Scheda 3 – I procedimento di beni mobili materiali (Professionale Scheda)

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In questo scheda:

Legislazione che disciplina l'esecuzione forzata su beni mobili

L'esecuzione forzata su beni mobili è disciplinata dagli Articoli 844 - 879 del Codice di procedura civile. Le disposizioni in materia di esecuzione forzata su beni mobili si applicano rispettivamente all'esecuzione su animali, salvo se in deroga alle disposizioni previste dalla legge sulla protezione degli animali (Articolo 844 [1] del Codice di procedura civile).

Il concetto di "bene mobile"

Il Codice di procedura civile polacco non definisce il concetto di "bene mobile". L'articolo 46 comma 1 del Codice di procedura civile definisce i beni immobili, nella fattispecie:

  • 1. terreni
  • 2. edifici connessi in modo permanente a terreni
  • 3. parti di detti edifici, se considerati beni separati rispetto al terreno in forza di legislazione specifica.

Tutto ciò che non è inteso come bene immobile o parte integrante di un bene immobile è da considerarsi bene mobile.

Non sono considerati beni mobili:

  • 1. liquidi e gas in stato libero (acqua, aria) - se racchiusi in contenitori stagni, rientrano tra i beni mobili
  • 2. depositi minerari non estratti - successivamente all'estrazione, tali minerali rientrano tra i beni mobili
  • 3. animali selvatici allo stato brado (uccelli, mammiferi acquatici e terrestri) - se addomesticati, rientrano tra i beni mobili
  • 4. proprietà personali come specificato nell'Articolo 23 del Codice di procedura civile
  • 5. beni soggetti a diritti d'autore (opere letterarie, scientifiche, artistiche)
  • 6. marchi registrati
  • 7. energia (nelle sue varie forme: nucleare, elettrica)
  • 8. beni specificati dal diritto sulla proprietà industriale, come progetti industriali e invenzioni.

Esecuzione forzata su beni mobili

1. Giurisdizione dell'ufficiale giudiziario nell'esecuzione forzata di beni mobili

L'esecuzione forzata su beni mobili è di competenza dell'ufficiale giudiziario del tribunale in cui è ubicato il bene mobile, salvo se il creditore si avvale del diritto di scelta dell'ufficiale giudiziario. Tale diritto consente al creditore di scegliere l'ufficiale giudiziario per l'attuazione della misura esecutiva all'esterno della giurisdizione locale, in conformità e nei limiti preposti dall'Articolo 8 della Legge sugli ufficiali giudiziari e l'esecuzione.

2. Pignoramento di beni mobili

L'ufficiale giudiziario principia l'esecuzione forzata su beni mobili mediante pignoramento dei beni stessi.

I beni mobili dei debitori che sono soggetti a pignoramento sono:

  • 1. in possesso del debitore,
  • 2. o in possesso del creditore pignorante,
  • 3. in possesso di una terza parte, solo se:
  • a. la terza parte acconsente al pignoramento
  • b. o riconosce che i beni sono di proprietà del debitore
  • c. e nei casi previsti dalla legge.

Laddove la misura esecutiva interessi un obbligo di mantenimento, l'ufficiale giudiziario può pignorare i beni mobili in possesso di una persona residente con il debitore, senza il consenso di detta persona, salvo se la persona dimostra di essere proprietaria dei beni in questione.

Si potranno pignorare i soli beni mobili necessari per liquidare il credito e i costi della misura esecutiva.

3. Esecuzione forzata su una parte proporzionale del bene mobile

L'esecuzione forzata su una parte proporzionale del bene mobile di proprietà congiunta di più persone deve essere attuata secondo le modalità prescritte per l'esecuzione forzata su beni mobili, a patto che sia soggetta alla vendita solo la quota del debitore. Gli altri comproprietari hanno la facoltà di richiedere congiuntamente la vendita dell'intero bene. Qualora i comproprietari del bene mobile esecutato richiedano la vendita dell'intero bene, il prezzo di vendita dovrà essere suddiviso come segue:

  • 1. la parte corrispondente alla quota del debitore spetta al debitore
  • 2. mentre le parti rimanenti spettano ai rispettivi comproprietari.

4. Verbale di pignoramento di un bene mobile

L'ufficiale giudiziario documenta l'esecuzione forzata iscrivendo il bene mobile nel verbale di pignoramento. Occorre che copia del verbale di pignoramento sia notificata:

  • 1. al debitore
  • 2. ai comproprietari del bene mobile soggetto a pignoramento che non siano debitori.

Ai sensi dell'Articolo 763 del Codice di procedura civile, l'ufficiale giudiziario notifica alla parte le eventuali operazioni effettuate in assenza di detta parte e la cui data non le sia stata notificata. In base a questa procedura, occorre notificare copia del verbale di pignoramento anche al creditore.

Nel corso del pignoramento, o al ricevimento di copia del verbale di pignoramento in caso di assenza del debitore, questi è tenuto a fornire all'ufficiale giudiziario in possesso del suo bene mobile gli indirizzi delle eventuali terze parti che hanno diritto all'esenzione dalla misura esecutiva sul bene. L'ufficiale giudiziario notificherà il pignoramento alle persone indicate dal debitore.

