persona del debitore.

In tale categoria, rientrano ad esempio i seguenti beni:

  • lettere personali;
  • documenti personali e di identità (carta di identità, carta di soggiorno, tessera di previdenza sociale, carte bancarie, ecc.).

Non è inoltre possibile pignorare i beni mobili che in nessun caso possono essere monetizzati, quali:

  • libretti di assegni;
  • prodotti medicinali;
  • buoni pasto.

Vengono altresì considerate impignorabili le opere letterarie o musicali non ancora pubblicate, nonché le opere d’arte incompiute. (J. CORBET, APR Auteursrecht, nr. 120.)

Beni in comproprietà

Qualora il debitore possegga un determinato bene mobile in comproprietà, l’ufficiale giudiziario potrà comunque procedere al pignoramento di tale bene.

Qualora il debitore possegga un determinato bene mobile in comproprietà, l’ufficiale giudiziario potrà comunque procedere al pignoramento di tale bene.

Il debitore è inoltre tenuto a richiederne la ripartizione. Il procedimento di esecuzione forzata può essere portato avanti solo previa ripartizione.

Beni pubblici

Il concetto di impignorabilità di beni associati a un servizio pubblico è stato introdotto dalla Legge del 30 giugno 1994 e viene illustrato nell’Articolo 1412bis del Codice Giudiziario.

Secondo la Corte di Cassazione, il principio generale della legge relativa alla continuità dei servizi pubblici prevede che i beni associati ai servizi pubblici non possano essere oggetto di misure di esecuzione forzata in quanto è necessario garantire la continuità e l’operato di enti pubblici.

L’impignorabilità di beni mobili di proprietà pubblica si estende ai beni appartenenti allo Stato, alle regioni, alle collettività, alle province, ai comuni, alle associazioni di pubblico interesse e in generale a tutti gli enti di diritto pubblico. Le eccezioni alla regola generale vengono specificate nei paragrafi 2 e 3. Il Governo stesso può inoltre redigere un elenco di beni pignorabili dietro richiesta di una dichiarazione in materia da parte degli organi competenti da depositare presso la sede legale in conformità all’Articolo 42 del Codice Giudiziario e ai sensi dei procedimenti stabiliti dal regio decreto.

L’ufficiale giudiziario è tuttavia autorizzato a procedere al pignoramento di quei beni che risultano essere chiaramente inutili per l’operato e la continuità di servizi pubblici.

Beni di Stati stranieri

In linea di principio, i beni appartenenti ad altri Stati godono altresì dell’immunità dalle misure di esecuzione forzata ai sensi della legge belga.

La suddetta immunità non è tuttavia assoluta. Per analogia con la disposizione di impignorabilità di beni associati a un servizio pubblico, i beni di un’ambasciata o di un consolato potranno, ad esempio, essere pignorati qualora non siano correlati alle performance delle funzioni della missione diplomatica.

PROCEDIMENTI DI PIGNORAMENTO

1. Pignoramento preventivo di beni mobili

Procedimento

Qualsiasi creditore in possesso di un credito certo, liquido ed esigibile potrà procedere al pignoramento preventivo dei beni del rispettivo debitore qualora la solvibilità di quest’ultimo risulti compromessa.

In conformità all’Articolo 1414 del Codice Giudiziario, qualsiasi decisione costituisce un’autorizzazione per il pignoramento preventivo di beni per quanto attiene alle decisioni pronunciate contro il debitore, salvo in caso di esclusione da parte del tribunale.

Il creditore è inoltre tenuto a provare la necessità di un provvedimento urgente per giustificare il timore di non vedersi rimborsato (completamente) il proprio credito.

Sebbene il pignoramento preventivo non si spinga ovviamente tanto oltre quanto l’esecuzione coattiva, il creditore ha comunque a sua disposizione un mezzo per limitare la libertà del debitore di disporre dei suoi beni senza dover necessariamente ottenere un titolo esecutivo.

