Scheda 2 – L'Ufficiale Giudiziario nel procedimento esecutivo

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Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, il codice civile tedesco (ZPO) distingue tra esecuzione forzata in materia di credito pecuniario (articoli da 803 a 882a) ed esecuzione forzata in ordine alla consegna di beni e alla condanna all'obbligo di fare o di non fare (articoli da 883 a 898). Tale distinzione è preceduta da alcune regole generali (articoli da 704 a 802).

In conformità agli articoli da 803 a 871, il Codice civile distingue l'esecuzione forzata tra ambito mobiliare (articoli 803-863) e ambito immobiliare (articoli 864-871). Tale differenziazione è motivata dal fatto che nei suddetti ambiti l'esecuzione viene svolta in forma diversa.

Pertanto, rispetto all'esecuzione forzata occorre non soltanto distinguere in base ai beni oggetto dell'esecuzione, occorre altresì tenere conto delle autorità competenti per l'esecuzione.

Ne consegue che non vi sia un'unica autorità competente per l'attuazione delle diverse azioni esecutive. Sono competenti i seguenti organi:

  • l'ufficiale giudiziario (articolo 753 I)
  • il tribunale incaricato dell'esecuzione (articolo 764)
  • il tribunale adito per l'istanza (articoli 887, 888, 890)
  • l'ufficio del catasto (articolo 867 I)

L'ufficiale giudiziario è essenzialmente competente in materia di pignoramento di beni mobili (articoli da 808 a 827) e di consegna di cose (articoli 883-885).

Al tribunale incaricato dell'esecuzione competono le esecuzioni forzate di crediti pecuniari in ambito immobiliare (amministrazione provvisoria e vendita forzata all'asta, articoli da 857 a 860), ad eccezione della iscrizione di garanzie ipotecarie per le quali ha competenza esclusiva l'ufficio del catasto.

Il tribunale adito per l'istanza è competente per l'esecuzione di un obbligo di fare e di non fare (autorizzazione al creditore di far valere le proprie pretese creditizie, che può consistere in un obbligo di fare a carico del debitore, nella dichiarazione di intenti, in una sanzione pecuniaria (Zwangsgeld) o in una pena detentiva (Zwangshaft)).

L'ufficiale giudiziario

L'ufficiale giudiziario è competente essenzialmente in materia di sequestro di beni materiali (pignoramento e vendita). Nell'ambito del diritto tedesco, l'ufficiale giudiziario è un funzionario incaricato delle procedure di significazione, ingiunzione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 154 della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario (GVG).

Come sopra menzionato, la competenza dell'ufficiale giudiziario non si limita esclusivamente all'esecuzione forzata in materia di beni mobili e di consegna di cose; egli raccoglie altresì dichiarazioni giurate (eidesstaatliche Versicherung) (articolo 899). Ciò spiega perché il Codice civile contenga fin dall'inizio, nel capitolo " Disposizioni comuni ", le regole generali in merito ai doveri degli ufficiali giudiziari.

1. Lo status giuridico degli ufficiali giudiziari

Articolo 753 Esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario:

" (1) L'esecuzione forzata è spettanza degli ufficiali giudiziari, laddove non di competenza del tribunale, i quali devono eseguirla per conto del creditore.

(2) Nell'ambito della sua istanza di esecuzione forzata, il creditore può sollecitare l'intervento del catasto. L'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione da parte del catasto è considerato mandatario del creditore (...). "

Ai sensi del presente articolo, l'ufficiale giudiziario ha competenza generale in materia di esecuzione forzata allorquando l'esecuzione non venga attribuita al tribunale.

