Scheda 2 – L'Ufficiale Giudiziario nel procedimento esecutivo

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In Polonia, l'esecuzione giudiziaria è di competenza di:

  • 1. Tribunali di primo grado, e
  • 2. Ufficiali giudiziari, agenti dell'esecuzione (articolo 758 del Codice di procedura civile).

Le azioni esecutive sono svolte dagli ufficiali giudiziari, agenti dell'esecuzione, con l'eccezione delle funzioni riservate ai tribunali (paragrafo 1 dell'articolo 759 del Codice di procedura civile). Ai sensi di questa disposizione, si presume che gli agenti dell'esecuzione siano competenti per lo svolgimento delle funzioni di esecuzione giudiziaria. Le competenze del tribunale in materia di esecuzione sono limitate ai casi strettamente previsti dalla legge.

L'agente dell'esecuzione

Lo status di agente dell'esecuzione, unitamente ai suoi doveri e alle sue responsabilità, sono specificati nella Legge del 29 agosto 1997 relativa agli agenti dell'esecuzione e all'esecuzione giudiziaria (testo unico n. 167 della Gazzetta ufficiale del 2006, articolo 1191 e successive modifiche).

La Legge disciplina quanto segue:

  • 1. Lo status, le responsabilità e le competenze dell'agente dell'esecuzione (capitolo 1 della Legge)
  • 2. La nomina e la revoca dell'agente dell'esecuzione (capitolo 2 della Legge)
  • 3. I diritti e doveri dell'agente dell'esecuzione (capitolo 3 della Legge)
  • 4. Gli agenti dell'esecuzione tirocinanti e assistenti (capitolo 4 della Legge)
  • 5. I costi degli atti di esecuzione fatturati dagli agenti dell'esecuzione e le norme di funzionamento dell'ufficio dell'ufficiale giudiziario (capitolo 5 della Legge)
  • 6. I costi sostenuti durante l'esecuzione (capitolo 6 della Legge)
  • 7. Gli onorari per l'esecuzione (capitolo 7 della Legge)
  • 8. I compensi degli agenti dell'esecuzione (capitolo 8 della Legge)
  • 9. La supervisione delle funzioni espletate dagli agenti dell'esecuzione (capitolo 9 della Legge)
  • 10. La responsabilità disciplinare (capitolo 10 della Legge)
  • 11. L'organo di autoregolamentazione degli agenti dell'esecuzione (capitolo 11 della Legge)

1. Status dell'agente dell'esecuzione

L'agente dell'esecuzione, ossia l'ufficiale giudiziario, è un funzionario pubblico che fa capo a un tribunale di primo grado (articolo 1 della Legge). Ausiliario di giustizia, l'ufficiale giudiziario (agente dell'esecuzione) svolge le attività relative all'esercizio dell'autorità pubblica nell'ambito di una professione indipendente, sotto il controllo di diverse istituzioni.

2. Obblighi dell'agente dell'esecuzione

Le azioni di esecuzione in materia civile devono essere eseguite esclusivamente da un agente dell'esecuzione, fatte salve le eccezioni previste da altre legislazioni. L'agente dell'esecuzione garantisce inoltre altre funzioni in conformità a disposizioni separate (comma 1 dell'articolo 2 della Legge).

L'agente dell'esecuzione deve adempiere ai propri obblighi personalmente, tranne nei casi previsti dalle disposizioni di legge (comma 2 dell'articolo 2 della Legge).

Nello specifico, gli agenti dell'esecuzione sono incaricati delle seguenti funzioni (comma 3 dell'articolo 2 della Legge):

  • L'esecuzione delle decisioni giudiziarie in caso di crediti pecuniari e non pecuniari e di depositi in garanzia.
  • L'esecuzione di altri titoli esecutivi emessi sulla base di disposizioni diverse e di titoli esecutivi che, ai sensi di tali disposizioni diverse, hanno efficacia esecutiva a prescindere che vi sia stata apposta o meno la formula esecutiva.
  • La stesura di un verbale dei fatti relativi al caso prima dell'inizio del procedimento giudiziario o prima del pronunciamento di una decisione, sia che si tratti di decisione giudiziaria sia di ingiunzione della Procura.

Oltre alle mansioni specificate nel comma 5 dell'articolo 2 della Legge, l'agente dell'esecuzione ha facoltà di:

  • notificare gli atti del tribunale, gli avvisi giudiziari, le opposizioni, i ricorsi e altri atti rilasciando un avviso di ricevimento indicante la data di consegna;
  • esercitare la supervisione ufficiale nelle aste pubbliche volontarie e convalidare l'offerta più bassa o più alta a seconda della richiesta dell'organizzatore dell'asta;
  • verificare l'esistenza e il contenuto di titoli esecutivi emessi nell'ambito di un procedimento elettronico.