Il debitore resta tuttavia il proprietario dei propri beni, mentre il pignoramento preventivo non offre alcun privilegio al creditore pignoratizio. Tale misura può, d’altra parte, alleviare la pressione che grava sul creditore che non intende adottare subito le misure dispendiose e radicali che un’esecuzione coattiva comporta.

Il procedimento di pignoramento preventivo è disciplinato dagli Articoli 1422 e seguenti del Codice Giudiziario:

Art. 1422. La richiesta riguardante il pignoramento preventivo di beni personali mobili e frutti non raccolti includerà, oltre ai dettagli di cui all’Articolo 1026, le indicazioni relative a:

  1° titolo, cause e importo effettivo o stimato del credito;

  2° nome, cognome e indirizzo del debitore.”

Il pignoramento preventivo richiede quindi sempre un’ordinanza da parte del giudice competente in materia di pignoramenti, salvo nel caso eccezionale di un pignoramento preventivo di beni in mano a terze parti, sulla base di un atto autentico o di documenti privati in conformità all’Articolo 1445 del Codice Giudiziario. Nella maggior parte dei casi il giudice competente in materia di pignoramenti provvederà quindi a verificare che i crediti del creditore soddisfino tutte le condizioni per autorizzare il pignoramento.

Il procedimento viene introdotto dietro richiesta unilaterale in conformità alle disposizioni degli Articoli 1025 e seguenti del Codice Giudiziario. Tale richiesta deve essere sottoscritta da un avvocato e contenere le seguenti informazioni, a pena di nullità:

  • il giorno, il mese e l’anno;
  • il nome, il cognome, la professione e l’indirizzo del richiedente, nonché, ove applicabile, il nome, il cognome, il domicilio e le competenze dei relativi rappresentanti legali;
  • l’oggetto e un riassunto dei motivi della richiesta;
  • la designazione del giudice al quale la richiesta deve essere inoltrata;
  • la firma dell’avvocato della parte, salvo diversamente disposto dalla legge.

Nella richiesta è inoltre necessario riportare tutti i dettagli pratici che giustificano l’urgenza del provvedimento, in maniera tale che il giudice competente in materia di pignoramenti possa pronunciarsi con cognizione di causa.

Il tribunale competente emetterà un’ordinanza entro otto giorni dal deposito della richiesta.

Sarà necessario provvedere alla notifica di tale ordinanza a mezzo raccomandata giudiziaria entro tre giorni dalla data della sua emissione.

Ricorsi

In conformità all’Articolo 1419 del Codice Giudiziario, è possibile fare ricorso contro:

- un’ordinanza di concessione o rifiuto dell’autorizzazione a procedere con il pignoramento preventivo;

- un’ordinanza di concessione o rifiuto della ritrattazione di tale autorizzazione.

In tali circostanze, il creditore ha la possibilità di presentare ricorso entro un mese dalla notifica della decisione, mentre il debitore o qualsiasi altra parte interessata possono proporre l’obiezione di una terza parte mediante atto di citazione dinanzi al tribunale che ha emesso la decisione controversa.

Qualora si proceda al pignoramento preventivo senza l’autorizzazione del giudice competente in materia di pignoramenti, il debitore potrà citare il creditore pignoratizio dinanzi a tale giudice per ottenere un’ordinanza di revoca del pignoramento ai sensi dell’Articolo 1420 del Codice Giudiziario.

Validità

In linea di principio, il pignoramento si intende automaticamente scaduto al termine dei tre anni successivi alla data dell’ordinanza o della notifica dell’avviso di pignoramento; tale termine potrà però essere prorogato qualora il giudice competente in materia di pignoramenti dimostri l’esistenza di motivi fondati per agire in modo tale.

La domanda di proroga deve essere avanzata mediante richiesta unilaterale: è possibile procedere in questo modo a condizione che il primo termine non sia ancora scaduto. Il giudice competente in materia di pignoramenti può inoltre esplicitamente limitare la durata del pignoramento preventivo nella propria ordinanza oppure definire determinate condizioni in merito.

