Scheda 2 – L'Ufficiale Giudiziario nel procedimento esecutivo

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In questo scheda:

Personale del sistema esecutivo

Gli ufficiali giudiziari possono essere incaricati direttamente da chiunque agisca in forza di un mandato del tribunale, sia a fini di citazione (ovvero notificazione di un atto) che a fini di procedura esecutiva (ovvero esecuzione). Qualora il provvedimento esecutivo interessi beni mobili tangibili del debitore in suo possesso, la procedura di pignoramento e vendita all'asta è supervisionata dal giudice del tribunale distrettuale nella cui giurisdizione rientrano i beni assoggettati a pignoramento. Ciò significa che l'esecuzione di un provvedimento di tale natura deve essere notificata al tribunale competente e che l'annuncio formale delle operazioni di vendita all'asta deve anch'esso avvenire in tale sede, unitamente a un resoconto finale (qualora la sentenza sia stata emessa dalla Court of Session, ovvero dalla corte suprema civile, il procedimento esecutivo mediante pignoramento viene comunque supervisionato dal tribunale distrettuale e non dalla Court of Session). Il giudice ha inoltre autorità di supervisione delle operazioni di esecuzione di un eventuale pignoramento di quote di emolumenti ed è al giudice che deve essere indirizzata un'eventuale notificazione di opposizione in richiesta di un'ordinanza di revoca o limitazione di ogni altro tipo di espropriazione. In questo senso, si può affermare che il giudice e l'assistente giudiziario (cancelliere di tribunale), unitamente agli ufficiali giudiziari, costituiscono il personale del dipartimento esecutivo dei tribunali civili in Scozia.

Ufficiali giudiziari

Esistono due tipi di ufficiale giudiziario: i messengers-at-arms e lo sheriff officer. I messengers-at-arms sono gli ufficiali giudiziari delle Corti Supreme (ovvero la Court of Session e la High Court of Justiciary) e della Lyon Court, aventi giurisdizione in tutto il territorio scozzese. Vengono nominati dal Lord Lyon King of Arms su raccomandazione per la nomina da parte di un giudice della Court of Session. Solo uno sheriff officer può essere ammesso alla nomina di messenger-at-arms e pertanto tutti i messenger-at-arms sono anche sheriff officer.

Gli sheriff officer, in qualità di ufficiali giudiziari dei tribunali distrettuali, hanno autorità limitatamente alle giurisdizioni locali. Esistono 49 sedi di tribunali distrettuali in tutto il paese, organizzate in sei circoscrizioni giudiziarie. Lo sheriff principal di ciascuna circoscrizione giudiziaria ha autorità di nomina dello sheriff officer. Nella pratica, numerosi ufficiali giudiziari svolgono incarichi in tale veste presso varie circoscrizioni giudiziarie.

Sia nella funzione di messenger-at-arms che di sheriff officer, l'ufficiale giudiziario è un funzionario della Corona nonché un pubblico ufficiale. Tali cariche non sono mai state accorpate alla pubblica amministrazione: si tratta infatti di professioni indipendenti le cui attività ricadono sotto il controllo dello sheriff principal e del Lord President of the Court of Session. Le attività degli ufficiali giudiziari sono regolamentate dalle Messengers-at-Arms and Sheriff Officers Rules 1991 e dal Code of Practice of the Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (2011).

Quali attività svolgono gli ufficiali giudiziari?

Le principali funzioni ufficiali dei messengers-at-arms e degli sheriff officer riguardano la notificazione di atti e l'esecuzione di sentenze. È sancito dalla legge (ai sensi della sezione 1 del Code of Practice) che un ufficiale giudiziario non possa rifiutarsi di notificare qualsiasi atto necessario in forza di qualsivoglia procedimento legale e di svolgere procedure esecutive, fatto salvo il caso di talune particolari circostanze.

Le funzioni ufficiali di un funzionario del tribunale (termine generico utilizzato nel diritto scozzese per riferirsi ad un ufficiale giudiziario) sono stabilite nelle 1991 Rules, nella fattispecie: egli ha facoltà di recuperare qualsiasi debito costituito in virtù di un provvedimento giudiziario o esigibile ai sensi di un'ordinanza riassuntiva; di provvedere all'esecuzione di procedure esecutive; di dare esecuzione a citazioni o di notificare qualsiasi atto necessario in forza di qualsivoglia procedimento legale, ovunque egli abbia autorità in qualità di funzionario del tribunale (uno sheriff officer ha inoltre facoltà di provvedere all'esecuzione del mandato di un tribunale di cui è funzionario in qualsiasi parte della Scozia).