In taluni casi, l'ufficiale giudiziario è interdetto dall'esercizio delle proprie funzioni. L'articolo 155 GVG elenca tassativamente tali casi:

Articolo 155:

" Ai sensi di legge l'ufficiale giudiziario è interdetto dall'esercizio del proprio ministero:

I. nelle cause civili:

1. qualora egli stesso sia parte o rappresenti legalmente una parte ovvero sussista comunione con una delle parti ovvero sia co-debitore con una delle parti ovvero sia tenuto a riparare al danno arrecato da una delle parti;

2. qualora il coniuge o il partner sia una parte in causa, anche laddove il rapporto coniugale sia stato sciolto o la convivenza sia cessata;

3. qualora riguardi una persona con la quale ha un legame di parentela o con cui sia legato in linea diretta, o con cui abbia un legame di parentela fino al terzo grado in linea collaterale o con cui sia legato fino al secondo grado.

II. in ambito penale:

1. qualora sia egli stesso vittima dell'infrazione;

2. qualora sia o sia stato coniuge o partner dell'imputato o della vittima;

3. qualora abbia un legame di parentela diretto o indiretto come descritto al punto I 3. "

L'ufficiale giudiziario non può tuttavia essere ricusato a causa di legittimo sospetto.

Articolo 154:

" La situazione statutaria e normativa dei funzionari (ufficiali giudiziari) incaricati della significazione, ingiunzione ed esecuzione presso la Corte federale di Giustizia è determinata dal Ministro federale della Giustizia e a livello dei Tribunali di primo grado dall'amministrazione giudiziaria interna di ciascun Land. "

Occorre evidenziare che gli ufficiali giudiziari non sono da confondersi con i funzionari incaricati di far eseguire una decisione (Vollziehungsbeamte / Vollstreckungsbeamte). Questi ultimi recuperano i crediti per conto di un'autorità amministrativa (ad esempio, lo Stato federale, il Comune, il Tesoro), emettono atti ufficiali e sono tenuti all'osservanza di una direttiva. Pertanto ogni amministrazione pubblica può ricorrere a funzionari incaricati per l'esecuzione di una decisione e procedere in tal modo all'esecuzione forzata.

Contrariamente a tali funzionari, gli ufficiali giudiziari sono autorità indipendenti incaricate dell'esecuzione, sono soggetti soltanto alla legge e operano esclusivamente sotto la propria responsabilità. Ciò significa che le loro decisioni sono sottoposte al controllo del solo tribunale incaricato dell'esecuzione.

2. L'autorità di controllo degli ufficiali giudiziari

Come indicato sopra, l'ufficiale giudiziario rappresenta un'autorità indipendente incaricata dell'esecuzione. Egli fa dunque parte del Tribunale cantonale e gli sono conferiti poteri di pubblica autorità. Questo provoca uno sconfinamento costante in quelli che sono i diritti fondamentali del debitore. Per questo l'autorità competente per l'esecuzione non può che essere di natura statale.

Gli ufficiali giudiziari sono sotto tutela professionale del giudice del tribunale cantonale preposto alla loro vigilanza. Malgrado ciò, essi non possono ricevere istruzioni particolari dai loro superiori in linea gerarchica.

Ai sensi dell'articolo 766 il tribunale incaricato dell'esecuzione si pronuncia in merito a " domande, contestazioni, ricorsi vertenti sullo svolgimento dell'esecuzione ovvero la procedura che deve essere seguita dall'ufficiale giudiziario. "

3. L'inadempimento degli obblighi

Stante la competenza dell'ufficiale giudiziario nell'esecuzione delle decisioni di autorità pubblica, egli esercita poteri di funzione pubblica. L'inadempimento degli obblighi inerenti la sua funzione pubblica rientra tra le responsabilità dello Stato, a norma dell'articolo 34 della Legge Fondamentale tedesca e dell'articolo 839 del Codice civile tedesco (" Responsabilità nell'ambito di una violazione agli obblighi nell'esercizio delle proprie funzioni ").

Progetto di riforma della professione di ufficiale giudiziario

Il 24 marzo 2010, il Bundesrat ha depositato un progetto di riforma relativo alla professione di ufficiale giudiziario (BT-Drucks 1/1225).

In futuro, l'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario non dovrà più essere espletato da funzionari, bensì da imprenditori privati, che svolgano una sorta di " prestazione professionale " supervisionata dallo Stato.

Tale progetto di riforma prevede che il creditore abbia facoltà di scelta tra i vari professionisti in un regime di concorrenza.

