Scheda 1/2 – L'Ufficiale Giudiziario nel procedimento esecutivo

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In Italia, i soggetti pubblici e privati che intervengono nelle varie fasi del procedimento esecutivo sono diversi, anche se il ruolo principale è esercitato dall'Ufficiale Giudiziario e dal Giudice dell'esecuzione. In particolare l'Ufficiale Giudiziario ha il dovere di dare esecuzione al titolo esecutivo - sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, convalida di sfratto, decreto di trasferimento, ecc. - mentre il giudice dell'esecuzione, oltre ad intervenire su eventuali opposizioni e contestazioni sorte in sede di esecuzione, ha il compito di seguire direttamente o tramite delega l'iter finale del procedimento esecutivo (dalla fissazione della vendita dei beni pignorati alla distribuzione della somma).

Chi è l'Ufficiale Giudiziario?

Ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinamento, gli ufficiali giudiziari, addetti agli Uffici Notificazioni esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. E' fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato.

L'Ufficiale Giudiziario è un organo con potestà giurisdizionale che svolge funzioni ausiliarie del giudice, ma anche proprie autonome funzioni sia in campo civile, amministrativo, che stragiudiziale. Inoltre, non può assumere impieghi pubblici o privati, esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

L'ufficiale giudiziario è un dipendente pubblico e non è titolare di un proprio studio come avviene in altri paesi europei. Per la sua attività utilizza beni e strutture della pubblica amministrazione ed opera sotto la sorveglianza del magistrato capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene.

Gli Ufficiali Giudiziari prestano servizio presso i cosiddetti uffici NEP (Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti) istituiti presso ciascuna Corte di Appello, Tribunali o Sezioni Distaccate di Tribunali.

Nell'U.N.E.P. sono addetti tre figure con posizioni economiche diverse: i funzionari U.N.E.P., gli Ufficiali Giudiziari e gli assistenti giudiziari. Le prime due figure provvedono ad eseguire gli atti di esecuzione e notificazioni mentre gli assistenti svolgono attività preparatoria connessa agli atti di notificazione ed esecuzione.

L'attività dell'Ufficiale Giudiziario oggi è disciplinata in parte dal DPR 15/12/1959, n. 1229 (ordinamento) ed in parte da Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Dottrina e giurisprudenza si sono più volte espresse sulla equiparazione dell'Ufficiale Giudiziario agli impiegati dello Stato. Ad ogni modo, una delle ultime interpretazioni precisa che "Gli ufficiali giudiziari in quanto inseriti nell'organizzazione dello Stato in base ad un atto formale di nomina, sono impiegati civili dello Stato e quindi, per quanto non previsto dal loro speciale ordinamento, si deve applicare anche a loro lo statuto generale degli impiegati civili dello Stato, qualora le caratteristiche peculiari dell'attività da essi svolta non giustifichino un trattamento differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti dello Stato"

Occorre puntualizzare che l'Ufficiale Giudiziario italiano, se pur equiparato istituzionalmente ad un funzionario statale, in realtà è una figura ibrida. Infatti:

  • a. non è vincolato all'osservanza di un orario di lavoro nonostante ci siano leggi e direttive europee che impongono dei limiti massimi;
  • b. è sostituto d'imposta;
  • c. utilizzata la propria autovettura per l'espletamento del servizio;
  • d. versa una cauzione prima di essere immesso nel proprio ruolo;
  • e. amministra il proprio fondo spese ufficio costituito da una percentuale sugli emolumenti riscossi dalle parti private;
  • f. autofinanzia lo stipendio - minimo garantito - con i diritti che riscuote dalla parti private;
  • g. ha responsabilità personali civili, penali, amministrative, disciplinari, fiscali e patrimoniali collegate all'espletamento del proprio ruolo;
  • h. può svolgere attività a regime di compensi come le offerte reali nonché l'arbitrato e le consulenze tecniche, se pur previa autorizzazione del Capo dell'ufficio.

Quali sono le attività dell'Ufficiale Giudiziario?

Le attività dell'Ufficiale Giudiziario sono di natura:

  • civile
  • penale
  • stragiudiziale.

In materia penale l'Ufficiale Giudiziario provvede principalmente alla notificazione degli atti, mentre in materia civile provvede alla notificazione, all'esecuzione delle sentenze e degli altri titolo esecutivi con l'assistenza, se necessario, della Forza pubblica.

Per quanto concerne le attività stragiudiziali, provvede:

  • servizio protesti cambiari e di assegni;
  • la notificazione di atti stragiudiziali (diffide, intimazioni);
  • la messa in mora formale del creditore mediante offerta reale o per intimazione.