5. Esiti del pignoramento di un bene mobile

Il pignoramento fa sì che l'acquisto del bene mobile successivo al pignoramento non abbia alcun effetto sul corso della procedura di esecuzione, consentendo l'attuazione della misura esecutiva contro l'acquirente del bene. Se il debitore ha venduto il bene mobile successivamente al pignoramento, l'ufficiale giudiziario può continuare ad attuare la misura esecutiva contro l'acquirente, che sarà debitamente notificato riguardo allo stato della procedura di esecuzione. L'ufficiale giudiziario dovrà fare menzione della notifica rimessa all'acquirente sulla documentazione del caso. Questa disposizione non costituisce violazione delle disposizioni in merito alla protezione degli acquirenti in buona fede.

6. Interruzione del pignoramento di un bene mobile

Se l'ufficiale giudiziario interrompe la procedura di pignoramento, all'occorrenza sarà tenuto a intraprendere le azioni necessarie per impedire il prelevamento dei beni mobili non ancora esecutati.

7. La presenza del creditore durante la procedura di pignoramento

Il creditore può chiedere di presenziare alla procedura di pignoramento. In tal caso, l'ufficiale giudiziario dovrà notificare al creditore la data in cui è prevista l'attuazione della procedura. Se il creditore non si presenta alla data e all'ora designate, l'ufficiale giudiziario può procedere al pignoramento in sua assenza.

Se l'ufficiale giudiziario, senza notifica al creditore, principia la procedura di pignoramento in sua assenza, il creditore potrà richiedere una verifica delle operazioni in sua presenza.

8. Reiterazione del pignoramento su beni mobili

Se il bene mobile esecutato deve essere pignorato per liquidare altri crediti, l'ufficiale giudiziario dovrà attuare una nuova procedura di pignoramento annotando la misura sul verbale del primo pignoramento. Il creditore può richiedere all'ufficiale giudiziario di verificare i beni mobili esecutati in forza del verbale; l'ufficiale giudiziario è tenuto a documentare tale verifica nel verbale.

9. Pignoramento di denaro

L'ufficiale giudiziario liquida i creditori mediante il denaro esecutato e, laddove l'importo non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori, egli dovrà depositare il denaro nel conto deposito del tribunale al fine di suddividerlo. Il denaro esecutato deve essere depositato presso il conto deposito del tribunale anche qualora vengano sollevate obiezioni in merito al diritto di credito di una terza parte, che costituisca impedimento alla consegna del denaro al creditore. Il tribunale dispone l'eventuale consegna del denaro al debitore, salvo se entro un mese dal versamento sul conto deposito del tribunale, il giudice competente emette una decisione che svincola il denaro dal pignoramento o che differisce la consegna del denaro. La decisione che dispone la consegna del denaro può essere appellata. Tale decisione è attuabile solo se acquisisce efficacia di giudicato.

10. Valutazione dei beni mobili pignorati

Se non diversamente disposto, l'ufficiale giudiziario effettua una stima del valore dei beni pignorati e lo riporta nel verbale di pignoramento. L'ufficiale giudiziario effettua la stima del valore dei beni pignorati nel corso della procedura di pignoramento. Il valore di ciascun bene mobile deve essere indicato singolarmente sul verbale di pignoramento. L'ufficiale giudiziario non effettuerà pertanto una stima collettiva dei beni mobili soggetti a pignoramento. Egli deve effettuare la stima in modo autonomo e sulla base della propria competenza. Se le circostanze impediscono una stima autonoma da parte dell'ufficiale giudiziario (mancanza di competenza tecnica), la stima dovrà essere effettuata da un perito.

L'ufficiale giudiziario è tenuto a nominare un perito nei seguenti casi:

  • 1. il debitore o il creditore contesta la stima del bene mobile (per eccesso o per difetto)
  • 2. la stima interessa beni di valore storico-artistico
  • 3. la stima interessa beni in oro o platino, esclusi i beni di uso comune.

Il perito che effettua la stima del bene mobile esecutato deve essere necessariamente un perito nominato da un tribunale regolare figurante nell'elenco dei periti nominati dal tribunale conservato presso la presidenza del tribunale distrettuale. Se l'elenco di periti nominati da un tribunale regolare non comprende esperti nell'ambito specialistico occorrente, l'ufficiale giudiziario presenterà istanza al giudice per la nomina di un perito e il suo insediamento tramite giuramento.

La stima effettuata dall'ufficiale giudiziario può essere oggetto di reclamo. Il reclamo deve essere inoltrato all'ufficiale giudiziario nel corso del pignoramento o, laddove non sia possibile, entro la data dell'asta. Una volta inoltrato, il reclamo prevede l'obbligo di nomina di un perito che effettui la stima. La stima effettuata dal perito nominato dal tribunale può essere motivo di reclamo presso il tribunale distrettuale contro l'operato dell'ufficiale giudiziario. Le parti che hanno diritto di reclamo sono:

  • 1. il creditore
  • 2. il debitore
  • 3. il pubblico ministero, il difensore civico, un'organizzazione sociale.

11. Contrassegno dei beni mobili pignorati

Ciascun bene mobile deve essere contrassegnato da una marcatura esterna che ne indichi il pignoramento e, laddove ciò non sia possibile, l'assoggettamento a esecuzione di un bene dovrà essere reso visibile mediante altri mezzi.