L'emendamento della Legge fondamentale è alla base di una riforma di tale portata. Al fine di raggiungere questo obiettivo, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti del Bundestag. I partiti dell'opposizione hanno già espresso la loro contrarietà a votare il suddetto emendamento. Pertanto, l'ottenimento di un voto di maggioranza in proposito risulta alquanto inverosimile. Risulta quindi altrettanto improbabile la realizzazione di questo disegno di legge nel prossimo futuro.

Attualmente, la Camera Nazionale degli ufficiali giudiziari in Germania è alla ricerca di riforme attuabili nell'ambito del sistema vigente, vale a dire il sistema che prevede lo status di funzionario per l'ufficiale giudiziario. Al centro di tali sforzi si trova innanzitutto il trasferimento di competenze nell'ambito del sequestro di crediti. Le suddette riforme assumono un carattere di urgenza per garantire l'esito positivo della procedura di esecuzione forzata.

Legge sulla riforma dell'istruzione di casi in materia di esecuzione forzata del 29 luglio 2009 (BGBL.2009 I,2258ff)

Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 e, in forza di essa, gli ufficiali giudiziari si vedranno trasferite competenze più estese. È posta sotto particolare attenzione l'indagine del patrimonio del debitore, laddove egli si rifiuti di fornire le informazioni richieste. In questi casi, sarà possibile ottenere informazioni sui conti bancari e ragguagli riguardanti i proprietari di veicoli.

Parimenti, la richiesta di informazioni sui beni del debitore sarà effettuata sin dall'inizio del procedimento esecutivo. La gestione del registro dei debitori e l'emissione delle relative copie sarà curata dagli ufficiali giudiziari.

Il tribunale competente per l'esecuzione

Il tribunale competente per l'esecuzione è responsabile per l'esecuzione forzata di crediti pecuniari in materia immobiliare (amministrazione provvisoria e vendita forzata all'asta), così come in materia di beni mobili (sequestro di crediti (Forderungpfändung), diritto di restituzione (Herausgabeansprüche), diritti altri).

Articolo 764 Tribunale competente per l'esecuzione:

(1) L'istanza di esecuzione forzata presentata ai tribunali e il loro intervento nell'ambito di tali esecuzioni rientrano nella giurisdizione dei tribunali cantonali, in quanto competenti per l'esecuzione.

(2) Il tribunale competente per l'esecuzione, laddove la legge non preveda la designazione di un tribunale cantonale diverso, è il tribunale nella cui giurisdizione si attua o si attuerà l'esecuzione forzata (...). "

A norma dell'articolo 764, il tribunale competente per l'esecuzione è il tribunale cantonale nella cui giurisdizione si attua o si attuerà l'esecuzione forzata.

L'articolo 828 regola l'attribuzione delle competenze dei tribunali incaricati dell'esecuzione. Rientra pertanto tra le competenze di tali tribunali l'esecuzione forzata in virtù di un'istanza di restituzione (Forderung) e di altri diritti patrimoniali. Il tribunale cantonale, in quanto incaricato dell'esecuzione, è competente per le istanze di restituzione (articolo 930).

Parimenti all'ufficiale giudiziario, il tribunale incaricato dell'esecuzione detiene inoltre poteri diversi da quelli enunciati negli articoli da 828 a 863. In merito a ciò, gli articoli 764 e 765 contengono delle norme fondamentali.

Articolo 828 II:

È competente il tribunale cantonale, in quanto tribunale incaricato dell'esecuzione, nella cui circoscrizione il debitore ha eletto domicilio o residenza, ovvero il tribunale cantonale presso cui è stato principiato il procedimento avverso il debitore, ai sensi dell'articolo 23. "

La competenza territoriale segue le disposizioni della Competenza territoriale generale (articoli da 13 a 19a ZPO).