1. La notificazione

La parola "Notificazione" deriva dal latino "notum facere" che vuol dire "rendere noto". La funzione propria della notificazione é quella di portare un atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Un diverso significato ha invece la parola significazione, istituto che esiste in molti paesi UE, ma non in Italia, che consiste nell'attività di consegna di un atto accompagnata dalla redazione di un verbale che certifica l'avvenuta effettiva conoscenza del contenuto dell'atto da parte del destinatario

La legislazione italiana prevede che la notificazione in generale possa essere viziata per motivi legati al procedimento notificatorio e non contempla eccezioni sull'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Con l'entrata in vigore della Legge 80/2005 e successivi provvedimenti di attuazione, anche in Italia è stato introdotto l'uso dei mezzi di telecomunicazione - Telefax e posta elettronica - e della firma digitale, applicate ai procedimenti di notificazione e comunicazione.

La notificazione civile è regolata dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. L'articolo 138 del codice di procedura civile dispone che L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nei limiti di competenza territoriale.

Mentre, l'articolo 139 precisa che se non avviene nel modo previsto nell'articolo 138, la notifica deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se nei luoghi sopra indicati la notifica a mani proprie non è possibile, l'articolo 139 del codice di procedura civile consente la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario (consegnatario) che si trovi però con lui in rapporti di natura tale da garantirne la consegna.

Il consegnatario è una persona che va identificata dall'Ufficiale Giudiziario tra le persone di famiglia o tra gli addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda. Il legislatore ha limitato la qualifica di consegnatario a queste persone in quanto si presume che le persone legate da vincoli familiari o da rapporti di lavoro - che si trovino nei luoghi previsti ed accettino la copia - in forza della solidarietà connessa con tali vincoli e del dovere giuridico conseguente all'accettazione siano idonee a curarne la sollecita consegna al destinatario.

Non tutte le persone che vengono rinvenute nel luogo di notifica sono idonee a ricevere l'atto da consegnare al destinatario in precaria assenza, ma la scelta dell'Ufficiale Giudiziario è limitata a particolari figure, come:

  • 1. persona di famiglia
  • 2. addetta alla casa di abitazione;
  • 3. addetta all'ufficio o azienda
  • 4. addetta al ritiro delle notifiche;

In mancanza di tali persone:

  • 5. al portiere
  • 6. al vicino di casa

e per casi particolari:

  • 7. capitano o chi ne fa le veci, di una nave mercantile

l'articolo 174, comma tre del D.Lgs. 196/2003, a tutela del diritto alla riservatezza, ha imposto all'ufficiale notificatore che la notifica degli atti giudiziari a mani di persona diversa dal destinarlo sia effettuata in busta chiusa e sigillata.

Per quanto riguarda il luogo di notifica quando il destinatario è una persona giuridica, l'articolo 145 del codice di procedura civile dispone che - articolo modificato dopo l'entrata in vigore della legge 263/2005 - la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede oppure, alternativamente, a norma degli articoli 138 - notificazioni in mani proprie - 139 - notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio - e 141 - notificazione presso il domiciliatario - alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Quando risultano vani i tentativi di consegnare la copia dell'atto al destinatario - per irreperibilità momentanea del destinatario - e alle persone idonee a riceverlo, l'Ufficiale Giudiziario esegue la notifica nella forma prevista dall'articolo 140 del codice di procedura civile:

  • 1. deposito della copia dell'atto nella casa comunale;
  • 2. affissione di avviso sulla porta di abitazione, ufficio o azienda del destinatario;
  • 3. spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento.

A differenza della forma di notificazione prevista dall'articolo 140 del codice di procedura civile la disposizione dell'articolo 143, riguarda l'ipotesi in cui la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario dell'atto non siano conosciuti.

L'articolo 143 del codice di procedura civile, dispone che se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione: "mediante deposito di copia dell'atto - in busta chiusa e sigillata - nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero." Inoltre,è fondamentale per la validità della notificazione che le indagini negative esperite per individuare il luogo di notifica siano indicate nella relazione di notificazione dell'Ufficiale Giudiziario.

A differenza di alcuni Paesi U.E. che impongono per determinati atti la notificazione eseguita personalmente dall'Ufficiale Giudiziario, in Italia la notificazione "a mani" è equiparata, indipendentemente dalla natura dell'atto, alla notificazione a mezzo del servizio postale. In alcuni casi quest'ultima modalità è addirittura obbligatoria.

Ai sensi degli artt. 106 e 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto.