12. Custodia dei beni mobili pignorati

L'ufficiale giudiziario lascia i beni pignorati in possesso della persona presso la quale sono stati pignorati. Tuttavia, in caso di valido motivo, l'ufficiale giudiziario, in qualsiasi fase della procedura, può consegnare i beni pignorati ad una parte terza, ivi incluso il creditore, anche laddove ciò comporti il trasferimento dei beni. I soggetti suddetti espletano la funzione di custodi. A questi soggetti, l'ufficiale giudiziario darà notifica del verbale di pignoramento.

Doveri del custode dei beni mobili pignorati

Il custode o il debitore cui è stata affidata la custodia dei beni mobili è tenuto a custodirli con cura onde evitarne la perdita di valore ed è tenuto a consegnarli in base alla richiesta dell'ufficiale giudiziario, conformemente a quanto disposto dal giudice, o in base alla richiesta congiunta di entrambe le parti. Se all'atto della richiesta di consegna dei beni mobili, il custode o il debitore non provvede a consegnarli, l'ufficiale giudiziario potrà prelevarli.

Il custode è obbligato a informare l'ufficiale giudiziario di un eventuale trasferimento dei beni mobili.

Responsabilità del custode

Il custode non è responsabile per il sopraggiungere delle seguenti condizioni:

  • deterioramento,
  • guasto,
  • rottura, o
  • smarrimento dei beni mobili, laddove abbia adempiuto ai doveri di custodia in modo tale da evitare la perdita di valore dei beni. Il debitore non ha facoltà di rivalersi contro il creditore per i danni o lo smarrimento dei beni mobili conseguenti al trasporto, alla spedizione o alla conservazione presso il custode.

Compenso del custode dei beni mobili pignorati

Il custode ha facoltà di richiedere:

  • 1. il rimborso dei costi connessi alla detenzione
  • 2. e il compenso per l'attività di custodia, in funzione dell'inconveniente subito.

Non gode del diritto al compenso per l'esercizio dell'attività di custodia e al rimborso di eventuali spese connesse alla detenzione dei beni:

  • 1. il debitore
  • 2. i familiari residenti con il debitore
  • 3. eventuali parti terze presso le quali sono stati pignorati i beni.

L'importo del rimborso e del compenso dovuto viene stabilito dall'ufficiale giudiziario, che ne darà notifica alle parti e allo stesso custode. La decisione del giudice in merito al rimborso dei costi e al compenso è appellabile dal custode.

Sostituzione del custode dei beni mobili pignorati

Sulla base di validi motivi, l'ufficiale giudiziario può esonerare il custode e nominare un custode sostitutivo.

La sostituzione del custode è disposta dall'ufficiale giudiziario dopo aver sentito le parti, salvo se si renda necessaria una sostituzione immediata.

Supervisione dei beni mobili pignorati da parte del debitore e di una terza parte

Se i beni mobili pignorati sono stati lasciati presso il debitore e quest'ultimo, o un membro della famiglia con esso residente, è stato incaricato della loro custodia, detti soggetti hanno il diritto al normale uso dei beni, fintanto che tale uso non cagioni una perdita di valore dei beni stessi. Se i beni mobili pignorati del debitore sono stati affidati alla custodia di una terza parte, anche detta parte potrà utilizzarli, se autorizzata all'uso.

Resoconto degli utili

Laddove i beni affidati alla custodia di un soggetto non autorizzato al loro uso (diverso dai soggetti elencati al punto 12.5) generino utili, il custode è tenuto ad inoltrare all'ufficiale giudiziario un resoconto di detti utili al termine del periodo di custodia. Gli utili al netto dei costi devono essere versati presso il conto deposito del tribunale. Gli utili conseguiti saranno infatti destinati a compensare il custode, mentre il rimanente sarà aggiunto all'importo ottenuto attraverso l'esecuzione e, in caso di cessazione della misura esecutiva, dovranno essere corrisposti al debitore.

13. VENDITA DI BENI MOBILI

La vendita dei beni mobili pignorati non può avere luogo prima del settimo giorno successivo alla data del pignoramento.

La vendita dei beni mobili pignorati può avere luogo direttamente dopo il pignoramento se:

  • 1) i beni mobili sono facilmente deteriorabili o se la loro custodia o detenzione comporta costi eccessivi;
  • 2) i beni pignorati sono bestiame e il debitore ha rifiutato di detenerlo in custodia.

La vendita immediatamente successiva al pignoramento è una circostanza eccezionale. È l'ufficiale giudiziario a determinare l'applicabilità di questo tipo di vendita.

Ai sensi della legislazione vigente, si distinguono diverse modalità di vendita dei beni mobili pignorati, nella fattispecie:

  • 1. vendita consensuale
  • 2. vendita ad un'impresa commerciale
  • 3. vendita su commissione
  • 4. vendita all'asta
  • 5. acquisizione della proprietà del bene a beneficio del creditore in forza di un titolo esecutivo.

I beni mobili pignorati possono essere soggetti alla vendita secondo diverse modalità successive, in base al tipo di bene da porre in vendita, alle richieste avanzate o alle decisioni dell'ufficiale giudiziario.