L'agente dell'esecuzione è responsabile per l'attuazione di azioni di esecuzione riguardanti crediti pecuniari e non pecuniari, nell'ambito delle procedure di seguito elencate:

  • esecuzione su beni mobili;
  • esecuzione su emolumenti;
  • esecuzione su conti bancari;
  • esecuzione su altri crediti del debitore;
  • esecuzione su beni immobili;
  • esecuzione su frazioni di beni immobili;
  • esecuzione su usufrutto perpetuo;
  • esecuzione su imbarcazioni immatricolate presso il registro marittimo;
  • esecuzione semplificata su beni immobili;
  • esecuzione ai fini dell'annullamento della comproprietà di un immobile;
  • esecuzione ai fini della consegna di beni mobili;
  • esecuzione ai fini della consegna di beni immobili o imbarcazioni ovvero dello sgombero di locali.

Nello svolgimento di un'esecuzione riguardante beni immobili, l'agente dell'esecuzione è competente per l'attuazione dell'esecuzione fino alla chiusura dell'asta.

Supervisione

Nell'attuazione di un'azione di esecuzione, l'agente dell'esecuzione opera sotto la supervisione del Presidente del tribunale cui fa capo e di altri organi (comma 1 dell'articolo 3 della Legge).

Supervisione da parte del Presidente del tribunale cui fa capo l'agente dell'esecuzione

Al Presidente del tribunale cui fa capo l'agente dell'esecuzione compete la supervisione delle attività di quest'ultimo, che includono nella fattispecie:

  • la valutazione della velocità, efficienza e integrità della procedura, verificando che non vi sia ingiustificato ritardo nell'attuazione delle azioni esecutive;
  • la supervisione delle operazioni e della contabilità dell'ufficio dell'agente dell'esecuzione;
  • il controllo dell'etica professionale del suddetto ufficio, ivi inclusi l'assistenza ai clienti e il rispetto dei termini di attuazione delle azioni esecutive, e la verifica della conduzione dell'ufficio ad un livello che garantisca l'integrità della funzione e disponga delle risorse necessarie per operare;
  • la notifica al tribunale della necessità di impartire istruzioni all'agente dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 759 § 2, paragrafo 2, del Codice di procedura civile.

Supervisione del Ministro della Giustizia

Al Ministro della Giustizia compete la supervisione delle attività degli agenti dell'esecuzione e dei loro organi di autoregolamentazione (come il Consiglio Nazionale degli agenti dell'esecuzione). Tale supervisione non può sconfinare negli ambiti di competenza dei tribunali. Il Ministro della Giustizia esercita il proprio controllo sulle attività degli agenti dell'esecuzione per mezzo dei giudici ispettori e, nel settore della supervisione finanziaria, per mezzo di personale autorizzato.

Supervisione del Consiglio Nazionale degli agenti dell'esecuzione

Il Consiglio Nazionale degli agenti dell'esecuzione giudiziaria assicura la supervisione sugli agenti stessi indipendentemente dal controllo esercitato dal Ministro della Giustizia e dai Presidenti dei tribunali.

3. Reclamo nei confronti di un agente dell'esecuzione

L'azione svolta da un agente dell'esecuzione nell'ambito dell'attuazione di un'azione esecutiva può essere oggetto di ricorso presso il tribunale di primo grado, salvo disposizione contraria prevista dalla Legge.

Ciò vale in egual misura quando l'agente dell'esecuzione si astiene dall'attuare l'azione esecutiva. Il tribunale cui l'agente fa capo è competente per la gestione di un reclamo riguardante le azioni (o l'astensione da azioni) da parte di un agente dell'esecuzione (paragrafo 1 dell'articolo 767 del Codice di procedura civile).

I reclami relativi alle azioni di un agente dell'esecuzione che non siano inerenti a procedure esecutive e che, di conseguenza, non siano sottoposti al controllo del Presidente del tribunale, sono di competenza dell'organo di autoregolamentazione degli agenti dell'esecuzione (articolo 6 della Legge).

4. L'ufficio dell'agente dell'esecuzione

Ogni agente dell'esecuzione deve disporre di un proprio ufficio (articolo 5 della Legge).