Al fine di ottenere una proroga, il creditore è tenuto a dimostrare che la condizione relativa all’urgenza del provvedimento è ancora soddisfatta.

Entro tre giorni lavorativi dal pignoramento preventivo, l’ufficiale giudiziario è tenuto a depositare l’avviso di pignoramento presso il Registro centrale degli avvisi, un database centralizzato per gli avvisi di pignoramento, delega e regolamento collettivo dei debiti.

Conversione del pignoramento preventivo in un pignoramento in esecuzione di una sentenza

Nell’articolo 1491 del Codice Giudiziario si afferma quanto segue:

La sentenza in merito alla richiesta costituisce il titolo esecutivo, ove appropriato fino all’importo definito nelle decisioni pronunciate; la semplice notifica dell’avviso di tale titolo trasforma il pignoramento preventivo in pignoramento esecutivo di tale sentenza.

  Tale disposizione non limita l’effetto sospensivo dei ricorsi, né tanto meno i diritti di cui gode il proprietario in caso di ordinanza giudiziaria al fine di garantire la tutela dei beni che lo stesso tenta di recuperare da una terza parte.

  Qualora il pignoramento sia oggetto di una controversia presentata dinanzi al giudice competente in materia di pignoramenti al momento della notifica dell’avviso della decisione finale in merito alla controversia, il pignoramento preventivo verrà convertito in pignoramento esecutivo solo in caso di notifica della decisione del giudice che riconosce la regolarità del procedimento di pignoramento.

In seguito alla conversione del pignoramento preventivo in un pignoramento in esecuzione di una sentenza, non è possibile procedere al pignoramento di ulteriori beni del debitore, così da evitare altre spese.

2. Pignoramento di beni in esecuzione di una sentenza

Il creditore che sia in possesso di un titolo esecutivo può procedere all’esecuzione forzata sui beni del debitore per ottenere il rimborso del proprio credito.

Prima di poter procedere al pignoramento esecutivo ai sensi del procedimento di esecuzione forzata, il creditore deve poter disporre di un titolo esecutivo nell’ambito del quale il proprio credito venga formalmente riconosciuto come certo, liquido ed esigibile. Potrebbe trattarsi di una decisione giudiziaria o di un’ingiunzione di pagamento, ma anche di un atto autentico, di un lodo arbitrale, di una sentenza straniera con autorità di esecuzione, ecc.

Si ritiene che il titolo esecutivo conferisca il titolo per il rimborso delle spese di esecuzione.

Ingiunzione di pagamento

Il procedimento per il pignoramento di beni in esecuzione di una sentenza viene definito negli Articoli 1499 e seguenti del Codice Giudiziario.

Art. 1499. Qualsiasi pignoramento di beni in esecuzione di una sentenza sarà preceduto da un’ingiunzione di pagamento inoltrata al debitore almeno un giorno prima il pignoramento e contenente, qualora il titolo consista in una decisione giudiziaria, la notifica di tale decisione, in caso non sia stata ancora inoltrata.”

Il pignoramento di beni in esecuzione di una sentenza è pertanto necessariamente preceduto da un’ingiunzione di pagamento. Qualora il giudice approvi l’esecuzione provvisoria del titolo esecutivo ai sensi dell’Articolo 1398 del Codice Giudiziario, l’ingiunzione di pagamento viene in genere associata alla comunicazione della decisione sotto forma di “notifica con ingiunzione di pagamento”. L’ingiunzione ha una validità di dieci anni.

Il debitore ha facoltà di opporsi all’ingiunzione, così da essere in diritto di far valere dinanzi al giudice competente in materia di pignoramenti i propri reclami in materia di eventuali vizi procedurali o di invalidità del titolo. Nessun termine di prescrizione viene associato all’obiezione che non ha effetto sospensivo.