La modalità di vendita dipende dalle seguenti condizioni:

  • 1. tipologia di bene mobile
  • 2. eventuale obbligo della parte di presentare istanza
  • 3. esito del metodo di vendita che consenta l'applicazione di un altro metodo di vendita.

Vendita che richiede la presentazione di apposita istanza:

  • 1. vendita ad un'impresa commerciale:
  • su istanza del creditore
  • o su istanza del debitore
  • 2. vendita su commissione:
  • su istanza del creditore
  • 3. Acquisizione della proprietà del bene a beneficio del creditore in forza di un titolo esecutivo:
  • su istanza del creditore

Vendita che richiede il consenso delle parti:

  • 1. vendita consensuale
  • consenso del debitore
  • consenso del creditore

Vendita consensuale - Articolo 864 [1] del Codice di procedura civile

L'ufficiale giudiziario può vendere i beni mobili mediante vendita consensuale, qualora il debitore abbia acconsentito a questo tipo di vendita e specificato un prezzo minimo di vendita. La vendita dei beni mobili pignorati può avere luogo decorsi quattordici giorni dalla data della valutazione del bene mobile. La vendita può essere perfezionata solo previo consenso dei creditori. Nella pratica, la vendita consensuale non è una forma comune di vendita.

I seguenti beni non possono essere oggetto di vendita consensuale:

  • 1) beni mobili facilmente deperibili
  • 2) beni mobili la cui custodia o detenzione comporterebbe costi eccessivi
  • 3) bestiame, se il debitore ha rifiutato di detenerlo in custodia
  • 4) oggetti in oro o platino, esclusi i beni di uso comune
  • 5) oggetti in oro o platino privi di valore funzionale
  • 6) liquidità in valuta estera pignorata nel corso dell'esecuzione

Le condizioni per la vendita consensuale sono specificate all'Articolo 864 [1] del Codice di procedura civile. La vendita consensuale è possibile quando:

  • 1. il debitore ha acconsentito a tale forma di vendita
  • 2. il debitore ha specificato un prezzo minimo di vendita
  • 3. i creditori hanno acconsentito a tale forma di vendita.

Occorre sottolineare che le suddette condizioni si applicano solo se la legge non vieta la vendita consensuale dei beni in questione.

Note:

l'ufficiale giudiziario può vendere mediante vendita consensuale i beni mobili che siano soggetti o meno ad utilizzo

  • il consenso del debitore e del creditore alla vendita consensuale deve essere espresso per iscritto (può essere altresì espresso sul verbale redatto dall'ufficiale giudiziario)
  • le disposizioni del Codice di procedura civile non indicano le modalità esatte di determinazione del prezzo minimo, né indicano i limiti del prezzo di acquisto
  • i beni mobili che non sono stati venduti mediante vendita consensuale vengono venduti dall'ufficiale giudiziario tramite asta pubblica.

Vendita ai sensi dell'Articolo 865 comma 1 del Codice di procedura civile - vendita ad un'impresa commerciale

Beni mobili pignorati:

  • 1. non utilizzati, e
  • 2. trattandosi di un articolo commerciabile (occorre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 1 e 2) può essere venduto dall'ufficiale giudiziario, su istanza di una parte, ad un operatore commerciale operante nel settore del bene in questione. La vendita viene condotta ai prezzi all'ingrosso e, laddove tali prezzi non siano documentati, a prezzi inferiori del 25% rispetto al valore stimato del bene in questione. Il valore stimato viene determinato dall'ufficiale giudiziario nel corso della procedura di pignoramento. Può essere determinato anche attraverso la perizia condotta da un perito nominato dal tribunale.

Occorre notare che per questo tipo di vendita è necessario che una parte presenti debita istanza. L'ufficiale giudiziario non può quindi optare per questo tipo di vendita ex officio.

I beni mobili invenduti all'impresa commerciale sono soggetti ad asta pubblica, salvo se il creditore presenti istanza di vendita su commissione.

Vendita di beni mobili che richiedono la titolarità di una licenza - Articolo 866 [1] del Codice di procedura civile

L'ufficiale giudiziario può vendere beni mobili che richiedono la titolarità di una licenza (ad esempio alcolici, armi, munizioni, farmaci, medicinali):

  • 1. attraverso l'impresa titolare di licenza
  • 2. o a detta impresa.

La vendita viene condotta ai prezzi all'ingrosso e, laddove tali prezzi non siano documentati, a prezzi inferiori del 25% rispetto al valore stimato del bene in questione. Il valore stimato viene determinato dall'ufficiale giudiziario nel corso della procedura di pignoramento. Può essere determinato anche attraverso la perizia condotta da un perito nominato dal tribunale.

I beni mobili che richiedono la titolarità di una licenza non possono essere venduti:

  • 1. tramite vendita consensuale
  • 2. tramite asta pubblica.

I beni mobili che richiedono la titolarità di una licenza possono essere venduti mediante vendita su commissione. Il ricevente deve essere titolare di una licenza che lo autorizzi alla vendita di questi beni.