5. Sigillo ufficiale

L'agente dell'esecuzione deve utilizzare un sigillo ufficiale rotondo, raffigurante l'emblema della Repubblica di Polonia, che indichi la propria funzione, il tribunale di riferimento, il proprio nome e cognome nonché l'indirizzo presso cui ha sede l'ufficio (paragrafo 1 dell'articolo 4 della Legge).

6. Circoscrizione giudiziaria dell'agente dell'esecuzione

La circoscrizione giudiziaria dell'agente dell'esecuzione comprende il territorio di competenza del tribunale di primo grado (paragrafo 1 dell'articolo 7 della Legge).

Il Ministro della Giustizia supervisiona l'aggiornamento dell'elenco degli agenti dell'esecuzione, reso disponibile sul sito web del Ministero della Giustizia e che include informazioni sulle circoscrizioni giudiziarie degli agenti dell'esecuzione, il nome completo degli agenti assegnati a queste circoscrizioni nonché l'indirizzo dei rispettivi uffici.

Il Presidente del tribunale sovrintende all'aggiornamento dell'elenco degli agenti dell'esecuzione che fanno capo al suo tribunale tramite il sito web del tribunale stesso, inserendo i loro nomi completi unitamente agli indirizzi dei rispettivi uffici. Tale elenco inoltre deve essere messo a disposizione del pubblico nella bacheca situata in aula.

Infine, l'elenco degli agenti dell'esecuzione deve essere altresì pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale degli agenti dell'esecuzione: http://komornik.pl/ nonché sul sito web di ciascuna sezione locale della Camera Nazionale degli agenti dell'esecuzione.

7. Diritto di scelta dell'agente dell'esecuzione (articolo 8 della Legge)

L'agente dell'esecuzione deve operare nell'ambito della propria circoscrizione giudiziaria. Nell'ambito di una stessa circoscrizione vi possono essere più agenti dell'esecuzione competenti. L'agente non può rifiutarsi di attuare un'azione di esecuzione o una misura cautelare per la conservazione di un credito quando gli si richieda di farlo nella propria giurisdizione, in conformità a quanto disposto dal Codice di procedura civile.

Tuttavia, un creditore ha diritto di scelta dell'agente dell'esecuzione sul territorio polacco (ad eccezione dei casi che includono l'esecuzione su beni immobili (comma 2 dell'articolo 759 del Codice di procedura civile) e dei casi in cui si applicano le normative relative all'esecuzione su beni immobili).

Una volta scelto, l'agente dell'esecuzione può agire al di fuori della propria circoscrizione giudiziaria.

Al fine di esprimere la sua preferenza per un agente particolare, il creditore deve presentare una dichiarazione scritta in cui attesta il proprio diritto di scelta dell'agente dell'esecuzione al momento della richiesta di avvio di un'azione esecutiva.

L'agente dell'esecuzione selezionato dal creditore non può respingere tale richiesta di avvio dell'azione esecutiva, né la richiesta di misura cautelare per la conservazione del credito o di elaborazione di un atto che rientri nella sua sfera di competenza regolamentare. L'agente dell'esecuzione selezionato dal creditore può tuttavia respingere una richiesta di avvio dell'azione esecutiva ovvero rifiutarsi di dare esecuzione a una decisione di deposito in garanzia o di intraprendere qualsiasi altra azione laddove sussista un ritardo di oltre sei mesi nelle azioni esecutive da attuare. Il ritardo deve essere calcolato dividendo il numero dei casi pendenti nei sei mesi precedenti per il numero medio di nuovi casi al mese nell'arco degli stessi sei mesi precedenti, fatta salva l'esecuzione per il recupero di crediti ricorrenti.

8. Ricusazione di un agente dell'esecuzione (articolo 9 della Legge)

La richiesta di ricusazione dell'agente dell'esecuzione deve essere presentata per iscritto allo stesso agente incaricato dell'azione esecutiva enunciando le motivazioni di tale richiesta. Essa dovrà essere esaminata dal tribunale cui fa capo l'agente dell'esecuzione interessato. Si applicano le medesime disposizioni del Codice di procedura civile sia per la ricusazione di un agente dell'esecuzione sia per la ricusazione di un giudice.