Ordinanza di esecuzione

Pignoramento da parte dei creditori in comune o pignoramento con verifica ed estensione dei beni pignorati

Prima di mettere in atto l’ordinanza di esecuzione, l’ufficiale giudiziario controllerà l’eventuale esistenza di altri procedimenti di pignoramento nel Registro centrale degli avvisi. In tal caso, l’ufficiale giudiziario può decidere di verificare l’elenco dei beni pignorati alla ricerca di eventuali elementi mancanti oppure di estendere l’elenco al fine di includere tali elementi, in conformità alle disposizioni dell’Articolo 1524 del Codice Giudiziario, piuttosto che procedere a un ulteriore pignoramento. In questo modo sarà possibile elevare le elevate spese correlate al pignoramento.

È possibile applicare i due procedimenti previa richiesta di una copia certificata del precedente pignoramento realizzato:

Art. 1524. Ogni creditore opponente e in possesso di un titolo esecutivo, in virtù del quale l’ingiunzione di pagamento è stata notificata, può ottenere copia certificata di un precedente pignoramento realizzato, che non sia stato ancora revocato né contestato per forza di legge, tramite l’intermediazione di un ufficiale giudiziario designato dal creditore stesso. Tale copia certificata verrà rilasciata dall’ufficiale giudiziario che si è occupato del pignoramento, in conformità alle formalità di seguito elencate.

 Il creditore di cui al paragrafo precedente ha facoltà di controllare gli effetti e i beni mobili presenti nell’elenco dei beni pignorati di cui dispone, nonché di procedere al pignoramento dei beni omessi al fine di estendere l’elenco. Qualora la vendita non abbia luogo alla data stabilita, in seguito a tale verifica ed estensione la parte responsabile del pignoramento avrà facoltà, senza formulare alcuna richiesta di surrogazione, di procedere alla vendita tramite l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario nominato dalla stessa a tale scopo.

 Il creditore di cui al primo paragrafo ha inoltre facoltà, e senza bisogno di alcuna azione di surrogazione, di organizzare l’esecuzione forzata del proprio diritto tramite l’intermediazione di un ufficiale giudiziario designato dallo stesso sulla base di una copia certificata del precedente pignoramento, che non sia stato ancora revocato né contestato per forza di legge, tramite un ufficiale giudiziario designato, a condizione che tale pignoramento si sia verificato entro i tre anni precedenti.

 Il verbale di pignoramento mediante verifica ed estensione verrà depositato presso il Registro degli avvisi sotto forma di avviso di pignoramento di cui all’Articolo 1390, §1.

Il pignoramento e, ove appropriato, i pignoramenti mediante verifica ed estensione avranno efficacia fino al momento in cui una revoca non sarà stata autorizzata da tutti i creditori pignoratizi o contrari al pignoramento sulla base di un titolo esecutivo, in virtù del quale sia già stata notificata ingiunzione di pagamento; spetterà al giudice regolare eventuali controversie che potrebbero insorgere.

Il creditore di cui al summenzionato paragrafo 3 è tenuto, nel primo documento in cui viene specificata la data della vendita, sulla base della copia certificata del pignoramento precedente, a comunicare chiaramente al debitore, a pena di nullità, il fatto che il procedimento viene gestito sulla base di un pignoramento precedente che risulta non ancora revocato, né controverso per forza di legge; ha inoltre l’obbligo di notificare la copia certificata fornitagli a tale scopo, a pena di nullità. È necessario che intercorra un termine di almeno un mese tra la notifica dell’avviso di questo primo documento, nel quale viene stabilito il giorno della vendita sulla base della copia certificata di un pignoramento, il cui avviso è stato notificato in precedenza, e la data della vendita. In tal caso, l’ufficiale giudiziario che funge da intermediario inoltra un avviso di pignoramento comune al Registro degli avvisi al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla transazione, ai sensi dell’Articolo 1390 §1. In un simile avviso di pignoramento vengono specificati, oltre alla data del precedente pignoramento, i dettagli del creditore per il pignoramento precedente unitamente a quelli dell’ufficiale giudiziario responsabile del provvedimento.