Vendita di beni mobili di valore storico-artistico - Articolo 866 [2] comma 1 del Codice di procedura civile e oggetti in oro e platino (ad eccezione di beni di uso comune) - Articolo 866 [2] comma 2 del Codice di procedura civile

Gli oggetti di valore storico-artistico possono essere venduti per il tramite di un'impresa operante nel relativo settore o direttamente ad un museo, biblioteca, archivio pubblico o ad un centro di ricerca e documentazione. Possono essere inoltre venduti mediante vendita consensuale ai sensi dell'Articolo 864 [1] del Codice di procedura civile. Se la vendita consensuale è stata infruttuosa, l'ufficiale giudiziario può destinare gli oggetti di valore storico-artistico alla vendita su commissione (se il creditore ne presenta istanza) oppure optare per la vendita mediante asta pubblica.

L'ufficiale giudiziario nomina un perito per stimare gli oggetti pignorati di valore storico-artistico.

Questa tipologia di vendita si applica a:

  • 1. oggetti inutilizzati di valore storico-artistico
  • 2. oggetti utilizzati di valore storico-artistico.

I beni mobili di valore storico-artistico possono essere venduti mediante:

  • 1. vendita consensuale
  • 2. vendita su commissione
  • 3. asta pubblica, laddove l'ufficiale giudiziario non riuscisse a venderli per il tramite dell'impresa commerciale operante nel settore dei beni o direttamente ad un museo, biblioteca, archivio pubblico o centro di ricerca e documentazione.

L'ufficiale giudiziario vende gli oggetti in oro e platino, tranne i beni di uso comune, e gli oggetti in oro e platino privi di valore funzionale a:

  • 1. a una gioielleria
  • 2. un'altra impresa operante nel settore del commercio o della lavorazione di metalli preziosi.

La vendita di detti beni è possibile verso i soli acquirenti ivi contemplati; la vendita consensuale o mediante asta pubblica non sono ammesse.

In merito al prezzo di vendita, le disposizioni applicabili sono contenute all'Articolo 865 comma 1 del Codice di procedura civile, che dispone che l'ufficiale giudiziario può vendere articoli in oro e platino a imprenditori operanti nel settore a prezzi all'ingrosso e, laddove tali prezzi non siano documentati, a prezzi inferiori del 25% rispetto al valore stimato dei beni mobili. L'ufficiale giudiziario è obbligato per legge a nominare un perito per la stima del valore degli oggetti in oro e platino.

Vendita di liquidità in valuta estera pignorata - Articolo 866 [2] comma 3 del Codice di procedura civile

I titoli azionari e altri documenti utilizzati come moneta legale e denominati in valuta estera rappresentano liquidità in valuta estera. - Legge sui cambi valutari del 27 luglio 2002 (Gazzetta ufficiale polacca n. 141, articolo 1178).

L'ufficiale giudiziario vende liquidità in valuta estera:

  • 1. a un istituto di credito, o
  • 2. a un altro imprenditore operante nel settore di tali beni - il cambio valutario è un'operazione regolamentata che consiste nell'acquisto e nella vendita di valuta per il tramite di un intermediario di vendita e acquisto. La vendita richiede pertanto l'iscrizione in un apposito registro.

Il prezzo di vendita non può essere inferiore al prezzo di acquisto della valuta estera in zloty da parte della Banca centrale polacca nel giorno precedente la data di vendita. La liquidità in valuta pignorata può essere venduta ai soli acquirenti di cui ai punti 1 e 2.

Vendita su commissione di beni mobili pignorati - Articolo 867 comma 4 del Codice di procedura civile

I seguenti beni mobili possono essere soggetti a vendita su commissione:

  • 1. i beni non specificati all'Articolo 865 comma 1 del Codice di procedura civile (nella fattispecie, beni mobili inutilizzati che sono oggetto di scambio commerciale e beni mobili utilizzati che sono o meno oggetto di scambio commerciale),
  • 2. i beni mobili invenduti tramite la tipologia di vendita prevista all'Articolo 865 comma 1 del Codice di procedura civile (nella fattispecie, beni mobili non utilizzati che sono oggetto di scambio commerciale e invenduti ad un'impresa commerciale).

La vendita su commissione è opzionale e richiede che il creditore presenti debita istanza. L'istanza del creditore può essere presentata in qualsiasi fase della procedura di pignoramento dei beni in questione. Il prezzo di vendita del bene viene stabilito in base al valore stimato. Se il bene mobile non viene venduto al prezzo stabilito nell'arco di un mese, l'agente commissionario può ridurre il prezzo del 25%. La commissione viene dedotta dal prezzo di vendita che ne risulta.

Le disposizioni del Codice di procedura civile non indicano alcun criterio per la scelta dell'entità commissionaria. Il creditore ha quindi il diritto di scegliere l'entità commissionaria.

I beni mobili che richiedono la titolarità di una licenza possono essere venduti mediante questa tipologia di vendita. In tal caso, il commissionario deve essere titolare di debita licenza che lo autorizzi a condurre la vendita.