Pertanto, al fine di individuare l'ufficio N.E.P. competente ad eseguire la notificazione di un atto a mezzo del servizio postale è necessario considerare:

  • 1. l'ufficio giudiziario competente del procedimento;
  • 2. il luogo di notifica.

la notificazione a mezzo posta degli atti stragiudiziali la competenza territoriale dell'Ufficiale Giudiziario non ha limiti territoriali.

La conoscenza legale di un atto da parte del destinatario viene effettuata mediante relazione di notificazione.

La relazione di notificazione, in gergo "relata di notifica", non è altro che la riproduzione "scritta" dell'intero procedimento notificatorio di un atto. La legge non consente che la certificazione dell'avvenuta notificazione possa essere sostituita con atti diversi dalla relazione di notificazione in quanto, "la relata di notifica", è l'unico atto idoneo a fornire la prova della notificazione.

Inoltre è importante precisare che ogni l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di notifica deve trovare indicazione e riscontro unicamente nella relazione di notificazione, senza che le risultanze della relazione in questione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore.

La relazione di notificazione costituisce un atto pubblico e fa fede fino a querela di falso in ordine alle attestazioni riguardanti:

  • le attività svolte dall'ufficiale giudiziario procedente;
  • la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza;
  • il ricevimento delle dichiarazioni resegli - limitatamente al loro contenuto estrinseco mentre fa fede fino a prova contraria, le altre attestazioni che sono frutto non della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri - quali, ad esempio, il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario della notificazione, la sede di una società, la dichiarazione del consegnatario di essere convivente con il destinatario, e simili.

In caso di discordanza tra l'originale dell'atto e la copia notificata, deve darsi prevalenza a quanto risulta dalla copia. Tale principio non opera quando la discordanza è soltanto apparente e può essere eliminata attraverso l'esame dell'intero contesto della copia notificata.

2. ESECUZIONE

Secondo la legge italiana, il creditore per poter dar corso all'esecuzione deve essere munito di titolo esecutivo (cfr. 2.2.1). oltre al titolo esecutivo è richiesto un ulteriore presupposto, che però non riguarda propriamente il processo esecutivo ma lo precede: il creditore, prima di iniziare l'esecuzione, deve notificare al debitore un atto, denominato "precetto". Questa formalità ha la finalità di dare al debitore un termine per l'adempimento spontaneo, per evitare l'esecuzione, e allo stesso tempo assegna al creditore un termine (di novanta giorni) entro il quale l'esecuzione deve iniziare.

Titolo esecutivo

L'articolo 474 del Codice di Procedura Civile, stabilisce che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo (cioè esistente), liquido (cioè individuato nel suo ammontare) ed esigibile (senza termine o condizione).

Il titolo esecutivo, fondamento dell'esecuzione forzata in qualsivoglia forma, s'identifica nel documento che accerta la sussistenza della pretesa esecutiva di un creditore contro un debitore e conseguentemente impone all'ufficio di realizzare la pretesa stessa nei limiti e nelle forme di legge.

La norma individua due tipi di titoli esecutivi:

1. Titoli esecutivi giudiziali:

  • a. le sentenze;
  • b. i provvedimenti "e gli altri atti" ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2. Titoli esecutivi stragiudiziali:

  • c. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
  • d. le cambiali e gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge espressamente attribuisce la stessa efficacia;
  • e. gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Il precetto

Il precetto, atto di parte, è una formale intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni con l'avvertimento che, mancando l'adempimento, si procederà ad esecuzione forzata. Questa formale intimazione rappresenta quindi un atto preliminare necessario dell'esecuzione, salvo qualche eccezione di legge in cui non è richiesto, come ad esempio nei procedimenti cautelari. Esso inoltre svolge la duplice funzione di atto di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione.

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627 del Codice di Procedura Civile.

Esecuzione forzata

L'esecuzione forzata "in generale", è disciplinata nel titolo secondo, capo primo (articolo 483 e seguenti) del Codice di Procedura Civile. In questo "segmento" del Codice di Procedura Civile vengono fissati dei principi validi per ogni forma di pignoramento, sia:

  • mobiliare;
  • presso terzi;
  • immobiliare.

L'articolo 483 del Codice di Procedura Civile dispone che il creditore, per aggredire il patrimonio del debitore, possa avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata, utilizzando quello che ritiene più idoneo, tra mobiliare, presso terzi o immobiliare.

Tale cumulo implica la possibilità per il creditore di esperire contro lo stesso debitore una pluralità di processi esecutivi di tipo diverso, nel senso cioè che gli è consentito di agire contemporaneamente in executivis sui beni mobili, immobili e crediti del debitore esecutato, istituendo tanti autonomi processi, e ciò ovviamente al fine di conseguire la soddisfazione del proprio credito più rapidamente.