Gli ufficiali giudiziari che hanno notificato gli avvisi di pignoramento avranno l’obbligo di tenere un registro nel quale le copie certificate emesse ai creditori di cui al paragrafo 3 vengono numerate e archiviate. Tali creditori hanno facoltà di utilizzare la copia certificata in questione solo in applicazione del diritto esecutivo per il quale la copia è stata richiesta.”

Procedimento di pignoramento ordinario

È necessario che intercorra almeno un giorno tra la notifica dell’ingiunzione di pagamento e il pignoramento.

Tale periodo di attesa non è prescritto, a pena di nullità.

Prima di procedere al pignoramento l’ufficiale giudiziario visiterà il domicilio e organizzerà la modalità di accesso all’abitazione. Qualora gli occupanti vietino l’accesso, l’ufficiale giudiziario potrà ricorrere all’intervento di un fabbro e delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, che gli garantiranno tutto il loro sostegno nel caso si trovi in difficoltà. Le autorità chiamate a intervenire non dispongono di potere discrezionale.

L’ufficiale giudiziario ha facoltà di ispezionare tutte le stanze per catalogare i beni mobili, che si limiterà ad osservare perfino senza entrare nella stanza.

Ai sensi dell’Articolo 1501 del Codice Giudiziario, l’ufficiale giudiziario deve essere accompagnato da un testimone maggiorenne, a pena di nullità dell’avviso di pignoramento. Il fabbro o un collega dell’ufficiale giudiziario possono legittimamente svolgere le funzioni di testimone. Durante il pignoramento il creditore non può essere presente, né tanto meno rappresentato.

Dal momento che i creditori sono autorizzati ad appropriarsi dei beni del debitore, il luogo del pignoramento non è di per sé rilevante. L’ufficiale giudiziario ha facoltà di sequestrare, ad esempio, un veicolo in circolazione su strade pubbliche senza problemi.

È inoltre possibile applicare l’ordinanza di esecuzione presso i locali di una terza parte, piuttosto che presso il domicilio del debitore (come specificato all’anagrafe della popolazione); è necessario fare una distinzione tra questo tipo di provvedimento e il sequestro, come pure il pignoramento di beni immateriali quali i crediti. A tal proposito, fare riferimento alla Scheda 4.

Il creditore è tenuto a tale scopo a presentare richiesta al fine di ottenere l’autorizzazione del giudice competente in materia di pignoramenti.

L’ufficiale giudiziario provvede a catalogare con precisione i beni mobili pignorabili da registrare nel relativo verbale.

Il verbale deve includere le menzioni obbligatorie di cui agli Articoli 43 e 1389 del Codice Giudiziario.

Il pignoramento non implica la rimozione dei beni, né tanto meno il trasferimento di proprietà. Se necessario, l’ufficiale giudiziario ha facoltà di porre i sigilli su una cassaforte presa a noleggio. Il luogo, la data e l’ora della vendita verranno stabiliti nel verbale di pignoramento.

Art. 1512. Qualora il pignoramento venga eseguito presso il domicilio del debitore oppure in sua presenza, la copia del verbale verrà direttamente rilasciata a quest’ultimo sul posto, sottoscritta dalle stesse persone che hanno firmato l’originale; in caso di assenza del debitore, la copia gli verrà inoltrata oppure sarà depositata come previsto dagli Articoli 35 e 38; la persona chiamata a intervenire dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’Articolo 1504 controfirmerà il verbale a titolo gratuito.

  Qualora il pignoramento venga eseguito in un luogo diverso dal domicilio del debitore e in sua assenza, la copia del verbale gli verrà notificata; il pignoramento sarà opponibile al suo destinatario solo previa notifica e il termine della vendita decorrerà sempre a partire dal momento della notifica.

In questo modo è possibile garantire che il debitore sia sempre informato in merito al pignoramento e ai beni di cui non può più disporre liberamente e sui frutti o i prodotti dei quali non ha più alcun diritto. Il debitore deve continuare a gestire i beni pignorati con la cura e l’attenzione necessarie. In quest’ottica, i beni devono essere descritti in maniera sufficientemente dettagliata nel verbale (“accurato e circostanziato”).