Vendita all'asta dei beni mobili pignorati

Si tratta della modalità più comune di vendita di beni mobili. La vendita mediante asta pubblica si applica a:

  • 1. beni mobili invenduti mediante la vendita consensuale
  • 2. beni mobili inutilizzati e non oggetto di scambio commerciale
  • 3. beni mobili inutilizzati e oggetto o meno di scambio commerciale
  • 4. beni mobili inutilizzati e oggetto di scambio commerciale che non sono stati venduti ad un imprenditore operante nel settore di tali beni
  • 5. beni mobili ammessi per la vendita su commissione ai sensi delle disposizioni di legge per cui il creditore non abbia però presentato istanza di tale modalità di vendita
  • 6. beni mobili ammessi per la vendita su commissione ai sensi delle disposizioni di legge che però non siano stati venduti mediante detta vendita
  • 7. oggetti di valore storico-artistico che non sono stati venduti per il tramite di un'impresa operante nel relativo settore o direttamente ad un museo, biblioteca, archivio pubblico o ad un centro di ricerca e documentazione.
  • 8. oggetti di valore storico-artistico che non sono stati venduti su commissione.
  • La vendita mediante asta pubblica non richiede la presentazione di un'istanza da parte del creditore. L'ufficiale giudiziario può stabilire ex officio se il bene mobile è ammissibile per la vendita all'asta.

Principi generali per la vendita mediante asta pubblica

I principi e le modalità di conduzione di un'asta pubblica sono disciplinati dal Regolamento del Ministero della Giustizia sulle Attività degli ufficiali giudiziari del 9 marzo 1968 (comma 80 - 105 del Regolamento) e dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

Luogo dell'asta

1. L'asta deve tenersi il più lontano possibile dal luogo in cui i beni mobili sono ubicati.

2. L'ufficiale giudiziario non può disporre che il luogo dell'asta sia lontano dal luogo di ubicazione dei beni mobili, qualora il creditore si opponga.

3. La vendita all'asta di beni rimasti invenduti dall'entità commissionaria può essere effettuata presso i locali dell'entità stessa, previo accordo con il gestore.

Trasporto dei beni nel luogo della vendita all'asta

Se la vendita all'asta avviene fuori dal luogo di ubicazione dei beni mobili, l'ufficiale giudiziario deve predisporre affinché i beni vengano trasportati in quel punto.

Data dell'asta

La data della vendita all'asta deve essere fissata il più presto possibile e, tuttavia, deve intercorrere almeno una settimana tra l'avviso di vendita all'asta e la data dell'asta. Questo intervallo può essere ridotto laddove sopraggiungano le circostanze di cui all'Articolo 864 comma 2 (beni mobili di facile deperimento o bestiame, qualora il debitore si sia rifiutato di detenerlo in custodia).

Avviso di vendita all'asta

1. L'avviso dell'ufficiale giudiziario deve includere:

  • 1) il luogo e l'ora della vendita all'asta,
  • 2) i beni mobili da mettere in vendita, specificando il tipo e il valore stimato di ciascun bene,
  • 3) l'ora e il luogo in cui i beni mobili possono essere visionati.

2. Se la vendita all'asta interessa una quantità ingente di beni mobili, l'avviso deve altresì specificare la tipologia e il valore stimato complessivo, nonché la tipologia e il valore stimato dei beni più preziosi.

Pubblicazione dell'avviso di vendita all'asta e relativa notificazione

L'avviso viene emesso previa notifica alle parti e al custode dei beni esecutati e deve essere pubblicato all'interno dell'edificio in cui è ubicato il tribunale distrettuale avente giurisdizione sul luogo della vendita. L'avviso deve rimanere pubblicamente esposto fino alla data dell'asta.

L'ufficiale giudiziario notifica al debitore l'ora e il luogo della vendita all'asta entro tre giorni precedenti all'asta.
L'avviso deve essere notificato al debitore prima dell'inizio dell'asta nei seguenti casi:

  • 1) i beni mobili sono di facile deperimento o la loro custodia o detenzione comporterebbe costi eccessivi, oppure
  • 2) i beni pignorati sono rappresentati da bestiame e il debitore si è rifiutato di detenerlo in custodia.
Divulgazione delle informazioni relative alla vendita all'asta

Ai fini della divulgazione delle informazioni relative alla vendita all'asta, l'ufficiale giudiziario deve ordinare che l'avviso venga eseguito secondo la prassi comunemente accettata nel luogo.

Divulgazione a mezzo stampa delle informazioni sulla vendita all'asta

Se il valore dei beni mobili interessati dalla vendita all'asta è stato stimato ad un importo superiore a quindicimila zloty, l'ufficiale giudiziario può pubblicare un avviso su un quotidiano locale di ampia diffusione o informare il pubblico attraverso altri mass media.

Esclusione dalla partecipazione alla vendita all'asta

Non possono partecipare alla vendita all'asta:

  • 1. il debitore
  • 2. l'ufficiale giudiziario
  • 3. il coniuge del debitore o dell'ufficiale giudiziario
  • 4. i figli dell'ufficiale giudiziario
  • 5. il personale dell'entità commissionaria in cui ha luogo l'asta
  • 6. i soggetti presenti all'asta in veste ufficiale.
Data dell'asta

La vendita all'asta deve avere inizio all'orario indicato nell'avviso ed entro le due ore successive a tale orario.

La procedura di vendita all'asta

Prima dell'asta, l'ufficiale giudiziario deve avvisare i partecipanti che l'aggiudicatario del bene posto in vendita è l'offerente che offre il prezzo più alto. L'ufficiale giudiziario deve altresì fornire istruzioni sul pagamento del prezzo di acquisto e della tassa di trasferimento di proprietà, nonché sui contenuti dell'Articolo 872 del Codice di procedura civile (i principi di pagamento del prezzo di acquisto e le conseguenze del mancato pagamento).