Al fine di evitare un pregiudizio superiore al necessario, il legislatore ha previsto degli strumenti di difesa e di garanzia per il debitore, attribuendo al Giudice dell'Esecuzione, il potere di intervenire nel processo esecutivo - su opposizione del debitore stesso - per limitare l'espropriazione a quella scelta dal creditore o in mancanza, a quella che il Giudice stesso determina.

La dichiarazione patrimoniale

La legge numero 52 del 24 febbraio 2006 oltre a più incisive forme d'aggressione del patrimonio del debitore, ha introdotto un nuovo istituto "la dichiarazione", che ha lo scopo di obbligare il debitore a collaborare per il buon esito della procedura, in applicazione del principio di correttezza di cui all'articolo 1775 del Codice civile ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2740 del Codice civile sulla responsabilità patrimoniale.

L'articolo 492 del Codice di Procedura Civile, al quarto comma prescrive che, se l'ufficiale giudiziario constata che i beni del debitore appaiono - sono - insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente - somma precettata incrementata del 50% per le spese di Procedura - invita il debitore ad indicare altre cose e crediti, diversi da quelli rinvenuti, ed i luoghi in cui si trovano, ovvero le generalità dei terzi debitori.

Di tale operazione l'Ufficiale Giudiziario redige processo verbale che sottoscrive anche il debitore dopo essere stato edotto della sanzione prevista dall'articolo 388 del Codice Penale per l'omessa o falsa dichiarazione.

L'Ufficiale Giudiziario è tenuto ad invitare il debitore ad effettuare la dichiarazione patrimoniale prevista dall'articolo 492, quarto comma, del Codice di Procedura Civile, quando:

  • 1. i beni pignorati appaiono insufficienti a garantire il credito per cui si procede;
  • 2. i beni pignorati ai fini della liquidazione appaiono di lunga durata;
  • 3. il compendio pignorato è diventato insufficiente a seguito di intervento di altri creditori.

Accertamenti banche pubbliche

Il legislatore italiano, con l'intento di dare competitività e armonizzare la figura dell'Ufficiale Giudiziario italiano con quella degli altri Paesi Europei, ha attribuito all'Ufficiale Giudiziario - oltre che alla dichiarazione patrimoniale - il potere di accedere ai dati dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche, per scoprire l'esistenza di altri beni e diritti aggredibili di proprietà del debitore. Inoltre quando il debitore è un imprenditore commerciale, la norma prevede la possibilità di approfondire le indagini patrimoniali attraverso anche l'esame delle scritture contali.

L'ufficiale giudiziario, munito dei titoli (titolo esecutivo e precetto) ed entro il termine di validità dell'atto di precetto, si reca nel luogo indicato negli atti per dare esecuzione al titolo esecutivo.

Tempo dell'esecuzione

L'articolo 519 del Codice di Procedura Civile dispone che il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell'articolo 147 del Codice di Procedura Civile (tra le ore 7 e le ore 21), salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato

Impignorabilità

Ai sensi dell'articolo 2740 del Codice civile, il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. A tale responsabilità patrimoniale del debitore corrisponde il diritto del creditore di soddisfarsi su tutti i beni appartenenti al debitore. Tuttavia, a questo principio generale - contenuto nell'art. 2740 c.c. - vi sono delle eccezioni, previste dall'articolo 514 c.p.c. e da alcune leggi speciali che derogano al principio della responsabilità patrimoniale del debitore, sottraendo all'espropriazione, determinate categorie di beni mobili.

Determinare se alcuni o tutti i beni rientrano o meno nel patrimonio "aggredibile" del debitore spetta prima di tutto all'Ufficiale Giudiziario che, nella ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento, ha il potere discrezionale di valutare l'eventuale impignorabilità; mentre se tali beni vengono ritenuti pignorabili dall'Ufficiale Giudiziario e il debitore si oppone, la valutazione e la decisione spetta al Giudice dell'esecuzione

Ricerca dei beni

Nell'esecuzione mobiliare presso il debitore, l'articolo 513 del Codice di Procedura Civile traccia la strada che l'Ufficiale Giudiziario deve seguire per ricercare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento:

  • nella casa del debitore;
  • negli altri luoghi a lui appartenenti;
  • sulla persona del debitore;
  • in luoghi non appartenenti al debitore.