Le attività extra ufficiali di un ufficiale giudiziario, secondo quanto stabilito dalle Rules, possono includere il recupero a fini remunerativi di qualsiasi debito non costituito in virtù di provvedimento giudiziario (a condizione che l'ufficiale giudiziario abbia richiesto allo sheriff principal (giudice senior) opportuna autorizzazione al recupero di detti debiti). Nell'esecuzione di tali attività extra ufficiali, l'ufficiale giudiziario non può dichiarare né sottintendere di agire in qualità di funzionario del tribunale.

Nei seguenti commenti, pubblicati nel 1985, si evidenzia l'equilibrio tra funzioni ufficiali ed extra ufficiali: "La maggior parte dei funzionari del tribunale sono impegnati più o meno a tempo pieno nell'esercizio delle rispettive funzioni ufficiali. Gli ambiti principali che non rientrano tra le funzioni ufficiali in cui gli ufficiali giudiziari sono impegnati regolarmente risultano essere: il recupero di debiti, lo svolgimento delle funzioni di agente d'indagine e la notificazione di avvisi legali, quali ad esempio gli avvisi redatti ai sensi del Companies Acts, laddove gli ufficiali giudiziari non agiscano in virtù dei loro poteri ufficiali ma unicamente in qualità di testimoni attendibili al fine di confermare la debita ricezione dell'avviso" (SCOT.LAW COM. N° 95, 8.105).

1. Citazione (ovvero notificazione)

La formalità legale della notificazione di un atto è denominata citazione. Non esistono equivalenti inglesi degli esatti termini francesi che distinguono tra notification e signification, oltre al chiarimento che il primo termine si riferisce alla citazione eseguita tramite servizio postale, mentre il secondo si riferisce alla consegna diretta per mano dell'ufficiale giudiziario. Il servizio postale è stato introdotto in Scozia nel 1882. Molte citazioni postali vengono ordinate dal solicitor (procuratore), sebbene un messenger-at-arms o uno sheriff officer (incaricato dal tribunale in cui l'azione legale è stata intrapresa) abbia la stessa competenza di notificazione postale.

Se la busta contenente la citazione viene restituita al tribunale causa mancata consegna, il cancelliere del tribunale provvede a restituirla all'attore in giudizio o al suo procuratore e, qualora la notificazione sia ancora necessaria, un ufficiale giudiziario deve essere incaricato della consegna a mano della citazione. La notificazione a mano di atti del tribunale rimane dunque (con rare eccezioni) competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari.

Le modalità di notificazione, laddove non sia possibile reperire personalmente il destinatario, sono state regolamentate in Scozia a partire dal Citation Act 1540. Di seguito sono riportate le attuali disposizioni della corte distrettuale relative alla notificazione da parte di uno sheriff officer sul territorio scozzese:

(1) ... (a) personalmente al destinatario; ovvero (b) consegna nelle mani di una persona residente nello stesso luogo di residenza del destinatario o di un dipendente presso il luogo di lavoro del destinatario. ...

(2) laddove la notificazione venga eseguita ai sensi del paragrafo (1)(b), il certificato di notificazione o citazione dovrà contenere il nome completo e il titolo della persona nelle cui mani è stato consegnato l'atto iniziale, o altra ordinanza o atto, a seconda dei casi.

(3) laddove uno sheriff officer non sia in grado di eseguire la notificazione ai sensi del paragrafo (1), previo svolgimento di diligenti indagini, potrà eseguire la notificazione dell'atto in questione: (a) depositandolo nel luogo di residenza o di lavoro del destinatario; ovvero (b) lasciandolo presso il luogo di residenza o di lavoro del destinatario nel modo in cui è più probabile che giunga all'attenzione del destinatario.

Qualora la notificazione venga eseguita ai sensi dei paragrafi (1)(b) o (3), l'atto dovrà essere posto in una busta recante l'avviso "La presente busta contiene una citazione o un avviso da parte di (inserire il nome del tribunale distrettuale)" e opportunamente sigillata dallo sheriff officer.