Visione dei beni oggetto della vendita all'asta

L'ufficiale giudiziario deve fornire ai partecipanti l'opportunità di visionare i beni mobili oggetto della vendita all'asta.

Prezzo iniziale della prima e seconda asta

L'asta ha inizio con la proclamazione del prezzo iniziale specificato nell'Articolo 867 comma 2 del Codice di procedura civile. Il prezzo iniziale nella prima data dell'asta pubblica deve corrispondere ai tre quarti del valore stimato. Se la vendita non viene perfezionata nella prima data, i beni mobili possono essere venduti all'asta in una seconda data. Il prezzo iniziale della seconda asta deve corrispondere alla metà del valore stimato. Si tratta del prezzo più basso a cui è consentito vendere i beni mobili mediante vendita all'asta.

Offerenti

È sufficiente la presenza di un solo offerente affinché possa tenersi l'asta.

Il principio di offerta orale

Le offerte vengono inoltrate oralmente.

Sequenza di offerta per i beni mobili pignorati

L'ufficiale giudiziario mette all'asta i beni mobili in sequenza oppure in gruppi di beni della stessa tipologia, elencando ogni volta il valore stimato e il prezzo iniziale. Il debitore può richiedere che i beni mobili siano messi all'asta secondo l'ordine da lui indicato.

Richiesta di offerte

La richiesta di offerte viene effettuata dall'ufficiale giudiziario proclamando tre volte l'ultimo incremento di prezzo, seguito dalla domanda: "Chi offre di più?" Se non vengono inoltrate ulteriori offerte, l'ufficiale giudiziario dichiara: "Nessuno".

Offerta superiore

Il prezzo di offerta di un offerente cessa di essere valido dal momento in cui un altro offerente inoltra un'offerta superiore.

Nullità dell'asta

Se, dopo la proclamazione del prezzo iniziale, nessuno inoltra un'offerta pari almeno al prezzo iniziale, l'ufficiale giudiziario dovrà riportare sul verbale che l'asta è nulla.

Interruzione dell'asta

Se l'importo realizzato dalla vendita di una parte dei beni esecutati è sufficiente a liquidare i crediti oggetto della misura esecutiva, nonché i costi di quest'ultima, l'ufficiale giudiziario interrompe la vendita all'asta e svincola i restanti beni mobili dal pignoramento.

Versamento del corrispettivo da parte dell'acquirente

Se l'acquirente di un bene mobile nell'ambito di un'asta pubblica non versa il prezzo di acquisto, l'ufficiale giudiziario presenta istanza al giudice per ingiungere il pagamento all'acquirente insolvente ai sensi dell'Articolo 872 comma 3 del Codice di procedura civile.

Presa di possesso del bene mobile; avviso di ricevimento

Durante il trasferimento del bene mobile all'acquirente, l'ufficiale giudiziario deve farsi rilasciare dall'acquirente l'avviso di ricevimento da includersi nella documentazione relativa all'asta.

Restituzione dei beni al debitore

Se i beni mobili pignorati non sono stati venduti e il creditore non ne ha preso possesso, l'ufficiale giudiziario deve restituirli al debitore. A tal fine, l'ufficiale giudiziario richiede al debitore di prendere possesso dei beni mobili pignorati entro 14 giorni, pena l'applicazione di sanzioni ai sensi delle disposizioni per la liquidazione di depositi non reclamati e beni non ritirati.

Offerta aggiudicante e reclami relativi all'aggiudicazione

L'ufficiale giudiziario proclama aggiudicatario l'offerente che ha inoltrato l'offerta più alta, se non sono state inoltrate offerte superiori successivamente alla terza richiesta di offerta.

La proclamazione dell'aggiudicazione relativa all'offerta più alta perfeziona la vendita dei beni mobili a favore dell'acquirente. A partire dall'aggiudicazione, l'acquirente acquisisce l'usufrutto del bene mobile.

L'ufficiale giudiziario deve registrare l'offerta aggiudicante nel verbale dell'asta inserendo il nome, cognome e luogo di residenza dell'acquirente.

Il creditore o il debitore possono avanzare obiezioni relative all'offerta aggiudicante in caso di non conformità con la legislazione:

  • 1. sul carattere pubblico dell'asta
  • 2. sul prezzo di acquisto più basso
  • 3. sull'esclusione dalla partecipazione all'asta.

Tale obiezione viene allegata al verbale di pignoramento. Non sono ammesse obiezioni in merito all'offerta aggiudicante per i beni mobili di facile deperimento. La decisione del tribunale è appellabile. Se la controversia non si risolve entro due settimane, l'acquirente, entro la settimana successive, può rifiutarsi di acquisire il bene mobile e ottenere così il rimborso per l'importo corrisposto. Qualora l'acquirente si avvalga di questo diritto, o se il giudice non convalida l'offerta aggiudicante, l'asta è da considerarsi annullata. Successivamente all'annotazione dell'offerta aggiudicante e al versamento dell'intero corrispettivo, l'acquirente diviene proprietario del bene mobile acquistato. Qualora il giudice non convalidi l'offerta aggiudicante, il prezzo corrisposto sarà rimborsato.