9. Qualifiche degli agenti dell'esecuzione (articolo 10 della Legge)

Per essere nominato agente dell'esecuzione, occorre:

  • essere di nazionalità polacca;
  • godere di tutti i diritti civili;
  • avere una reputazione impeccabile;
  • non avere mai subito condanne penali o fiscali;
  • non essere mai stato indagato per reati penali o fiscali;
  • possedere una laurea in giurisprudenza della Repubblica di Polonia ovvero aver conseguito un diploma di livello universitario in giurisprudenza presso un'università estera riconosciuto in Polonia;
  • essere di sana e robusta costituzione per l'adempimento degli obblighi di agente dell'esecuzione;
  • avere seguito un tirocinio per diventare agente dell'esecuzione;
  • aver superato l'esame di abilitazione per agente dell'esecuzione;
  • aver lavorato come assistente di un agente dell'esecuzione per almeno due anni;
  • avere compiuto 26 anni di età.

Qualsiasi deroga ai punti 8, 9 e 10 è soggetta alle disposizioni della Legge relativa agli agenti dell'esecuzione e all'esecuzione stessa.

10. Nomina

L'agente dell'esecuzione è nominato dal Ministro della Giustizia su istanza dell'interessato (comma 1 dell'articolo 11 della Legge).

11. Gli organi di autoregolamentazione della professione di agente dell'esecuzione

Gli agenti dell'esecuzione devono costituire un proprio meccanismo di autoregolamentazione della professione che includa le seguenti istituzioni:

  • Il Congresso Nazionale degli agenti dell'esecuzione
  • Il Consiglio Nazionale degli agenti dell'esecuzione
  • Le assemblee generali degli ordini (locali) degli agenti dell'esecuzione
  • Gli ordini (locali) degli agenti dell'esecuzione

Il Congresso Nazionale degli agenti dell'esecuzione

La massima autorità del meccanismo di autoregolamentazione degli agenti dell'esecuzione è il Congresso Nazionale degli agenti dell'esecuzione. Il Congresso elegge il presidente del Consiglio Nazionale degli agenti dell'esecuzione e nomina una commissione nazionale di controllo, indicando altresì la propria sede generale. Il Congresso Nazionale degli agenti dell'esecuzione viene convocato per esaminare le risoluzioni vertenti su questioni importanti rispetto agli agenti dell'esecuzione e alle loro condizioni di lavoro.

Il Consiglio Nazionale degli agenti dell'esecuzione

Il Consiglio Nazionale degli agenti dell'esecuzione è l'organo di rappresentanza degli agenti dell'esecuzione. Il Consiglio Nazionale è vincolato alle risoluzioni del Congresso Nazionale degli agenti dell'esecuzione. Le sue attività devono restare entro i limiti del mandato fissato dalle suddette risoluzioni nonché entro i limiti previsti dalla Legge.

Il Consiglio Nazionale degli agenti dell'esecuzione è rappresentato dal Presidente che ne dirige le attività e ne presiede le assemblee. In assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Durante le riunioni, il Consiglio Nazionale degli agenti dell'esecuzione deve attribuire diversi incarichi ai suoi membri e stabilire norme procedurali per lo svolgimento delle proprie attività. Tali risoluzioni devono essere inoltrate al Ministro della Giustizia e ai consigli di tutti gli ordini locali degli agenti dell'esecuzione.

Le risoluzioni adottate dal Consiglio Nazionale devono essere attuate dal Presidente o da suoi membri designati.

I membri del Consiglio Nazionale degli agenti dell'esecuzione devono eleggere i rappresentanti degli ordini durante l'assemblea generale degli ordini degli agenti dell'esecuzione, nel numero di due rappresentanti per ciascun ordine.

Gli ordini degli agenti dell'esecuzione

Un ordine è composto dagli agenti dell'esecuzione con sede nella circoscrizione giudiziaria della Corte d'Appello. La sede principale dell'ordine dovrà situarsi nella città in cui ha sede la Corte d'Appello.

L'adesione all'ordine degli agenti dell'esecuzione avviene di diritto il giorno in cui l'agente acquisisce il diritto di esercitare le attività di cui all'articolo 2 della Legge e giunge a decorrenza nella data di destituzione dell'agente stesso. In tale data, l'agente dell'esecuzione cessa di svolgere le proprie funzioni all'interno degli organi di autoregolamentazione della professione.

Gli organi direttivi dell'ordine sono i seguenti:

  • l'assemblea generale degli agenti dell'esecuzione appartenenti all'ordine;
  • il consiglio dell'ordine;
  • il comitato di controllo.