Qualora l’ufficiale giudiziario non trovi alcun bene sul posto del pignoramento oppure trovi esclusivamente beni di valore minimo, redigerà una constatazione di insolvenza, così da poter sempre contare su un documento in cui sono stati registrati gli obblighi adempiuti.

Il debitore riceverà una copia del verbale di pignoramento o della constatazione di insolvenza. Un avviso di pignoramento verrà inoltrato al Registro centrale degli avvisi entro tre giorni dal pignoramento.

È necessario che intercorra un termine di almeno un mese dalla notifica del verbale di pignoramento prima che si possa procedere alla vendita.

Domande incidentali

Esistono ancora varie forme di ricorso legale che consentono a tutte le parti interessate di far valere i propri reclami durante il processo esecutivo.

Obiezioni da parte di altri creditori

Gli altri creditori hanno facoltà di sollevare obiezioni in merito al pagamento dei proventi ottenuti dal prezzo di vendita in conformità all’Articolo 1515 del Codice Giudiziario.

Nel primo paragrafo dell’Articolo 1628 del Codice Giudiziario si afferma quanto segue:

Nella ripartizione dei proventi è possibile prendere in considerazione solo i crediti non contestati o quelli garantiti da un titolo anche privato, fino a concorrenza degli importi così giustificati.

I creditori titolari di un credito di tale natura hanno facoltà di inviare un reclamo al Registro centrale degli avvisi tramite un ufficiale giudiziario.

Grazie a tale obiezione, il creditore può far valere i propri diritti e adoperarsi per garantire che il proprio credito venga preso in considerazione all’interno di un fascicolo o di un ulteriore pignoramento e nel caso di un procedimento per la ripartizione dei proventi della vendita tra i creditori.

In questo modo, l’esecuzione diventa di carattere collettivo.

Rivendicazione del diritto di proprietà

Il procedimento per stabilire la proprietà dei beni sulla base dell’Articolo 1514 del Codice Giudiziario è già stato descritto in precedenza.

Richiesta di annullamento di una decisione presentata al giudice competente in materia di pignoramenti

Nell’Articolo 1498 del Codice Giudiziario si afferma quanto segue:

In caso di difficoltà nell’esecuzione, qualsiasi parte interessata ha facoltà di presentare ricorso dinanzi al giudice competente in materia di pignoramenti, sebbene l’esercizio di tale azione non abbia effetto sospensivo.

Il giudice competente in materia di pignoramenti ordinerà, ove appropriato, la revoca del pignoramento.

La parte richiedente l’annullamento della decisione deve adire il giudice competente per i pignoramenti mediante atto introduttivo del ricorso. Il giudice competente in materia di pignoramenti ha quindi facoltà di pronunciarsi in merito a:

  • la legittimità dell’esecuzione: l’esistenza e l’esecuzione del titolo esecutivo, l’impignorabilità dei beni, gli abusi del procedimento di pignoramento, ecc.;
  • la regolarità dell’espropriazione: qualsiasi motivo di nullità che potrebbe compromettere il procedimento, in particolare la nullità dell’ingiunzione di pagamento o del pignoramento in seguito ad esempio al mancato rispetto dei requisiti procedurali e temporali necessari;
  • le difficoltà associate alla vendita, ad esempio il luogo e il momento, la pubblicità, ecc.

L’ufficiale giudiziario non deve essere implicato nel procedimento, salvo qualora la sua responsabilità sia in discussione.

La vendita

È necessario che intercorra almeno un mese tra la notifica del verbale di pignoramento e la vendita.

Tale periodo può rivelarsi vantaggioso per entrambe le parti interessate dal procedimento di pignoramento: il debitore potrà sfruttare l’ultima opportunità di liquidare il proprio debito prima dell’espropriazione effettiva, mentre il creditore avrà la possibilità di promuovere a sufficienza la vendita prima della data stabilita.