La ricerca sulla persona del debitore é una modalità di tale istruttoria, connaturale alla funzione del procedimento esecutivo al pari della ricerca nella casa del debitore. Come non può ammettersi che questi impedisca l'ingresso nella sua abitazione all'ufficiale giudiziario, nemmeno può ammettersi che egli sottragga le cose da pignorare alla apprensione esecutiva, ponendole addosso a sé o addosso a sé occultandole: si ammetterebbe che il debitore sia libero di sottrarsi alla responsabilità patrimoniale.

Quando la ricerca dei beni deve essere fatta in luoghi non appartenenti al debitore, la Procedura per sottoporre a pignoramento tali beni può essere di tre tipi:

  • 1. nelle forme dell'espropriazione presso terzi - previsto dall'articolo 543 del Codice di Procedura Civile - per le cose di proprietà del debitore che sono in possesso di terzi e delle quali non possa direttamente disporre;
  • 2. con azione diretta dell'Ufficiale Giudiziario presso il terzo possessore quando quest'ultimo consente di esibire i beni del debitore;
  • 3. nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore, e previa autorizzazione del presidente del Tribunale, quando determinati beni si trovano in luoghi non appartenenti al debitore, ma delle quali questi possa direttamente disporne.

Scelta delle cose da pignorare

Ai sensi dell'articolo 517 c.p.c, il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

Descrizione dei beni pignorati.

Il primo comma dell'articolo 518 del Codice di Procedura Civile dispone una importante novità in merito alla descrizione dei beni pignorati: "L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva".

Il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati

Con l'entrata in vigore della riforma delle esecuzioni mobiliari, il legislatore ha introdotto anche un nuovo criterio di stima dei beni sottoposti a pignoramento. Infatti, se nel passato la valutazione di un bene era legata al valore commerciale, con la legge di riforma, il riferimento è il presumibile valore di realizzo. Questo significa che l'Ufficiale Giudiziario in sede di stima del bene deve fare una attenta valutazione su quanto si potrà recuperare dalla vendita forzata di quel determinato bene.

I criteri di riferimento per valutare approssimativamente il presumibile valore di realizzo sono legati all'offerta e alla domanda del mercato economico per il bene oggetto di pignoramento.

La custodia dei beni pignorati

I beni pignorati sono vincolati, come postula l'esigenza del retto ed ordinato svolgimento del processo esecutivo, all'immediata e continua disponibilità dell'autorità giudiziaria del che si rende garante il custode, il quale, in quanto esplica, mediante la custodia dei beni pignorati, una funzione di collaborazione dell'amministrazione della giustizia, assume la qualifica di pubblico ufficiale.

L'istituto della custodia dei beni mobili pignorati è trattato negli articoli 65, 66, 67, 520, 521 e 522 del Codice di Procedura Civile.

Preliminarmente occorre precisare che quando l'Ufficiale Giudiziario sottopone a pignoramento danaro, titoli di credito e oggetti preziosi, ai sensi dell'articolo 521, primo comma, è tenuto a depositare tali beni nella cancelleria del Giudice dell'Esecuzione.

Per i beni, diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente, l'Ufficiale Giudiziario può autorizzare come luogo di conservazione dei beni pignorati:

  • a. il luogo ove sono stati pignorati (presso il debitore o terzo possessore);
  • b. presso un deposito pubblico;
  • c. presso un terzo;
  • d. presso la sede dell'Istituto Vendite Giudiziarie.

La vendita

Trascorso il termine dilatorio di dieci giorni dal pignoramento, il creditore procedente o un dei creditori intervenuti, possono chiedere la vendita dei beni pignorati.

Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.

Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria.

Inoltre il giudice, con provvedimento può delegare all'istituto Vendite Giudiziarie ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.

Il giudice dell'esecuzione infine provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita.

Pignoramento immobiliare

L'espropriazione immobiliare è disciplinata dalle norme contenute nel capo IV del titolo II del libro III, sul processo di esecuzione (dall'articolo 555 al 598 del Codice di Procedura Civile) e ad essa sono applicabili anche le norme contenute nel capo I sull'espropriazione forzata in generale.

Nel pignoramento immobiliare sono identificabili due distinti momenti processuali:

  • 1. la notifica al debitore dell'atto di pignoramento;
  • 2. la trascrizione di copia autentica dell'atto di pignoramento - regolarmente notificato al destinatario - nei pubblici registri immobiliari.

Con la notificazione dell'atto decorrono gli effetti del pignoramento, mentre la funzione della trascrizione è quella di rendere l'esecuzione opponibile ai terzi.

La notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare può essere eseguita a mani o a mezzo del servizio postale. Se il destinatario risiede in circondario diverso da quello dove sono ubicati gli immobili da pignorare, la competenza è:

  • esclusivamente a mezzo posta dall'Ufficiale Giudiziario competente territorialmente del luogo ove è ubicato l'immobile e dove ha sede il Giudice dell'esecuzione;
  • alternativamente a mezzo posta o a mani dall'Ufficiale Giudiziario competente territorialmente del luogo dove risiede il debitore.

Ai fini del pignoramento immobiliare la trascrizione assume un'importanza determinante per dare vita al vincolo di indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione. Proprio perché l'essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d'indisponibilità, la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l'effetto che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione (cfr. art. 2693 c.c., in relazione all'art. 2913 c.c. e ss.).

L'Ufficiale Giudiziario una volta eseguita la notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare, deve depositare nella cancelleria del Tribunale competente l'atto in originale per la formazione del fascicolo dell'esecuzione.

Quando l'Ufficiale Giudiziario restituisce i titoli alla parte richiedente, unitamente alla copia autentica dell'atto di pignoramento per la trascrizione, il creditore ha dieci giorni, dalla data di notificazione del pignoramento, per depositare nella cancelleria del Giudice dell'Esecuzione competente, il titolo esecutivo, il precetto e appena possibile, la nota di trascrizione.

Decorso il termine di dieci giorni dal pignoramento - ed entro novanta - il creditore può chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Una volta che la parte ha depositato tutti i documenti previsti dall'articolo 567 del Codice di Procedura Civile - entro il termine di centoventi giorni dall'istanza di vendita - il Giudice dell'Esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione, nomina l'esperto e fissa la comparizione delle parti per l'autorizzazione alla vendita.

All'udienza, sentito eventualmente l'esperto per i chiarimenti, il Giudice fissa le modalità della vendita e sentite le parti, può delegare le operazioni di vendita ad un notaio, ad un avvocato, ad un dottore commercialista (vendita senza incanto).

Pignoramento presso terzi

L'espropriazione presso terzi è disciplinata dagli articoli 543 - 554 del codice di procedura civile.

Il creditore che pretende di eseguire un pignoramento di una cosa mobile che assume di proprietà di un proprio debitore ed è, però, detenuto da un terzo, deve procedere - salvo che il terzo consente di esibire spontaneamente la cosa all'ufficiale giudiziario - con le modalità e le forme previste dall'articolo 543 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Oltre alle cose mobili, il Codice di rito disciplina allo stesso modo anche il pignoramento di crediti del debitore verso terzi.

Il pignoramento presso terzi ha per oggetto quindi:

  • a. crediti o somme di un terzo verso il debitore;
  • b. cose mobili di proprietà del debitore, ma detenute da un terzo.

L'atto di pignoramento presso terzi, ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione per il soddisfacimento del procedente all'espropriazione.

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo (articolo 546 del Codice di Procedura Civile) e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. Il momento centrale e determinante del pignoramento presso terzi, ancorché atto composto da una pluralità di elementi, è costituito proprio dalla notificazione dell'atto stesso.

La forma dell'atto è costituita da due parti distinte: la prima parte è compiuta dal creditore procedente e contiene gli elementi indicati nell'articolo 543 c.p.c., mentre nella seconda parte, sottoscritta dall'Ufficiale Giudiziario, sono inseriti tutti i requisiti prescritti dall'articolo 492 del codice di procedura civile.

Il pignoramento presso terzi si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto , ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito. In questi due modi soltanto avviene l'esatta e concreta specificazione di quali cose o somme il terzo sia debitore o si trovi in possesso e del momento in cui ne deve il pagamento o la consegna.

L'atto di pignoramento presso terzi deve contenere la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al Giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

L'articolo 543, quarto comma, dispone che il terzo e il debitore devono comparire davanti al Giudice del luogo di residenza del terzo.

La disciplina del pignoramento di crediti derivanti da rapporto di lavoro dei dipendenti privati è prevista nel 3°, 4° e 5° comma dell'articolo 545 c.p.c. che, come accennato, dispone:

  • 1. "le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Tribunale o da un Giudice da lui delegato.
  • 2. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
  • 3. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Aeromobili e Navi

L'esecuzione forzata, che abbia ad oggetto aeromobili, navi o galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze, è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni speciali contenute nel titolo quinto del libro quarto del codice della navigazione, nonché nel titolo quarto del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15.2.1952, n. 328, con la conseguenza che non può farsi riferimento alle norme previste in tema di esecuzione dal codice di procedura civile, se non nei casi in cui espressamente il codice della navigazione o il suo regolamento operi detto rinvio.