Il consiglio dell'ordine è l'organo di rappresentanza dell'ordine. Esso opera dalla sede principale dell'ordine e deve includere:

  • 7 rappresentanti, per gli ordini composti da un numero massimo di 100 membri;
  • 9 rappresentanti, per gli ordini composti da un numero superiore a 100 membri;

Il consiglio dell'ordine suddivide tra i suoi membri le proprie funzioni e adotta statuti relativi all'organizzazione. Il consiglio è tenuto a trasmettere le sue decisioni a tutti gli agenti dell'esecuzione iscritti all'ordine, come anche al Consiglio Nazionale degli agenti dell'esecuzione.

Il presidente dell'ordine lo rappresenta, dirige le sue attività e presiede alle riunioni del consiglio.

In Polonia, gli agenti dell'esecuzione sono suddivisi in 11 ordini:

  • l'ordine degli agenti dell'esecuzione di Bialystok
  • l'ordine degli agenti dell'esecuzione di Danzica
  • l'ordine degli agenti dell'esecuzione di Katowice
  • l'ordine degli agenti dell'esecuzione di Cracovia
  • l'ordine degli agenti dell'esecuzione di Lublino
  • l'ordine degli agenti dell'esecuzione di Lodz
  • l'ordine degli agenti dell'esecuzione di Poznan
  • l'ordine degli agenti dell'esecuzione di Rzeszów
  • l'ordine degli agenti dell'esecuzione di Stettino
  • l'ordine degli agenti dell'esecuzione di Varsavia
  • l'ordine degli agenti dell'esecuzione di Breslavia

12. Onorario per l'esecuzione

L'agente dell'esecuzione è tenuto a fatturare i compensi ricevuti per l'attuazione dell'esecuzione così come per ogni altra attività svolta (come disposto dalla Legge).

L'onorario comprende compensi proporzionali e fissi.

I compensi proporzionali

Per l'esecuzione di crediti pecuniari, l'agente dell'esecuzione stabilisce a carico del debitore delle tariffe proporzionali che corrispondono al 15% del valore dei crediti recuperati, che non possono risultare comunque inferiori ad un decimo e superiori a trenta volte la retribuzione media nazionale mensile. Tuttavia, in caso di recupero crediti su conti bancari, stipendi, sussidi sociali o pagamenti effettuati sulla base della normativa in materia di promozione dell'occupazione e delle istituzioni del mercato del lavoro, sussidi di disoccupazione, incentivi, borse di studio e assegni di formazione, l'agente dell'esecuzione stabilisce a carico del debitore un compenso proporzionale corrispondente all'8% del valore del credito recuperato, che non può essere inferiore a un ventesimo e superiore a dieci volte la retribuzione media nazionale mensile (comma 1 dell'articolo 49 della Legge).

Per l'esecuzione di una misura cautelare in garanzia di un credito pecuniario, l'agente dell'esecuzione è autorizzato a prelevare un compenso pari al 2% del valore del credito recuperato, che non può essere inferiore al 3% della retribuzione media nazionale mensile né superiore a cinque volte tale retribuzione. Questi compensi sono a carico del creditore all'atto di presentazione dell'istanza di esecuzione della decisione di garanzia del credito. Laddove non vengano saldati in questa fase, l'agente dell'esecuzione giudiziaria non è tenuto ad eseguire la decisione di garanzia del credito fintantoché tali onorari non vengano corrisposti (comma 1 dell'articolo 45 della Legge).

Compensi fissi

Per l'esecuzione di crediti non pecuniari e di misure cautelari in garanzia di un credito non pecuniario, l'avvio della procedura esecutiva è subordinato al pagamento di compensi fissi da parte del creditore (comma 1 dell'articolo 49a della Legge):