Qualora l'indirizzo del destinatario di una citazione o notificazione di un atto non sia noto e non possa essere ragionevolmente accertato, il giudice distrettuale emanerà il mandato di citazione o notificazione a carico del destinatario in questione: (a) mediante pubblicazione di un annuncio su un quotidiano specificato distribuito nell'area dell'ultimo indirizzo noto del destinatario, ovvero (b) esponendone una copia sulle pareti del tribunale (nella fattispecie, sulla bacheca degli avvisi del tribunale).

Un ufficiale giudiziario pertanto non esegue la notificazione in questa forma (sebbene rientri tra le sue funzioni la notificazione di atti a un destinatario di cui non sia nota l'ubicazione in riferimento a procedure esecutive o esecuzione).

Al momento, non esistono disposizioni per gli ufficiali giudiziari in merito alla notificazione di atti mediante mezzi elettronici.

2. Procedura esecutiva (ovvero esecuzione)

Il creditore ha libera scelta nella selezione delle misure esecutive. Potrebbe presentare istanza di misura cautelativa, denominata ordinanza di sequestro conservativo. È responsabilità del creditore dimostrare al tribunale l'effettiva necessità della concessione di un'ordinanza di sequestro.

Nel 2007 la procedura è stata regolamentata mediante l'inserimento della Sezione 15A del Debtors (Scotland) Act 1987. È facoltà del tribunale concedere ordinanze di espropriazione o di divieto di agire a titolo cautelare, a condizione che: il ricorso del creditore appaia sufficientemente fondato; esista un rischio reale e sostanziale che l'esecuzione degli eventuali decreti ingiuntivi (sentenze) a favore del creditore sia suscettibile di pregiudizio o perda di efficacia a causa (i) dell'insolvenza accertata o prossima del debitore ovvero (ii) della probabilità che il debitore proceda alla rimozione, liquidazione, accumulo, dissimulazione o gestione di altro tipo di tutto o parte del suo patrimonio; e il provvedimento appaia ragionevole in ogni circostanza.

Il 2007 Act ha inoltre introdotto una nuova forma di sequestro conservativo: l'espropriazione provvisoria. Effetto di questa innovazione, in combinazione con i tradizionali provvedimenti di espropriazione e di divieto di agire, è la possibilità di assoggettare a sequestro cautelare i beni immobili del debitore, i suoi beni mobili in possesso di terzi e i suoi beni mobili tangibili in suo possesso, prima della concessione di un decreto ingiuntivo o sentenza.

La procedura esecutiva può dunque avere luogo in virtù del decreto ingiuntivo o documento di debito, in copia autentica, in conformità a quanto stabilito nella sezione 221 del 2007 Act. Dette copie autentiche sono munite della formula esecutiva "titolo per legale esecuzione". Con ciò si intende, in relazione a un debito ordinario, l'ingiunzione di pagamento al debitore nei confronti del creditore entro il periodo specificato nell'atto di precetto (in genere 14 giorni) della somma specificata nella copia autentica e degli eventuali interessi maturati sulla somma e, in caso di mancato pagamento entro il periodo prescritto, il pignoramento di quote di emolumenti e di beni (ivi incluse somme in denaro) di proprietà del debitore. La procedura autorizza inoltre, senza la necessità del precetto (notifica preliminare), l'espropriazione dei beni mobili del debitore, esclusi gli emolumenti, e il divieto di agire.

Tutte le forme di esecuzione summenzionate rientrano tra le competenze esclusive degli ufficiali giudiziari. Gli ufficiali giudiziari sono inoltre gli unici funzionari competenti per l'organizzazione e la supervisione delle operazioni di vendita all'asta. Tuttavia, le vendite all'asta vengono in genere condotte dai banditori d'asta e non dagli ufficiali giudiziari.

3. Come si seleziona l'ufficiale giudiziario?

Il creditore, oltre a godere di libertà di selezione della procedura esecutiva, ha facoltà di scegliere uno specifico ufficiale giudiziario o studio legale a cui affidare il mandato. Il creditore non è tenuto a scegliere l'ufficiale giudiziario con l'indirizzo più vicino al luogo di esecuzione del provvedimento; di fatto, potrebbe decidere di inoltrare i suoi mandati ad un unico studio legale e lasciare a tale studio legale l'onere di distribuire gli incarichi fra gli ufficiali giudiziari in base alla rispettiva dislocazione. La directory EJE contiene tutti i recapiti necessari.

Da chi viene retribuito l'ufficiale giudiziario?