Relativamente ai beni immobili, e nel caso specifico dell'iscrizione di una garanzia ipotecaria, è competente l'ufficio del catasto (cfr. Punto IV). Sono escluse tuttavia l'amministrazione provvisoria e la vendita forzata all'asta, che risultano nuovamente di competenza esclusiva del tribunale incaricato dell'esecuzione (articolo 1 I ZVG): " Relativamente alla vendita forzata all'asta e all'amministrazione provvisoria di un bene immobile, la competenza torna al tribunale cantonale, in quanto tribunale incaricato dell'esecuzione, nella cui giurisdizione è ubicato il bene. "

Il tribunale adito in primo grado (articoli 887, 888, 890) (das Prozessgericht des ersten Rechtszuges)

Il tribunale adito in primo grado è competente per l'esecuzione forzata di titoli esecutivi che obbligano il debitore a fare, a tollerare o a non fare determinate azioni. Il tribunale adito in primo grado è il tribunale competente in prima istanza nella fase giudiziale. Si tratta ossia del tribunale che ha emanato il giudizio cui occorre dare esecuzione.

Il tribunale adito in primo grado è altresì competente in materia di obblighi cui deve adempiere personalmente il debitore (unvertretbare Handlungen) e in materia di obblighi che possono essere adempiuti tramite intermediazione di terzi (vertretbare Handlungen):

1. Obblighi che possono essere adempiuti tramite intermediazione di una parte che non sia il debitore

Articolo 887 ZPO

Articolo 887:

" (1) Qualora il debitore non adempia ai propri obblighi di fare che possono essere ugualmente adempiuti da terzi, il creditore è autorizzato dal tribunale di primo grado a ottenere l'adempimento al suddetto obbligo a carico del debitore.

(2) Il creditore può contestualmente richiedere che il debitore sia condannato al pagamento anticipato delle spese, fatte salve eventuali spese aggiuntive cagionate dall'adempimento di tale obbligo.

(3) Le norme summenzionate non sono applicabili all'esecuzione forzata in materia di restituzione di beni. "

A norma dell'articolo 887, il giudice può autorizzare il creditore a ottenere l'adempimento da parte di terzi degli obblighi del debitore, seppur a spese di quest'ultimo. Il tribunale di competenza è dunque il tribunale adito in primo grado (articolo 887 I).

La procedura di esecuzione forzata

Articolo 891 1° capoverso:

Le decisioni emanate ai sensi degli articoli da 887 a 890 assumono la forma di decisioni giudiziarie (Beschluss). "

Il tribunale emette pertanto una decisione giudiziaria, pronunciata senza dibattimento orale ed esclusivamente sulla base di documentazione scritta (o successivamente a un dibattimento orale facoltativo), che sentenzia su una questione di procedura particolare. Il debitore deve tuttavia essere ascoltato prima che tale decisione venga pronunciata (articolo 891 2° capoverso).

Trattandosi di un obbligo che può essere adempiuto anche da terzi, l'istanza del creditore può essere respinta o accolta dal tribunale. In quest'ultimo caso, il creditore può ottenere l'adempimento del suddetto obbligo da parte di terzi a spese del debitore. Il creditore può contestualmente richiedere che il debitore sia condannato al pagamento anticipato delle spese (articolo 887 II).

A norma dell'articolo 892, il creditore ha facoltà di appellarsi ad un ufficiale giudiziario, laddove il debitore si opponga all'attuazione dell'azione esecutiva, ossia laddove il debitore non adempia al proprio obbligo di tollerare (Duldungspflicht).

Iter del ricorso

A norma dell'articolo 793, è ammesso il ricorso immediato (sofortige Beschwerde) contro le decisioni che dispongono un'esecuzione forzata e pronunciate senza dibattimento orale. La possibilità di ricorso immediato è ammessa sia per il debitore che per il creditore.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 892, stando alla facoltà del creditore di appellarsi a un ufficiale giudiziario, sia il creditore che il debitore possono sollevare un'eccezione basata su un vizio formale di procedura (Vollstreckungserinnerung).