  • rivendicazione di beni mobili - 50% della retribuzione media nazionale mensile (articolo 50 della Legge);
  • rivendicazione della proprietà di un bene immobile e confisca dei beni mobili ivi custoditi. In caso di attività commerciali e industriali, l'onorario viene percepito per ciascuno degli elementi che formano l'azienda - 40% della retribuzione media nazionale mensile (punto 1 del comma 1 dell'articolo 51 della Legge);
  • nomina di un curatore di un bene immobile o di un'azienda - 40% della retribuzione media nazionale mensile (punto 2 del comma 1 dell'articolo 51 della Legge);
  • confisca di beni e sgombero di persone dal locale, prelievi che sono oggetto di importi separati per ciascun elemento - 40% della retribuzione media nazionale mensile (punto 3 del paragrafo 1 dell'articolo 51 della Legge);
  • stesura di un inventario o di qualsiasi altro elenco di beni - 10% della retribuzione media nazionale mensile per ogni ora lavorativa effettuata (articolo 53 della Legge);
  • Inoltre:
  • un compenso fisso pari al 2% della retribuzione media nazionale mensile sarà percepito dall'agente dell'esecuzione a carico del creditore se si rivela necessaria una ricerca sui beni patrimoniali del debitore ai sensi dell'articolo 797(1) del Codice di procedura civile. Qualora i beni del debitore vengano rintracciati, l'agente dell'esecuzione percepirà un compenso fisso pari al 5% del valore stimato dei beni, che non potrà essere superiore al 100% della retribuzione media nazionale mensile. A tali importi sarà sottratto il valore dei compensi pagabili in via anticipata, pari al 2% della retribuzione media nazionale mensile (articolo 53a della Legge);
  • per consentire al creditore il recupero della proprietà di un bene nei casi diversi da quelli finora menzionati all'articolo 51 della Legge, saranno corrisposti compensi fissi pari al 25% della retribuzione media nazionale mensile. Laddove poi si renda necessaria un'azione esecutiva in seguito a violazioni supplementari della proprietà, il compenso sarà aumentato del 100% (articolo 54 della Legge);
  • per l'apposizione o la rimozione di sigilli senza stesura contestuale di un inventario dei beni, verrà corrisposto un compenso fisso pari al 4% della retribuzione media nazionale mensile per ciascun elemento o per altri locali posti sotto sigillo (articolo 55 della Legge);
  • per esecuzioni di natura diversa rispetto alla rivendicazione di beni, la consegna tramite trasferimento del possesso, l'amministrazione, lo sfratto, l'inventario, la messa sotto sigillo e l'esecuzione dei crediti pecuniari, l'importo fisso addebitato sarà pari al 10% della retribuzione media nazionale mensile per ciascuna ora di esecuzione effettuata (articolo 56 della Legge);
  • per qualsiasi azione che coinvolge la polizia, la polizia militare, le autorità esecutive militari, le guardie di frontiera e la sicurezza interna, il compenso fisso sarà pari al 25% della retribuzione media nazionale mensile (articolo 57 della Legge);
  • per la partecipazione agli sforzi volti a superare la resistenza del debitore e per l'esecuzione di una sentenza di arresto del debitore stesso, sarà addebitato un compenso pari al 25% della retribuzione media nazionale mensile. L'esecuzione di una sentenza di incarcerazione è subordinata al pagamento dei compensi da parte del creditore (articolo 58 della Legge).

14. Valore del credito recuperato

Il valore del credito recuperato o della rispettiva garanzia, che è alla base del calcolo degli onorari, comprende oltre al valore del credito principale anche il valore di interessi, costi e altre spese che possono essere recuperati o garantiti alla data di inoltro della richiesta o alla data in cui è stato esteso il campo dell'esecuzione. Per contro, il valore del credito non include né i costi dell'azione di esecuzione in corso né le spese di rappresentanza legale o consulenza giuridica ad essa relative. Nel calcolo del valore del credito recuperato, l'importo deve essere arrotondato ai 10 PLN superiori (articolo 46 della Legge).

15. Spese sostenute durante l'esecuzione

L'agente dell'esecuzione ha diritto al rimborso delle spese da lui sostenute nel corso dell'esecuzione, tuttavia solo entro i limiti prescritti dalla Legge (comma 1 dell'articolo 39 della Legge).

Tali spese sono specificate nel comma 1 dell'articolo 39 della Legge:

  • i compensi per le perizie effettuate;
  • il costo di pubblicazione di informazioni sui periodici;
  • le spese relative ai servizi di trasporto e di stoccaggio e la messa in sicurezza dei beni mobili sequestrati;
  • la retribuzione dei soggetti nominati sulla base di disposizioni distinte per partecipare alle attività di esecuzione;
  • i costi relativi alle attività dell'agente dell'esecuzione, di cui al comma 11 dell'articolo 8 della Legge, effettuate al di fuori della sua circoscrizione giudiziaria;
  • i costi di invio dei fondi per posta o tramite bonifico bancario;
  • i costi per l'ottenimento di informazioni necessarie all'attuazione delle procedure di esecuzione o di garanzia del credito;
  • i costi di consegna della corrispondenza, ad esclusione delle spese di significazione alle parti dell'avviso di avvio dell'azione esecutiva o di costituzione in garanzia di un credito.

16. Anticipo delle spese

Al fine di coprire i costi di cui all'articolo 39 della Legge, l'agente dell'esecuzione può chiedere un anticipo alla parte o ad un altro partecipante al procedimento che abbia richiesto l'esecuzione, essendo tale azione soggetta al pagamento anticipato (comma 1 dell'articolo 40 della Legge).