L'articolo 650 - e 1061 - del codice della navigazione dispone che il pignoramento di navi, galleggianti o carati - aeromobile - si esegue su istanza del creditore, mediante notificazione dell'atto al proprietario ed al comandante. Pertanto quando il pignoramento ha per oggetto navi o aeromobili:

  • 1. la forma del pignoramento non è quella prevista dal codice di procedura civile: l'ufficiale giudiziario non provvede alla ricerca ed individuazione della nave o aeromobile a norma dell'art. 513 c.p.c.;
  • 2. l'esecuzione forzata è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni speciali contenute nel titolo quinto, del libro quarto del codice della navigazione, nonché nel titolo quarto del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15.2.1952, n. 328;
  • 3. l'Ufficiale Giudiziario si limita a notificare il relativo atto di pignoramento al proprietario ed al comandante.

Esecuzione forzata di rilascio (sfratto)

Il creditore, munito di titolo esecutivo in forma esecutiva, per poter procedere all'esecuzione forzata quindi deve notificare il titolo stesso ed il precetto.

L'articolo 608 del codice di procedura civile - Modo del rilascio - al primo comma dispone che l'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.

L'esecuzione per consegna o rilascio è affidata all'ufficiale giudiziario, anche se è, comunque previsto l'intervento del giudice quando, nel corso dell'esecuzione, sorgono difficoltà che non ammettono dilazioni. In questo caso, l'articolo 610 del codice di procedura civile dispone che ciascuna parte può richiedere al potere direttivo del Giudice dell'Esecuzione i provvedimenti temporanei occorrenti.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo, del precetto e del preavviso si reca nel luogo ove si trova l'immobile oggetto di rilascio, per dar corso all'esecuzione.

Occorre precisare che rientra nei poteri e doveri dell'Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell'articolo 608 e 513 del codice di procedura civile, aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione.

Quando nell'immobile di cui si tratta, l'Ufficiale Giudiziario rinviene lo sfrattando o altra persona convivente, il primo invito formale è quello della consegna delle chiavi e, a secondo dei casi, a:

  • a. trasportare altrove tutti i mobili estranei all'esecuzione;
  • b. non lasciare nell'immobile oggetto del rilascio preziosi, denaro o altre cose di valore - ipotesi in cui lo sfrattando dichiara di non avere a disposizione altri locali ove trasferire i mobili.

Se lo sfrattando non oppone resistenza e consegna spontaneamente le chiavi, l'Ufficiale Giudiziario procede all'immissione in possesso ovvero se invece oppone resistenza fa intervenire la Forza Pubblica.

Qualora nel luogo di esecuzione nessuno è presente per lo sfrattando e l'Ufficiale Giudiziario trova la porta di ingresso chiusa, la legge lo autorizza a procedere all'apertura forzata in quanto la presenza dell'esecutato, al quale sia stato regolarmente notificato il preavviso di rilascio, non costituisce condizione necessaria per l'immissione in possesso della parte istante.

Una volta che sono state risolte tutte le difficoltà sorte nella prima fase dell'esecuzione, l'Ufficiale Giudiziario immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile.

L'articolo 609 del codice di procedura civile dispone che se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate alla parte istante - ad esempio appartamento non ammobiliato - l'ufficiale giudiziario, se l'esecutato non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.

Può capitare che tra le cose da asportare o inventariare vi siano beni sottoposti a pignoramento o sequestro. In questo caso l'ufficiale giudiziario è tenuto a dare immediata notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.

3. Obblighi di Fare o di non fare

Quando l'esecuzione forzata in forma specifica non ha per oggetto un bene, ma un comportamento del debitore, tale tipo di esecuzione viene denominata esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare. Condizione dell'esecuzione è che si tratta di attività fungibile, cioè che possa essere compiuta da un soggetto diverso dall'obbligato: articoli 2931 - 2933 del codice civile e 612 - 614 c.p.c.

L'articolo 612 dispone che il Giudice dell'Esecuzione nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione. Tale incarico " Ad personam" si giustifica per la complessità - modalità e tempi - che ne può derivare per portare a termine l'esecuzione di un obbligo di fare o non fare. La stessa immutabilità, per ovvie ragioni, è prevista anche per il giudice in determinate fasi del processo - esempio: articolo 174 c.p.c.

4. Provvedimenti di Urgenza

Il provvedimento di urgenza è uno strumento di tutela finalizzato a consentire con celerità, al soggetto che sostenga di vantare un diritto, di non pregiudicare irrimediabilmente la possibilità di godere in futuro di tale diritto a causa del trascorrere del tempo necessario a svolgere il giudizio di cognizione.