Vendita mediante trattativa privata

Dal 1993 il debitore è autorizzato a prendere l’iniziativa di vendere i propri beni mediante contratti per trattativa privata ai familiari o agli amici per poi liquidare i creditori prelevando le relative somme sul ricavato (Articolo 1526 bis del Codice Giudiziario).

Si tratta di un espediente per umanizzare il diritto che disciplina i provvedimenti di pignoramento grazie al quale il debitore ha la possibilità di organizzare per familiari o amici la vendita dei beni pignorati in modo tale da limitare le spese.

A tale scopo, il debitore deve, entro dieci giorni dalla notifica del verbale di pignoramento, presentare una richiesta all’ufficiale giudiziario, che giudicherà se la proposta è soddisfacente o meno. Tale limite di tempo è stato stabilito a pena di nullità. La proposta avanzata dal debitore pignorato non è soggetta ad alcun requisito formale, ma deve comunque essere sufficientemente dettagliata.

L’ufficiale giudiziario avrà facoltà di rifiutare la proposta del debitore qualora i probabili proventi non siano proporzionali all’entità del debito. In caso di controversia relativa all’applicazione della presente condizione, il creditore può sempre rivolgersi al giudice competente in materia di pignoramenti per evitare la vendita pubblica. Tale obiezione non ha effetto sospensivo.

Una volta accettata l’offerta, il prezzo di acquisto deve essere pagato entro otto giorni.

Vendita giudiziaria

Qualora non sia possibile vendere mediante trattativa privata e il debito non posso essere onorato dal debitore pignorato, il creditore potrà procedere alla vendita giudiziaria.

Il ruolo dell’ufficiale giudiziario viene definito nell’Articolo 226 del Codice sulle imposte di registro, ipotecarie e sui diritti di cancelleria:

I mobili, le merci, il legname, i frutti, i raccolti e tutti gli altri beni mobili materiali possono essere venduti in aste pubbliche solo in presenza e per mezzo di un notaio o un ufficiale giudiziario.

Lo Stato, le province, i comuni e le istituzioni pubbliche possono tuttavia organizzare tramite i propri agenti la vendita pubblica dei beni mobili di loro appartenenza.”

Il legislatore ha quindi attribuito un ruolo chiave all’ufficiale giudiziario nell’ambito della coordinazione delle operazioni per la vendita pubblica di beni mobili.

Nel verbale di pignoramento vengono specificati la data, l’ora e il luogo della vendita. Qualora sia necessario fissare una data diversa per la vendita, il debitore dovrà esserne informato mediante notifica di avviso da parte dell’ufficiale giudiziario oppure mediante lettera raccomandata almeno quattro giorni prima della vendita.

La vendita pubblica di beni mobili sarà annunciata mediante affissione di manifesti sul luogo scelto almeno tre giorni prima della vendita. Nel manifesto che sarà inviato anche al debitore verranno riportate le indicazioni relative a data, ora e luogo della vendita. La vendita verrà inoltre pubblicizzata sulla stampa.

In conformità all’Articolo 1522 del Codice Giudiziario, la vendita si svolgerà nel salone per vendite all’asta di ufficiali giudiziari presente nella circoscrizione del luogo di pignoramento. Nel suddetto articolo si stabilisce che in assenza di tale salone, la vendita si svolgerà in una sala in cui si tengono vendite all’incanto (pubbliche).

L’ufficiale giudiziario organizzerà l’asta pubblica dei beni da vendere al maggiore offerente dietro pagamento in contanti. L’ufficiale giudiziario provvederà a redigere un verbale della vendita nel quale riporterà la presenza o meno del debitore e l’elenco degli acquirenti, i prezzi di acquisto e gli articoli venduti.

L’ufficiale giudiziario incasserà gli importi d’acquisto che gli verranno pagati in contanti e dei quali sarà personalmente responsabile. La vendita continuerà fino al momento in cui i proventi saranno sufficienti a rimborsare i crediti detenuti dal creditore pignoratizio, nonché quelli di eventuali creditori che si sono aggiunti a quest’ultimo.