Versamento del prezzo di acquisto

L'acquirente è tenuto al pagamento del prezzo di acquisto immediatamente dopo la convalida della sua offerta aggiudicante. Tuttavia, se il prezzo supera i cinquecento zloty, l'acquirente è tenuto al solo versamento immediato di un quinto del prezzo, che non sia tuttavia inferiore a cinquecento zloty, mentre il saldo dovrà essere versato entro le ore 12 del giorno successivo. L'acquirente che non abbia versato integralmente o parzialmente il corrispettivo entro il termine prescritto perde i diritti derivanti dalla condizione di aggiudicatario. Se l'acquirente non versa tempestivamente l'importo dovuto subito dopo essere proclamato aggiudicatario, l'ufficiale giudiziario riprenderà l'asta per lo stesso bene partendo dal prezzo iniziale; l'acquirente insolvente non potrà più partecipare all'asta. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto il giorno successivo all'asta, verrà indetta una seconda asta alle medesime condizioni della prima. All'acquirente che non abbia adempiuto all'obbligo di versare il corrispettivo, o parte di esso, entro il termine previsto, l'ufficiale giudiziario ingiungerà di versare l'equivalente di un decimo del prezzo di acquisto complessivo, che potrà essere riconosciuto anche entro l'importo già versato dall'acquirente. L'importo del pagamento ingiunto all'acquirente andrà a coprire i costi dell'asta. L'eventuale eccedenza sarà versata alla cancelleria del tribunale a favore della contabilità pubblica. L'ingiunzione di pagamento avverso l'acquirente è decisa dal giudice. Tale decisione è comunque appellabile.

Seconda asta per la vendita di beni mobili, per l'acquisizione della proprietà dei beni mobili invenduti

Se la prima asta è stata annullata, entro due settimane dal ricevimento della notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, il creditore può richiedere:

  • 1. di indire una seconda asta, o
  • 2. di acquisire la proprietà del bene mobile messo in vendita, o di parte di esso, ad un prezzo non inferiore al prezzo iniziale.

Se l'esecuzione interessa più creditori, la priorità relativa all'acquisizione della proprietà del bene mobile spetta al creditore che ha inoltrato l'offerta maggiore e, in caso di vincoli, al creditore la cui istanza ha principiato la procedura di pignoramento sul bene in questione. La dichiarazione di acquisizione della proprietà viene riconosciuta solo se il creditore versa l'intero importo all'atto della richiesta. La proprietà del bene mobile viene trasferita al creditore nel momento in cui egli riceve notifica che il bene esecutato gli è stato ceduto.

Se solo alcuni creditori richiedono la vendita all'asta mentre gli altri richiedono di acquisire la proprietà del bene mobile, sarà indetta una seconda asta.

Se la seconda asta è stata annullata, entro due settimane dal ricevimento della notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, il creditore ha il diritto ad acquisire la proprietà del bene mobile ad un prezzo non inferiore a quello iniziale.

Integrazione del credito nel prezzo di acquisto

Se l'acquirente è l'unico creditore ed è titolare di un titolo esecutivo, o se il prezzo di acquisto è sufficiente a liquidare tutti i creditori titolari di titolo esecutivo e a liquidare i costi di esecuzione, l'acquirente può integrare il credito oggetto dell'esecuzione al prezzo di acquisto.

Interruzione della procedura sui beni mobili invenduti

L'ufficiale giudiziario interrompe la procedura sui beni mobili invenduti:

  • 1. successivamente alla prima asta - laddove il creditore non presenti debita richiesta, entro due settimane dal ricevimento della notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, per indire una seconda asta o per acquisire la proprietà del bene mobile
  • 2. successivamente alla seconda asta - laddove il creditore non presenti debita richiesta, entro due settimane dal ricevimento della notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, per acquisire la proprietà del bene mobile.

Se il creditore non si è avvalso del diritto di acquisire la proprietà del bene mobile, l'ufficiale giudiziario interrompe la procedura sui beni invenduti o non acquisiti in proprietà.

14. Presa di possesso del bene mobile da parte dell'acquirente

Se il debitore o il custode rifiuta di consegnare i beni all'acquirente, l'ufficiale giudiziario, su istanza dell'acquirente, provvede a dare corso all'esecuzione così come per i crediti non pecuniari. L'ufficiale giudiziario preleva i beni dal debitore e li consegna all'acquirente in base alle disposizioni dell'Articolo 1041 del Codice di procedura civile. Tale azione richiede la presentazione di apposita istanza da parte dell'acquirente. La consegna dei beni deve essere effettuata nell'ambito della procedura sui beni mobili. Non occorre essere titolari di un titolo esecutivo.

15. Esiti dell'acquisizione di beni mobili

Chiunque acquisti beni ai sensi delle disposizioni di cui agli Articoli 844-849 del Codice di procedura civile ne diviene il proprietario senza impedimenti e può prenderne possesso immediatamente.

L'acquisizione ha carattere esclusivo. Il proprietario precedente perde quindi ogni diritto di proprietà.

L'acquirente acquisisce il diritto di proprietà senza alcun impedimento.

L'acquirente non può sollevare obiezioni relative a difetti nei beni.

Non sono ammesse obiezioni avverso l'acquirente in merito alla validità dell'acquisizione.