Il tribunale di primo grado cui fa capo l'agente dell'esecuzione deve fornire i fondi necessari per coprire i costi nei casi in cui le parti siano esentate dal versamento delle spese di giustizia (comma 3 dell'articolo 40 della Legge).

Laddove l'esecuzione risulti inefficace parzialmente o integralmente, i costi sostenuti dall'agente dell'esecuzione e non coperti dall'importo recuperato saranno a carico del creditore (paragrafo 2 dell'articolo 42 della Legge).

17. Responsabilità del debitore in materia di costi di esecuzione

Il debitore è tenuto a versare al creditore i costi di attuazione delle azioni esecutive. Questi costi vengono recuperati contestualmente al recupero del credito. I costi di esecuzione sono stabiliti in base ad una decisione dell'agente dell'esecuzione incaricato dell'esecuzione stessa. Tale decisione può essere impugnata presso il tribunale di primo grado competente per l'agente dell'esecuzione interessato. L'eventuale ricorso può essere presentato sia dalle parti in causa sia dall'agente dell'esecuzione giudiziaria.

18. Carattere vincolante della decisione sulle spese assunta dall'agente incaricato dell'esecuzione

Una decisione valida dell'agente dell'esecuzione relativamente ai costi ha efficacia esecutiva a decorrere dalla sua entrata in vigore, senza che sia necessaria l'apposizione della formula esecutiva (articolo 770(1) del Codice di procedura civile).

19. Esenzione dalle spese di esecuzione

L'esenzione dalle spese di giustizia concessa dal tribunale ad una parte nel corso dell'esame di una causa civile ovvero ad una parte che ne abbia legalmente diritto, si applica anche alla procedura di esecuzione (articolo 771 del Codice di procedura civile).

20. Costi della procedura di esecuzione sostenuti dall'agente dell'esecuzione e norme di gestione del rispettivo ufficio

I costi delle attività connesse all'attuazione di un'azione esecutiva condotta da un agente dell'esecuzione (articolo 34 della legge) includono:

  • le spese per il personale e per il materiale impiegati nell'ambito della procedura di esecuzione;
  • le spese di messa in sicurezza dei beni sequestrati e di protezione personale necessaria, nonché le spese assicurative di responsabilità civile e professionale;
  • le spese di trasporto all'interno della città in cui è situato l'ufficio dell'agente dell'esecuzione e le spese di corrispondenza (ciò non si applica alle spese di corrispondenza di cui al punto 8 del comma 2 dell'articolo 39 della Legge, relative agli esborsi in contanti dovuti alle attività di esecuzione e rimborsabili), le uscite di cassa (escluse le spese per l'invio di denaro via posta o mediante bonifico bancario di cui al punto 6 del comma 2 dell'articolo 39 della Legge, sostenute nell'ambito dell'esecuzione e quindi rimborsabili), il trasporto di beni mobili di piccole dimensioni che non richieda mezzi specializzati;
  • il costo di sottoscrizione all'organo di autoregolamentazione degli agenti dell'esecuzione in base alle disposizioni della Legge;
  • le ulteriori spese necessarie allo svolgimento delle esecuzioni e delle attività previste dalla Legge, laddove non contemplate nell'articolo 39 della Legge (rimborso delle uscite di cassa).

Questi costi sono a carico dell'agente dell'esecuzione attingendo dagli introiti derivanti dai compensi di esecuzione (articolo 3 della Legge).

L'agente dell'esecuzione deve impiegare il personale occorrente al corretto funzionamento dell'ufficio nonché il personale necessario per garantire assistenza e sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'agente dell'esecuzione deve assumere tirocinanti e assistenti.

Il tribunale quale autorità competente per l'esecuzione

1. Competenze del tribunale quale autorità per l'esecuzione

In qualità di autorità per l'esecuzione, il tribunale assolve ai seguenti compiti:

  • emissione delle decisioni relative alla sovrapposizione di competenze in materia di esecuzioni giudiziarie e amministrative (articolo 773 del Codice di procedura civile);
  • esame delle richieste di divulgazione di attività patrimoniali (paragrafo 1 dell'articolo 915 del Codice di procedura civile) ed emissione delle decisioni in materia di divulgazione di tali attività (paragrafo 3 dell'articolo 915 del Codice di procedura civile);
  • emissione delle decisioni relative alla nomina dei curatori giudiziari di beni immobili (paragrafo 2 dell'articolo 931 del Codice di procedura civile);
  • supervisione dell'amministrazione controllata dei beni immobili (articoli 935 e 941 del Codice di procedura civile);
  • emissione delle decisioni relative alle conseguenze della mancata osservanza da parte dell'acquirente dei termini e delle condizioni di pagamento nell'ambito di un'asta (paragrafo 1 dell'articolo 969 del Codice di procedura civile);
  • supervisione alle aste di beni immobili (articolo 972 del Codice di procedura civile);
  • alla chiusura di un'asta, emissione della decisione di approvazione dell'offerta presentata dall'aggiudicatario, unitamente all'emissione della decisione di approvazione dell'acquirente del bene immobile (articolo 989 del Codice di procedura civile);
  • emissione delle decisioni relative alla proprietà di beni immobili (articolo 998 del Codice di procedura civile);
  • redazione delle condizioni di distribuzione tra i creditori della somma ricavata dalla vendita di beni immobili (paragrafo 1 dell'articolo 1023 del Codice di procedura civile);

Si noti che nel corso di un'esecuzione che abbia per oggetto un bene immobile, il tribunale dirige l'azione esecutiva dopo la chiusura dell'asta da parte dell'agente dell'esecuzione.

  • direzione dell'esecuzione da parte di terzi a spese del debitore (articolo 1049 del Codice di procedura civile);
  • direzione dell'esecuzione per atti che non rendono possibile l'esecuzione da parte di terzi a spese del debitore (articolo 1050 del Codice di procedura civile);
  • direzione dell'esecuzione in merito all'obbligo di astenersi dal compiere determinate azioni ovvero all'obbligo di non ingerenza nelle attività del creditore (articolo 1051 del Codice di procedura civile);
  • attuazione delle esecuzioni tramite amministrazione controllata (articoli dal 1064(1) al 1064(13) del Codice di procedura civile);
  • attuazione delle esecuzioni tramite realizzazione di un esercizio o azienda agricola (articoli dal 1064 (14) al 1064 (23) del Codice di procedura civile).

È inoltre competenza del tribunale:

  • la nomina di un amministratore provvisorio in vista della nomina di un rappresentante legale del debitore privato con capacità giuridica di prendere parte ad una causa civile (paragrafo 1 dell'articolo 818 del Codice di procedura civile);
  • la nomina di un amministratore, su richiesta del creditore, nel caso in cui gli eredi del debitore non abbiano preso possesso della successione dei beni o risultino sconosciuti e nel caso in cui la successione non sia gestita da un amministratore (paragrafo 2 dell'articolo 819 del Codice di procedura civile);
  • la nomina di un curatore o un amministratore ovvero la disposizione della vendita dei diritti, previo sequestro del credito necessario all'esercizio dei diritti del debitore o del creditore (paragrafo 1 dell'articolo 908 del Codice di procedura civile);
  • la nomina di un fiduciario in sostituzione di un soggetto assente (articolo 928 del Codice di procedura civile);
  • l'emissione di decisioni in materia di deposito in garanzia (articolo 807 del Codice di procedura civile).

Le funzioni di cui sopra rientrano nelle competenze del tribunale di primo grado.

Le attività di esecuzione sono svolte dal Tribunale regionale solo in circostanze eccezionali strettamente previste per legge.

In aggiunta alle azioni esecutive specificate nei disposti del Codice di procedura civile, è competenza del tribunale:

La supervisione delle attività dell'agente dell'esecuzione mediante:

  • rilascio di istruzioni d'ufficio agli agenti dell'esecuzione onde garantire la corretta attuazione dell'esecuzione (paragrafo 2 dell'articolo 759 del Codice di procedura civile);
  • rimozione di irregolarità apparenti (paragrafo 2 dell'articolo 759 del Codice di procedura civile);
  • intervento in istanze di ricorso riguardanti le azioni degli agenti dell'esecuzione (articolo 767 del Codice di procedura civile).

Costi delle azioni intraprese dal tribunale

I costi delle azioni intraprese dal tribunale sono regolate:

  • dalla Legge del 28 luglio 2005 relativa alle spese di giustizia in materia civile (Gazzetta Ufficiale n. 167, articolo 1398), testo unico delle 27 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 90, articolo 594)
  • dalla normativa pubblicata dal Ministero della Giustizia il 31 gennaio 2006 in materia di modalità per il pagamento delle spese di giustizia in ambito civile (Gazzetta Ufficiale n. 27, articolo 199).