La norma regolativa dell'attuazione del provvedimento di urgenza è l'articolo 669 -duodecies del codice di procedura civile. Tale norma dedicata all'attuazione delle misure cautelari prevede diversi itinerari, a seconda che si tratti di:

  • 1. misure aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, la cui concreta esecuzione rimane nelle mani del Giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale determina anche le modalità di attuazione con l'adozione dei provvedimenti necessari e/o opportuni, onde rendere effettiva la tutela giurisdizionale concessa ;
  • 2. misure aventi ad oggetto forme di denaro, per le quali valgono le norme di cui agli articoli 491 e seguenti c.p.c., ove compatibili;
  • 3. sequestro per il quale rimane valido il richiamo alle disposizioni di cui agli articolo 677 e seguenti c.p.c.

Come si può notare dai riferimenti ad altre norme del processo di esecuzione, le modalità di esecuzione del procedimento di urgenza sono quasi simili - salvo qualche incompatibilità - con l'esecuzione forzata.

Il campo di applicazione dei provvedimenti di urgenza è vasto e come già precisato, è autorizzato dal Giudice solo a condizione che non sia stato possibile agire per le vie ordinarie o con altre azioni cautelari previste per il caso concreto.

5. Sequestro conservativo

Il sequestro conservativo svolge la funzione di assicurare beni determinati all'azione esecutiva per il tempo in cui il creditore potrà esercitarla; ciò avviene mediante l'anticipazione al momento dell'attuazione del sequestro di affetti analoghi a quelli svolti dal pignoramento (articolo 2906 del Codice civile, comma 1).

L'art. 671 del Codice di Procedura Civile dispone che "il Giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento".

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia

Il provvedimento di sequestro è compreso tra i titoli esecutivi di cui all'articolo 474 del Codice di Procedura Civile, non va, però, munito di formula esecutiva.

Ai sensi dell'art. 678 e 679 del Codice di Procedura Civile, il sequestro conservativo si esegue secondo le seguenti modalità:

  • 1. beni mobili: nelle forme del pignoramento presso il debitore (art. 513 e ss.);
  • 2. crediti: nelle forme del pignoramento presso terzi (artt. 543 e ss
  • 3. immobili: con la trascrizione del provvedimento presso l'Ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera automaticamente nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.

6. Sequestro giudiziario

Il sequestro giudiziario è una misura cautelare, previsto dall'articolo 670 del codice di procedura civile, che non tutela il credito o la sua garanzia patrimoniale in generale - come nel sequestro conservativo - ma è finalizzato alla conservazione e alla custodia di beni, di cui sia controversa la proprietà o il possesso, quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti il concreto pericolo che si verifichino deterioramenti, sottrazioni o alterazioni, tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso.

7. I costi dell'intervento dell'Ufficiale Giudiziario

Le parti che richiedono la notificazione o l'esecuzione devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione per gli atti da notificare a mezzo posta ( v. T.U. 2002/115 in materia di spese di giustizia).

I diritti sono dovuti nella misura prevista dalla legge e variano a seconda del numero dei destinatari (da € 2,58 nel caso di due destinatari a € 12,39 per oltre sei destinatari).

L'indennità di trasferta è dovuta nella misura prevista dalla legge e varia, in misura progressiva, in relazione alla distanza chilometrica da percorrere; trattasi di importo modesto (per i percorsi superiori a 18 km l'indennità è di € 4,36, con una maggiorazione di € 0,93 per percorsi di 6 km o per una frazione non inferiore a 3 km). I diritti e le indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, da eseguirsi cioè nello stesso giorno o in quello successivo.

Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:

  • per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
  • per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
  • per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.

Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista per la notificazione.

Il giudice dell'esecuzione

Il Giudice dell'Esecuzione - nominato dal Presidente del Tribunale - nel processo esecutivo:

  • a) ha il dovere di controllare che l'espropriazione forzata si svolga nell'ambito del principio di stretta legalità, e garantire, quale autorità giudiziaria, il rispetto delle fondamentali libertà costituzionali;
  • b) non può essere sostituito con altro Giudice, salvo i casi di assoluto impedimento o gravi esigenze di servizio.

I provvedimenti del Giudice nel processo esecutivo sono dati con ordinanza, ma quando convoca le parti (anche persone interessate diverse dal debitore o creditore) al fine di procurarsi ulteriori elementi di valutazione, provvede con decreto.

Le domande e le istanze che si propongono al Giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.

Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il Giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo Tribunale si applica l'articolo 21 del Codice di Procedura Civile.

Per l'espropriazione forzata di crediti è competente il Giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il Giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.