2. Obblighi cui il debitore deve adempiere personalmente

Articolo 888 ZPO

Articolo 888 Obblighi cui il debitore deve adempiere personalmente:

(1) Laddove un obbligo di fare non possa essere adempiuto da terzi, e laddove il suo adempimento dipenda unicamente dalla volontà del debitore (...) il debitore può essere costretto all'esecuzione in forza di una sanzione pecuniaria o, laddove l'importo non sia recuperabile, in forza di una pena detentiva (...). La sanzione pecuniaria non può superare i 25.000 Euro (...). "

Se non si tratta di casi vertenti su un obbligo di fare che possa essere adempiuto da terzi, l'esecuzione forzata non viene attuata d'ufficio per il tramite di una terza persona (Ersatzvornahme), bensì mediante mezzi di coercizione (sanzione pecuniaria (Zwangsgeld) o pena detentiva (Zwangshaft)).

Occorre sottolineare che l'esecuzione forzata può essere attuata nei soli casi in cui l'obbligo di fare dipenda esclusivamente dalla volontà del debitore. Ciò significa che l'esecuzione forzata non è attuabile se l'obbligo di fare richiede, ad esempio, conoscenze tecniche specifiche che il debitore non possiede (l'onere della prova spetta al debitore).

L'articolo 888 III esclude dall'applicazione l'esecuzione di una prestazione d'opera nell'ambito di un contratto di lavoro.

Attuazione dell'esecuzione

" Il debitore deve essere ascoltato prima del pronunciamento della decisione " (articolo 891 2° capoverso). In questa circostanza, il tribunale adito in primo grado pronuncia una sentenza di sanzione o di pena detentiva (articolo 888 I), non fornendo al debitore alcuna informazione preventiva sui mezzi da impiegare (articolo 888 II).

3. Esecuzione forzata dell'obbligo di non fare o di tollerare

A norma dell'articolo 890 I, il tribunale adito in primo grado dispone una sanzione pecuniaria (Ordnungsgeld) (non superiore a 250.000 Euro) o una pena detentiva (Ordnungshaft).

Anche in questi casi, il creditore può sollecitare l'intervento di un ufficiale giudiziario (articolo 892), qualora il debitore non adempia al proprio obbligo di tollerare.

La questione riguarda il significato della nozione di obbligo di non fare. Ciò può indicare, ad esempio, un titolo esecutivo che preveda un obbligo di non fare, mentre il debitore di fatto potrebbe agire.

L'obbligo di tollerare è una variante dell'obbligo di non fare. In questo caso, il debitore è ugualmente obbligato a non fare, nel senso che è tenuto a "tollerare" il comportamento di un terzo.

A norma dell'articolo 890 II, l'attuazione dell'azione esecutiva deve essere preceduta da una comminatoria (Androhung) indirizzata al debitore e indicante le procedure esecutive disposte nei suoi confronti.

Il tribunale, a sua discrezione, decide se disporre una sanzione pecuniaria o la reclusione, il che spiega la ragione per cui non occorre che il creditore formuli una richiesta in tal senso. La sanzione pecuniaria o la pena detentiva vengono eseguite d'ufficio.

Precisazioni terminologiche

I mezzi sanzionatori che permettono di ristabilire l'" ordine " (Ordnungsmittel): tali mezzi sono volti a mantenere l'ordine nei tribunali e a garantire in generale il corretto svolgimento delle procedure. L'articolo 890 attribuisce un significato speciale a questi mezzi. Ai sensi di detto articolo, i mezzi sanzionatori permettono il completamento delle procedure civili di esecuzione in cui il debitore sia soggetto ad obbligo di non fare o ad obbligo di tollerare.

Se il debitore non riconosce il proprio obbligo malgrado l'"avvertimento" (Androhung) relativo a un provvedimento sanzionatorio, il tribunale può condannarlo a una sanzione pecuniaria (Ordnungsgeld) o a una pena detentiva (Ordnungshaft).

L'esecuzione viene attuata d'ufficio.

Occorre non confondere i mezzi sanzionatori con i mezzi di coercizione (Zwangsmittel). Di fatto, ai sensi dell'articolo 888, la sanzione pecuniaria (Zwangsgeld) e la pena detentiva (Zwangshaft) hanno lo scopo di ottenere l'adempimento di un obbligo cui il solo debitore può adempiere ma che quest'ultimo rifiuta di adempiere.