Tutti i messengers-at-arms e gli sheriff officer sono tenuti ad addebitare le medesime tariffe, prescritte dall'Act of Sederunt (atto scozzese di regolamentazione della procedura civile) redatto dal Lord President. Si tratta di una misura protettiva a favore del debitore poiché la scelta da parte del creditore di un particolare ufficiale giudiziario non deve comportare spese superiori a quelle che si sarebbero sostenute se fosse stato scelto l'ufficiale giudiziario più vicino all'indirizzo del debitore. La maggior parte dell'onorario ufficiale nel caso di una procedura esecutiva è automaticamente addebitabile al debitore, sebbene la parte ordinante sia responsabile dell'adeguato pagamento dell'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario ha facoltà di richiedere il pagamento anticipato del proprio onorario.

A quanto ammontano le tariffe?

Una notificazione in termini di una richiesta ai sensi del Regolamento (CE) Num. 1393/2007 ha un costo di £83,80 (più I.V.A.) per la notificazione a mano da parte di un ufficiale giudiziario (la notificazione da parte di un messenger-at-arms di altri atti ha un costo compreso tra £54,20 e £116,05 e più, a seconda della distanza da percorrere).

L'espropriazione ha un costo base di £54,20. Il pignoramento di beni mobili tangibili ha un costo minimo di £89,10, e sale a £138,15 se il valore dei beni assoggettati a pignoramento è superiore a £627 fino a £2.519. Se il valore stimato risulta ancora maggiore, verrà addebitata una percentuale del valore stesso (su tutte le suddette tariffe deve applicarsi l'I.V.A.).

Disciplina e responsabilità dell'ufficiale giudiziario

Tutti gli ufficiali giudiziari sono membri della Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers e, in virtù di questa appartenenza, sono tenuti a cooperare con la Society in caso di reclami. Si incoraggia l'inoltro di eventuali reclami all'ufficio della Society all'indirizzo: 11 Alva Street, Edinburgh, EH2 4PH, www.smaso.org. I soli giudici, tuttavia, hanno autorità disciplinare nei confronti degli ufficiali giudiziari e la Society deve riferire agli sheriff principal e al Lord President in merito a ogni questione di rilevante entità. L'ispezione di attività, le indagini sulla presunta condotta negligente e i poteri del tribunale in relazione a condotta negligente o dolosa, sono stabiliti su base normativa nella Parte V del Debtors (Scotland) Act 1987.

Gli ufficiali giudiziari sono tenuti ad adempiere ai propri obblighi nei confronti di un cliente che richiede un qualsivoglia servizio professionale. Il Code of Practice stabilisce che essi "devono adempiere ai loro doveri in modo coscienzioso e diligente". Inoltre "devono provvedere all'esecuzione del mandato ricevuto con ragionevole tempestività e con tutta la necessaria competenza". Il Code richiama altresì il carattere speciale delle funzioni pubbliche di un ufficiale giudiziario: "un messenger-at-arms o sheriff officer deve essere consapevole in ogni momento che, sopra ogni altra cosa, la sua autorità e i suoi doveri sono quelli di un funzionario del tribunale e pertanto non deve agire in modo tale da rendersi subordinato alla parte ordinante o altrimenti da essere in conflitto con l'esercizio indipendente delle proprie funzioni".

Il Code richiede che gli ufficiali giudiziari "siano aperti, onesti e sinceri nell'adempimento delle loro attività, entro i limiti di quanto consentito dai loro doveri di riservatezza". È stabilito che "ogni informazione di carattere privato giunta in possesso degli ufficiali giudiziari nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali deve essere trattata come informazione riservata". Ciò vale anche per il trattamento dei dati relativi ai loro clienti. Agli ufficiali giudiziari si ricorda che "non devono essere impropriamente obbligati verso un soggetto o un'istituzione e devono evitare di dare l'impressione di essere impropriamente influenzati da detti terzi".

L'ufficiale giudiziario è di fatto il garante dell'equilibrio tra i diritti del creditore e i diritti del debitore. Il suo è un ruolo neutrale e ministeriale nei confronti della legge. In effetti, mentre l'etica professionale di avvocato gli impone di rifiutare di agire per conto di più di una parte in una stessa controversia, è dovere dell'ufficiale giudiziario provvedere all'esecuzione dei legittimi mandati di tutte le parti, anche nell'ambito della stessa causa legale.