4. Dichiarazione di intenti

Articolo 894 La finzione giuridica della dichiarazione di intenti:

Se il debitore è condannato all'obbligo di dichiarare la propria volontà, tale volontà è da intendersi come dichiarata quando la sentenza acquisisce efficacia di giudicato. Se la dichiarazione di intenti dipende da una controparte, essa avrà efficacia all'emissione della copia originale del giudizio, ai sensi degli articoli 726 e 730. "

L'articolo 894 regola la dichiarazione di intenti in modo semplice e conciso. La dichiarazione è da intendersi come dichiarata non appena la decisione acquisisce efficacia di giudicato. Come già espresso nel titolo dell'articolo 894, si tratta di una finzione giuridica.

L'articolo 894 si applica esclusivamente alle decisioni (o sentenze (Beschluss)) che abbiano già acquisito efficacia di giudicato. Ne deriva, ad esempio, che le transazioni non ancora passate in giudicato possano contenere solo obblighi ma non dichiarazioni di intenti. In questo caso il debitore è tenuto a procedere ai sensi dell'articolo 888.

L'ufficio del catasto (Grundbuchamt)

L'ufficio del catasto è un ente pubblico depositario del Registro catastale. Ai sensi dell'articolo 1 I della Legge tedesca relativa alla gestione dei registri catastali e alla pubblicità fondiaria (GBO), i registri catastali sono conservati presso i tribunali cantonali (gli uffici del catasto).

In conformità all'articolo 866, l'esecuzione forzata in materia di beni fondiari si effettua mediante iscrizione di una garanzia ipotecaria per crediti pecuniari superiori a 750 Euro (articolo 866 III). L'ipoteca viene iscritta presso il catasto su istanza del creditore (articolo 867). In materia catastale, è competente il funzionario amministrativo incaricato di alcune funzioni di ordine giurisdizionale (Rechtspfleger) (articolo 3 n. 1h RPflG).

Successivamente all'iscrizione dell'ipoteca, trovano applicazione le prescrizioni del Codice civile tedesco (BGB) (articolo 1184 e succ.). Occorre sottolineare che l'iscrizione ipotecaria non esaurisce la procedura di esecuzione forzata. È facoltà del creditore richiedere la vendita all'asta o l'amministrazione provvisoria per ottenere in tal modo la liquidazione dei beni. Il debitore può opporsi all'istanza di esecuzione del creditore (articolo 767 Ricorso del debitore in opposizione ad un'esecuzione forzata in virtù di eccezioni di merito - Vollstreckungsbawehrklage).

Azioni esecutive

Organo esecutivo

Sanzione pecuniaria

In ambito immobiliare

  • Garanzia ipotecaria articolo 867
  • Amministrazione provvisoria articolo 869 ZVG
  • Vendita forzata all'asta articolo 869 ZVG

Preposto al catasto
o al tribunale competente per l'esecuzione

In ambito mobiliare

In materia di beni materiali articoli 808-827

Ufficiale giudiziario

Sulla rivendicazione altri diritti articoli 828-863

  • Rivendicazione articoli 828-845, 850-856
  • Istanza di restituzione articoli 846-849
  • Altri diritti articoli 857-860

Tribunale competente
per l'esecuzione

Altri crediti
(Obbligo di fare o di non fare)

Obbligo di fare cui può adempiere un terzo

Consegna di cose

Beni mobili articolo 883 s. ZPO

Ufficiale giudiziario

Proprietà fondiaria articolo 885 ZPO

Ufficiale giudiziario

Altri obblighi di fare

Autorizzazione del creditore a far adempiere l'obbligo a carico del debitore articolo 887 ZPO

Tribunale adito
in primo grado

Obbligo cui può adempiere il solo debitore

Dichiarazione di intenti articoli 894-898 ZPO

Tribunale adito
in primo grado

Altri obblighi di fare articolo 888 ZPO
(sanzione o pena detentiva)

Tribunale adito
in primo grado